Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7677/17 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7677 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2017 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento n.
236/19161A del 13/7/2017 dell' Controparte 1 e vertente
TRA
' nata a [...]il [...] e residente a [...]1
(SA) allaalla via G. D'Aiutolo n. 43 C.F.: Montecorvino Rovella
in proprio e nella qualità di amministratore unico della C.F. 1
,
con sede legale a Campagna (SA) alla via Provinciale per Galdo n. 126, CP 2
rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliati nel suo studio a Montecorvino Rovella via D'Aiutolo n. 1 giusta mandato in calce al ricorso
OPPONENTE
[H
]E
che elegge domicilio a CP 1 al Corso suo Capo pro-tempore dr. Controparte_3
Garibaldi, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, come da delega in atti, nel giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 236/19161 A del 13/7/2017
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento n. 236/19161A del
13/7/2017 dell Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'ordinanza de qua è stata emessa per omessa o infedele registrazione sul libro unico dei dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali.
Tale violazione si riferisce ad un numero di lavoratori superiore alle dieci unità per il periodo giugno, luglio, dicembre 2011 e settembre 2012.
Dalle verifiche della documentazione acquisita dagli ispettori INPS ed in particolare
“libro unico del lavoro, comunicazione obbligatoria del RA, comunicazioni obbligatorie di cessazione, prospetti paga sottoscritti D.B Entrate e D. B: ANF/DIP,
risultano le violazioni conteste per gli anni 2011 (giugno, luglio e dicembre) e 2012
(settembre).
La documentazione esibita dall'amministrazione opposta non risulta contraddetta da elementi di prova prodotti dall'opponente.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente.
pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento n. 236/19161A del
13/7/2017 dell Controparte_1
'in proprio e nella qualità di amministratore condanna Parte 1
unico della CP 2 al pagamento delle spese processuali che liquida in '
complessivi € 300,00, per spese ed onorario, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 6 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio