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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3737/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4090/2020 del tribunale di Napoli, VIII sezione, pubblicata il
16.6.2020, notificata il 23.9.2020
TRA
, cf. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Persona_1
Giuseppe Aulino, cf. , in forza di procura stesa a margine C.F._3
dell'atto di appello, elett.nte dom.ti presso il suo studio in Napoli, via Emilio
Scaglione n. 23
Appellanti
NONCHE'
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._4
Mario Ivan Esposito, cf. , giusta procura stesa in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione di nuovo difensore, elett.nte dom.to presso il suo studio in
Napoli, via Monte di Dio n. 4
Appellante
1 E
CF. , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._6
Napoli, via Cesario Console n.3 presso lo studio degli avvocati Edoardo Sabbatino,
cf. e , cf. ) dai C.F._7 Parte_3 C.F._8
quali è rappresentato e difeso giusta procura stesa su separato foglio ai soli fini dell'invio telematico, ma facente parte della comparsa di risposta in grado di appello
Appellato
NONCHE'
cf. in proprio, rapp.ta e difesa con Parte_2 CodiceFiscale_9
mandato in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Giovanna Iommelli, cf.
con la quale el.te domicilia in Napoli alla via Emilio C.F._10
Scaglione n° 20
Appellata, appellante incidentale
Conclusioni
All'udienza del 5.12.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza di primo grado:
““Esponeva l'attore (deceduto in corso di lite, il 27/02/2015, si Persona_1 costituivano gli eredi, moglie e figli) che il 12/09/2009, nella sua abitazione in Napoli, decedeva . Al momento della apertura della successione gli eredi legittimi Persona_2 erano lo stesso attore ed il convenuto, figli della de cuius. Il 22/03/2010 veniva pubblicato il testamento pubblico del 2004 con il quale la , revocando qualsiasi Per_2 precedente disposizione testamentaria, lasciava a il quartino sito in Napoli alla CP_2
2 via Scarlatti n. 188 secondo piano distinto con il numero interno “9” e a il quartino Per_1 sito in Napoli alla via Piccinni n. 4 quarto piano distinto con il numero interno “13”.
Nello stesso atto, la de cuius ricordava ai figli che, nel corso della sua vita, avevano ricevuto in donazione l'immobile commerciale sito in Napoli alla via Scarlatti n. CP_2
200/G nonché la casa in cui abita in Via Scarlatti n. 188 e lire 150.000.000 serviti Per_1 in parte per acquistare la sua abitazione di via Maestro Colantonio.
Con atto pubblico rogato dal Notaio , il giorno 20/04/2006 la Persona_3 sig.ra donava la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Scarlatti n. Per_2
188 secondo piano interno “9” al figlio . La donazione veniva fatta in conto di CP_2 legittima e, per il supero, a titolo di disponibile con espressa dispensa da collazione nei limiti di legge.
L'attore impugnava tale donazione ai sensi dell'art. 775 c.c. perché la de cuius sarebbe stata, al momento della donazione, incapace di intendere e di volere. Il sig. , CP_2 donatario, secondo la prospettazione attorea, deve, dunque, restituire il bene alla massa ereditaria unitamente ai frutti percepiti dal mese di aprile del 2006 fino al momento della apertura della successione nel 2009.
L'attore chiedeva, altresì, che fosse ricostruita la consistenza del patrimonio della de cuius e rideterminata la massa ereditaria, al fine di reintegrare la propria quota legittima, lamentandone la lesione.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: A) Dichiarare aperta la successione mortis causa della Sig.ra alla data del 12/09/2009; B) Dichiarare ed Persona_2 accertare la esclusiva ed unica chiamata alla eredità dei Sigg.ri e Persona_1 CP_2 nella qualità rispettiva di figli legittimi della de cuius;
C) Dichiarare la invalidità
[...] del contratto di donazione del 20 aprile 2006 iscritto al repertorio n. 151072 raccolta
21368 del Notaio e registrato all'Agenzia del Territorio di Napoli il Persona_3
28/04/2006 al n. 3190 serie 1T con il quale la Sig.ra donava al Sig. Persona_2 CP_2
la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 188 piano
[...] secondo int. 9 riportato al N.C.E.U. Napoli sez. AVV, foglio 15, particella 793 sub 16 per totale vizio della capacità di intendere e di volere della Sig.ra affetta da Persona_2 demenza senile arteriosclerotica e da otopatia bilaterale con incapacità cognitiva e per l'effetto ed in conseguenza condannare il Sig. a collazionare alla massa CP_2 ereditaria la piena proprietà dell'immobile ricevuto in donazione ed i frutti del bene percepito, in quanto immesso nel possesso giuridico e materiale del bene dall'atto della stipula notarile al momento della apertura della successione, pari ad euro 2.706,90 al
3 mese, per un importo complessivo di euro 100.155,30; D) Accertare e dichiarare che la massa ereditaria è formata dai seguenti beni appartenuti alla de cuius o da questa nel corso della sua vita fatti acquistare con denaro proprio ai chiamati all'eredità: 1)
Appartamento sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 188, secondo piano, int. 9; 2)
Appartamento sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 188, quinto piano, int. 17; 3) Locale commerciale sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 200; 4) Appartamento sito in Napoli alla
Via Piccinni n. 4, quinto piano, int. 13; 5) Nonché dai seguenti beni mobili che arredavano l'abitazione della de cuius, tra cui uno studio in mogano con cristalli molati, una camera da pranzo con trittico di mobili in stile barocco, quadri, lampadari, monili ed oggetti vari, per un complessivo valore di euro 20.000,00. 6) Frutti dell'immobile sito in
Napoli alla Via Scarlatti n. 188 int. 9, pari ad euro 100.155,30 dovuti dal Sig. CP_2
, per aver fruito del predetto bene dall'aprile 2005 al settembre 2009. Per un
[...] valore complessivo di euro 3.176.439,70 salvo migliore stima da farsi in sede di consulenza tecnica di ufficio;
E) Dichiarare che la quota di legittima caduta in successione del Sig. è pari ad euro 1.588.219,80 o a quella pari al 50% della Persona_1 massa ereditaria risultante dalla stima complessiva dei beni caduti in successione, e che pertanto si è verificata una lesione della quota di legittima spettante allo stesso;
F)
Accogliere la domanda proposta dall'attore di reintegrazione della sua quota riservata quale erede legittimario e conseguentemente ridurre la massa ereditaria formata e attribuita al Sig. fino a concorrenza della quota lesa dell'attore nella CP_2 misura di euro 927.519,80, o di quella diversa maggiore o minore somma di denaro che risulterà pari alla quota pretermessa dalla istruttoria del giudizio;
G) Conseguentemente condannare il Sig. a ridurre la quota ricevuta ed al pagamento della quota CP_2 lesa del Sig. nella misura di euro 927.519,80 o mediante divisione della Persona_1 massa ereditaria ed assegnazione all'attore di beni ereditari nella misura equivalente alla quota lesa, o, ove ciò fosse impossibile, mediante formazione di due quote ereditarie uguali con conguaglio in denaro e sorteggio delle quote in caso di mancato accordo;
H)
Condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione della eredità con beneficio di inventario. Contestava poi la circostanza che la de cuius fosse incapace di intendere e volere al momento della donazione. Rilevava, ancora, la erroneità della ricostruzione fatta dall'attore in quanto avrebbe computato per il convenuto il valore degli immobili di Via Scarlatti n. 188 V piano e n. 200 e per se medesimo l'importo di
4 150.000.000 di lire, nonostante lo stesso fosse destinato all'acquisto dell'immobile di Via
Colantonio. L'attore avrebbe, inoltre, omesso di computare in suo favore la donazione fatta dal padre, senior, di un'azienda che aveva prodotto utili per ben 174 Persona_1 milioni di vecchie lire nonché i locali in cui essa veniva esercitata e i mezzi di trasporto.
Evidenziava, infatti, che, posta la mancanza di legittimazione della sig.ra CP_3 alla successione del sig. non avendo gli stessi mai legalizzato il loro Persona_4 rapporto, l'unilaterale disposizione in vita compiuta da quest'ultimo a favore del figlio
, aveva illegittimamente sottratto all'altro figlio l'esatta metà quantomeno del valore Per_1 di avviamento dell'azienda donata. Sulla base delle stime prospettate dall'attore, il convenuto concludeva nel senso di essere creditore di € 87.550,00 o della diversa somma quantificata in corso di causa, proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore medesimo.
Il convenuto lamentava, infine, che la sig.ra figlia del fratello e, quindi, Parte_2 sua nipote, avrebbe occupato sin dagli anni '90 l'immobile sito in via Piccinni n°4 di proprietà della de cuius, poi pervenuto all'attore, ciò che farebbe maturare alla de cuius un diritto all'indennità di occupazione da considerare nella ricostruzione del patrimonio ereditario. Per questo motivo, il convenuto, previa autorizzazione, chiamava in causa la nipote.
Quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della chiamata in causa sulla base del fatto che l'immobile sito in Napoli alla via Piccinni n°4 era stato a lei locato dalla nonna per un fitto mensile pari ad € 200,00 fino al gennaio del 2008, allorquando decise di non riscuotere più i canoni in quanto avrebbe lasciato l'immobile al figlio . In ogni caso, con l'aiuto economico del padre, avrebbe sostenuto spese ed Per_1 apportato migliorie per una somma pari ad € 18.812,00, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto a versare detto importo. In via subordinata, eccepiva la prescrizione del diritto all'indennità, potendo essere richiesta soltanto per gli ultimi cinque anni.
Espletata prova per testi e c.t.u. sulla incapacità di intendere e volere della de cuius, la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini di rito.””.
A.b.) Il tribunale di Napoli così statuiva:
““- dichiara aperta la successione mortis causa della sig.ra nata a [...] Persona_2 il 25/07/1913 ed ivi deceduta il 12/09/2009;
- dichiara che unici eredi sono gli attori (quali eredi di ed il convenuto Persona_1
5 e che la successione è regolata dal testamento pubblico ricevuto dal CP_2
Notaio il 23/03/2004; Per_3
- rigetta la domanda di invalidità della donazione del cespite sito in Napoli alla Via
Scarlatti n. 188 (al NCEU f. 15, p. 793, sub. 16) del 20/04/2006 nn. 151072/21368;
- condanna la terza chiamata al pagamento dell'importo di € 52.382,27 in favore della massa ereditaria;
- dichiara che i beni relitti sono l'appartamento in Napoli alla Via Piccinni n. 4,
l'importo di € 77.468,53 e le indennità dovute dalla terza chiamata, che spettano agli attori ex art. 553 c.c.;
- dichiara che la quota di riserva spettante agli attori risulta parzialmente lesa dalla suddetta donazione del 20/04/2006 e condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento, in favore degli attori medesimi, dell'importo di € 297.316,13 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti. ””.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione principale ed incidentale,
A) dopo aver premesso di poter decidere l'intera controversia sulla base dell'istruttoria svolta, nonostante la causa fosse stata riservata in decisione solo sulla domanda di invalidità della donazione,
B) relativamente a tale questione riferita alla incapacità naturale della , così Per_2
testualmente si esprimeva:
““La domanda è infondata, ritenendosi non raggiunta la prova dell'incapacità.
Va premesso che l'art. 775 c.c. prevede l'annullabilità della donazione fatta da chi si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere al momento dell'atto.
La giurisprudenza ha chiarito che non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà
6 cosciente.
I testi escussi hanno riferito che la de cuius, fino ad alcuni mesi prima del decesso, collaborava nella gestione dello studio fotografico di . Il notaio (la CP_2 Per_3 quale ha anche chiarito che la donazione fu posta in essere per motivi fiscali), ha potuto riferire fino al 2007, quando cessò le frequentazioni dello studio fotografico. I testi
, e hanno riferito anche per gli anni successivi e fino al Tes_1 Tes_2 Tes_3 decesso, precisando che, quando era fuori per servizi fotografici, la de cuius CP_2 gestiva da sola il locale, attendendo alla cassa e alle operazioni di ricezione pagamenti e di consegna del materiale fotografico ai clienti. Tutti i testi hanno descritto una persona lucida ed anche se si tratta di una valutazione di carattere soggettivo si deve evidenziare come il c.t.u., prof. non abbia concluso per l'incapacità in termini Testimone_4 perentori.
Invero, quest'ultimo, nell'esaminare la documentazione prodotta, valorizzando la storia anamnestica della de cuius (perché contraddistinta da ipertensione arteriosa, coronarosclerosi, insufficienza circolatoria carotidea da placche ateromasiche e di vasculopatia cerebrale cronicizzatasi ormai da anni e quindi ricca di sintomi inequivocabili per una Vascular Dementia), la sintomatologia neurologica oggettiva (che appare caratterizzata da episodi di deficit di memoria, da episodi di afasia, da un oggettivo decadimento cognitivo, da incontinenza riconducibile verosimilmente a vasculopatia cerebrale cronica), la insufficienza mentale di tipo moderato-severo che emerge essenzialmente ma con chiarezza nel Luglio del 2005 allorquando la sig.ra Per_2 era fatta oggetto di un test MMSE (che dava un valore pari a 17.8) ha concluso nel senso che la stessa “precedentemente all'Aprile 2006 era affetta da una condizione clinica compatibile con la diagnosi di demenza vascolare. Detta condizione clinica il più delle volte porta ad avere deficit cognitivi costanti o a momenti alternati con decadimento neuro-psichico leggibili nella incapacità di intendere e di volere del soggetto malato. Nel caso in specie la fu sig.ra al momento della firma sulla donazione Persona_2 dell'Aprile 2006 era verosimilmente incapace di intendere e di volere”.
