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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 761/2022
Tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Erdis Doraci ed elettivamente Parte_4
domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Piazza Euclide n.31, come da procura allegata agli atti
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarosa Ammirati ed elettivamente domiciliata presso la sua casella di posta elettronica , come da procura apposta Email_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.416/22 emessa dal Tribunale di Terni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
”Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertata la responsabilità dell' appellata nella causazione del decesso per cui è causa, in riforma totale Controparte_1
della sentenza n. 416/2022 del Tribunale Ordinario di Terni, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori odierni appellanti a seguito della morte di ”; Controparte_2 Per l'Azienda ospedaliera Controparte_3
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sigg.ri ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. n. 1 e 2 e 348 bis c.p.c.;
b) Rigettare l'appello così come proposto dagli appellanti perchè infondato sia in fatto, che in diritto
e perché inammissibile;
c) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio”
All'udienza del 9/5/24 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di , interponevano appello avverso la
[...] Parte_4 Controparte_2
sentenza n.416/22 con cui il Tribunale di Terni aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere, da parte dell' il risarcimento dei danni da loro subiti per aver Controparte_1 causato il decesso della loro congiunta, morta quando era ricoverata nell'ospedale di dopo pochi CP_1 giorni dall'esecuzione di un intervento chirurgico di riduzione della frattura del femore sinistro. I riferivano di aver dedotto in I grado che la era entrata in ospedale il 20/1/08 in Parte_1 CP_2
condizioni già precarie in quanto affetta da insufficienza respiratoria dovuta ad un enfisema polmonare nonché da anemia e che era stata sottoposta all'intervento di riduzione della frattura, già sconsigliabile in tale situazione, il successivo 23 gennaio senza che in sede operatoria le venissero somministrate trasfusioni di sangue e ciò benché i livelli di emoglobina nel sangue erano, già prima dell'intervento, molto bassi;
senza considerare che la paziente non era nemmeno stata adeguatamente monitorata nel post-operatorio tanto che dopo pochi giorni, il 29 gennaio, era deceduta ancora ricoverata in ospedale.
Gli appellanti davano poi atto che l'Azienda sanitaria, costituendosi, aveva contestato tutte le loro deduzioni osservando come le condizioni della paziente non fossero di ostacolo all'esecuzione dell'operazione e che, per tutto il tempo in cui la era stata ricoverata presso il nosocomio, CP_2 le stesse erano sempre state attentamente monitorate, tanto che il giorno successivo all'intervento le erano state praticate le trasfusioni di sangue, della cui disponibilità i medici si erano cautelativamente assicurati già prima dell'intervento, motivo per cui la convenuta aveva chiesto l'integrale rigetto della loro domanda.
Davano quindi atto che il Tribunale di Terni, dopo aver espletato una CTU medico-legale al fine di verificare la correttezza o meno dell'operato dei medici, aveva così statuito: “RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata nel corso del giudizio a definitivo carico di parte attrice.”.
Ciò posto i impugnavano tale sentenza con due motivi di appello: con il primo gli stessi si Parte_1
dolevano del fatto che il Tribunale non avesse sostituito il CTU Persona_1 nonostante che la loro difesa avesse segnalato che quest'ultimo era stato in passato consulente di parte dell'Azienda ospedaliera e quindi soggetto non imparziale rispetto alle parti in causa;
con il secondo motivo censuravano il contenuto della CTU osservando come la stessa fosse lacunosa e non condivisibile laddove aveva ritenuto non ravvisabile alcuna responsabilità in capo ai medici sia in relazione alla scelta di procedere all'intervento nonostante le comorbilità che affliggevano la sia in relazione alla mancata effettuazione di trasfusioni durante tale intervento nonostante CP_2
i bassi livelli di emoglobina esistenti nel sangue della stessa sia, ancora, in relazione alla mancata acquisizione del consenso informato della paziente all'intervento, consenso dato in realtà da un familiare.
Si costituiva anche in questa sede l'Azienda ospedaliera ribadendo tutte le difese già svolte in I grado, osservando – quanto alle doglianze relative alla pretesa parzialità dell'indicato CTU – che le controparti non avevano presentato a tal fine la necessaria istanza di ricusazione prima del conferimento dell'incarico e che tale consulente aveva solo svolto occasionalmente una prestazione in suo favore, ed evidenziando la piena attendibilità dell'elaborato peritale, cui peraltro aveva partecipato anche un secondo consulente;
concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo deve convenirsi con le argomentazioni già svolte dal Tribunale in merito laddove aveva evidenziato che, a fronte della ritenuta parzialità di un consulente tecnico d'ufficio, la parte interessata è tenuta a proporre istanza di ricusazione ai sensi dell'art.192 cpc almeno tre giorni prima dell'udienza di conferimento dell'incarico: debbono infatti richiamarsi anche in questa sede i principi di cui alla giurisprudenza (per quanto risalente) richiamata in merito nella sentenza di I grado secondo cui, dopo il conferimento dell'incarico, non è più possibile la ricusazione;
tali principi sono stati confermati, del resto, anche di recente avendo la Suprema Corte ribadito che “Successivamente all'avvio dell'attivita' d'indagine peritale - come insegna costantemente questo Supremo Collegio - la parte interessata, anche se venuta tardivamente a conoscenza di causa di ricusazione, puo' solo sollecitare il Giudice ad avvalersi della facolta' di sostituzione a sensi dell'articolo 196 c.p.c.” (cfr.
