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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1717/2021 R. G. vertente tra
, (avv. Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni) Parte_1
-ATTORE-
e
, (avv. Francesco Curti ed Antonello Veneziano) Controparte_1
-INTERVENUTA quale cessionaria del credito, in luogo dell'originaria convenuta Controparte_2
[...]
[...]
[...] Controparte_3
(ed altri) ingiunzione di pagamento per l'importo di €.386.238,66 oltre interessi Parte_1
dalla domanda, dovuto della debitrice principale Ciò, in forza di fidejussione Parte_2 omnibus stipulata dall'ingiunto (con Banca Agricola Mantovana spa, dante causa di MPS) in favore di tale società in data 5 ottobre 2006, successivamente modificata limitatamente all'importo massimo garantito, pari in fine ad €.1.200.000.
L'ingiunto ha proposto opposizione.
L'opposta, costituita, ha resistito;
e così pure la parte successivamente intervenuta in causa, quale cessionaria del credito ingiunto.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, senza attività istruttoria la causa, scaduti in data 31 gennaio 2024 i termini per il deposito delle difese conclusive delle parti, è stata riservata in decisione monocratica.
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezioni, deduzione rejetta,
Nel merito
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'integrale e radicale nullità della fidejussione omnibus stipulata in data
5 ottobre 2006 dall'opponente e da Banca Agricola Mantovana S.p.a., poi Controparte_4
successivamente modificata in data 5 giugno 2008 ed in data 12 gennaio 2009 nel
[...] solo importo massimo garantito, in quanto contraddistinta da clausole essenziali di cui all'art. 1 commi secondo e terzo e di cui all'art. 7, provviste di contenuto contrario e comportante chiara violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande spiegate in giudizio da parte opposta nei confronti del Sig. e, conseguentemente;
Parte_1 3) dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 91/2021 emesso dall'adito Tribunale in data 13 gennaio 2021, non provvisoriamente esecutivo, non essendo parte opponente tenuta, stante l'integrale e radicale nullità dell'invocata fidejussione omnibus per cui è causa, a dover pagare all'opposta gli importi pretesi in sede monitoria, con ogni conseguente pronunzia in punto di rito e nel merito.
In via subordinata:
In relazione all'ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse che dall'accertata natura anticoncorrenziale delle censurate clausole contrattuali contenute nella stipulata fidejussione omnibus per cui è causa, dovesse discendere la sola nullità delle singole disposizioni negoziali e non dell'intero contratto,
4) accertare e dichiarare, oltre alla nullità delle clausole contenute nell'art. 1 commi secondo e terzo della fidejussione omnibus stipulata in data 5 ottobre 2006 dall'opponente e da Banca
Agricola Mantovana S.p.a., poi successivamente Controparte_4
modificata in data 5 giugno 2008 ed in data 12 gennaio 2009 nel solo importo massimo garantito, la nullità anche dell'intero art. 7 di detta fidejussione omnibus, in quanto contraddistinto da contenuto contrario e comportante chiara violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;
5) accertare e dichiarare che parte opposta è decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di invocare nei confronti dell'opponente l'operatività della fidejussione omnibus per cui è causa, non essendo state spiegate, entro sei mesi decorrenti dall'intervenuta revoca di tutti i rapporti bancari che risultavano in essere con le necessarie istanze nei confronti di detta società Parte_2
debitrice principale;
6) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande spiegate in giudizio da parte opposta nei confronti del Sig. e, conseguentemente;
Parte_1
7) dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 91/2021 emesso dall'adito Tribunale in data 13 gennaio 2021, non provvisoriamente esecutivo, non essendo parte opponente tenuta, stante l'intervenuta estinzione dell'invocata fidejussione omnibus per cui è causa, a pagare all'opposta gli importi pretesi in sede monitoria, con ogni conseguente pronunzia in punto di rito e nel merito.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.”
Controparte_1
“In via principale Respingere, in quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto, l'opposizione e le domande tutte avanzate dal Sig. nei confronti di , quale attuale Parte_1 Controparte_1
titolare del credito originariamente vantato dalla cedente confermando Controparte_2
integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 91/2021 D.I. (n. 8188/2020 R.G.) emesso in data
13.1.2021 dal Tribunale di Modena nei confronti, tra altri, dell'odierno opponente ed allo stesso notificato in data 21.1.2021.
Condannare, comunque, il Sig. , come in atti rappresentato, difeso e Parte_1
domiciliato per i titoli e le causali dedotti, al pagamento in favore di della Controparte_1 complessiva somma di € 386.238,66, o quella diversa che dovesse risultare dovuta.”