Il consulente, nel concludere per una “verosimile” incapacità di intendere e di volere, dava atto, comunque, che la patologia poteva presentare deficit cognitivi tanto costanti che a momenti alternati. Con riferimento al test MMSE, importante elemento di indagine, precisava come per “una valutazione certa di compromissione delle capacità cognitive richiede la ripetizione del test MMSE da farsi in periodi successivi e lungo la vita della paziente” mentre, nella specie, venne effettuato una sola volta nel luglio 2005 con un
7 punteggio di 17.8 (di poco inferiore allo score di 18 al di sotto del quale il soggetto è da ritenersi carente e/o inadeguato sotto il profilo cognitivo).
La “precarietà” nelle facoltà cognitive “che può aver influenzato le scelte della de cuius nel momento in cui decideva per la donazione avvenuta nell'Aprile 2006 … ed è verosimile che la sig.ra possa aver firmato l'atto di donazione in un momento di possibile incapacità di intendere e di volere” sebbene non si neghi in astratto, non può dirsi dimostrata al momento di adozione dell'atto, a fronte di dichiarazioni testimoniali, che, come detto, descrivono una persona ancora capace di gestire, almeno in parte, un'attività economica, in epoca vicina al decesso. Il fatto che la patologia vascolare, come pure evidenziato dal c.t.u., “progredì in maniera subdola pur non consentendone la identificazione a parenti ed amici” non pare escludere che la de cuius potesse vivere momenti di lucidità.
In conclusione, in presenza di un quadro probatorio non univoco, non può dirsi provato che, nell'aprile del 2006, sussistesse uno stato di incapacità tale da invalidare la donazione.
Per altro, nell'ottica di accertare l'esistenza di una reale volontà della de cuius non può non evidenziarsi come la stessa non fece altro che confermare la volontà già espressa nel testamento in favore del figlio , rivelandosi plausibile la ragione “fiscale” addotta CP_2 dal Notaio, essendo stata l'imposta di successione reintrodotta nell'ottobre 2006.
In ordine alla patologia di otopatia bilaterale il c.t.u. non sembra averla intesa come impedimento, nulla evidenziando, al riguardo;
lo stesso Notaio si sarebbe verosimilmente astenuto dal rogare l'atto in caso di impossibilità a comunicare.””.
C) Relativamente alla domanda rivolta da nei riguardi della nipote CP_2
riteneva che l'esistenza dell'eccepita locazione non fosse stata Parte_2
dimostrata in mancanza di prova del titolo, oltre che di elementi indiziari quali il pagamento dei canoni, aggiungendo che la prospettazione della terza chiamata non era chiara “rendendo la ricostruzione inattendibile”, non comprendendosi perché la nonna avrebbe rinunciato al canone dal 2008 in ragione del fatto che aveva destinato con testamento l'immobile al figlio , padre di risalendo la stesura del Per_1 Pt_2
testamento al 2004, sicché, utilizzando la perizia prodotta dall'attore circa i valori degli immobili, come sarebbe stato fatto anche per l'azione di riduzione, non oggetto 8 di specifica contestazione, l'indennità di occupazione dovuta ammontava ad euro
71.194,99, ridotti per effetto di somme anticipate dalla terza chiamata, ad euro
52.382,27, da computare nel relictum.
D) Circa l'azione di riduzione, escludeva, innanzi tutto, che rilevasse, riguardo alla successione della , il lascito che padre avrebbe fatto in favore del figlio, Per_2 Per_1
oggetto della domanda riconvenzionale di , visto che la madre non CP_2 Per_2
aveva mai contratto matrimonio con il padre, non vantando nessun diritto successorio,
dal che la questione andava affrontata autonomamente;
dichiarava, però, prescritta,
stante la tempestiva eccezione sollevata dall'attore, sia la domanda di riduzione, che quella di simulazione, giacché l' “artifizio” con cui il figlio sarebbe stato CP_4
lasciato nella titolarità dell'azienda, asseritamente confermato dal manoscritto del padre del 20.10.1970, risaliva , appunto, al 1970 e il decesso del padre avvenuto nel
1971.
E) Riguardo ai beni da considerare nella massa, ai fini dell'azione proposta da obiettava, rispetto a quanto eccepito dal convenuto, che in caso di Persona_1
donazione indiretta di bene immobile, andava collazionato il valore del bene, mentre,
quanto alla donazione in favore dell'attore, così testualmente si esprimeva:
““…va chiarito che nell'atto di citazione lo stesso riferiva che la somma era servita solo in parte per l'acquisto del cespite mentre durante l'interrogatorio formale dichiarava di averla ricevuta per esigenze familiari.
Nonostante tale discrasia, la parziale contestazione si ritiene sufficiente per ritenere non dimostrato che vi fosse una donazione indiretta dell'immobile nei suoi confronti se si tiene conto della differente terminologia utilizzata dalla de cuius nel testamento, che affermava che aveva ricevuto “il negozio di Via Scarlatti n. 200/g nonché la casa CP_2 in cui abita” mentre “i soldi per acquistare la casa di Via Marco Colantuono Per_1 nonché, dal padre, l'intero ufficio di rappresentanza con i relativi locali”.
Anche se la finalità (acquisto immobile) è chiaramente espressa, la divergenza rispetto
9 alle donazioni in favore di va apprezzata in senso distintivo. Deve, infine, essere CP_2 puntualizzato come il convenuto, nel limitarsi ad invocare erroneamente che andasse collazionato il valore per entrambe le elargizioni, non ha minimamente chiarito quale sia il valore dell'immobile sito in Via M. Colantonio al fine, eventualmente, di tenere in considerazione tale valore.”.
F) Utilizzando le stime di cui alla consulenza di parte attrice, ritenute coerenti ed esaustive, eseguite con metodologia uniforme, non contestate e tali da non richiedere l'ausilio di una ctu, e procedendo alla “riunione fittizia” tra relictum, da cui nulla andava detratto mancando debiti, e donatum, f1) il primo era costituito dagli euro
52.382,27 di cui alla indennità di occupazione dell'immobile di via Piccinni, dal valore del medesimo immobile di euro 660.700,00, e dall'importo di euro 77.468,53,
pari ai 150.000.000, che costituivano, però, donazione di denaro nulla per difetto di forma, da considerare nel relictum, e, comunque, ex art. 553 c.c., da attribuire agli aventi causa di mentre non poteva essere riconosciuta la somma Persona_1
utilizzata per la ristrutturazione del cespite in assenza di precisazioni nella perizia e dovendo ciò essere considerato già nella valutazione del bene, sicché, diversamente,
essi conseguirebbero un ingiustificato arricchimento nel caso venisse loro riconosciuta;
f2) il donatum era, invece, rappresentato dalle donazioni dirette ed indirette in favore del convenuto di euro 1.202.250,00 ed euro 1.270.800,00, con quota di riserva ex art. 537, pari ad un terzo, di euro 1.087.866,93.
G) Pertanto, il tribunale, così testualmente concludeva:
“Come detto, in primo luogo vanno considerati in favore degli attori le somme e il bene immobile di cui al relictum, ex art. 553 c.c.. Le prime, poiché la norma (ritenuta pacificamente applicabile anche nel concorso tra legittimari) impone innanzitutto di ridurre le porzioni che spetterebbero ai coeredi ab intestato. Il secondo, poiché, sebbene il legislatore imponga l'imputazione soltanto di donazioni e legati, la dottrina maggioritaria non abbia mai dubitato del fatto che il legittimario che domanda la riduzione debba
10 imputare anche quanto ricevuto dal “de cuius” a titolo di istituzione di erede, fermo restando che l'imputazione costituisce un onere solo per il legittimario che agisca in riduzione.
La lesione che ancora residua è pari ad € 297.316,13. Pertanto, la donazione del
20/04/2006, la più recente, va proporzionalmente ridotta ex art. 555 c.c.
In ordine alle conseguenze della riduzione, l'attore ha chiesto al capo g) il “pagamento della quota lesa”, da intendersi come richiesta di conseguire il controvalore della propria quota. La richiesta può essere accolta, non avendo il convenuto manifestato di preferire la divisione del bene.”,
H) compensando le spese in considerazione della rilevante riduzione del quantum
rispetto alla domanda e alla convergenza di interessi con la terza chiamata, risultata soccombente nei riguardi del convenuto.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 CP_1
tutti nella sola qualità di eredi di alla cui integrale Parte_2 Persona_1
lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base, dopo un'ampia esposizione della domanda svolta in primo grado, di motivi così
intitolati:
“1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui frutti maturati per il possesso
esercitato senza titolo dal sig. all'immobile sito in Napoli alla via CP_2
Scarlatti n. 188, int. 9 e non collezionati alla massa ereditaria, con violazione
dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c.”, con cui contesta che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su detta domanda, non contestata dal convenuto;
“2) Violazione di legge e conseguente nullità della sentenza per motivazione
inesistente o contraddittoria in relazione agli articoli 775 c.c., 2697 c.c. e 132 c.p.c.”,
con cui, in estrema sintesi, con varie argomentazioni, si duole delle valutazioni
11 operate dal primo giudice riguardo alla prevalenza delle testimonianze, rispetto alla c.t.u. di natura percipiente svolta in primo grado, che aveva concluso per l'incapacità
della , senza dare adeguata motivazione del diverso convincimento;
Per_2
“3) Nullità della sentenza per violazioni di legge e motivazione contraddittoria ed
inesistente in relazione agli articoli 61, 115, 116 e 196 c.p.c.”, con cui analogamente lamenta che il tribunale, dopo avere ammesso la c.t.u. ritenendola funzionale alla risoluzione della controversia, se ne era discostato senza offrire adeguata confutazione alle conclusioni del consulente;
“4) Nullità della sentenza per motivazione inesistente e violazione di legge in
relazione agli articoli 115, 116 e 132 c.p.c.”, con cui contesta la valutazione finale operata dal tribunale in ordine alla sostanziale conferma da parte della donante dell'attribuzione già fatta con il testamento;
“5) Nullità della sentenza e violazione di legge per omessa valutazione di un
elemento istruttorio che indicava l'assoluta incapacità di percepire gli effetti dell'atto
di donazione da parte della donante in relazione all'art. 775 c.c. ed Persona_2
all'art. 57 della legge notarile”, con cui si duole della mancata considerazione anche dell'altra patologia da cui era affetta la donante di otopatia bilaterale, che avrebbe dovuto richiedere l'ausilio di un interprete da parte del notaio;
“6) Nullità della sentenza per violazione di legge e motivazione contraddittoria
nella formazione della massa ereditaria oggetto e l'azione di divisione in relazione
all'articolo 115 e 116 c.p.c.”, con cui lamenta l'esclusione dalla massa dei beni mobili, non essendo stata mai impugnata la loro considerazione da parte del convenuto;
“7) Violazione di legge e nullità della sentenza emessa per mancata attribuzione
alla quota del della somma dallo stesso utilizzata per eseguire Controparte_5
12 lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla via Piccinni n. 4 in
relazione all'art. 112, 115,116 e 132 c.p.c.”, considerato che era stato provato dalla testimonianza dell'arch. che detta somma era stata utilizzata per la CP_6
ristrutturazione del predetto immobile, dovendo essere posta in compensazione con quella indicata nel testamento;
“8) Errore di calcolo nella formazione della massa ereditaria da parte del
tribunale di Napoli al momento della formazione della quota spettante al Sig. Per_1
e/o ai suoi eredi”, considerato che il valore dell'immobile di via Piccinni era di
[...]
euro 583.231,47 e non di euro 660.700,00, cui doveva aggiungersi la somma di euro
77.468,53 ricevuta da in vita, mentre tale somma era già ricompresa nell'intera Per_1
quota di sicché la somma finale da liquidare in suo favore non era di Persona_1
297.316,73 ma di euro 374.784,66;
“9) Violazione di legge e contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice
di prime cure ritiene di collazionare l'importo ricevuto in denaro dal sig. Per_1
ed escludere invece la somma utilizzata per la ristrutturazione del cespite di
[...]
via Piccinni numero 4 in relazione agli articoli 115,116 c.p.c. e 2697 c.c.”, con cui nuovamente deduce che l'utilizzazione della somma per la ristrutturazione del bene era stata dimostrata attraverso la testimonianza dell'architetto CP_6
“10) Nullità della sentenza per errata collocazione nella massa ereditaria dei frutti
dell'immobile sito in Napoli alla via Piccinni numero 4 a carico della signora Pt_2
in relazione all'articolo 115 e 116 c.p.c.”, visto che diversamente da quanto
[...]
ritenuto dal tribunale la prova della locazione non richiedeva la forma scritta e la prova del pagamento poteva essere fornita anche con elementi indiziari, avendo il giudice erroneamente non ammesso la prova articolata dalla Per_1
“11) Riformare la sentenza in ordine alla compensazione le spese di lite”.
13 Gli appellanti concludevano in senso conforme alle conclusioni di primo grado,
disponendo la rinnovazione dell'istruttoria di primo grado, ammettendo l'interrogatorio formale del convenuto, come da memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
B.b.) Si costituiva il quale resisteva all'impugnazione e, in via CP_2
incidentale, lamentava che il tribunale aveva erroneamente ritenuto prescritta la domanda riguardante i diritti successori di esso convenuto relativi alla azienda del padre senior donata al figlio considerato che l'esistenza della Per_1 CP_4
stessa era emersa solo con il testamento della madre.