Cass.civ., sez.II, sent. n.26358/2020). Ed il Tribunale aveva motivato adeguatamente circa la decisione – a seguito della corrispondente richiesta degli attori - di non esercitare tale facoltà di sostituzione osservando che la CTU – cui, tra l'altro, aveva partecipato anche altro consulente oltre a quello tacciato di parzialità dagli attori, trattandosi di collegio peritale – risultava condivisibile in quanto ampiamente e logicamente motivata (conclusione che, per quanto si dirà, è condivisa anche da questa Corte). Senza considerare che i non hanno nemmeno dimostrato che il consulente Parte_1 avesse in precedenza intrattenuto rapporti continuativi con l' Persona_1 Controparte_1
avendo solo dedotto che egli in passato ne era stato consulente di parte, tanto che gli attori
[...] avevano allegato all'istanza di sostituzione ex art.196 cpc documentazione attestante solo l'avvenuto conferimento, da parte della l di un incarico quale consulente di parte, ciò Pt_5 Persona_1
che delinea solo pregressi rapporti di lavoro occasionali e, come tali, inidonei a condurre ad una valutazione di parzialità del consulente per tale ragione.
Venendo ora al merito della dedotta responsabilità dei medici dell'Azienda ospedaliera, si osserva che il Collegio peritale ha reso un elaborato preciso e attendibile e che tale Collegio era stato anche richiamato a chiarimenti dal Tribunale all'esito delle osservazioni del CTP degli attori, provvedendo a rispondere in modo esauriente a tutte le relative contestazioni mediante deposito di un supplemento peritale.
Orbene è pacifico, oltre che documentato in atti, che la nel momento in cui era stata CP_2 ricoverata presso il nosocomio ternano, era affetta da comorbilità quali un'insufficienza respiratoria dovuta ad enfisema polmonare, anemia e problematiche di tipo neurologico, tutte patologie per le quali seguiva da tempo apposite terapie farmacologiche domiciliari che l'avevano mantenuta sino a quel momento in una situazione di sostanziale compenso. Chiamati anzitutto a stabilire se, in quelle condizioni, la potesse essere sottoposta, con quella tempistica, all'intervento di riduzione CP_2 della frattura del femore – circostanza contestata dagli attori – i CTU hanno spiegato che “In primo luogo si deve dedurre dai concetti generali sopra riportati che le patologie croniche preesistenti alla frattura del collo del femore della Signora sebbene gravi (e per questo inquadrate dal CP_2
punto di vista anestesiologico in una classe di rischio ASA 3), non controindicavano in alcuna misura
l'intervento chirurgico di osteosintesi, che andava dunque posto in essere, secondo raccomandazioni internazionali, il più precocemente possibile. Inoltre, pur considerando l'incidenza di un generico
“stress operatorio” sulle condizioni preesistenti di una paziente anziana, deve considerarsi come nel caso di specie venisse programmato un intervento eseguito con chirurgia mininvasiva, dunque con scarse o assenti perdite ematiche e di facile e rapida esecuzione.” (cfr. pag.13 e 14 del primo elaborato); del resto poco prima (cfr. pagg.11 e 12 del medesimo primo elaborato) i periti avevano premesso che “Le Linee Guida internazionali concordano sull'adozione di una strategia clinica che abbia quale primario obbiettivo quello di ridurre i tempi di attesa tra evento traumatico ed intervento chirurgico, poichè tale strategia si rivela capace di ridurre i tassi di mortalità e l'insorgenza di complicanze, particolarmente frequenti in pazienti con numerose comorbilità che vengano sottoposti ad intervento chirurgico oltre le 48 ore dal trauma. Pertanto una tempistica adeguata nell'approccio chirurgico alla frattura prevede che questo vanga posto in essere entro le prime 24 ore e non oltre le
48, in accordo con solide meta-analisi che identificano importanti ed evidenti correlazioni tra ritardo nell'intervento, più elevati tassi di mortalità, morbosità (trombosi venosa profonda, embolia polmonare e piaghe da decubito) e peggiori risultati dei programmi di riabilitazione. Recenti casistiche pubblicate su autorevoli riviste scientifiche riportano che l'intervento precoce (eseguito entro le 48 ore) riduce di almeno il 25% il rischio di mortalità. Come outcome secondario, ma sicuramente non irrilevante, emerge tra i vantaggi del trattamento precoce anche una riduzione di oltre la metà del rischio di sviluppare ulcere da decubito, che risultano essere nel paziente anziano una delle maggiori problematiche in questi casi, soprattutto esponendolo ad un successivo notevole rischio infettivologico. I pazienti anziani affetti da frattura di femore andrebbero dunque valutati precocemente e trattati chirurgicamente nel più breve tempo possibile (max 48 ore). Secondo quanto riportato nelle citate casistiche e previsto dalle linee guida in materia, ritardi di approccio chirurgico determinano aumenti significativi della morbilità e non risultano giustificati se legati a obiettivi poco realistici di correzione di condizioni cliniche coesistenti, quali un'infezione broncolmonare, una insufficienza respiratoria o renale. Anche la procedura anestesiologica necessaria per effettuare questa tipologia di approccio aveva minima incidenza sulle problematiche cliniche della paziente. In un'ottica controfattuale, un eventuale intervento procrastinato nel tempo non avrebbe consentito di migliorare le condizioni generali della paziente ed inoltre, come ampiamente riportato nella letteratura sopra citata, molto probabilmente ne avrebbe causato un peggioramento. Qualsiasi valutazione preoperatoria accessoria avrebbe soltanto fornito indicazioni sul rischio operatorio, ma non avrebbe modificato le metodiche anestesiologiche e chirurgiche, non offrendo dunque alcuna efficace alternativa di intervento.”.
Osserva la Corte che, a fronte di tali ampie e dirimenti argomentazioni in punto di necessità di intervenire e di farlo anche tempestivamente, le argomentazioni svolte dal CTP degli attori, dr.
[...]
