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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18877/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DELL'ORFANO Parte_1
GINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PALMIERI VINCENZO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOLI il Parte_1 Controparte_1
12/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 6 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nato Persona_1 Persona_2
il 5 marzo 2015.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale (con i relativi arredi), di proprietà di , alla dott.ssa Parte_1
che vi risiederà con i figli che ivi manterranno la loro residenza anagrafica. Pt_1 Parte_1
DÀ ATTO che si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha reperito altra abitazione Controparte_1 in None, Via Roma n. 75. assume l'impegno a trasferirsi a Torino entro il termine Controparte_1 inderogabile del 15 settembre 2024.
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'impegno d'avere la massima collaborazione reciproca nell'interesse di e Persona_1 Persona_2
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 4 DISPONE un calendario per la gestione quotidiana dei propri figli il quale prevede un impegno pressoché identico da parte dei due genitori sicché, tenuto altresì conto della loro rispettiva situazione finanziaria e patrimoniale, nessuno dei due dovrà versare all'altro alcun contributo al mantenimento ordinario dei minori ove ciascuno provvederà in via diretta ai bisogni dei figli nel periodo di sua competenza.
-Il calendario concordato dai genitori prevede i seguenti turni alternati tra i genitori: dal venerdì pomeriggio (dopo scuola) fino alla domenica alle ore 18 (accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore); dal lunedì pomeriggio (ritiro a scuola) fino al mercoledì mattina (accompagnamento a scuola); dal mercoledì pomeriggio (ritiro a scuola) fino al venerdì mattina (accompagnamento a scuola); dal venerdì pomeriggio (ritiro a scuola) fino alla domenica alle ore 18 (accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore). Si precisa come sola deroga al calendario sopra riportato che ove Parte_1
o dovessero avere un turno di lavoro nella giornata di domenica
[...] Controparte_1 l'accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore dovrà avvenire alle ore 20.30. I ricorrenti stabiliscono che il cane seguirà sempre e nei loro spostamenti presso le rispettive Per_3 Per_1 Per_2 residenze dei genitori ma che, per evidenti ragioni organizzative, sarà riaccompagnato la sera Per_3 antecedente presso l'abitazione del genitore presso il quale dimoreranno i minori nei giorni successivi. A decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico di e stabilito per il 04.09.2024, il Per_1 Per_2 suddetto calendario nei termini sopra precisati verrà applicato unicamente laddove il dott. CP_1 si sia trasferito a vivere stabilmente a Torino. Fino a quando detta condizione non si sarà realizzata
[...]
i pernottamenti dei minori presso il padre previsti da detto calendario durante la settimana (intendendosi quelli compresi tra il martedì ed il giovedì) saranno sospesi con la conseguenza che i minori in tali giorni dovranno essere riaccompagnati presso l'abitazione materna dopocena anziché il mattino successivo a scuola. Ove il trasferimento del dott. a Torino si verificasse prima del termine indicato Controparte_1 al punto 2 delle condizioni (15.09.2024) il medesimo si impegna a comunicarlo per iscritto (via mail o whatsapp) alla dott.ssa con un preavviso di almeno tre giorni Parte_1
-Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli e 3 settimane di cui Per_1 Per_2 solo due consecutive ed una terza non consecutiva da individuarsi nel periodo estivo non scolastico in una località che dovrà essere preventivamente comunicata. I genitori dovranno concordare tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Unicamente in difetto di accordo la madre trascorrerà con i figli negli anni pari la terza settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, la quarta settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto. Unicamente in difetto di accordo il padre, dunque, trascorrerà con i figli negli anni pari la quarta settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto e, negli anni dispari, la terza settimana di luglio e le prime due settimane di agosto.
-I figli e trascorreranno 7 giorni con ciascun genitore durante il periodo natalizio e Per_1 Per_2 rispettivamente, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ( e Per_1 passeranno con la dott.ssa dal 24 al 30 dicembre 2024 e con il dott. dal 31 Per_2 Pt_1 CP_1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025). Le vacanze pasquali (che inizieranno dal Venerdì Santo e termineranno con il Lunedì dell'Angelo compreso) saranno trascorse da e ad anni alterni Per_1 Per_2 con ciascun genitore (nel 2025 si comincerà con vacanze pasquali trascorse con la madre) Ogni altro ponte o festività nel corso dell'anno seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori.
- I ricorrenti si impegnano, in caso di loro eventuale difficoltà/impossibilità a tenere con sé e Per_1 secondo il calendario qui concordato, a contattare l'altro genitore in via prioritaria per chiedere Per_2 supporto nella gestione dei figli. Altre persone (familiari, amici di fiducia e/o baby sitter) saranno contattati solo qualora l'altro genitore, appositamente interpellato, avrà comunicato anche la sua difficoltà/impossibilità. Nell'ipotesi in cui i ricorrenti organizzassero delle uscite per i propri figli che prevedono l'affidamento a terze persone, senza la presenza del genitore con il quale si trovano in quel momento, l'altro genitore dovrà essere previamente interpellato ed informato sulle persone alle quali i pagina 3 di 4 minori verrebbero affidati ed esprimere il suo consenso al riguardo.