OSSERVA
1) All'epoca del rilascio della garanzia, rivestiva la qualifica di socio e detentore Parte_1
del 33% delle quote sociali della debitrice principale.
Al di là della generica affermazione di aver stipulato in veste di consumatore, l'opponente non ha allegato alcuna specifica circostanza che possa giustificare la prestazione di una garanzia omnibus fino al limite di €.
1.200.000 per ragioni estranee allo scopo imprenditoriale della società garantita.
La consistente partecipazione societaria rende manifesto l'interesse professionale al rilascio della garanzia dell'opponente; che non può, dunque, essere considerato consumatore.
2) L'opponente non contesta l'esistenza e l'entità del credito ingiunto.
Eccepisce la nullità di alcuni patti della fideiussione.
La nullità è eccepita, in primo luogo, quale vizio dell'intero contratto;
in subordine, quale nullità delle singole clausole.
Si tratta, in particolare, delle clausole:
n°1), secondo ed ultimo comma, secondo cui
“la fideiussione garantisce la banca anche per le somme che da essa venissero incassate in pagamento di obbligazioni garantite dalla presente fideiussione e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo".
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano state dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa altresì a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”
n°7), secondo la quale “I diritti della Banca derivanti dalla presente fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
3) Si è già precisato che l'opponente non ha stipulato la garanzia in veste di consumatore. Quindi, non rileva in causa l'eventuale vessatorietà di tali clausole ex art.33 lett. t) del Codice del Consumo.
4) AL di fuori di tale perimetro, le clausole suddette non sono in quanto tali illecite;
avendo da tempo la giurisprudenza chiarito:
-quanto alla clausola di rinuncia rai termini ex art. 1957 cc, che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico…” (così, ex multis, Cass. n°
28943 del 2017);
-quanto alla cd.tta clausola di reviviscenza (nella specie espressa nell'art., co. 2 e 3 riportati), che “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia…” (Cass. n°25361 del 2008).
5) Risulta, però eccepita la nullità derivata di tali clausole, in quanto riproduttive di disposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenuta contrastante con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
5.1) Secondo Cass., SU n°41994 del 2021, resa a composizione di precedente contrasto, si tratta di nullità “limitata alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
Non v'è ragione di discostarsi da tale autorevole insegnamento.
La domanda di nullità dell'intero contratto di garanzia va pertanto rigettata.
6) Il contratto, pertanto, resta valido;
ma assoggettato alle previsioni normative che le clausole nulle intendevano derogare. In forza dell'art.1957 cc, non più efficacemente derogato -e pertanto ammissibilmente- l'opponente eccepisce la decadenza del creditore dal diritto all'escussione del credito nei propri confronti, per mancato rispetto del termine fissato in detta norma.
7) Com'è noto, il termine “istanza” cui l'art. 1957 cc fa espresso riferimento, “si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” (Cass.1724 del 2016. Trattasi di orientamento consolidato: in termini, Cass. nn°6823/01, 203/97 e 6604/94).
Il rispetto dell'onere decadenziale a carico del creditore richiede, pertanto, in genere, la sua iniziativa giudiziale.
8) Detto onere, peraltro, può essere indifferentemente assolto dal creditore attivandosi nei confronti del debitore principale, o del fideiussore solidale (vedi, ex multis, Cass.n°24296 del 2017).
9) Nella fideiussione de qua, v'è l'ulteriore previsione secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art.11 co.2°).
Trattasi di patto legittimo, certamente estraneo alle intese anticoncorrenziali.
Ebbene, “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta'…. deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n°22346 del 2017. Idem Cass. n°31509 del 2021).
Nella specie, come risulta dai doc.1.21) ed 1.22) monitorio, la richiesta stragiudiziale di pagamento, contestuale alla revoca dei rapporti, è stata tempestivamente comunicata all'opponente.
10) Il creditore ha pertanto nella specie agito nei confronti del garante nel pieno rispetto dei limiti temporali fissati dall'art.1957 cc., nella specie applicabili.
11) Ne consegue che, anche ipotizzando la nullità contrattuale derivata delle clausole indicate, nessuna decadenza sarebbe nella specie ravvisabile in capo al creditore. 12) L'opposizione va pertanto rigettata.
13) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -nulla per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000 ed €.520.000, determinato in ragione della somma oggetto dell'ingiunzione qui confermata.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
CONDANNA il predetto al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in favore di per complessivi €.11.946 per compenso, oltre spese generali in Controparte_1
ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-