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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2216/2025 R.G.V.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione - Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice tutelare, dott. MI LO, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'odierna udienza d'audizione;
Par vista l'ordinanza n. 21/2025, emessa dal Sindaco del COMUNE RINDISI il 6/6/2025, notificata a questo ufficio alle ore 13:04 dello stesso giorno 6/6/2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nata il [...] (e non Parte_2
l'11/8/1978, come invece erroneamente indicato nell'ordinanza stessa) a Belgrado (Serbia), e residente in [...];
vista la proposta motivata della dr.ssa , Dirigente medico psichiatra – S.P.D.C.-P.O. presso Persona_1
l'ospedale “A. Perrino” di Brindisi del 6/6/2025;
vista la convalida della struttura pubblica a firma della dr.ssa , Dirigente medico psichiatra – CP_1
S.P.D.C.-P.O. presso lo stesso ospedale “A. Perrino” di Brindisi, in pari data 6/6/2025;
ritenuta la propria competenza territoriale;
sentita l'interessata all'odierna udienza del 7/6/2025, con verbale in atti aperto alle ore 10:10 e chiuso alle ore
10:45;
rilevato che l'interessata è apparsa assolutamente tranquilla, nel pieno delle proprie capacità, del tutto collaborante e lucida nel racconto, come da dichiarazioni riportate nel suddetto verbale, se pur con tratti espositivi che i sanitari, contestualmente sentiti, affermano del tutto in linea con la diagnosi effettuata di
“Scompenso psicotico”, con conseguente conferma della necessità del trattamento sanitario in oggetto;
considerato che: (a) le alterazioni psichiche riscontrate dai sanitari rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, per via della diagnosi sopra richiamata («Scompenso psicotico»); (b) gli interventi medesimi sono rifiutati e comunque non consapevolmente accettati dalla paziente, comunque attualmente del tutto collaborante;
(c) allo stato non vi sono le circostanze e le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dalla paziente stessa;
ritenuto che: (a) il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e alle condizioni attuali della paziente;
(b) il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse della paziente ad essere adeguatamente curata, tenuto anche conto di quanto direttamente constatato dall'ufficio in sede di audizione;
rilevato che l'interessata si è dichiarata del tutto disponibile a beneficiare dell'amministrazione di sostegno – proposta e spiegata in sede di audizione – e che presenta una situazione di indubbio e grave disagio, sia per le riscontrate condizioni psichiche, e il conseguente bisogno di cure e di sostegno nel beneficiarne;
sia soprattutto per le riferite condizioni di disagio socio-esistenziale: non trovandosi nel proprio paese d'origine; non disponendo di rete familiare, per via della crisi coniugale e delle riferite difficoltà nel vedere il figlio
1 minorenne;
non disponendo di un luogo dove dimorare e con l'urgenza di reperirlo;
non avendo più un lavoro né disponibilità patrimoniali di sorta, e non beneficiando di sussidio alcuno;
ritenuto che alla luce del quadro appena descritto e della dichiarata disponibilità della paziente, sussistano i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessata, la cui iniziativa va demandata ex lege al P.M. in sede. Va comunque disposta sin d'ora in via d'urgenza la presa in carico dell'interessata da parte dei S.S. di Brindisi, affinché svolgano attività di indagine socio-esistenziale, riferendone per iscritto gli esiti al P.M. in sede, nonché per le necessarie attività di iniziale supporto all'interessata stessa;
letti gli artt. 33, 34, 35 della Legge n. 833/1978,
CONVALIDA
con immediata efficacia la richiamata ordinanza n. 21/2025 del Sindaco del Controparte_2 nell'interesse di , come sopra generalizzata. Parte_2
AVVERTE che ai sensi dell'art. 35 comma 8 della L. n. 833/1978 “chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”, come del resto già riferito alla paziente in sede di audizione.
DISPONE
la trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'iniziativa urgente circa l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessata , come sopra generalizzata, valutando in particolare la Parte_2 richiesta di nomina di un amministratore provvisorio.
DISPONE
in via d'urgenza la presa in carico dell'interessata , come sopra generalizzata, da parte Parte_2 dei S.S. di Brindisi per le attività indicate nella superiore narrativa, con onere di riferirne per iscritto gli esiti al P.M. in sede.
MANDA
con urgenza alla Cancelleria per
• la comunicazione ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. n. 833/1978 al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza;
• la notificazione all'interessata a mezzo della Polizia Municipale territorialmente competente;
• la trasmissione degli atti al P.M. in sede;
• la comunicazione urgente ai Servizi Sociali di Brindisi.
Brindisi, 7 giugno 2025.
Il Giudice Tutelare
dr. MI LO
2
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione - Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice tutelare, dott. MI LO, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'odierna udienza d'audizione;
Par vista l'ordinanza n. 21/2025, emessa dal Sindaco del COMUNE RINDISI il 6/6/2025, notificata a questo ufficio alle ore 13:04 dello stesso giorno 6/6/2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nata il [...] (e non Parte_2
l'11/8/1978, come invece erroneamente indicato nell'ordinanza stessa) a Belgrado (Serbia), e residente in [...];
vista la proposta motivata della dr.ssa , Dirigente medico psichiatra – S.P.D.C.-P.O. presso Persona_1
l'ospedale “A. Perrino” di Brindisi del 6/6/2025;
vista la convalida della struttura pubblica a firma della dr.ssa , Dirigente medico psichiatra – CP_1
S.P.D.C.-P.O. presso lo stesso ospedale “A. Perrino” di Brindisi, in pari data 6/6/2025;
ritenuta la propria competenza territoriale;
sentita l'interessata all'odierna udienza del 7/6/2025, con verbale in atti aperto alle ore 10:10 e chiuso alle ore
10:45;
rilevato che l'interessata è apparsa assolutamente tranquilla, nel pieno delle proprie capacità, del tutto collaborante e lucida nel racconto, come da dichiarazioni riportate nel suddetto verbale, se pur con tratti espositivi che i sanitari, contestualmente sentiti, affermano del tutto in linea con la diagnosi effettuata di
“Scompenso psicotico”, con conseguente conferma della necessità del trattamento sanitario in oggetto;
considerato che: (a) le alterazioni psichiche riscontrate dai sanitari rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, per via della diagnosi sopra richiamata («Scompenso psicotico»); (b) gli interventi medesimi sono rifiutati e comunque non consapevolmente accettati dalla paziente, comunque attualmente del tutto collaborante;
(c) allo stato non vi sono le circostanze e le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dalla paziente stessa;
ritenuto che: (a) il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e alle condizioni attuali della paziente;
(b) il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse della paziente ad essere adeguatamente curata, tenuto anche conto di quanto direttamente constatato dall'ufficio in sede di audizione;
rilevato che l'interessata si è dichiarata del tutto disponibile a beneficiare dell'amministrazione di sostegno – proposta e spiegata in sede di audizione – e che presenta una situazione di indubbio e grave disagio, sia per le riscontrate condizioni psichiche, e il conseguente bisogno di cure e di sostegno nel beneficiarne;
sia soprattutto per le riferite condizioni di disagio socio-esistenziale: non trovandosi nel proprio paese d'origine; non disponendo di rete familiare, per via della crisi coniugale e delle riferite difficoltà nel vedere il figlio
1 minorenne;
non disponendo di un luogo dove dimorare e con l'urgenza di reperirlo;
non avendo più un lavoro né disponibilità patrimoniali di sorta, e non beneficiando di sussidio alcuno;
ritenuto che alla luce del quadro appena descritto e della dichiarata disponibilità della paziente, sussistano i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessata, la cui iniziativa va demandata ex lege al P.M. in sede. Va comunque disposta sin d'ora in via d'urgenza la presa in carico dell'interessata da parte dei S.S. di Brindisi, affinché svolgano attività di indagine socio-esistenziale, riferendone per iscritto gli esiti al P.M. in sede, nonché per le necessarie attività di iniziale supporto all'interessata stessa;
letti gli artt. 33, 34, 35 della Legge n. 833/1978,
CONVALIDA
con immediata efficacia la richiamata ordinanza n. 21/2025 del Sindaco del Controparte_2 nell'interesse di , come sopra generalizzata. Parte_2
AVVERTE che ai sensi dell'art. 35 comma 8 della L. n. 833/1978 “chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”, come del resto già riferito alla paziente in sede di audizione.
DISPONE
la trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'iniziativa urgente circa l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessata , come sopra generalizzata, valutando in particolare la Parte_2 richiesta di nomina di un amministratore provvisorio.
DISPONE
in via d'urgenza la presa in carico dell'interessata , come sopra generalizzata, da parte Parte_2 dei S.S. di Brindisi per le attività indicate nella superiore narrativa, con onere di riferirne per iscritto gli esiti al P.M. in sede.
MANDA
con urgenza alla Cancelleria per
• la comunicazione ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. n. 833/1978 al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza;
• la notificazione all'interessata a mezzo della Polizia Municipale territorialmente competente;
• la trasmissione degli atti al P.M. in sede;
• la comunicazione urgente ai Servizi Sociali di Brindisi.
Brindisi, 7 giugno 2025.
Il Giudice Tutelare
dr. MI LO
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