L'appellato così concludeva:
“- Respingere tutti i motivi di appello confermando, in particolare, la validità della donazione compiuta dalla Sig.ra a favore del figlio con atto Persona_2 CP_2 ricevuto dal Notaio dott.ssa il 20 aprile 2006 rep. N. 151072.; Persona_3
- accogliere l'appello incidentale, riconoscendo i diritti successori del Sig. CP_2 sull'azienda donata al Sig. (junior) dal comune padre Sig.
[...] Persona_1 Per_1
(senior) e costituita dai locali ubicati in Napoli, Via Carlo De Cesare n. 1556,
[...] capitale di Lire 2.300.000, arredamento degli uffici e mezzi di trasporto.”.
B.c.) Si costituiva in proprio, che contestava i motivi di appello Parte_2
incidentale proposti da e si doleva dell'inclusione nella massa CP_2
ereditaria della somma posta a suo carico a titolo di indennità di occupazione, non avendo considerato che la locazione non richiedeva la forma scritta ed avendo negato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con la memoria ex art. 183 c.p.c., con riforma della sentenza sul punto.
L'appellata così concludeva:
“Voglia l'adita Corte di Appello accogliere il gravame principale proposto, riformando la sentenza di prime cure, dichiarando invalida la donazione compiuta dalla Sig.ra Per_2
con atto ricevuto dalla Notaia Alessandra il 20 aprile 2006.
[...] Per_3
14 Rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellato per il CP_2 riconoscimento dei diritti successori sull'azienda donata al Sig. junior e Persona_1 costituita dai locali ubicati in Napoli alla Via Carlo De Cesare n° 56, perché inammissibile e inondata, in quanto senza il preventivo consenso scritto non può esservi, per giurisprudenza costante, la unificazione di domande aventi ad oggetto masse ereditarie provenienti da più compendi ereditari di diversi de cuius.
Con vittoria delle spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”.
B.d.) Si costituiva a mezzo nuovo difensore il quale concludeva CP_1
facendo proprie le difese già svolte dal precedente difensore.
B.e.) All'udienza indicata in epigrafe, tenutasi con le modalità indicate, la causa è
stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello principale
C.a.) In via pregiudiziale occorre evidenziare che ha impugnato la Parte_2
decisione di primo grado in via principale, con atto notificato in data 22.10.2020,
spendendo esclusivamente la qualità di erede di Persona_1
La statuizione con la quale è stata condannata al pagamento della somma di euro
52.382,27, l'ha vista soccombente, in proprio, quale terza chiamata dallo zio CP_2
con l'intento di vedere recuperata alla massa ereditaria la somma a titolo di
[...]
indennità di occupazione dell'immobile di via Piccinni n.4.
Relativamente alla posizione di erede del padre ella non avrebbe titolo ad Per_1
impugnare, come gli altri due appellanti, la madre e il fratello Parte_1 CP_1
considerato che la destinataria della condanna è, appunto, in
[...] Parte_2
proprio.
Né sono state addotte altre ragioni a sostegno dell'impugnazione, se non legate alla specifica posizione della Per_1
15 A è stata, infatti, indirizzata autonomamente l'impugnazione presso Parte_2
il procuratore costituito nel suo interesse in primo grado, ed ella si è costituita, infatti,
in questa sede anche in proprio, con diverso difensore.
Pur formulando conclusioni rivolte solo all'accoglimento della domanda di invalidità della donazione in favore di e di rigetto dell'appello CP_2
incidentale avanzato dal medesimo ha anche, nella parte narrativa, CP_2
che va sempre considerata ai fini dell'impugnazione laddove contenga una chiara ed inequivoca richiesta di riforma della sentenza di primo grado con esposizione delle ragioni che la sorreggano, chiesto il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti relativa alla indennità di occupazione.
La però, si è costituita in data 22.1.2021, con udienza fissata in citazione al Per_1
29.1.2021, di tal che, non potendo fare propria un'impugnazione proposta da soggetti che non avevano titolo a dolersi della relativa statuizione perché non emessa nei loro confronti, la richiesta di riforma contenuta nella comparsa di risposta depositata il
22.1.2021 deve stimarsi tardiva.
In ogni caso – cosa che l'accomuna anche agli altri appellanti principali – deve rilevarsi che la non specifica quali sarebbero le richieste istruttorie da lei Per_1
formulate, funzionali a ribaltare la decisione di primo grado che ha negato la sussistenza di una locazione dell'immobile stipulata con la nonna, in assenza di prova del contratto e dei pagamenti del canone, che non sarebbero state ammesse, avendo anche omesso di prendere posizione sull'ulteriore valutazione compiuta dal tribunale in ordine all'evidente incongruenza, inficiante complessivamente l'attendibilità
dell'intera prospettazione, che vorrebbe non più corrisposto il canone dal 2008, in ragione del fatto che il bene, nel testamento, era stato destinato al padre , Per_1
sebbene, però, fosse stato redatto nel 2004.
16 D'altro canto, né nel verbale del 28.3.2019, né del 6.6.2019, né del 16.12.2019,
nonostante costituisca principio consolidato quello secondo il quale la parte, quando la causa, per qualsiasi motivo, anche pregiudiziale o preliminare, venga riservata in decisione, ha sempre l'onere di proporre anche le istanze istruttorie e i mezzi di prova che intende siano ammessi, raccolti o riesaminati, la (né la e Per_1 Pt_1 CP_1
, ha insistito per l'eventuale ammissione di mezzi istruttori diretti a provare
[...]
l'esistenza della locazione, cosa confermata anche dal contenuto della comparsa conclusionale di primo grado che non vi fa nessun accenno.
Di tal che, anche per tale via l'appello va stimato inammissibile.
C.b.) Relativamente all'impugnazione proposta dagli appellanti nella veste di eredi di innanzi tutto è opportuno ribadire – tanto vale anche riguardo Persona_1
a quanto appena evidenziato rispetto alla posizione della in proprio – ancora Per_1
una volta, in termini generali, che in base alla formulazione vigente ratione temporis
(che non si discosta, peraltro, significativamente, da quella attuale) dell'art. 342
c.p.c., l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello –
esponendo in maniera organica ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
Del resto, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della
Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza
delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata,
giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto,
dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o
17 invalidità della decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del
2005; 3033 del 2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021),
affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass.
n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano,
comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che egli ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione,
rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta
compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai
fini della riforma della sentenza di primo grado.
Partendo da tali premesse, si può immediatamente rilevare, come si è visto e come vedremo, alcuni dei motivi proposti dagli eredi di sono formulati Persona_1
in maniera, per così dire, 'tranciante', più affermativa che argomentativa, con addebito dell'errore commesso dal tribunale, ma in assenza di una specifica illustrazione degli elementi che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione.
C.b.i.) Logicamente preliminari – anche rispetto al primo motivo di appello,
condizionato da quanto si sta per dire – sono, evidentemente, i motivi rubricati sub 2,
3, 4 e 5 relativi alla domanda di invalidità della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c..
Si può subito dire che i motivi 4 e 5 sono dei 'non motivi', in quanto la valutazione
18 operata, in chiusura di ragionamento, dal tribunale circa la conferma della volontà di donare l'immobile al figlio , che emergeva anche dal fatto che quell'immobile CP_2
era stato a lui destinato già nel testamento del 2004, non è stata certamente posta con l'intento di “salvare” un atto nullo per difetto di volontà “perché la giusta
dichiarazione di nullità non avrebbe cambiato la sostanza delle cose”, ma semplicemente come elemento presuntivo della piena consapevolezza della di Per_2
donare il bene al figlio, avendo anche il primo giudice giustificato l'anticipazione dell'attribuzione con la ragione di carattere fiscale addotta dal notaio ascoltato come testimone.
Mentre, la necessità di raccogliere la volontà della tramite un interprete, per Per_2
essere essa affetta da otopatia bilaterale, oltre al fatto che presupporrebbe prima l'allegazione, e poi la prova, che la donante fosse edotta del linguaggio dei segni,
postulerebbe, 'a monte', che detta patologia incidesse in maniera talmente grave da non permetterle di comprendere in assoluto le attività che andava a compiere,
circostanza che il tribunale ha escluso evidenziando che lo stesso c.t.u., su cui gli appellanti incentrano i precedenti motivi 2 e 3, “non sembra averla intesa come impedimento”, affermazione che non viene sostanzialmente contraddetta, così come gli addebiti mossi al notaio, che riguardano il diverso aspetto della sua ritenuta inattendibilità, pure dedotta nei motivi svolti in precedenza.
C.b.ii.) Sono, pertanto, i motivi 2 e 3 quelli che sostanziano effettivamente l'impugnazione sul punto.
Con detti motivi è imputato al tribunale di avere fondato la decisione dando maggior credito alle testimonianze raccolte, definite “compiacenti”, piuttosto che ai risultati e alle conclusioni della c.t.u., nonostante la sua natura di c.t.u. cd.
“percipiente”, per questo capace di costituire prova essa stessa della incapacità della
19 donante al momento della stipulazione dell'atto, senza giustificare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsene pur avendo ritenuto necessaria la sua ammissione.
Appare opportuno al riguardo sgombrare il capo da un equivoco di fondo che sembra annidarsi nella censura articolata dagli appellanti.
Anche la c.t.u. di natura cd. “percipiente”, cioè fondata su accertamenti di carattere squisitamente tecnico-specialistico, a meno che non sia in grado di garantire con risultati scientifici inoppugnabili perché tali da provare ex sé il fatto indagato tramite un procedimento di verifica che lo confermi, costituisce uno dei mezzi di prova che il giudice può porre a fondamento della propria decisione, dovendo, altrimenti, egli sempre valutare la consistenza e l'attitudine che lo specifico accertamento tecnico ha ai fini di dimostrare l'oggetto dell'indagine.
Del resto, anche lo strumento della c.t.u. psicodiagnostica su soggetto in vita,
tramite l'osservazione diretta, partecipa, comunque, dei limiti propri di tali scienze.
Si pensi, per esempio e solo per intenderci, seppure su altra tematica, a quanto sistematicamente affermato dalla Suprema Corte in relazione all'accertamento dell'autografia della sottoscrizione, dove, in relazione alla c.t.u. grafologica, rimarca che il giudice potrebbe addirittura non disporla, sottolineandone anzi la limitata consistenza probatoria, potendo il convincimento formarsi in base a tutti gli altri elementi offerti dall'istruzione, anche di carattere testimoniale o per presunzioni.
In altri termini, l'avere disposto l'accertamento de quo, operato, peraltro, su
documenti e non attraverso la diretta osservazione del soggetto, non può, come sembrano opinare gli appellanti, condurre, 'in via automatica', ad assegnare alle conclusioni del consulente un carattere prevalente rispetto alle altre acquisizioni probatorie, in particolare laddove si riscontri, come affermato nel caso in esame, “un quadro probatorio non univoco” o elementi di contraddittorietà.
20 Ed a ben vedere elementi di contraddittorietà si ritrovano nella stessa relazione del c.t.u., cosa che il tribunale ha opportunamente colto nella sua motivazione.
Innanzi tutto, a dispetto di quanto argomentato dal consulente d'ufficio, è evidente che egli ha assegnato, al fine di corroborare le pregresse diagnosi nel corso del 2005 a firma del dott. di gravità dei deficit cognitivi manifestati dalla , una Per_5 Per_2
sicura importanza al test MMSE.
Ma, tale accertamento, che lo stesso c.t.u. riscontra essere stato effettuato a seguito di visita geriatrica il 19 luglio del 2005 – peraltro la cui somministrazione è ricavata
Per_ dalla consulenza tecnica di parte attrice a firma del dott. (però, “non presente in atti”) – seppure indicando il punteggio di 17.8 “corretto per età e scolarità”, di poco inferiore allo score di 18 al di sotto del quale il soggetto dovrebbe considerarsi carente o inadeguato dal punto di visto cognitivo, concludeva contraddittoriamente – ed è lo stesso c.t.u. ha rimarcarlo, cosa che porterebbe a domandarsi come sia stato effettuato
– con la diagnosi di “deterioramento cognitivo da probabile causa degenerativa di
grado lieve moderato … Disorientamento temporo-spaziale e deficit mnestico della
memoria a breve termine. Eloquio strutturato ma poco fluente e con scarsa
ideazione” (sottolineatura aggiunta), non apparendo superfluo ricordare che si trattava, comunque, di persona che aveva superato i novant'anni.
Nonostante è sempre il c.t.u. a ricordare che, pur essendo tra i test maggiormente affidabili, esso era stato eseguito una sola volta, richiedendo, per contro, che sia ripetuto in periodi successivi e lungo la vita del paziente, come da letteratura sul punto – “Vi è da dire però che una valutazione certa della compromissione delle
capacità cognitive richiede la ripetizione del test MMSE da farsi in periodi successivi
e lungo la vita della paziente” (sottolineatura aggiunta) – in contraddizione con la refertazione su indicata e ritenendolo, comunque, probante, 'eleva', però, il grado di
21 deficit cognitivo da lieve-moderato, come attestato dal detto referto, a moderato-
severo.
Dagli atti maggiormente prossimi alla data in cui venne stipulata la donazione emerge, invece, che la , dal 16.2.2006 al 23.2.2006, venne ricoverata presso Per_2
l'ospedale Fatebenefratelli per un episodio di TIA (“Minor stroke”) e non per un
Per_ ICTUS, come erroneamente refertato e assunto dal dott. cosa che non comporta conseguenze pregiudizievoli a lungo termine, con diagnosi di dimissione di “malattia
cerebrovascolare cronica, cardiopatia ipertensiva, voluminoso onfalocele voluminosa
neoformazione a parte pelvica”, e che il verbale della Commissione Medica CP_7
dell'8.3.2006, certificava che essa era affetta da “vasculopatia cerebrale con
decadimento cognitivo, poliartrosi con grave difficoltà alla deambulazione, ipoacusia
… voluminosa neoformazione a partenza pelvica, cardiopatia sclerotica –
ipertensiva. Esito: inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza
continuativa non essendo in grado di compere gli atti quotidiani della vita.”.
Già dalla semplice lettura di tale verbale e dal comune senso delle parole messe le une in correlazione con le altre, si ricava che il grado di invalidità riconosciuto alla e l'esito della necessità di assistenza continua, era, evidentemente, legato alla Per_2
somma di tutte le patologie riscontrate, mentre il c.t.u., polemizzando, in apertura, con il consulente di parte del convenuto – cosa che non giova mai all'accertamento,
dovendo l'ausiliare del giudice mantenere una prospettiva sempre asettica –
concludeva verso la fine della relazione (pag. 17) affermando che era stata
“dichiarata affetta da grave handicap il cui carattere principale era quello cognitivo”
e che “Per detta valutazione di invalidità nel Marzo 2006, prima della donazione, le
veniva concessa l'indennità di accompagnamento in quanto “non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita”, sebbene, come gli contestava il c.t.p.
22 CP_ convenuto in nessuna delle diagnosi veniva fatto riferimento alla gravità della compromissione cognitiva.
D'altro canto, sono le stesse argomentazioni conclusive spese dal c.t.u. – vds. pag.
18 e 19 laddove ribadisce che il test MMSE non era stato ripetuto “con regolare
cadenza”, che le modalità con cui si manifestano le cerebropatie da demenza vascolare possono essere subdole e non avere una “progressione lineare o sintomi
eclatanti” – ad avere portato il tribunale a ritenere che non era da escludere che la de
cuius potesse vivere momenti di lucidità, soprattutto a fronte delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che descrivevano una persona capace di occuparsi, almeno in parte, persino fino a pochi mesi dalla morte, della gestione dell'attività fotografica del figlio.
Sotto altro profilo, neppure sembra che il c.t.u. abbia dato puntuale risposta ad alcune obiezioni sollevate dal c.t.p. del convenuto (comunque munito di molteplici e
specifiche specializzazioni nel campo di interesse, diversamente, occorre dirlo, dallo
stesso c.t.u.), peraltro, incentrate anche sugli esiti di esami strumentali come la TAC
effettuata nel corso del ricovero del febbraio 2006, a due mesi dall'atto di donazione,
o sull'assenza di evidenze strumentali, che denotavano un quadro in linea con le fisiologiche condizioni di una persona di oltre novant'anni, preferendo, come si è
detto, polemizzare con il consulente di parte dott. . Persona_7
C.b.iii.) Come si è avvertito sub c.b.ii.), non essendo giuridicamente fondata la censura secondo la quale il carattere percipiente della consulenza d'ufficio porterebbe
in re ipsa al dovere del giudice di assegnarle una valenza quasi elettiva nell'accertamento del fatto indagato, a prescindere dall'osservazione che il tribunale,
seppur in maniera succinta, ha, comunque, dato conto delle ragioni che, già dal punto di vista intrinseco della relazione, portavano a ritenere 'incerte' le conclusioni cui era
23 pervenuto il c.t.u., rileva la corte che le valutazioni del collegio di primo grado si sono fondate anche sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali, tra cui quella del notaio che ha rogato l'atto e che chiaramente non poteva non porsi il problema Per_3
della valutazione della situazione in cui versava la donante, nonché del medico curante della de cuius, che hanno rappresentato la come soggetto chiaramente Per_2
capace di interfacciarsi con gli altri in maniera pienamente consapevole negli anni
2006 e 2007 e persino successivamente.
Rispetto al contenuto di tali dichiarazioni gli appellanti nulla hanno dedotto a confutazione, limitandosi, come si è anticipato, a tacciare di “compiacenza” i testi addotti dal convenuto, senza neppure riportarle e senza dedurre un solo argomento o elemento che giustifichi tale affermazione, segnalando aspetti di incongruenza o inverosimiglianza, ovvero ragioni che potessero manifestare un eventuale interesse dei testi a favorire le tesi del convenuto, tali da minare la credibilità di quanto da loro raccontato, così rendendo, a ben vedere, monca l'intera impugnazione, fondata esclusivamente sull'asserita, per così dire, 'autosufficienza' della consulenza d'ufficio.
Da tutto quanto precede, ritiene la corte che la decisione del tribunale, con cui è
stata rigettata la domanda volta all'annullamento della donazione del 20.4.2006 in favore di debba essere confermata. CP_2
C.c.) Il rigetto dei motivi da 2 a 5 riguardanti l'annullamento della donazione ex art. 775 c.c. e la conferma della decisione del primo giudice sul punto, porta al rigetto anche del motivo articolato per primo.
Si osserva, infatti, che la domanda avanzata da in primo grado – del Persona_1
resto chiaramente ribadita anche in grado di appello – relativamente ai “frutti”
dell'immobile sito in via Scarlatti n. 188, piano secondo, int. 9, era connessa
24 direttamente alla pretesa invalidità della donazione del 20.4.2006, tanto che veniva richiesta la somma riferita al fatto che era stato immesso nel possesso, CP_2
“esercitato senza titolo”, dalla stipula dell'atto, dal 2006 al 2009.
Pertanto, essa non si incentrava sulla domanda di frutti conseguenti all'azione di riduzione, che prevede la restituzione dei frutti dal giorno della domanda giudiziale,
ma sulla ritenuta illecita occupazione sine titulo per effetto della invalidità della donazione, sicché, essendo stata detta invalidità esclusa dal tribunale, con statuizione confermata in questa sede, nessun vizio di omessa pronuncia vi è stato.
C.d.) Il motivo rubricato per sesto sconta quanto si è rilevato in apertura sub C.b.).
Infatti, gli appellanti in meno di dieci righe deducono che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di comprendere nella massa i beni mobili presenti nell'abitazione di , ritenendo generica l'allegazione fatta dall'attore in Persona_2
assenza di contestazioni da parte del convenuto.
A parte il fatto che l'onere di contestazione sorge in presenza di allegazioni circostanziate, va rilevato che nell'atto di appello non viene offerta nessuna stima, con relativi criteri di valutazione per ciascuno di essi, dei beni che sarebbero da ricomprendere nella massa, indicati, diversamene da quanto fatto per gli immobili,
come ha rilevato il tribunale, del tutto genericamente del valore di euro 20.000,00.
Sicché la statuizione non può che essere confermata.
C.e.) I motivi settimo, ottavo e nono vanno esaminati congiuntamente perché,
sostanzialmente, si riferiscono al valore del bene di via Piccinni n. 4 e alla somma utilizzata per la ristrutturazione dello stesso appartamento.
Il tribunale ha valutato l'immobile in euro 660.700,00 facendo riferimento alla stima del c.t.p. attore;
veniva, però, 'in conclusione', detratta da tale importo la somma di euro 77.468,53, pari alla spesa che aveva sopportato per la Persona_1
25 ristrutturazione dell'immobile della madre, essendo anche indicati l'epoca e i lavori eseguiti.
Il tribunale ha affermato che detta spesa non potesse essere “riconosciuta” perché,
in assenza di precisazioni nella perizia, ciò andava considerato già nella valutazione del valore dell'immobile, sicché, secondo il primo giudice, gli eredi di Persona_1
conseguirebbero un ingiustificato arricchimento ove dovesse essere loro riconosciuta.
L'argomentazione non è chiara, posto che, come deducono gli appellanti principali,
essi non intendono avvantaggiarsi della somma di euro 660.700,00, con l'aggiunta di quella di euro 77.468,53, ma, anzi, che si tenga conto che il valore del bene deve essere stimato sottraendo tale ultima somma sborsata dal loro dante causa.
Non a caso, sul punto, rispetto a tutti gli altri, nella propria CP_2
comparsa di risposta nulla deduce, soffermandosi soltanto sul fatto che corretta era la valutazione del tribunale in merito alla affermata “nullità della donazione di lire
150.000.000 non avendo provato di avere investito la somma per il solo acquisto
della casa di via Colantuono” (peraltro il tribunale ha ricondotto tale nullità al difetto di forma, dovendo, conseguentemente, 'tornare' a far parte del relictum), né
prendendo posizione sul fatto che l'utilizzo di pari somma per ristrutturare la casa di via Piccinni era stato confermato dalla testimonianza dell'arch. CP_6
In generale deve considerarsi che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sull'immobile dal donatario, principio che deve applicarsi nella determinazione della disponibile e nella considerazione dei beni relitti, sebbene dettato per le donazioni, ex art. 556 c.c..
Sicché, in assenza di contestazioni, euro 77.468,53 vanno detratti dal valore del bene, da valutare perciò nella minor somma di euro 583.231,47.
Ciò, però, non comporta gli effetti 'monetari' che gli appellanti prospettato sotto il
26 motivo rubricato per ottavo.
Infatti, riducendosi il relictum per effetto del minor valore dell'immobile di via
Piccinni e seguendo quanto affermato dal tribunale in ordine al donatum non oggetto di motivi di impugnazione, si riduce la massa ad euro 3.186.132,27 e la quota di riserva ad euro 1.062.044,09, ma anche, conseguentemente, quanto 'attribuito' agli eredi di ad euro 713.083,77, con lesione da reintegrare non di euro Persona_1
374.784,66, come vorrebbero gli appellanti, ma di euro 348.960,32.
In tali termini va accolto l'appello (ferme le statuizioni accessorie che non sono state fatte oggetto di specifiche censure).
C.f.) Relativamente al motivo dedotto per decimo vale quanto già rilevato sub
C.a.).
D – Esame dell'appello incidentale
L'appello incidentale proposto da è infondato sotto un duplice CP_2
profilo.
In primo luogo, si osserva che non rileva l'obiezione opposta dagli appellati incidentali in quanto non contesta la decisione che ha affermato il CP_2
carattere di autonomia della successione paterna rispetto a quella materna.
In ogni caso, l'appellante censura la decisione con cui è stato dichiarato prescritto il suo diritto sia all'azione di riduzione che di simulazione della presunta donazione dell'azienda da parte di FO senior in favore di intendendo far CP_4
decorrere il termine di prescrizione da quando egli avrebbe appreso della stessa, cioè
da quando è stato pubblicato il testamento della madre e egli si sarebbe attivato alla ricerca di documentazione in particolare rinvenendo un documento manoscritto datato
20.10.1970.
Deve rilevarsi, però, che gli impedimenti di fatto, cui va equiparata l'ignoranza,
27 colpevole o incolpevole che sia, non possono incidere sul termine prescrizionale, a meno che non vi sia stato un comportamento doloso.
Nel caso in esame, a parte la perplessità delle allegazioni svolte da CP_2
in relazione alla società “di fatto” esistente tra padre e figlio – che fonda Persona_1
l'altra ragione di rigetto – l' “artificio” della società di fatto aveva natura fiscale, nulla essendo stato dedotto, anche presuntivamente, per supportare la tesi che ciò era rivolto a celare l'asserita donazione al AN , il tutto quando l'odierno CP_2
appellante incidentale aveva già quasi trent'anni.
Sotto l'altro profilo, l'appellante incidentale pretenderebbe di affidare la prova della 'entità' della donazione ad una c.t.u. di cui sono del tutto imprecisati, nella comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, i termini o gli elementi di fatto e documentali su cui dovrebbe essere disposta, valendo anche per l'appellante incidentale quanto già precisato per gli appellanti principali sub C.b.).
F - Le spese
Circa il governo delle spese si osserva che il motivo rubricato per undicesimo non prospetta censure contro la statuizione di compensazione delle spese, ma fa solo discendere la modifica sulla relativa statuizione, dall'auspicata riforma della sentenza in punto di declaratoria di invalidità della donazione.
Ritiene la corte che quanto rilevato dal tribunale in primo grado circa le ragioni che hanno condotto alla disposta compensazione tra le parti, restino valide anche in questa sede, considerata la reciproca soccombenza, anche alla luce del limitato accoglimento del gravame, rimanendo, però, sempre manifesta la sproporzione tra quanto domandato e quanto ottenuto dagli eredi di in presenza del rigetto della Persona_1
autonoma domanda di annullamento della donazione, a fronte anche del rigetto dell'appello incidentale e della declaratoria di inammissibilità dell'appello, su rilievo
28 ex officio, relativo alla condanna di al pagamento dell'indennità di Parte_2
occupazione, dati tutti che, considerata anche la controvertibilità sia in fatto che in diritto delle questioni trattate, inducono a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale loro compensazione.
Sussistono, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali , nonché CP_2 Parte_2
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello nei limitati termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento CP_2
della maggior somma di euro 348.960,32, rispetto a quella liquidata nella sentenza di primo grado, oltre accessori come ivi liquidati;
b) rigetta l'appello incidentale di e dichiara inammissibile l'appello CP_2
proposto da Parte_2
c) compensa integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra le parti.