9. I ricorrenti si impegnano a far sì che e continuino a frequentare regolarmente la nonna paterna, prevedendo che Per_1 Per_2 trascorrano con la medesima almeno una giornata ogni 10 giorni. Sarà, quindi, onere del genitore con il quale e si trovano garantirne la frequentazione. 10. Le spese straordinarie relative a figli Per_1 Per_2
(es. mediche, scolastiche, extra-scolastiche), concordate ove richiesto dalla tipologia di spesa e documentate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Si richiama, sul punto, integralmente il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 che i ricorrenti si impegnano ad osservare per tali spese straordinarie. Uniche deroghe al Protocollo richiamato riguarderanno le spese di custodia (baby sitter) ed il servizio di pre-scuola e di dopo-scuola i cui costi saranno a carico esclusivo del genitore che deciderà di avvalersene nei periodi nei quali ha con sé i figli. DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che e completeranno il ciclo di istruzione Per_1 Per_2 primaria e secondaria presso l'Istituto bilingue Best European School of Turin attualmente frequentato dai minori ripartendo al 50% i relativi costi ad eccezione del costo del pre-scuola e del dopo-scuola per i quali valgono gli accordi di cui al punto 10.
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente alle medesime cointestato attualmente in essere presso venga conservato ed il dott. trasferirà la provvista ivi esistente su conto Controparte_2 CP_1 corrente unicamente a sé intestato. Dopo di che le parti alimenteranno detto conto con un versamento iniziale di € 1.500,00 ciascuno e successivamente lo alimenteranno nella misura del 50% ciascuno al bisogno e previo accordo. La provvista di detto conto corrente verrà utilizzata dalle parti per il pagamento delle sole spese di seguito elencate: corredo scolastico di inizio anno di e tutti i costi Per_1 Per_2 legati agli sport praticati da e previamente concordati tra le parti, tutte le spese mediche Per_1 Per_2
e sanitarie relative a e incluse quelle coperte dal SSN. Per_1 Per_2
DÀ ATTO che l'assegno Unico e Universale a favore dei figli verrà diviso equamente dai due genitori.
DÀ ATTO che i genitori reciprocamente consentono al rilascio ed al rinnovo dei passaporti per l'estero dei figli minori e Per_1 Per_2
DÀ ATTO che ed , con la sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 Controparte_1 dichiarano di aver così definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi in essere e di non aver più reciprocamente nulla a pretendere salvo quanto previsto nel presente ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18877/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DELL'ORFANO Parte_1
GINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PALMIERI VINCENZO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOLI il Parte_1 Controparte_1
12/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 6 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nato Persona_1 Persona_2
il 5 marzo 2015.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale (con i relativi arredi), di proprietà di , alla dott.ssa Parte_1
che vi risiederà con i figli che ivi manterranno la loro residenza anagrafica. Pt_1 Parte_1
DÀ ATTO che si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha reperito altra abitazione Controparte_1 in None, Via Roma n. 75. assume l'impegno a trasferirsi a Torino entro il termine Controparte_1 inderogabile del 15 settembre 2024.
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'impegno d'avere la massima collaborazione reciproca nell'interesse di e Persona_1 Persona_2
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 4 DISPONE un calendario per la gestione quotidiana dei propri figli il quale prevede un impegno pressoché identico da parte dei due genitori sicché, tenuto altresì conto della loro rispettiva situazione finanziaria e patrimoniale, nessuno dei due dovrà versare all'altro alcun contributo al mantenimento ordinario dei minori ove ciascuno provvederà in via diretta ai bisogni dei figli nel periodo di sua competenza.
-Il calendario concordato dai genitori prevede i seguenti turni alternati tra i genitori: dal venerdì pomeriggio (dopo scuola) fino alla domenica alle ore 18 (accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore); dal lunedì pomeriggio (ritiro a scuola) fino al mercoledì mattina (accompagnamento a scuola); dal mercoledì pomeriggio (ritiro a scuola) fino al venerdì mattina (accompagnamento a scuola); dal venerdì pomeriggio (ritiro a scuola) fino alla domenica alle ore 18 (accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore). Si precisa come sola deroga al calendario sopra riportato che ove Parte_1
o dovessero avere un turno di lavoro nella giornata di domenica
[...] Controparte_1 l'accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore dovrà avvenire alle ore 20.30. I ricorrenti stabiliscono che il cane seguirà sempre e nei loro spostamenti presso le rispettive Per_3 Per_1 Per_2 residenze dei genitori ma che, per evidenti ragioni organizzative, sarà riaccompagnato la sera Per_3 antecedente presso l'abitazione del genitore presso il quale dimoreranno i minori nei giorni successivi. A decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico di e stabilito per il 04.09.2024, il Per_1 Per_2 suddetto calendario nei termini sopra precisati verrà applicato unicamente laddove il dott. CP_1 si sia trasferito a vivere stabilmente a Torino. Fino a quando detta condizione non si sarà realizzata
[...]