, in merito non sono utili a condurre a diverse conclusioni, a cominciare dalla asserita necessità Per_2 di rinviare l'intervento al fine di meglio stabilizzare le condizioni della paziente: ma quest'ultima era da tempo in terapia farmacologica che le consentiva un buon controllo sia dell'insufficienza respiratoria che dell'anemia, tanto che in relazione a tali aspetti i CTU, nel loro supplemento di perizia, avevano condivisibilmente osservato che “La paziente non presentava alcun problema di tipo metabolico in anamnesi. Si trattava di una paziente anziana ed affetta da numerose comorbidità, ma tutte di tipo cronico, a carico dell'apparato respiratorio (enfisema polmonare), di tipo neoplastico
(operata per cancro della mammella tre anni prima), di tipo neurologico (in terapia domiciliare con
Daparox). Le analisi ematochimiche preoperatorie del 21.1.2008 non mostravano alcuno scompenso metabolico in atto. Erano nella norma la glicemia (solo lievemente elevata, ma senza segni di nota), il sodio ed il potassio (sostanzialmente nei limiti di norma); gli indici di funzione epatica erano più che accettabili per una persona di 72 anni affetta da polipatologia. Nessun altro parametro metabolico o idroelettrolitico, infatti il Dottor non ne cita nessuno” (cfr. pag.3 del Per_2
supplemento): in altri termini – osserva la Corte - essendovi patologie di tipo cronico controllate farmacologicamente, e dunque nessuno scompenso acuto, non si vede a cosa sarebbe servito attendere più di 48 ore prima di intervenire posto che la situazione della sarebbe stata la stessa CP_2 sicché resta oscura l'affermazione del CTP secondo cui “la correzione dei vari squilibri (respiratorio, volemico, ematico e metabolico) avrebbe permesso, trascorse ulteriori 48 ore, di affrontare con maggiore sicurezza l'intervento” (cfr. ultima pagina delle osservazioni del CTP alla CTU); stava poi al CTP, in sede di contestazione delle operazioni peritali, indicare i gli esatti valori dei parametri metabolici che a suo dire, invece, impedivano di intervenire tempestivamente, cosa che però lo stesso non aveva fatto, così limitando la sua critica ad argomentazioni piuttosto generiche, non ancorate in modo preciso al caso concreto.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in considerazione delle obiezioni del CTP circa la possibilità di praticare alla paziente l'anestesia: sul punto, come sopra già visto, i CTU hanno chiarito che le comorbilità a carico della ne facevano, dal punto di vista anestesiologico, una paziente CP_2 con rischio “ASA 3” e, chiamati a chiarimenti anche sul punto, hanno poi specificato nel supplemento che “E' assolutamente noto come, nella routine di tutti i giorni, persone anziane con classe anestesiologica ASA 3 o addirittura 4 vengano regolarmente sottoposte ad intervento chirurgico, ove, come nel caso di specie, lo stesso sia necessario. Il rischio perioperatorio aumentato non è in alcun modo una controindicazione all'intervento.” (cfr. pag.6 del supplemento peritale), senza che tali affermazioni risultino specificamente smentite da contrarie, specifiche, argomentazioni del CTP.
Quanto poi al dedotto profilo di responsabilità inerente la mancata effettuazione di trasfusioni sulla paziente durante l'intervento si osserva anzitutto che i medici – pacificamente – si erano già appositamente procurati la disponibilità di sacche di sangue, ciò che già induce a ritenere che, ove ne avessero ravvisato la necessità in sala operatoria, verosimilmente non avrebbero esitato a procedere in tal senso. Il fatto che in quella sede non si era proceduto a trasfusioni è stato spiegato dai CTU con argomentazioni precise e facendo riferimento a ben determinati parametri scientifici: gli stessi hanno infatti riferito che “la paziente, all'atto del ricovero, si presentava con valori di emoglobina (Hb) di 10,3 gr/dl (21.1.2008), che il giorno seguente, 22.1.2008, divenivano di 8,6 gr/dL, ed il 23 gennaio di 7,3 gr/dL. Dunque, il sanguinamento in atto nel focus fratturativo e probabilmente anche a causa del coinvolgimento dei tessuti molli nella zona di impatto traumatico nella caduta, stavano determinando una progressiva anemizzazione. Secondo protocolli standardizzati il limite di emoglobina da prendere a riferimento per la effettuazione di una trasfusione di sangue è di 7 gr/dL, per cui, poiché prima dell'intervento tale limite non era mai raggiunto, non vi era necessità di trasfondere la paziente. Successivamente, in prima giornata post-operatoria, il 24 gennaio 2008, la
Hb si portava sul valore soglia di 7,0 gr/dL, per cui venivano intraprese trasfusioni. Essendosi ormai risolto, grazie all'intervento, il sanguinamento nel focolaio di frattura, evidentemente, ex adiuvantibus, potendosi ritenere congrui i presidi terapeutici posti in essere (trasfusioni), il 25 gennaio si assisteva ad una ripresa della emoglobina fino a 8,9 gr/dL; dopo un lieve calo il 27 gennaio 2008 (Hb 7,6 gr/dL), il 28 gennaio i valori si assestavano sul più che soddisfacente valore di 10,6 gr/dL. Dunque nessuna criticità può essere rilevata neppure in relazione alle problematiche della perdita di sangue ed alle conseguenti necessità della paziente.” (cfr. ultima pagina del supplemento di perizia). Dunque se il limite dei valori di emoglobina fissato ai fini della necessità di procedere a trasfusioni era pari a 7,0 gr/dL e tale limite non era stato raggiunto durante l'intervento del 23 gennaio, quando il valore era pari a 7,3 gr/dL, non può ravvisarsi alcuna responsabilità dei medici in tale fase;
gli stessi, poi, nel post-operatorio erano subito intervenuti con le trasfusioni quando, il giorno dopo l'operazione, l'emoglobina era scesa al valore-limite di 7,0 gr/dL, tanto che nei giorni successivi l'emoglobina era risalita sino a portarsi il 28 gennaio – giorno antecedente a quello del decesso – a 10,6 gr/dL ossia ad un valore maggiore di quello esistente (10,3 gr/dL) il giorno
(20 gennaio) in cui la era stata ricoverata in ospedale. Dunque, in effetti, alcuna CP_2
responsabilità può essere attribuita ai medici nemmeno in relazione alle problematiche di anemia della paziente, deceduta con un valore di emoglobina anche un po' più alto di quello che aveva quando era entrata in ospedale. L'insieme di tali considerazioni porta poi ad escludere, peraltro, anche la dedotta negligenza dei sanitari nella fase del post-operatorio.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi in considerazione delle problematiche neurologiche che la presentava: la stessa era da tempo in terapia farmacologica con Daparox, CP_2 Per_3