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali nonché dell'ulteriore contributo unificato CP_2 Parte_2
di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 giugno 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3737/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4090/2020 del tribunale di Napoli, VIII sezione, pubblicata il
16.6.2020, notificata il 23.9.2020
TRA
, cf. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Persona_1
Giuseppe Aulino, cf. , in forza di procura stesa a margine C.F._3
dell'atto di appello, elett.nte dom.ti presso il suo studio in Napoli, via Emilio
Scaglione n. 23
Appellanti
NONCHE'
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._4
Mario Ivan Esposito, cf. , giusta procura stesa in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione di nuovo difensore, elett.nte dom.to presso il suo studio in
Napoli, via Monte di Dio n. 4
Appellante
1 E
CF. , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._6
Napoli, via Cesario Console n.3 presso lo studio degli avvocati Edoardo Sabbatino,
cf. e , cf. ) dai C.F._7 Parte_3 C.F._8
quali è rappresentato e difeso giusta procura stesa su separato foglio ai soli fini dell'invio telematico, ma facente parte della comparsa di risposta in grado di appello
Appellato
NONCHE'
cf. in proprio, rapp.ta e difesa con Parte_2 CodiceFiscale_9
mandato in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Giovanna Iommelli, cf.
con la quale el.te domicilia in Napoli alla via Emilio C.F._10
Scaglione n° 20
Appellata, appellante incidentale
Conclusioni
All'udienza del 5.12.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza di primo grado:
““Esponeva l'attore (deceduto in corso di lite, il 27/02/2015, si Persona_1 costituivano gli eredi, moglie e figli) che il 12/09/2009, nella sua abitazione in Napoli, decedeva . Al momento della apertura della successione gli eredi legittimi Persona_2 erano lo stesso attore ed il convenuto, figli della de cuius. Il 22/03/2010 veniva pubblicato il testamento pubblico del 2004 con il quale la , revocando qualsiasi Per_2 precedente disposizione testamentaria, lasciava a il quartino sito in Napoli alla CP_2
2 via Scarlatti n. 188 secondo piano distinto con il numero interno “9” e a il quartino Per_1 sito in Napoli alla via Piccinni n. 4 quarto piano distinto con il numero interno “13”.
Nello stesso atto, la de cuius ricordava ai figli che, nel corso della sua vita, avevano ricevuto in donazione l'immobile commerciale sito in Napoli alla via Scarlatti n. CP_2
200/G nonché la casa in cui abita in Via Scarlatti n. 188 e lire 150.000.000 serviti Per_1 in parte per acquistare la sua abitazione di via Maestro Colantonio.
Con atto pubblico rogato dal Notaio , il giorno 20/04/2006 la Persona_3 sig.ra donava la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Scarlatti n. Per_2
188 secondo piano interno “9” al figlio . La donazione veniva fatta in conto di CP_2 legittima e, per il supero, a titolo di disponibile con espressa dispensa da collazione nei limiti di legge.
L'attore impugnava tale donazione ai sensi dell'art. 775 c.c. perché la de cuius sarebbe stata, al momento della donazione, incapace di intendere e di volere. Il sig. , CP_2 donatario, secondo la prospettazione attorea, deve, dunque, restituire il bene alla massa ereditaria unitamente ai frutti percepiti dal mese di aprile del 2006 fino al momento della apertura della successione nel 2009.
L'attore chiedeva, altresì, che fosse ricostruita la consistenza del patrimonio della de cuius e rideterminata la massa ereditaria, al fine di reintegrare la propria quota legittima, lamentandone la lesione.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: A) Dichiarare aperta la successione mortis causa della Sig.ra alla data del 12/09/2009; B) Dichiarare ed Persona_2 accertare la esclusiva ed unica chiamata alla eredità dei Sigg.ri e Persona_1 CP_2 nella qualità rispettiva di figli legittimi della de cuius;
C) Dichiarare la invalidità
[...] del contratto di donazione del 20 aprile 2006 iscritto al repertorio n. 151072 raccolta
21368 del Notaio e registrato all'Agenzia del Territorio di Napoli il Persona_3
28/04/2006 al n. 3190 serie 1T con il quale la Sig.ra donava al Sig. Persona_2 CP_2
la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 188 piano
[...] secondo int. 9 riportato al N.C.E.U. Napoli sez. AVV, foglio 15, particella 793 sub 16 per totale vizio della capacità di intendere e di volere della Sig.ra affetta da Persona_2 demenza senile arteriosclerotica e da otopatia bilaterale con incapacità cognitiva e per l'effetto ed in conseguenza condannare il Sig. a collazionare alla massa CP_2 ereditaria la piena proprietà dell'immobile ricevuto in donazione ed i frutti del bene percepito, in quanto immesso nel possesso giuridico e materiale del bene dall'atto della stipula notarile al momento della apertura della successione, pari ad euro 2.706,90 al
3 mese, per un importo complessivo di euro 100.155,30; D) Accertare e dichiarare che la massa ereditaria è formata dai seguenti beni appartenuti alla de cuius o da questa nel corso della sua vita fatti acquistare con denaro proprio ai chiamati all'eredità: 1)
Appartamento sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 188, secondo piano, int. 9; 2)
Appartamento sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 188, quinto piano, int. 17; 3) Locale commerciale sito in Napoli alla Via Scarlatti n. 200; 4) Appartamento sito in Napoli alla
Via Piccinni n. 4, quinto piano, int. 13; 5) Nonché dai seguenti beni mobili che arredavano l'abitazione della de cuius, tra cui uno studio in mogano con cristalli molati, una camera da pranzo con trittico di mobili in stile barocco, quadri, lampadari, monili ed oggetti vari, per un complessivo valore di euro 20.000,00. 6) Frutti dell'immobile sito in
Napoli alla Via Scarlatti n. 188 int. 9, pari ad euro 100.155,30 dovuti dal Sig. CP_2
, per aver fruito del predetto bene dall'aprile 2005 al settembre 2009. Per un
[...] valore complessivo di euro 3.176.439,70 salvo migliore stima da farsi in sede di consulenza tecnica di ufficio;
E) Dichiarare che la quota di legittima caduta in successione del Sig. è pari ad euro 1.588.219,80 o a quella pari al 50% della Persona_1 massa ereditaria risultante dalla stima complessiva dei beni caduti in successione, e che pertanto si è verificata una lesione della quota di legittima spettante allo stesso;
F)
Accogliere la domanda proposta dall'attore di reintegrazione della sua quota riservata quale erede legittimario e conseguentemente ridurre la massa ereditaria formata e attribuita al Sig. fino a concorrenza della quota lesa dell'attore nella CP_2 misura di euro 927.519,80, o di quella diversa maggiore o minore somma di denaro che risulterà pari alla quota pretermessa dalla istruttoria del giudizio;
G) Conseguentemente condannare il Sig. a ridurre la quota ricevuta ed al pagamento della quota CP_2 lesa del Sig. nella misura di euro 927.519,80 o mediante divisione della Persona_1 massa ereditaria ed assegnazione all'attore di beni ereditari nella misura equivalente alla quota lesa, o, ove ciò fosse impossibile, mediante formazione di due quote ereditarie uguali con conguaglio in denaro e sorteggio delle quote in caso di mancato accordo;
H)
Condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione della eredità con beneficio di inventario. Contestava poi la circostanza che la de cuius fosse incapace di intendere e volere al momento della donazione. Rilevava, ancora, la erroneità della ricostruzione fatta dall'attore in quanto avrebbe computato per il convenuto il valore degli immobili di Via Scarlatti n. 188 V piano e n. 200 e per se medesimo l'importo di
4 150.000.000 di lire, nonostante lo stesso fosse destinato all'acquisto dell'immobile di Via
Colantonio. L'attore avrebbe, inoltre, omesso di computare in suo favore la donazione fatta dal padre, senior, di un'azienda che aveva prodotto utili per ben 174 Persona_1 milioni di vecchie lire nonché i locali in cui essa veniva esercitata e i mezzi di trasporto.
Evidenziava, infatti, che, posta la mancanza di legittimazione della sig.ra CP_3 alla successione del sig. non avendo gli stessi mai legalizzato il loro Persona_4 rapporto, l'unilaterale disposizione in vita compiuta da quest'ultimo a favore del figlio
, aveva illegittimamente sottratto all'altro figlio l'esatta metà quantomeno del valore Per_1 di avviamento dell'azienda donata. Sulla base delle stime prospettate dall'attore, il convenuto concludeva nel senso di essere creditore di € 87.550,00 o della diversa somma quantificata in corso di causa, proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore medesimo.
Il convenuto lamentava, infine, che la sig.ra figlia del fratello e, quindi, Parte_2 sua nipote, avrebbe occupato sin dagli anni '90 l'immobile sito in via Piccinni n°4 di proprietà della de cuius, poi pervenuto all'attore, ciò che farebbe maturare alla de cuius un diritto all'indennità di occupazione da considerare nella ricostruzione del patrimonio ereditario. Per questo motivo, il convenuto, previa autorizzazione, chiamava in causa la nipote.
Quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo la infondatezza della chiamata in causa sulla base del fatto che l'immobile sito in Napoli alla via Piccinni n°4 era stato a lei locato dalla nonna per un fitto mensile pari ad € 200,00 fino al gennaio del 2008, allorquando decise di non riscuotere più i canoni in quanto avrebbe lasciato l'immobile al figlio . In ogni caso, con l'aiuto economico del padre, avrebbe sostenuto spese ed Per_1 apportato migliorie per una somma pari ad € 18.812,00, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto a versare detto importo. In via subordinata, eccepiva la prescrizione del diritto all'indennità, potendo essere richiesta soltanto per gli ultimi cinque anni.
Espletata prova per testi e c.t.u. sulla incapacità di intendere e volere della de cuius, la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini di rito.””.
A.b.) Il tribunale di Napoli così statuiva:
““- dichiara aperta la successione mortis causa della sig.ra nata a [...] Persona_2 il 25/07/1913 ed ivi deceduta il 12/09/2009;
- dichiara che unici eredi sono gli attori (quali eredi di ed il convenuto Persona_1
5 e che la successione è regolata dal testamento pubblico ricevuto dal CP_2
Notaio il 23/03/2004; Per_3
- rigetta la domanda di invalidità della donazione del cespite sito in Napoli alla Via
Scarlatti n. 188 (al NCEU f. 15, p. 793, sub. 16) del 20/04/2006 nn. 151072/21368;
- condanna la terza chiamata al pagamento dell'importo di € 52.382,27 in favore della massa ereditaria;
- dichiara che i beni relitti sono l'appartamento in Napoli alla Via Piccinni n. 4,
l'importo di € 77.468,53 e le indennità dovute dalla terza chiamata, che spettano agli attori ex art. 553 c.c.;
- dichiara che la quota di riserva spettante agli attori risulta parzialmente lesa dalla suddetta donazione del 20/04/2006 e condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento, in favore degli attori medesimi, dell'importo di € 297.316,13 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti. ””.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione principale ed incidentale,
A) dopo aver premesso di poter decidere l'intera controversia sulla base dell'istruttoria svolta, nonostante la causa fosse stata riservata in decisione solo sulla domanda di invalidità della donazione,
B) relativamente a tale questione riferita alla incapacità naturale della , così Per_2
testualmente si esprimeva:
““La domanda è infondata, ritenendosi non raggiunta la prova dell'incapacità.
Va premesso che l'art. 775 c.c. prevede l'annullabilità della donazione fatta da chi si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere al momento dell'atto.
La giurisprudenza ha chiarito che non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà
6 cosciente.
I testi escussi hanno riferito che la de cuius, fino ad alcuni mesi prima del decesso, collaborava nella gestione dello studio fotografico di . Il notaio (la CP_2 Per_3 quale ha anche chiarito che la donazione fu posta in essere per motivi fiscali), ha potuto riferire fino al 2007, quando cessò le frequentazioni dello studio fotografico. I testi
, e hanno riferito anche per gli anni successivi e fino al Tes_1 Tes_2 Tes_3 decesso, precisando che, quando era fuori per servizi fotografici, la de cuius CP_2 gestiva da sola il locale, attendendo alla cassa e alle operazioni di ricezione pagamenti e di consegna del materiale fotografico ai clienti. Tutti i testi hanno descritto una persona lucida ed anche se si tratta di una valutazione di carattere soggettivo si deve evidenziare come il c.t.u., prof. non abbia concluso per l'incapacità in termini Testimone_4 perentori.
Invero, quest'ultimo, nell'esaminare la documentazione prodotta, valorizzando la storia anamnestica della de cuius (perché contraddistinta da ipertensione arteriosa, coronarosclerosi, insufficienza circolatoria carotidea da placche ateromasiche e di vasculopatia cerebrale cronicizzatasi ormai da anni e quindi ricca di sintomi inequivocabili per una Vascular Dementia), la sintomatologia neurologica oggettiva (che appare caratterizzata da episodi di deficit di memoria, da episodi di afasia, da un oggettivo decadimento cognitivo, da incontinenza riconducibile verosimilmente a vasculopatia cerebrale cronica), la insufficienza mentale di tipo moderato-severo che emerge essenzialmente ma con chiarezza nel Luglio del 2005 allorquando la sig.ra Per_2 era fatta oggetto di un test MMSE (che dava un valore pari a 17.8) ha concluso nel senso che la stessa “precedentemente all'Aprile 2006 era affetta da una condizione clinica compatibile con la diagnosi di demenza vascolare. Detta condizione clinica il più delle volte porta ad avere deficit cognitivi costanti o a momenti alternati con decadimento neuro-psichico leggibili nella incapacità di intendere e di volere del soggetto malato. Nel caso in specie la fu sig.ra al momento della firma sulla donazione Persona_2 dell'Aprile 2006 era verosimilmente incapace di intendere e di volere”.