i pernottamenti dei minori presso il padre previsti da detto calendario durante la settimana (intendendosi quelli compresi tra il martedì ed il giovedì) saranno sospesi con la conseguenza che i minori in tali giorni dovranno essere riaccompagnati presso l'abitazione materna dopocena anziché il mattino successivo a scuola. Ove il trasferimento del dott. a Torino si verificasse prima del termine indicato Controparte_1 al punto 2 delle condizioni (15.09.2024) il medesimo si impegna a comunicarlo per iscritto (via mail o whatsapp) alla dott.ssa con un preavviso di almeno tre giorni Parte_1
-Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli e 3 settimane di cui Per_1 Per_2 solo due consecutive ed una terza non consecutiva da individuarsi nel periodo estivo non scolastico in una località che dovrà essere preventivamente comunicata. I genitori dovranno concordare tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Unicamente in difetto di accordo la madre trascorrerà con i figli negli anni pari la terza settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, la quarta settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto. Unicamente in difetto di accordo il padre, dunque, trascorrerà con i figli negli anni pari la quarta settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto e, negli anni dispari, la terza settimana di luglio e le prime due settimane di agosto.
-I figli e trascorreranno 7 giorni con ciascun genitore durante il periodo natalizio e Per_1 Per_2 rispettivamente, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ( e Per_1 passeranno con la dott.ssa dal 24 al 30 dicembre 2024 e con il dott. dal 31 Per_2 Pt_1 CP_1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025). Le vacanze pasquali (che inizieranno dal Venerdì Santo e termineranno con il Lunedì dell'Angelo compreso) saranno trascorse da e ad anni alterni Per_1 Per_2 con ciascun genitore (nel 2025 si comincerà con vacanze pasquali trascorse con la madre) Ogni altro ponte o festività nel corso dell'anno seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori.
- I ricorrenti si impegnano, in caso di loro eventuale difficoltà/impossibilità a tenere con sé e Per_1 secondo il calendario qui concordato, a contattare l'altro genitore in via prioritaria per chiedere Per_2 supporto nella gestione dei figli. Altre persone (familiari, amici di fiducia e/o baby sitter) saranno contattati solo qualora l'altro genitore, appositamente interpellato, avrà comunicato anche la sua difficoltà/impossibilità. Nell'ipotesi in cui i ricorrenti organizzassero delle uscite per i propri figli che prevedono l'affidamento a terze persone, senza la presenza del genitore con il quale si trovano in quel momento, l'altro genitore dovrà essere previamente interpellato ed informato sulle persone alle quali i pagina 3 di 4 minori verrebbero affidati ed esprimere il suo consenso al riguardo.
9. I ricorrenti si impegnano a far sì che e continuino a frequentare regolarmente la nonna paterna, prevedendo che Per_1 Per_2 trascorrano con la medesima almeno una giornata ogni 10 giorni. Sarà, quindi, onere del genitore con il quale e si trovano garantirne la frequentazione. 10. Le spese straordinarie relative a figli Per_1 Per_2
(es. mediche, scolastiche, extra-scolastiche), concordate ove richiesto dalla tipologia di spesa e documentate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Si richiama, sul punto, integralmente il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 che i ricorrenti si impegnano ad osservare per tali spese straordinarie. Uniche deroghe al Protocollo richiamato riguarderanno le spese di custodia (baby sitter) ed il servizio di pre-scuola e di dopo-scuola i cui costi saranno a carico esclusivo del genitore che deciderà di avvalersene nei periodi nei quali ha con sé i figli. DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che e completeranno il ciclo di istruzione Per_1 Per_2 primaria e secondaria presso l'Istituto bilingue Best European School of Turin attualmente frequentato dai minori ripartendo al 50% i relativi costi ad eccezione del costo del pre-scuola e del dopo-scuola per i quali valgono gli accordi di cui al punto 10.
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente alle medesime cointestato attualmente in essere presso venga conservato ed il dott. trasferirà la provvista ivi esistente su conto Controparte_2 CP_1 corrente unicamente a sé intestato. Dopo di che le parti alimenteranno detto conto con un versamento iniziale di € 1.500,00 ciascuno e successivamente lo alimenteranno nella misura del 50% ciascuno al bisogno e previo accordo. La provvista di detto conto corrente verrà utilizzata dalle parti per il pagamento delle sole spese di seguito elencate: corredo scolastico di inizio anno di e tutti i costi Per_1 Per_2 legati agli sport praticati da e previamente concordati tra le parti, tutte le spese mediche Per_1 Per_2
e sanitarie relative a e incluse quelle coperte dal SSN. Per_1 Per_2
DÀ ATTO che l'assegno Unico e Universale a favore dei figli verrà diviso equamente dai due genitori.
DÀ ATTO che i genitori reciprocamente consentono al rilascio ed al rinnovo dei passaporti per l'estero dei figli minori e Per_1 Per_2
DÀ ATTO che ed , con la sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 Controparte_1 dichiarano di aver così definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi in essere e di non aver più reciprocamente nulla a pretendere salvo quanto previsto nel presente ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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