e (cfr. cartella clinica della e, all'atto del suo accesso in ospedale, si era subito Per_4 CP_2
resa necessaria una consulenza neurologica poiché la stessa presentava tratti di stato confusionale e disorientamento: tali problematiche però non hanno un'incidenza sull'indicazione all'intervento né in relazione alle sue modalità di esecuzione. Lo stato psichicamente alterato della paziente può rilevare in questa sede ai fini delle valutazioni da compiere in punto di correttezza o meno della sua sottoposizione all'intervento sulla base del consenso informato prestato non da lei ma da un familiare: sul punto è pur vero che la non risulta essere stata in quei giorni in stato di vera e propria CP_2
incapacità ma deve tenersi conto del fatto che la percezione e la valutazione di informazioni (quelle che i medici le avrebbero dovuto fornire ai fini dell'espressione del consenso) ad elevato contenuto tecnico richiede capacità di concentrazione e lucidità che appaiono incompatibili con uno stato di confusione e disorientamento in soggetto già affetto da patologie di natura neurologica. Deve anche tenersi conto che, per tutti i motivi suindicati, si trattava di un intervento piuttosto urgente e che non lasciava alternative, non potendosi certo rimandare a casa la paziente con il femore rotto né, per quanto sopra ampiamente evidenziato con riguardo alle argomentazioni contenute sul punto negli elaborati peritali, aumentare i possibili rischi e complicanze, anche successive all'operazione, come sarebbe avvenuto ove si fosse atteso un tempo superiore alle 48 ore;
peraltro tale ulteriore tempo - ove si fosse deciso di attendere che la tornasse, almeno abbastanza, lucida da poter CP_2
compiere valutazioni di carattere medico - avrebbe anche potuto essere lungo.
Va anche rammentato quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla necessità del consenso informato nei casi di urgenza, avendo la stessa stabilito che “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione
o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.” (cfr. Cass.civ., sez.III, n.19199 del 19/7/18).
Orbene nella specie i si sono doluti della mancata espressione di consenso informato da Parte_1
parte della non al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguito alla violazione del CP_2
suo diritto all'autodeterminazione ma – l'interpretazione della domanda, come desumibile dall'esame dell'atto di citazione non lascia particolari dubbi in merito – quale antecedente della dedotta violazione del suo diritto alla salute e alla vita sicché i medesimi avrebbero dovuto Parte_1 dimostrare che la paziente presuntivamente non avrebbe accettato l'intervento, ma una tale opzione pare possa del tutto escludersi: la si era ricoverata in ospedale dopo essersi fratturata il CP_2
femore a seguito di una caduta proprio per essere operata e, come su già osservato, di certo dopo aver ricevuto dai medici le informazioni del caso ben difficilmente avrebbe potuto scegliere di tornare a casa restando con il femore rotto;
com'è noto poi – essendo purtroppo frequenti i casi di rottura del femore negli anziani - non esisteva infatti alcuna alternativa all'operazione di riduzione della frattura e tale operazione di norma, oltre che per le ragioni analiticamente spiegate dai CTU, dev'essere effettuata il prima possibile. E, a fronte di tali logiche considerazioni, gli odierni appellanti non solo non hanno provato ma non hanno nemmeno allegato che la loro congiunta avrebbe deciso di non farsi operare o di procrastinare l'intervento (a quando poi?). La Corte ritiene insomma che, per le sue caratteristiche, si versi in un'ipotesi in cui il consenso all'intervento da parte della paziente possa certamente presumersi, nulla risultando, si ripete, in contrario.
Né, conclusivamente, potrebbe tenersi conto dell'obiezione di fondo mossa dal CTP ai CTU, laddove lo stesso ha stigmatizzato il fatto che questi ultimi non avevano spiegato di cosa, allora, era improvvisamente deceduta la ciò è vero, non essendo emersa agli atti la causa del CP_2
decesso, non specificamente individuata dal collegio peritale. Deve però rammentarsi che in un giudizio risarcitorio per responsabilità medica, l'oggetto di esso è rappresentato dalla valutazione della correttezza o meno dell'operato dei sanitari sicché, laddove come nella specie tale operato sia risultato diligente e competente, non occorre procedere necessariamente all'individuazione delle cause del decesso, individuazione che rileverebbe laddove, una volta ritenuta la sussistenza di una condotta negligente, imprudente o imperita da parte dei medici, si tratti di verificare se sussista o meno il nesso eziologico tra tale condotta e il decesso del paziente, del quale pertanto dovrebbero essere, in tal caso, compiutamente scandagliate le cause;
ma tale ulteriore indagine non trova luogo laddove la condotta dei medici, come in questo caso, sia risultata corretta sotto tutti i punti di vista, giacché purtroppo un decesso può anche sempre sopravvenire, soprattutto in soggetti anziani ed affetti da varie comorbilità, improvvisamente e per cause indipendenti dall'operato dei sanitari;
i CTU, del resto, avevano anche riferito (cfr. pagg.10 e 11 del primo elaborato) che “Secondo alcuni studi della letteratura il 5% dei pazienti con frattura di femore muore nell'immediato periodo che precede o segue l'intervento chirurgico e la mortalità a 30 giorni nelle più recenti statistiche giunge al 10%.
Ma in alcune delle casistiche reperibili in letteratura scientifica a livello internazionale riportano un tasso di mortalità a 6 mesi che varia tra il 13,5 e il 20% e a 12 mesi che può addirittura superare il
30%.”.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali, valutate in considerazione del valore della controversia (indeterminato di media complessità) e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: - Rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' Controparte_1
che si liquidano in euro 9.200,00 per compenso professionale, oltre IVA,
[...]
CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 761/2022
Tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Erdis Doraci ed elettivamente Parte_4
domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Piazza Euclide n.31, come da procura allegata agli atti
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarosa Ammirati ed elettivamente domiciliata presso la sua casella di posta elettronica , come da procura apposta Email_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.416/22 emessa dal Tribunale di Terni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
”Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertata la responsabilità dell' appellata nella causazione del decesso per cui è causa, in riforma totale Controparte_1
della sentenza n. 416/2022 del Tribunale Ordinario di Terni, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori odierni appellanti a seguito della morte di ”; Controparte_2 Per l'Azienda ospedaliera Controparte_3
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sigg.ri ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. n. 1 e 2 e 348 bis c.p.c.;
b) Rigettare l'appello così come proposto dagli appellanti perchè infondato sia in fatto, che in diritto
e perché inammissibile;
c) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio”
All'udienza del 9/5/24 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di , interponevano appello avverso la
[...] Parte_4 Controparte_2
sentenza n.416/22 con cui il Tribunale di Terni aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere, da parte dell' il risarcimento dei danni da loro subiti per aver Controparte_1 causato il decesso della loro congiunta, morta quando era ricoverata nell'ospedale di dopo pochi CP_1 giorni dall'esecuzione di un intervento chirurgico di riduzione della frattura del femore sinistro. I riferivano di aver dedotto in I grado che la era entrata in ospedale il 20/1/08 in Parte_1 CP_2
condizioni già precarie in quanto affetta da insufficienza respiratoria dovuta ad un enfisema polmonare nonché da anemia e che era stata sottoposta all'intervento di riduzione della frattura, già sconsigliabile in tale situazione, il successivo 23 gennaio senza che in sede operatoria le venissero somministrate trasfusioni di sangue e ciò benché i livelli di emoglobina nel sangue erano, già prima dell'intervento, molto bassi;
senza considerare che la paziente non era nemmeno stata adeguatamente monitorata nel post-operatorio tanto che dopo pochi giorni, il 29 gennaio, era deceduta ancora ricoverata in ospedale.
Gli appellanti davano poi atto che l'Azienda sanitaria, costituendosi, aveva contestato tutte le loro deduzioni osservando come le condizioni della paziente non fossero di ostacolo all'esecuzione dell'operazione e che, per tutto il tempo in cui la era stata ricoverata presso il nosocomio, CP_2 le stesse erano sempre state attentamente monitorate, tanto che il giorno successivo all'intervento le erano state praticate le trasfusioni di sangue, della cui disponibilità i medici si erano cautelativamente assicurati già prima dell'intervento, motivo per cui la convenuta aveva chiesto l'integrale rigetto della loro domanda.
Davano quindi atto che il Tribunale di Terni, dopo aver espletato una CTU medico-legale al fine di verificare la correttezza o meno dell'operato dei medici, aveva così statuito: “RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata nel corso del giudizio a definitivo carico di parte attrice.”.
Ciò posto i impugnavano tale sentenza con due motivi di appello: con il primo gli stessi si Parte_1
dolevano del fatto che il Tribunale non avesse sostituito il CTU Persona_1 nonostante che la loro difesa avesse segnalato che quest'ultimo era stato in passato consulente di parte dell'Azienda ospedaliera e quindi soggetto non imparziale rispetto alle parti in causa;
con il secondo motivo censuravano il contenuto della CTU osservando come la stessa fosse lacunosa e non condivisibile laddove aveva ritenuto non ravvisabile alcuna responsabilità in capo ai medici sia in relazione alla scelta di procedere all'intervento nonostante le comorbilità che affliggevano la sia in relazione alla mancata effettuazione di trasfusioni durante tale intervento nonostante CP_2
i bassi livelli di emoglobina esistenti nel sangue della stessa sia, ancora, in relazione alla mancata acquisizione del consenso informato della paziente all'intervento, consenso dato in realtà da un familiare.
Si costituiva anche in questa sede l'Azienda ospedaliera ribadendo tutte le difese già svolte in I grado, osservando – quanto alle doglianze relative alla pretesa parzialità dell'indicato CTU – che le controparti non avevano presentato a tal fine la necessaria istanza di ricusazione prima del conferimento dell'incarico e che tale consulente aveva solo svolto occasionalmente una prestazione in suo favore, ed evidenziando la piena attendibilità dell'elaborato peritale, cui peraltro aveva partecipato anche un secondo consulente;
concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo deve convenirsi con le argomentazioni già svolte dal Tribunale in merito laddove aveva evidenziato che, a fronte della ritenuta parzialità di un consulente tecnico d'ufficio, la parte interessata è tenuta a proporre istanza di ricusazione ai sensi dell'art.192 cpc almeno tre giorni prima dell'udienza di conferimento dell'incarico: debbono infatti richiamarsi anche in questa sede i principi di cui alla giurisprudenza (per quanto risalente) richiamata in merito nella sentenza di I grado secondo cui, dopo il conferimento dell'incarico, non è più possibile la ricusazione;
tali principi sono stati confermati, del resto, anche di recente avendo la Suprema Corte ribadito che “Successivamente all'avvio dell'attivita' d'indagine peritale - come insegna costantemente questo Supremo Collegio - la parte interessata, anche se venuta tardivamente a conoscenza di causa di ricusazione, puo' solo sollecitare il Giudice ad avvalersi della facolta' di sostituzione a sensi dell'articolo 196 c.p.c.” (cfr.