Il consulente, nel concludere per una “verosimile” incapacità di intendere e di volere, dava atto, comunque, che la patologia poteva presentare deficit cognitivi tanto costanti che a momenti alternati. Con riferimento al test MMSE, importante elemento di indagine, precisava come per “una valutazione certa di compromissione delle capacità cognitive richiede la ripetizione del test MMSE da farsi in periodi successivi e lungo la vita della paziente” mentre, nella specie, venne effettuato una sola volta nel luglio 2005 con un
7 punteggio di 17.8 (di poco inferiore allo score di 18 al di sotto del quale il soggetto è da ritenersi carente e/o inadeguato sotto il profilo cognitivo).
La “precarietà” nelle facoltà cognitive “che può aver influenzato le scelte della de cuius nel momento in cui decideva per la donazione avvenuta nell'Aprile 2006 … ed è verosimile che la sig.ra possa aver firmato l'atto di donazione in un momento di possibile incapacità di intendere e di volere” sebbene non si neghi in astratto, non può dirsi dimostrata al momento di adozione dell'atto, a fronte di dichiarazioni testimoniali, che, come detto, descrivono una persona ancora capace di gestire, almeno in parte, un'attività economica, in epoca vicina al decesso. Il fatto che la patologia vascolare, come pure evidenziato dal c.t.u., “progredì in maniera subdola pur non consentendone la identificazione a parenti ed amici” non pare escludere che la de cuius potesse vivere momenti di lucidità.
In conclusione, in presenza di un quadro probatorio non univoco, non può dirsi provato che, nell'aprile del 2006, sussistesse uno stato di incapacità tale da invalidare la donazione.
Per altro, nell'ottica di accertare l'esistenza di una reale volontà della de cuius non può non evidenziarsi come la stessa non fece altro che confermare la volontà già espressa nel testamento in favore del figlio , rivelandosi plausibile la ragione “fiscale” addotta CP_2 dal Notaio, essendo stata l'imposta di successione reintrodotta nell'ottobre 2006.
In ordine alla patologia di otopatia bilaterale il c.t.u. non sembra averla intesa come impedimento, nulla evidenziando, al riguardo;
lo stesso Notaio si sarebbe verosimilmente astenuto dal rogare l'atto in caso di impossibilità a comunicare.””.
C) Relativamente alla domanda rivolta da nei riguardi della nipote CP_2
riteneva che l'esistenza dell'eccepita locazione non fosse stata Parte_2
dimostrata in mancanza di prova del titolo, oltre che di elementi indiziari quali il pagamento dei canoni, aggiungendo che la prospettazione della terza chiamata non era chiara “rendendo la ricostruzione inattendibile”, non comprendendosi perché la nonna avrebbe rinunciato al canone dal 2008 in ragione del fatto che aveva destinato con testamento l'immobile al figlio , padre di risalendo la stesura del Per_1 Pt_2
testamento al 2004, sicché, utilizzando la perizia prodotta dall'attore circa i valori degli immobili, come sarebbe stato fatto anche per l'azione di riduzione, non oggetto 8 di specifica contestazione, l'indennità di occupazione dovuta ammontava ad euro
71.194,99, ridotti per effetto di somme anticipate dalla terza chiamata, ad euro
52.382,27, da computare nel relictum.
D) Circa l'azione di riduzione, escludeva, innanzi tutto, che rilevasse, riguardo alla successione della , il lascito che padre avrebbe fatto in favore del figlio, Per_2 Per_1
oggetto della domanda riconvenzionale di , visto che la madre non CP_2 Per_2
aveva mai contratto matrimonio con il padre, non vantando nessun diritto successorio,
dal che la questione andava affrontata autonomamente;
dichiarava, però, prescritta,
stante la tempestiva eccezione sollevata dall'attore, sia la domanda di riduzione, che quella di simulazione, giacché l' “artifizio” con cui il figlio sarebbe stato CP_4
lasciato nella titolarità dell'azienda, asseritamente confermato dal manoscritto del padre del 20.10.1970, risaliva , appunto, al 1970 e il decesso del padre avvenuto nel
1971.
E) Riguardo ai beni da considerare nella massa, ai fini dell'azione proposta da obiettava, rispetto a quanto eccepito dal convenuto, che in caso di Persona_1
donazione indiretta di bene immobile, andava collazionato il valore del bene, mentre,
quanto alla donazione in favore dell'attore, così testualmente si esprimeva:
““…va chiarito che nell'atto di citazione lo stesso riferiva che la somma era servita solo in parte per l'acquisto del cespite mentre durante l'interrogatorio formale dichiarava di averla ricevuta per esigenze familiari.
Nonostante tale discrasia, la parziale contestazione si ritiene sufficiente per ritenere non dimostrato che vi fosse una donazione indiretta dell'immobile nei suoi confronti se si tiene conto della differente terminologia utilizzata dalla de cuius nel testamento, che affermava che aveva ricevuto “il negozio di Via Scarlatti n. 200/g nonché la casa CP_2 in cui abita” mentre “i soldi per acquistare la casa di Via Marco Colantuono Per_1 nonché, dal padre, l'intero ufficio di rappresentanza con i relativi locali”.
Anche se la finalità (acquisto immobile) è chiaramente espressa, la divergenza rispetto
9 alle donazioni in favore di va apprezzata in senso distintivo. Deve, infine, essere CP_2 puntualizzato come il convenuto, nel limitarsi ad invocare erroneamente che andasse collazionato il valore per entrambe le elargizioni, non ha minimamente chiarito quale sia il valore dell'immobile sito in Via M. Colantonio al fine, eventualmente, di tenere in considerazione tale valore.”.
F) Utilizzando le stime di cui alla consulenza di parte attrice, ritenute coerenti ed esaustive, eseguite con metodologia uniforme, non contestate e tali da non richiedere l'ausilio di una ctu, e procedendo alla “riunione fittizia” tra relictum, da cui nulla andava detratto mancando debiti, e donatum, f1) il primo era costituito dagli euro
52.382,27 di cui alla indennità di occupazione dell'immobile di via Piccinni, dal valore del medesimo immobile di euro 660.700,00, e dall'importo di euro 77.468,53,
pari ai 150.000.000, che costituivano, però, donazione di denaro nulla per difetto di forma, da considerare nel relictum, e, comunque, ex art. 553 c.c., da attribuire agli aventi causa di mentre non poteva essere riconosciuta la somma Persona_1
utilizzata per la ristrutturazione del cespite in assenza di precisazioni nella perizia e dovendo ciò essere considerato già nella valutazione del bene, sicché, diversamente,
essi conseguirebbero un ingiustificato arricchimento nel caso venisse loro riconosciuta;
f2) il donatum era, invece, rappresentato dalle donazioni dirette ed indirette in favore del convenuto di euro 1.202.250,00 ed euro 1.270.800,00, con quota di riserva ex art. 537, pari ad un terzo, di euro 1.087.866,93.
G) Pertanto, il tribunale, così testualmente concludeva:
“Come detto, in primo luogo vanno considerati in favore degli attori le somme e il bene immobile di cui al relictum, ex art. 553 c.c.. Le prime, poiché la norma (ritenuta pacificamente applicabile anche nel concorso tra legittimari) impone innanzitutto di ridurre le porzioni che spetterebbero ai coeredi ab intestato. Il secondo, poiché, sebbene il legislatore imponga l'imputazione soltanto di donazioni e legati, la dottrina maggioritaria non abbia mai dubitato del fatto che il legittimario che domanda la riduzione debba
10 imputare anche quanto ricevuto dal “de cuius” a titolo di istituzione di erede, fermo restando che l'imputazione costituisce un onere solo per il legittimario che agisca in riduzione.
La lesione che ancora residua è pari ad € 297.316,13. Pertanto, la donazione del
20/04/2006, la più recente, va proporzionalmente ridotta ex art. 555 c.c.
In ordine alle conseguenze della riduzione, l'attore ha chiesto al capo g) il “pagamento della quota lesa”, da intendersi come richiesta di conseguire il controvalore della propria quota. La richiesta può essere accolta, non avendo il convenuto manifestato di preferire la divisione del bene.”,
H) compensando le spese in considerazione della rilevante riduzione del quantum
rispetto alla domanda e alla convergenza di interessi con la terza chiamata, risultata soccombente nei riguardi del convenuto.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 CP_1
tutti nella sola qualità di eredi di alla cui integrale Parte_2 Persona_1
lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base, dopo un'ampia esposizione della domanda svolta in primo grado, di motivi così
intitolati:
“1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui frutti maturati per il possesso
esercitato senza titolo dal sig. all'immobile sito in Napoli alla via CP_2
Scarlatti n. 188, int. 9 e non collezionati alla massa ereditaria, con violazione
dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c.”, con cui contesta che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su detta domanda, non contestata dal convenuto;
“2) Violazione di legge e conseguente nullità della sentenza per motivazione
inesistente o contraddittoria in relazione agli articoli 775 c.c., 2697 c.c. e 132 c.p.c.”,
con cui, in estrema sintesi, con varie argomentazioni, si duole delle valutazioni
11 operate dal primo giudice riguardo alla prevalenza delle testimonianze, rispetto alla c.t.u. di natura percipiente svolta in primo grado, che aveva concluso per l'incapacità
della , senza dare adeguata motivazione del diverso convincimento;
Per_2
“3) Nullità della sentenza per violazioni di legge e motivazione contraddittoria ed
inesistente in relazione agli articoli 61, 115, 116 e 196 c.p.c.”, con cui analogamente lamenta che il tribunale, dopo avere ammesso la c.t.u. ritenendola funzionale alla risoluzione della controversia, se ne era discostato senza offrire adeguata confutazione alle conclusioni del consulente;
“4) Nullità della sentenza per motivazione inesistente e violazione di legge in
relazione agli articoli 115, 116 e 132 c.p.c.”, con cui contesta la valutazione finale operata dal tribunale in ordine alla sostanziale conferma da parte della donante dell'attribuzione già fatta con il testamento;
“5) Nullità della sentenza e violazione di legge per omessa valutazione di un
elemento istruttorio che indicava l'assoluta incapacità di percepire gli effetti dell'atto
di donazione da parte della donante in relazione all'art. 775 c.c. ed Persona_2
all'art. 57 della legge notarile”, con cui si duole della mancata considerazione anche dell'altra patologia da cui era affetta la donante di otopatia bilaterale, che avrebbe dovuto richiedere l'ausilio di un interprete da parte del notaio;
“6) Nullità della sentenza per violazione di legge e motivazione contraddittoria
nella formazione della massa ereditaria oggetto e l'azione di divisione in relazione
all'articolo 115 e 116 c.p.c.”, con cui lamenta l'esclusione dalla massa dei beni mobili, non essendo stata mai impugnata la loro considerazione da parte del convenuto;
“7) Violazione di legge e nullità della sentenza emessa per mancata attribuzione
alla quota del della somma dallo stesso utilizzata per eseguire Controparte_5
12 lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla via Piccinni n. 4 in
relazione all'art. 112, 115,116 e 132 c.p.c.”, considerato che era stato provato dalla testimonianza dell'arch. che detta somma era stata utilizzata per la CP_6
ristrutturazione del predetto immobile, dovendo essere posta in compensazione con quella indicata nel testamento;
“8) Errore di calcolo nella formazione della massa ereditaria da parte del
tribunale di Napoli al momento della formazione della quota spettante al Sig. Per_1
e/o ai suoi eredi”, considerato che il valore dell'immobile di via Piccinni era di
[...]
euro 583.231,47 e non di euro 660.700,00, cui doveva aggiungersi la somma di euro
77.468,53 ricevuta da in vita, mentre tale somma era già ricompresa nell'intera Per_1
quota di sicché la somma finale da liquidare in suo favore non era di Persona_1
297.316,73 ma di euro 374.784,66;
“9) Violazione di legge e contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice
di prime cure ritiene di collazionare l'importo ricevuto in denaro dal sig. Per_1
ed escludere invece la somma utilizzata per la ristrutturazione del cespite di
[...]
via Piccinni numero 4 in relazione agli articoli 115,116 c.p.c. e 2697 c.c.”, con cui nuovamente deduce che l'utilizzazione della somma per la ristrutturazione del bene era stata dimostrata attraverso la testimonianza dell'architetto CP_6
“10) Nullità della sentenza per errata collocazione nella massa ereditaria dei frutti
dell'immobile sito in Napoli alla via Piccinni numero 4 a carico della signora Pt_2
in relazione all'articolo 115 e 116 c.p.c.”, visto che diversamente da quanto
[...]
ritenuto dal tribunale la prova della locazione non richiedeva la forma scritta e la prova del pagamento poteva essere fornita anche con elementi indiziari, avendo il giudice erroneamente non ammesso la prova articolata dalla Per_1
“11) Riformare la sentenza in ordine alla compensazione le spese di lite”.
13 Gli appellanti concludevano in senso conforme alle conclusioni di primo grado,
disponendo la rinnovazione dell'istruttoria di primo grado, ammettendo l'interrogatorio formale del convenuto, come da memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
B.b.) Si costituiva il quale resisteva all'impugnazione e, in via CP_2
incidentale, lamentava che il tribunale aveva erroneamente ritenuto prescritta la domanda riguardante i diritti successori di esso convenuto relativi alla azienda del padre senior donata al figlio considerato che l'esistenza della Per_1 CP_4
stessa era emersa solo con il testamento della madre.
L'appellato così concludeva:
“- Respingere tutti i motivi di appello confermando, in particolare, la validità della donazione compiuta dalla Sig.ra a favore del figlio con atto Persona_2 CP_2 ricevuto dal Notaio dott.ssa il 20 aprile 2006 rep. N. 151072.; Persona_3
- accogliere l'appello incidentale, riconoscendo i diritti successori del Sig. CP_2 sull'azienda donata al Sig. (junior) dal comune padre Sig.
[...] Persona_1 Per_1
(senior) e costituita dai locali ubicati in Napoli, Via Carlo De Cesare n. 1556,
[...] capitale di Lire 2.300.000, arredamento degli uffici e mezzi di trasporto.”.
B.c.) Si costituiva in proprio, che contestava i motivi di appello Parte_2
incidentale proposti da e si doleva dell'inclusione nella massa CP_2
ereditaria della somma posta a suo carico a titolo di indennità di occupazione, non avendo considerato che la locazione non richiedeva la forma scritta ed avendo negato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con la memoria ex art. 183 c.p.c., con riforma della sentenza sul punto.
L'appellata così concludeva:
“Voglia l'adita Corte di Appello accogliere il gravame principale proposto, riformando la sentenza di prime cure, dichiarando invalida la donazione compiuta dalla Sig.ra Per_2
con atto ricevuto dalla Notaia Alessandra il 20 aprile 2006.
[...] Per_3
14 Rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellato per il CP_2 riconoscimento dei diritti successori sull'azienda donata al Sig. junior e Persona_1 costituita dai locali ubicati in Napoli alla Via Carlo De Cesare n° 56, perché inammissibile e inondata, in quanto senza il preventivo consenso scritto non può esservi, per giurisprudenza costante, la unificazione di domande aventi ad oggetto masse ereditarie provenienti da più compendi ereditari di diversi de cuius.
Con vittoria delle spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”.
B.d.) Si costituiva a mezzo nuovo difensore il quale concludeva CP_1
facendo proprie le difese già svolte dal precedente difensore.
B.e.) All'udienza indicata in epigrafe, tenutasi con le modalità indicate, la causa è
stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello principale
C.a.) In via pregiudiziale occorre evidenziare che ha impugnato la Parte_2
decisione di primo grado in via principale, con atto notificato in data 22.10.2020,
spendendo esclusivamente la qualità di erede di Persona_1
La statuizione con la quale è stata condannata al pagamento della somma di euro
52.382,27, l'ha vista soccombente, in proprio, quale terza chiamata dallo zio CP_2
con l'intento di vedere recuperata alla massa ereditaria la somma a titolo di
[...]
indennità di occupazione dell'immobile di via Piccinni n.4.
Relativamente alla posizione di erede del padre ella non avrebbe titolo ad Per_1
impugnare, come gli altri due appellanti, la madre e il fratello Parte_1 CP_1
considerato che la destinataria della condanna è, appunto, in
[...] Parte_2
proprio.
Né sono state addotte altre ragioni a sostegno dell'impugnazione, se non legate alla specifica posizione della Per_1
15 A è stata, infatti, indirizzata autonomamente l'impugnazione presso Parte_2
il procuratore costituito nel suo interesse in primo grado, ed ella si è costituita, infatti,
in questa sede anche in proprio, con diverso difensore.
Pur formulando conclusioni rivolte solo all'accoglimento della domanda di invalidità della donazione in favore di e di rigetto dell'appello CP_2
incidentale avanzato dal medesimo ha anche, nella parte narrativa, CP_2
che va sempre considerata ai fini dell'impugnazione laddove contenga una chiara ed inequivoca richiesta di riforma della sentenza di primo grado con esposizione delle ragioni che la sorreggano, chiesto il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti relativa alla indennità di occupazione.
La però, si è costituita in data 22.1.2021, con udienza fissata in citazione al Per_1
29.1.2021, di tal che, non potendo fare propria un'impugnazione proposta da soggetti che non avevano titolo a dolersi della relativa statuizione perché non emessa nei loro confronti, la richiesta di riforma contenuta nella comparsa di risposta depositata il
22.1.2021 deve stimarsi tardiva.
In ogni caso – cosa che l'accomuna anche agli altri appellanti principali – deve rilevarsi che la non specifica quali sarebbero le richieste istruttorie da lei Per_1
formulate, funzionali a ribaltare la decisione di primo grado che ha negato la sussistenza di una locazione dell'immobile stipulata con la nonna, in assenza di prova del contratto e dei pagamenti del canone, che non sarebbero state ammesse, avendo anche omesso di prendere posizione sull'ulteriore valutazione compiuta dal tribunale in ordine all'evidente incongruenza, inficiante complessivamente l'attendibilità
dell'intera prospettazione, che vorrebbe non più corrisposto il canone dal 2008, in ragione del fatto che il bene, nel testamento, era stato destinato al padre , Per_1
sebbene, però, fosse stato redatto nel 2004.
16 D'altro canto, né nel verbale del 28.3.2019, né del 6.6.2019, né del 16.12.2019,
nonostante costituisca principio consolidato quello secondo il quale la parte, quando la causa, per qualsiasi motivo, anche pregiudiziale o preliminare, venga riservata in decisione, ha sempre l'onere di proporre anche le istanze istruttorie e i mezzi di prova che intende siano ammessi, raccolti o riesaminati, la (né la e Per_1 Pt_1 CP_1
, ha insistito per l'eventuale ammissione di mezzi istruttori diretti a provare
[...]
l'esistenza della locazione, cosa confermata anche dal contenuto della comparsa conclusionale di primo grado che non vi fa nessun accenno.
Di tal che, anche per tale via l'appello va stimato inammissibile.
C.b.) Relativamente all'impugnazione proposta dagli appellanti nella veste di eredi di innanzi tutto è opportuno ribadire – tanto vale anche riguardo Persona_1
a quanto appena evidenziato rispetto alla posizione della in proprio – ancora Per_1
una volta, in termini generali, che in base alla formulazione vigente ratione temporis
(che non si discosta, peraltro, significativamente, da quella attuale) dell'art. 342
c.p.c., l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello –
esponendo in maniera organica ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
Del resto, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della
Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza
delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata,
giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto,
dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o
17 invalidità della decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del
2005; 3033 del 2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021),
affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass.
n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano,
comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che egli ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione,
rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta
compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai
fini della riforma della sentenza di primo grado.
Partendo da tali premesse, si può immediatamente rilevare, come si è visto e come vedremo, alcuni dei motivi proposti dagli eredi di sono formulati Persona_1
in maniera, per così dire, 'tranciante', più affermativa che argomentativa, con addebito dell'errore commesso dal tribunale, ma in assenza di una specifica illustrazione degli elementi che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione.
C.b.i.) Logicamente preliminari – anche rispetto al primo motivo di appello,
condizionato da quanto si sta per dire – sono, evidentemente, i motivi rubricati sub 2,
3, 4 e 5 relativi alla domanda di invalidità della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c..
Si può subito dire che i motivi 4 e 5 sono dei 'non motivi', in quanto la valutazione
18 operata, in chiusura di ragionamento, dal tribunale circa la conferma della volontà di donare l'immobile al figlio , che emergeva anche dal fatto che quell'immobile CP_2
era stato a lui destinato già nel testamento del 2004, non è stata certamente posta con l'intento di “salvare” un atto nullo per difetto di volontà “perché la giusta
dichiarazione di nullità non avrebbe cambiato la sostanza delle cose”, ma semplicemente come elemento presuntivo della piena consapevolezza della di Per_2
donare il bene al figlio, avendo anche il primo giudice giustificato l'anticipazione dell'attribuzione con la ragione di carattere fiscale addotta dal notaio ascoltato come testimone.
Mentre, la necessità di raccogliere la volontà della tramite un interprete, per Per_2
essere essa affetta da otopatia bilaterale, oltre al fatto che presupporrebbe prima l'allegazione, e poi la prova, che la donante fosse edotta del linguaggio dei segni,
postulerebbe, 'a monte', che detta patologia incidesse in maniera talmente grave da non permetterle di comprendere in assoluto le attività che andava a compiere,
circostanza che il tribunale ha escluso evidenziando che lo stesso c.t.u., su cui gli appellanti incentrano i precedenti motivi 2 e 3, “non sembra averla intesa come impedimento”, affermazione che non viene sostanzialmente contraddetta, così come gli addebiti mossi al notaio, che riguardano il diverso aspetto della sua ritenuta inattendibilità, pure dedotta nei motivi svolti in precedenza.
C.b.ii.) Sono, pertanto, i motivi 2 e 3 quelli che sostanziano effettivamente l'impugnazione sul punto.
Con detti motivi è imputato al tribunale di avere fondato la decisione dando maggior credito alle testimonianze raccolte, definite “compiacenti”, piuttosto che ai risultati e alle conclusioni della c.t.u., nonostante la sua natura di c.t.u. cd.
“percipiente”, per questo capace di costituire prova essa stessa della incapacità della
19 donante al momento della stipulazione dell'atto, senza giustificare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsene pur avendo ritenuto necessaria la sua ammissione.
Appare opportuno al riguardo sgombrare il capo da un equivoco di fondo che sembra annidarsi nella censura articolata dagli appellanti.
Anche la c.t.u. di natura cd. “percipiente”, cioè fondata su accertamenti di carattere squisitamente tecnico-specialistico, a meno che non sia in grado di garantire con risultati scientifici inoppugnabili perché tali da provare ex sé il fatto indagato tramite un procedimento di verifica che lo confermi, costituisce uno dei mezzi di prova che il giudice può porre a fondamento della propria decisione, dovendo, altrimenti, egli sempre valutare la consistenza e l'attitudine che lo specifico accertamento tecnico ha ai fini di dimostrare l'oggetto dell'indagine.
Del resto, anche lo strumento della c.t.u. psicodiagnostica su soggetto in vita,
tramite l'osservazione diretta, partecipa, comunque, dei limiti propri di tali scienze.
Si pensi, per esempio e solo per intenderci, seppure su altra tematica, a quanto sistematicamente affermato dalla Suprema Corte in relazione all'accertamento dell'autografia della sottoscrizione, dove, in relazione alla c.t.u. grafologica, rimarca che il giudice potrebbe addirittura non disporla, sottolineandone anzi la limitata consistenza probatoria, potendo il convincimento formarsi in base a tutti gli altri elementi offerti dall'istruzione, anche di carattere testimoniale o per presunzioni.
In altri termini, l'avere disposto l'accertamento de quo, operato, peraltro, su
documenti e non attraverso la diretta osservazione del soggetto, non può, come sembrano opinare gli appellanti, condurre, 'in via automatica', ad assegnare alle conclusioni del consulente un carattere prevalente rispetto alle altre acquisizioni probatorie, in particolare laddove si riscontri, come affermato nel caso in esame, “un quadro probatorio non univoco” o elementi di contraddittorietà.
20 Ed a ben vedere elementi di contraddittorietà si ritrovano nella stessa relazione del c.t.u., cosa che il tribunale ha opportunamente colto nella sua motivazione.
Innanzi tutto, a dispetto di quanto argomentato dal consulente d'ufficio, è evidente che egli ha assegnato, al fine di corroborare le pregresse diagnosi nel corso del 2005 a firma del dott. di gravità dei deficit cognitivi manifestati dalla , una Per_5 Per_2
sicura importanza al test MMSE.
Ma, tale accertamento, che lo stesso c.t.u. riscontra essere stato effettuato a seguito di visita geriatrica il 19 luglio del 2005 – peraltro la cui somministrazione è ricavata
Per_ dalla consulenza tecnica di parte attrice a firma del dott. (però, “non presente in atti”) – seppure indicando il punteggio di 17.8 “corretto per età e scolarità”, di poco inferiore allo score di 18 al di sotto del quale il soggetto dovrebbe considerarsi carente o inadeguato dal punto di visto cognitivo, concludeva contraddittoriamente – ed è lo stesso c.t.u. ha rimarcarlo, cosa che porterebbe a domandarsi come sia stato effettuato
– con la diagnosi di “deterioramento cognitivo da probabile causa degenerativa di
grado lieve moderato … Disorientamento temporo-spaziale e deficit mnestico della
memoria a breve termine. Eloquio strutturato ma poco fluente e con scarsa
ideazione” (sottolineatura aggiunta), non apparendo superfluo ricordare che si trattava, comunque, di persona che aveva superato i novant'anni.
Nonostante è sempre il c.t.u. a ricordare che, pur essendo tra i test maggiormente affidabili, esso era stato eseguito una sola volta, richiedendo, per contro, che sia ripetuto in periodi successivi e lungo la vita del paziente, come da letteratura sul punto – “Vi è da dire però che una valutazione certa della compromissione delle
capacità cognitive richiede la ripetizione del test MMSE da farsi in periodi successivi
e lungo la vita della paziente” (sottolineatura aggiunta) – in contraddizione con la refertazione su indicata e ritenendolo, comunque, probante, 'eleva', però, il grado di
21 deficit cognitivo da lieve-moderato, come attestato dal detto referto, a moderato-
severo.
Dagli atti maggiormente prossimi alla data in cui venne stipulata la donazione emerge, invece, che la , dal 16.2.2006 al 23.2.2006, venne ricoverata presso Per_2
l'ospedale Fatebenefratelli per un episodio di TIA (“Minor stroke”) e non per un
Per_ ICTUS, come erroneamente refertato e assunto dal dott. cosa che non comporta conseguenze pregiudizievoli a lungo termine, con diagnosi di dimissione di “malattia
cerebrovascolare cronica, cardiopatia ipertensiva, voluminoso onfalocele voluminosa
neoformazione a parte pelvica”, e che il verbale della Commissione Medica CP_7
dell'8.3.2006, certificava che essa era affetta da “vasculopatia cerebrale con
decadimento cognitivo, poliartrosi con grave difficoltà alla deambulazione, ipoacusia
… voluminosa neoformazione a partenza pelvica, cardiopatia sclerotica –
ipertensiva. Esito: inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza
continuativa non essendo in grado di compere gli atti quotidiani della vita.”.
Già dalla semplice lettura di tale verbale e dal comune senso delle parole messe le une in correlazione con le altre, si ricava che il grado di invalidità riconosciuto alla e l'esito della necessità di assistenza continua, era, evidentemente, legato alla Per_2
somma di tutte le patologie riscontrate, mentre il c.t.u., polemizzando, in apertura, con il consulente di parte del convenuto – cosa che non giova mai all'accertamento,
dovendo l'ausiliare del giudice mantenere una prospettiva sempre asettica –
concludeva verso la fine della relazione (pag. 17) affermando che era stata
“dichiarata affetta da grave handicap il cui carattere principale era quello cognitivo”
e che “Per detta valutazione di invalidità nel Marzo 2006, prima della donazione, le
veniva concessa l'indennità di accompagnamento in quanto “non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita”, sebbene, come gli contestava il c.t.p.
22 CP_ convenuto in nessuna delle diagnosi veniva fatto riferimento alla gravità della compromissione cognitiva.
D'altro canto, sono le stesse argomentazioni conclusive spese dal c.t.u. – vds. pag.
18 e 19 laddove ribadisce che il test MMSE non era stato ripetuto “con regolare
cadenza”, che le modalità con cui si manifestano le cerebropatie da demenza vascolare possono essere subdole e non avere una “progressione lineare o sintomi
eclatanti” – ad avere portato il tribunale a ritenere che non era da escludere che la de
cuius potesse vivere momenti di lucidità, soprattutto a fronte delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che descrivevano una persona capace di occuparsi, almeno in parte, persino fino a pochi mesi dalla morte, della gestione dell'attività fotografica del figlio.
Sotto altro profilo, neppure sembra che il c.t.u. abbia dato puntuale risposta ad alcune obiezioni sollevate dal c.t.p. del convenuto (comunque munito di molteplici e
specifiche specializzazioni nel campo di interesse, diversamente, occorre dirlo, dallo
stesso c.t.u.), peraltro, incentrate anche sugli esiti di esami strumentali come la TAC
effettuata nel corso del ricovero del febbraio 2006, a due mesi dall'atto di donazione,
o sull'assenza di evidenze strumentali, che denotavano un quadro in linea con le fisiologiche condizioni di una persona di oltre novant'anni, preferendo, come si è
detto, polemizzare con il consulente di parte dott. . Persona_7
C.b.iii.) Come si è avvertito sub c.b.ii.), non essendo giuridicamente fondata la censura secondo la quale il carattere percipiente della consulenza d'ufficio porterebbe
in re ipsa al dovere del giudice di assegnarle una valenza quasi elettiva nell'accertamento del fatto indagato, a prescindere dall'osservazione che il tribunale,
seppur in maniera succinta, ha, comunque, dato conto delle ragioni che, già dal punto di vista intrinseco della relazione, portavano a ritenere 'incerte' le conclusioni cui era
23 pervenuto il c.t.u., rileva la corte che le valutazioni del collegio di primo grado si sono fondate anche sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali, tra cui quella del notaio che ha rogato l'atto e che chiaramente non poteva non porsi il problema Per_3
della valutazione della situazione in cui versava la donante, nonché del medico curante della de cuius, che hanno rappresentato la come soggetto chiaramente Per_2
capace di interfacciarsi con gli altri in maniera pienamente consapevole negli anni
2006 e 2007 e persino successivamente.
Rispetto al contenuto di tali dichiarazioni gli appellanti nulla hanno dedotto a confutazione, limitandosi, come si è anticipato, a tacciare di “compiacenza” i testi addotti dal convenuto, senza neppure riportarle e senza dedurre un solo argomento o elemento che giustifichi tale affermazione, segnalando aspetti di incongruenza o inverosimiglianza, ovvero ragioni che potessero manifestare un eventuale interesse dei testi a favorire le tesi del convenuto, tali da minare la credibilità di quanto da loro raccontato, così rendendo, a ben vedere, monca l'intera impugnazione, fondata esclusivamente sull'asserita, per così dire, 'autosufficienza' della consulenza d'ufficio.
Da tutto quanto precede, ritiene la corte che la decisione del tribunale, con cui è
stata rigettata la domanda volta all'annullamento della donazione del 20.4.2006 in favore di debba essere confermata. CP_2
C.c.) Il rigetto dei motivi da 2 a 5 riguardanti l'annullamento della donazione ex art. 775 c.c. e la conferma della decisione del primo giudice sul punto, porta al rigetto anche del motivo articolato per primo.
Si osserva, infatti, che la domanda avanzata da in primo grado – del Persona_1
resto chiaramente ribadita anche in grado di appello – relativamente ai “frutti”
dell'immobile sito in via Scarlatti n. 188, piano secondo, int. 9, era connessa
24 direttamente alla pretesa invalidità della donazione del 20.4.2006, tanto che veniva richiesta la somma riferita al fatto che era stato immesso nel possesso, CP_2
“esercitato senza titolo”, dalla stipula dell'atto, dal 2006 al 2009.
Pertanto, essa non si incentrava sulla domanda di frutti conseguenti all'azione di riduzione, che prevede la restituzione dei frutti dal giorno della domanda giudiziale,
ma sulla ritenuta illecita occupazione sine titulo per effetto della invalidità della donazione, sicché, essendo stata detta invalidità esclusa dal tribunale, con statuizione confermata in questa sede, nessun vizio di omessa pronuncia vi è stato.
C.d.) Il motivo rubricato per sesto sconta quanto si è rilevato in apertura sub C.b.).
Infatti, gli appellanti in meno di dieci righe deducono che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di comprendere nella massa i beni mobili presenti nell'abitazione di , ritenendo generica l'allegazione fatta dall'attore in Persona_2
assenza di contestazioni da parte del convenuto.
A parte il fatto che l'onere di contestazione sorge in presenza di allegazioni circostanziate, va rilevato che nell'atto di appello non viene offerta nessuna stima, con relativi criteri di valutazione per ciascuno di essi, dei beni che sarebbero da ricomprendere nella massa, indicati, diversamene da quanto fatto per gli immobili,
come ha rilevato il tribunale, del tutto genericamente del valore di euro 20.000,00.
Sicché la statuizione non può che essere confermata.
C.e.) I motivi settimo, ottavo e nono vanno esaminati congiuntamente perché,
sostanzialmente, si riferiscono al valore del bene di via Piccinni n. 4 e alla somma utilizzata per la ristrutturazione dello stesso appartamento.
Il tribunale ha valutato l'immobile in euro 660.700,00 facendo riferimento alla stima del c.t.p. attore;
veniva, però, 'in conclusione', detratta da tale importo la somma di euro 77.468,53, pari alla spesa che aveva sopportato per la Persona_1
25 ristrutturazione dell'immobile della madre, essendo anche indicati l'epoca e i lavori eseguiti.
Il tribunale ha affermato che detta spesa non potesse essere “riconosciuta” perché,
in assenza di precisazioni nella perizia, ciò andava considerato già nella valutazione del valore dell'immobile, sicché, secondo il primo giudice, gli eredi di Persona_1
conseguirebbero un ingiustificato arricchimento ove dovesse essere loro riconosciuta.
L'argomentazione non è chiara, posto che, come deducono gli appellanti principali,
essi non intendono avvantaggiarsi della somma di euro 660.700,00, con l'aggiunta di quella di euro 77.468,53, ma, anzi, che si tenga conto che il valore del bene deve essere stimato sottraendo tale ultima somma sborsata dal loro dante causa.
Non a caso, sul punto, rispetto a tutti gli altri, nella propria CP_2
comparsa di risposta nulla deduce, soffermandosi soltanto sul fatto che corretta era la valutazione del tribunale in merito alla affermata “nullità della donazione di lire
150.000.000 non avendo provato di avere investito la somma per il solo acquisto
della casa di via Colantuono” (peraltro il tribunale ha ricondotto tale nullità al difetto di forma, dovendo, conseguentemente, 'tornare' a far parte del relictum), né
prendendo posizione sul fatto che l'utilizzo di pari somma per ristrutturare la casa di via Piccinni era stato confermato dalla testimonianza dell'arch. CP_6
In generale deve considerarsi che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sull'immobile dal donatario, principio che deve applicarsi nella determinazione della disponibile e nella considerazione dei beni relitti, sebbene dettato per le donazioni, ex art. 556 c.c..
Sicché, in assenza di contestazioni, euro 77.468,53 vanno detratti dal valore del bene, da valutare perciò nella minor somma di euro 583.231,47.
Ciò, però, non comporta gli effetti 'monetari' che gli appellanti prospettato sotto il
26 motivo rubricato per ottavo.
Infatti, riducendosi il relictum per effetto del minor valore dell'immobile di via
Piccinni e seguendo quanto affermato dal tribunale in ordine al donatum non oggetto di motivi di impugnazione, si riduce la massa ad euro 3.186.132,27 e la quota di riserva ad euro 1.062.044,09, ma anche, conseguentemente, quanto 'attribuito' agli eredi di ad euro 713.083,77, con lesione da reintegrare non di euro Persona_1
374.784,66, come vorrebbero gli appellanti, ma di euro 348.960,32.
In tali termini va accolto l'appello (ferme le statuizioni accessorie che non sono state fatte oggetto di specifiche censure).
C.f.) Relativamente al motivo dedotto per decimo vale quanto già rilevato sub
C.a.).
D – Esame dell'appello incidentale
L'appello incidentale proposto da è infondato sotto un duplice CP_2
profilo.
In primo luogo, si osserva che non rileva l'obiezione opposta dagli appellati incidentali in quanto non contesta la decisione che ha affermato il CP_2
carattere di autonomia della successione paterna rispetto a quella materna.
In ogni caso, l'appellante censura la decisione con cui è stato dichiarato prescritto il suo diritto sia all'azione di riduzione che di simulazione della presunta donazione dell'azienda da parte di FO senior in favore di intendendo far CP_4
decorrere il termine di prescrizione da quando egli avrebbe appreso della stessa, cioè
da quando è stato pubblicato il testamento della madre e egli si sarebbe attivato alla ricerca di documentazione in particolare rinvenendo un documento manoscritto datato
20.10.1970.
Deve rilevarsi, però, che gli impedimenti di fatto, cui va equiparata l'ignoranza,
27 colpevole o incolpevole che sia, non possono incidere sul termine prescrizionale, a meno che non vi sia stato un comportamento doloso.
Nel caso in esame, a parte la perplessità delle allegazioni svolte da CP_2
in relazione alla società “di fatto” esistente tra padre e figlio – che fonda Persona_1
l'altra ragione di rigetto – l' “artificio” della società di fatto aveva natura fiscale, nulla essendo stato dedotto, anche presuntivamente, per supportare la tesi che ciò era rivolto a celare l'asserita donazione al AN , il tutto quando l'odierno CP_2
appellante incidentale aveva già quasi trent'anni.
Sotto l'altro profilo, l'appellante incidentale pretenderebbe di affidare la prova della 'entità' della donazione ad una c.t.u. di cui sono del tutto imprecisati, nella comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, i termini o gli elementi di fatto e documentali su cui dovrebbe essere disposta, valendo anche per l'appellante incidentale quanto già precisato per gli appellanti principali sub C.b.).
F - Le spese
Circa il governo delle spese si osserva che il motivo rubricato per undicesimo non prospetta censure contro la statuizione di compensazione delle spese, ma fa solo discendere la modifica sulla relativa statuizione, dall'auspicata riforma della sentenza in punto di declaratoria di invalidità della donazione.
Ritiene la corte che quanto rilevato dal tribunale in primo grado circa le ragioni che hanno condotto alla disposta compensazione tra le parti, restino valide anche in questa sede, considerata la reciproca soccombenza, anche alla luce del limitato accoglimento del gravame, rimanendo, però, sempre manifesta la sproporzione tra quanto domandato e quanto ottenuto dagli eredi di in presenza del rigetto della Persona_1
autonoma domanda di annullamento della donazione, a fronte anche del rigetto dell'appello incidentale e della declaratoria di inammissibilità dell'appello, su rilievo
28 ex officio, relativo alla condanna di al pagamento dell'indennità di Parte_2
occupazione, dati tutti che, considerata anche la controvertibilità sia in fatto che in diritto delle questioni trattate, inducono a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale loro compensazione.
Sussistono, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali , nonché CP_2 Parte_2
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello nei limitati termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento CP_2
della maggior somma di euro 348.960,32, rispetto a quella liquidata nella sentenza di primo grado, oltre accessori come ivi liquidati;
b) rigetta l'appello incidentale di e dichiara inammissibile l'appello CP_2
proposto da Parte_2
c) compensa integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra le parti.
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti incidentali nonché dell'ulteriore contributo unificato CP_2 Parte_2
di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 giugno 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
29