Cass.civ., sez.II, sent. n.26358/2020). Ed il Tribunale aveva motivato adeguatamente circa la decisione – a seguito della corrispondente richiesta degli attori - di non esercitare tale facoltà di sostituzione osservando che la CTU – cui, tra l'altro, aveva partecipato anche altro consulente oltre a quello tacciato di parzialità dagli attori, trattandosi di collegio peritale – risultava condivisibile in quanto ampiamente e logicamente motivata (conclusione che, per quanto si dirà, è condivisa anche da questa Corte). Senza considerare che i non hanno nemmeno dimostrato che il consulente Parte_1 avesse in precedenza intrattenuto rapporti continuativi con l' Persona_1 Controparte_1
avendo solo dedotto che egli in passato ne era stato consulente di parte, tanto che gli attori
[...] avevano allegato all'istanza di sostituzione ex art.196 cpc documentazione attestante solo l'avvenuto conferimento, da parte della l di un incarico quale consulente di parte, ciò Pt_5 Persona_1
che delinea solo pregressi rapporti di lavoro occasionali e, come tali, inidonei a condurre ad una valutazione di parzialità del consulente per tale ragione.
Venendo ora al merito della dedotta responsabilità dei medici dell'Azienda ospedaliera, si osserva che il Collegio peritale ha reso un elaborato preciso e attendibile e che tale Collegio era stato anche richiamato a chiarimenti dal Tribunale all'esito delle osservazioni del CTP degli attori, provvedendo a rispondere in modo esauriente a tutte le relative contestazioni mediante deposito di un supplemento peritale.
Orbene è pacifico, oltre che documentato in atti, che la nel momento in cui era stata CP_2 ricoverata presso il nosocomio ternano, era affetta da comorbilità quali un'insufficienza respiratoria dovuta ad enfisema polmonare, anemia e problematiche di tipo neurologico, tutte patologie per le quali seguiva da tempo apposite terapie farmacologiche domiciliari che l'avevano mantenuta sino a quel momento in una situazione di sostanziale compenso. Chiamati anzitutto a stabilire se, in quelle condizioni, la potesse essere sottoposta, con quella tempistica, all'intervento di riduzione CP_2 della frattura del femore – circostanza contestata dagli attori – i CTU hanno spiegato che “In primo luogo si deve dedurre dai concetti generali sopra riportati che le patologie croniche preesistenti alla frattura del collo del femore della Signora sebbene gravi (e per questo inquadrate dal CP_2
punto di vista anestesiologico in una classe di rischio ASA 3), non controindicavano in alcuna misura
l'intervento chirurgico di osteosintesi, che andava dunque posto in essere, secondo raccomandazioni internazionali, il più precocemente possibile. Inoltre, pur considerando l'incidenza di un generico
“stress operatorio” sulle condizioni preesistenti di una paziente anziana, deve considerarsi come nel caso di specie venisse programmato un intervento eseguito con chirurgia mininvasiva, dunque con scarse o assenti perdite ematiche e di facile e rapida esecuzione.” (cfr. pag.13 e 14 del primo elaborato); del resto poco prima (cfr. pagg.11 e 12 del medesimo primo elaborato) i periti avevano premesso che “Le Linee Guida internazionali concordano sull'adozione di una strategia clinica che abbia quale primario obbiettivo quello di ridurre i tempi di attesa tra evento traumatico ed intervento chirurgico, poichè tale strategia si rivela capace di ridurre i tassi di mortalità e l'insorgenza di complicanze, particolarmente frequenti in pazienti con numerose comorbilità che vengano sottoposti ad intervento chirurgico oltre le 48 ore dal trauma. Pertanto una tempistica adeguata nell'approccio chirurgico alla frattura prevede che questo vanga posto in essere entro le prime 24 ore e non oltre le
48, in accordo con solide meta-analisi che identificano importanti ed evidenti correlazioni tra ritardo nell'intervento, più elevati tassi di mortalità, morbosità (trombosi venosa profonda, embolia polmonare e piaghe da decubito) e peggiori risultati dei programmi di riabilitazione. Recenti casistiche pubblicate su autorevoli riviste scientifiche riportano che l'intervento precoce (eseguito entro le 48 ore) riduce di almeno il 25% il rischio di mortalità. Come outcome secondario, ma sicuramente non irrilevante, emerge tra i vantaggi del trattamento precoce anche una riduzione di oltre la metà del rischio di sviluppare ulcere da decubito, che risultano essere nel paziente anziano una delle maggiori problematiche in questi casi, soprattutto esponendolo ad un successivo notevole rischio infettivologico. I pazienti anziani affetti da frattura di femore andrebbero dunque valutati precocemente e trattati chirurgicamente nel più breve tempo possibile (max 48 ore). Secondo quanto riportato nelle citate casistiche e previsto dalle linee guida in materia, ritardi di approccio chirurgico determinano aumenti significativi della morbilità e non risultano giustificati se legati a obiettivi poco realistici di correzione di condizioni cliniche coesistenti, quali un'infezione broncolmonare, una insufficienza respiratoria o renale. Anche la procedura anestesiologica necessaria per effettuare questa tipologia di approccio aveva minima incidenza sulle problematiche cliniche della paziente. In un'ottica controfattuale, un eventuale intervento procrastinato nel tempo non avrebbe consentito di migliorare le condizioni generali della paziente ed inoltre, come ampiamente riportato nella letteratura sopra citata, molto probabilmente ne avrebbe causato un peggioramento. Qualsiasi valutazione preoperatoria accessoria avrebbe soltanto fornito indicazioni sul rischio operatorio, ma non avrebbe modificato le metodiche anestesiologiche e chirurgiche, non offrendo dunque alcuna efficace alternativa di intervento.”.
Osserva la Corte che, a fronte di tali ampie e dirimenti argomentazioni in punto di necessità di intervenire e di farlo anche tempestivamente, le argomentazioni svolte dal CTP degli attori, dr.
[...]
, in merito non sono utili a condurre a diverse conclusioni, a cominciare dalla asserita necessità Per_2 di rinviare l'intervento al fine di meglio stabilizzare le condizioni della paziente: ma quest'ultima era da tempo in terapia farmacologica che le consentiva un buon controllo sia dell'insufficienza respiratoria che dell'anemia, tanto che in relazione a tali aspetti i CTU, nel loro supplemento di perizia, avevano condivisibilmente osservato che “La paziente non presentava alcun problema di tipo metabolico in anamnesi. Si trattava di una paziente anziana ed affetta da numerose comorbidità, ma tutte di tipo cronico, a carico dell'apparato respiratorio (enfisema polmonare), di tipo neoplastico
(operata per cancro della mammella tre anni prima), di tipo neurologico (in terapia domiciliare con
Daparox). Le analisi ematochimiche preoperatorie del 21.1.2008 non mostravano alcuno scompenso metabolico in atto. Erano nella norma la glicemia (solo lievemente elevata, ma senza segni di nota), il sodio ed il potassio (sostanzialmente nei limiti di norma); gli indici di funzione epatica erano più che accettabili per una persona di 72 anni affetta da polipatologia. Nessun altro parametro metabolico o idroelettrolitico, infatti il Dottor non ne cita nessuno” (cfr. pag.3 del Per_2
supplemento): in altri termini – osserva la Corte - essendovi patologie di tipo cronico controllate farmacologicamente, e dunque nessuno scompenso acuto, non si vede a cosa sarebbe servito attendere più di 48 ore prima di intervenire posto che la situazione della sarebbe stata la stessa CP_2 sicché resta oscura l'affermazione del CTP secondo cui “la correzione dei vari squilibri (respiratorio, volemico, ematico e metabolico) avrebbe permesso, trascorse ulteriori 48 ore, di affrontare con maggiore sicurezza l'intervento” (cfr. ultima pagina delle osservazioni del CTP alla CTU); stava poi al CTP, in sede di contestazione delle operazioni peritali, indicare i gli esatti valori dei parametri metabolici che a suo dire, invece, impedivano di intervenire tempestivamente, cosa che però lo stesso non aveva fatto, così limitando la sua critica ad argomentazioni piuttosto generiche, non ancorate in modo preciso al caso concreto.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in considerazione delle obiezioni del CTP circa la possibilità di praticare alla paziente l'anestesia: sul punto, come sopra già visto, i CTU hanno chiarito che le comorbilità a carico della ne facevano, dal punto di vista anestesiologico, una paziente CP_2 con rischio “ASA 3” e, chiamati a chiarimenti anche sul punto, hanno poi specificato nel supplemento che “E' assolutamente noto come, nella routine di tutti i giorni, persone anziane con classe anestesiologica ASA 3 o addirittura 4 vengano regolarmente sottoposte ad intervento chirurgico, ove, come nel caso di specie, lo stesso sia necessario. Il rischio perioperatorio aumentato non è in alcun modo una controindicazione all'intervento.” (cfr. pag.6 del supplemento peritale), senza che tali affermazioni risultino specificamente smentite da contrarie, specifiche, argomentazioni del CTP.
Quanto poi al dedotto profilo di responsabilità inerente la mancata effettuazione di trasfusioni sulla paziente durante l'intervento si osserva anzitutto che i medici – pacificamente – si erano già appositamente procurati la disponibilità di sacche di sangue, ciò che già induce a ritenere che, ove ne avessero ravvisato la necessità in sala operatoria, verosimilmente non avrebbero esitato a procedere in tal senso. Il fatto che in quella sede non si era proceduto a trasfusioni è stato spiegato dai CTU con argomentazioni precise e facendo riferimento a ben determinati parametri scientifici: gli stessi hanno infatti riferito che “la paziente, all'atto del ricovero, si presentava con valori di emoglobina (Hb) di 10,3 gr/dl (21.1.2008), che il giorno seguente, 22.1.2008, divenivano di 8,6 gr/dL, ed il 23 gennaio di 7,3 gr/dL. Dunque, il sanguinamento in atto nel focus fratturativo e probabilmente anche a causa del coinvolgimento dei tessuti molli nella zona di impatto traumatico nella caduta, stavano determinando una progressiva anemizzazione. Secondo protocolli standardizzati il limite di emoglobina da prendere a riferimento per la effettuazione di una trasfusione di sangue è di 7 gr/dL, per cui, poiché prima dell'intervento tale limite non era mai raggiunto, non vi era necessità di trasfondere la paziente. Successivamente, in prima giornata post-operatoria, il 24 gennaio 2008, la
Hb si portava sul valore soglia di 7,0 gr/dL, per cui venivano intraprese trasfusioni. Essendosi ormai risolto, grazie all'intervento, il sanguinamento nel focolaio di frattura, evidentemente, ex adiuvantibus, potendosi ritenere congrui i presidi terapeutici posti in essere (trasfusioni), il 25 gennaio si assisteva ad una ripresa della emoglobina fino a 8,9 gr/dL; dopo un lieve calo il 27 gennaio 2008 (Hb 7,6 gr/dL), il 28 gennaio i valori si assestavano sul più che soddisfacente valore di 10,6 gr/dL. Dunque nessuna criticità può essere rilevata neppure in relazione alle problematiche della perdita di sangue ed alle conseguenti necessità della paziente.” (cfr. ultima pagina del supplemento di perizia). Dunque se il limite dei valori di emoglobina fissato ai fini della necessità di procedere a trasfusioni era pari a 7,0 gr/dL e tale limite non era stato raggiunto durante l'intervento del 23 gennaio, quando il valore era pari a 7,3 gr/dL, non può ravvisarsi alcuna responsabilità dei medici in tale fase;
gli stessi, poi, nel post-operatorio erano subito intervenuti con le trasfusioni quando, il giorno dopo l'operazione, l'emoglobina era scesa al valore-limite di 7,0 gr/dL, tanto che nei giorni successivi l'emoglobina era risalita sino a portarsi il 28 gennaio – giorno antecedente a quello del decesso – a 10,6 gr/dL ossia ad un valore maggiore di quello esistente (10,3 gr/dL) il giorno
(20 gennaio) in cui la era stata ricoverata in ospedale. Dunque, in effetti, alcuna CP_2
responsabilità può essere attribuita ai medici nemmeno in relazione alle problematiche di anemia della paziente, deceduta con un valore di emoglobina anche un po' più alto di quello che aveva quando era entrata in ospedale. L'insieme di tali considerazioni porta poi ad escludere, peraltro, anche la dedotta negligenza dei sanitari nella fase del post-operatorio.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi in considerazione delle problematiche neurologiche che la presentava: la stessa era da tempo in terapia farmacologica con Daparox, CP_2 Per_3
e (cfr. cartella clinica della e, all'atto del suo accesso in ospedale, si era subito Per_4 CP_2
resa necessaria una consulenza neurologica poiché la stessa presentava tratti di stato confusionale e disorientamento: tali problematiche però non hanno un'incidenza sull'indicazione all'intervento né in relazione alle sue modalità di esecuzione. Lo stato psichicamente alterato della paziente può rilevare in questa sede ai fini delle valutazioni da compiere in punto di correttezza o meno della sua sottoposizione all'intervento sulla base del consenso informato prestato non da lei ma da un familiare: sul punto è pur vero che la non risulta essere stata in quei giorni in stato di vera e propria CP_2
incapacità ma deve tenersi conto del fatto che la percezione e la valutazione di informazioni (quelle che i medici le avrebbero dovuto fornire ai fini dell'espressione del consenso) ad elevato contenuto tecnico richiede capacità di concentrazione e lucidità che appaiono incompatibili con uno stato di confusione e disorientamento in soggetto già affetto da patologie di natura neurologica. Deve anche tenersi conto che, per tutti i motivi suindicati, si trattava di un intervento piuttosto urgente e che non lasciava alternative, non potendosi certo rimandare a casa la paziente con il femore rotto né, per quanto sopra ampiamente evidenziato con riguardo alle argomentazioni contenute sul punto negli elaborati peritali, aumentare i possibili rischi e complicanze, anche successive all'operazione, come sarebbe avvenuto ove si fosse atteso un tempo superiore alle 48 ore;
peraltro tale ulteriore tempo - ove si fosse deciso di attendere che la tornasse, almeno abbastanza, lucida da poter CP_2
compiere valutazioni di carattere medico - avrebbe anche potuto essere lungo.
Va anche rammentato quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla necessità del consenso informato nei casi di urgenza, avendo la stessa stabilito che “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione
o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.” (cfr. Cass.civ., sez.III, n.19199 del 19/7/18).
Orbene nella specie i si sono doluti della mancata espressione di consenso informato da Parte_1
parte della non al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguito alla violazione del CP_2
suo diritto all'autodeterminazione ma – l'interpretazione della domanda, come desumibile dall'esame dell'atto di citazione non lascia particolari dubbi in merito – quale antecedente della dedotta violazione del suo diritto alla salute e alla vita sicché i medesimi avrebbero dovuto Parte_1 dimostrare che la paziente presuntivamente non avrebbe accettato l'intervento, ma una tale opzione pare possa del tutto escludersi: la si era ricoverata in ospedale dopo essersi fratturata il CP_2
femore a seguito di una caduta proprio per essere operata e, come su già osservato, di certo dopo aver ricevuto dai medici le informazioni del caso ben difficilmente avrebbe potuto scegliere di tornare a casa restando con il femore rotto;
com'è noto poi – essendo purtroppo frequenti i casi di rottura del femore negli anziani - non esisteva infatti alcuna alternativa all'operazione di riduzione della frattura e tale operazione di norma, oltre che per le ragioni analiticamente spiegate dai CTU, dev'essere effettuata il prima possibile. E, a fronte di tali logiche considerazioni, gli odierni appellanti non solo non hanno provato ma non hanno nemmeno allegato che la loro congiunta avrebbe deciso di non farsi operare o di procrastinare l'intervento (a quando poi?). La Corte ritiene insomma che, per le sue caratteristiche, si versi in un'ipotesi in cui il consenso all'intervento da parte della paziente possa certamente presumersi, nulla risultando, si ripete, in contrario.
Né, conclusivamente, potrebbe tenersi conto dell'obiezione di fondo mossa dal CTP ai CTU, laddove lo stesso ha stigmatizzato il fatto che questi ultimi non avevano spiegato di cosa, allora, era improvvisamente deceduta la ciò è vero, non essendo emersa agli atti la causa del CP_2
decesso, non specificamente individuata dal collegio peritale. Deve però rammentarsi che in un giudizio risarcitorio per responsabilità medica, l'oggetto di esso è rappresentato dalla valutazione della correttezza o meno dell'operato dei sanitari sicché, laddove come nella specie tale operato sia risultato diligente e competente, non occorre procedere necessariamente all'individuazione delle cause del decesso, individuazione che rileverebbe laddove, una volta ritenuta la sussistenza di una condotta negligente, imprudente o imperita da parte dei medici, si tratti di verificare se sussista o meno il nesso eziologico tra tale condotta e il decesso del paziente, del quale pertanto dovrebbero essere, in tal caso, compiutamente scandagliate le cause;
ma tale ulteriore indagine non trova luogo laddove la condotta dei medici, come in questo caso, sia risultata corretta sotto tutti i punti di vista, giacché purtroppo un decesso può anche sempre sopravvenire, soprattutto in soggetti anziani ed affetti da varie comorbilità, improvvisamente e per cause indipendenti dall'operato dei sanitari;
i CTU, del resto, avevano anche riferito (cfr. pagg.10 e 11 del primo elaborato) che “Secondo alcuni studi della letteratura il 5% dei pazienti con frattura di femore muore nell'immediato periodo che precede o segue l'intervento chirurgico e la mortalità a 30 giorni nelle più recenti statistiche giunge al 10%.
Ma in alcune delle casistiche reperibili in letteratura scientifica a livello internazionale riportano un tasso di mortalità a 6 mesi che varia tra il 13,5 e il 20% e a 12 mesi che può addirittura superare il
30%.”.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali, valutate in considerazione del valore della controversia (indeterminato di media complessità) e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: - Rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' Controparte_1
che si liquidano in euro 9.200,00 per compenso professionale, oltre IVA,
[...]
CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini