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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1589/2022 del R.A.C.C. in data
14/07/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2022
d a
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SPERANZIN MARCO, giusto mandato in atti,
attrice
c o n t r o
-
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'avv. VALCAREGGI MAURO, giusto mandato in atti,
e contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._1
PIETRICOLA FRANCESCO, giusto mandato in atti,
convenuti
avente per oggetto: Mandato,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20/06/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via principale, accertare che nulla è dovuto da a Parte_1
e al Sig. ; -in via subordinata, accertare quale Controparte_3 CP_2
tra le parti convenute abbia diritto alla provvigione e in che misura;
- in via
istruttoria, ammissione a prova contraria sugli eventuali ulteriori capitoli di
prova avversari che venissero ammessi, indicando a tal fine come teste la
sig.ra . -in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di Testimone_1
lite”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato CP_3
telematicamente ovvero “In principalità e nel merito - Accertare e dichiarare che la ha il diritto di percepire la somma di € 12.818,00 a CP_3
titolo di compensi per il lavoro prestato per il procacciamento/mediazione
/consulenza per il buon esito del contratto di fornitura della Pt_1
dell'allegato n. 6 come descritto ed allegato in narrativa;
- Respingere la
domanda e le motivazioni di controparte perché infondate in fatto e in
diritto; In via riconvenzionale Condannare la per quanto Parte_1
esposto a corrispondere alla la somma di € 12.818,00 con CP_1
rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, o quella maggiore o
minore somma risulterà di giustizia;
con vittoria di spese , compensi , oltre a spese generali IVA e CPA”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato CP_2
telematicamente ovvero “Con le presenti volutamente brevi note, questa difesa, nell'interesse del SI , proprio rappresentato, CP_2
contestando ogni avversa domanda e pretesa, a sostegno delle proprie
ragioni oltre che della proposta domanda riconvenzionale ritiene, allo stato,
di potersi limitare a richiamate il contenuto della propria comparsa di
costituzione e risposta della quale chiede (ed insiste per) l'integrale
accoglimento. Prima ancora, ribadita la validità della notificazione dell'intimazione al teste SI (come documentata in Testimone_2
Pag. 2 atti), chiede ed insiste per la revoca della dichiarata decadenza e per la
fissazione di una udienza per l'escussione dello stesso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione del 7 luglio 2022, notificato alla CP_3
via PEC, la esponeva quanto segue:
[...] Parte_1
- di non aver mai sottoscritto con la alcun contratto di CP_1
procacciamento d'affari per il contratto concluso con la Società croata
Koncar Generators and Motors Ltd;
- il sottoscrittore del contratto di procacciamento depositato in atti
, era un soggetto estraneo all'organo amministrativo della Persona_1
società e privo di qualsivoglia potere di rappresentanza;
- nessuna provvigione era dovuta alla , per il buon esito della CP_1
trattativa conclusa con la Koncar, per la fattura pro-forma del 22/02/2022 pari a € 12.810,00;
- di non aver sottoscritto con alcun contratto di CP_2
procacciamento d'affari per il contratto concluso con la Società croata
Koncar Generators and Motors Ltd;
- nessuna provvigione era dovuta a per il buon esito della CP_2
trattativa conclusa con la Koncar;
- né la OC né risultavano iscritti iscritte al relativo CP_2
Ruolo professionale presso la camera di commercio.
Si costituiva la con comparsa del 28 marzo 2023 CP_1
esponendo quanto segue:
- di aver stipulato un contratto di procacciamento d'affari con la con sottoscrizione del contratto da parte di;
Pt_1 Persona_1
Pag.
3 - di aver concordato una provvigione per gli affari andati a buon fine di € 10.500,00 con report sui contatti negoziali;
- a seguito della mediazione della , la , rappresentata CP_1 Pt_1
da , formulava una offerta di fornitura alla società croata Persona_1
Konkar;
- la , rappresentata dal , confermava alla il Pt_1 Per_1 CP_1
buon esito dell'affare e la maturazione delle provvigioni concordate che sarebbero state pagate;
- successivamente, veniva stipulato un contratto di fornitura Metech-
Koncar, e la , autorizzata, emetteva fattura per le provvigioni CP_1
concordate;
- in seguito, la riceveva da una contestazione CP_1 Persona_2
sul pagamento delle provvigioni negando che avesse incarichi Persona_1
dalla e fosse in qualche modo suo rappresentante. Pt_1
Tutto ciò esposto CR formulava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ha il diritto di percepire la CP_3
somma di € 12.818,00 a titolo di compensi per il lavoro prestato per il
procacciamento/mediazione /consulenza per il buon esito del contratto di
fornitura della dell'allegato n. 6 come descritto ed allegato in Pt_1
narrativa; Respingere la domanda e le motivazioni di controparte perché
infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale - Condannare la
per quanto esposto a corrispondere alla la somma di € Parte_1 CP_1
12.818,00 con rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, o quella maggiore o minore somma risulterà di giustizia”.
Si costituiva, altresì, l'altro convenuto, sostenendo di CP_2
essere un procacciatore d'affari e di aver favorito il contratto di fornitura
– Konkar, e conseguentemente di aver maturato provvigioni per € Pt_1
15.000,00, concludendo per la condanna della al pagamento a suo Pt_1
favore della somma asseritamente concordata.
Pag. 4 Il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie
ex art. 183 c.p.c. ed all'esito disponeva l'escussione dei testi Testimone_1
e che avveniva all'udienza del 12 marzo 24. Il G.I. dichiarava Persona_1
decaduto il teste per la parte di . Testimone_2 CP_2
Il G.I., infine, ritenuta la causa matura per la decisione all'esito dell'istruttori ammessa, fissava udienza da remoto per il giorno 13 dicembre
24 autorizzando note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Autorizzato il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche a norma dell'art. 190 c.p.c. il Giudice tratteneva in decisione la causa.
La lettura degli scritti difensivi depositati dalle parti impongono alcune brevi precisazioni dal punto di vista processuale.
Ai sensi dell'art. 300, 1° e 2° commi, c.p.c. (norma applicabile anche in appello cfr. C. 4237/1997 e C. 6721/1996), l'interruzione del processo per un evento che riguardi la parte costituita si verifica solo per iniziativa del procuratore che lo dichiari nelle forme di legge. All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. C. 204/1987, che ritiene si tratti di un
«diritto potestativo processuale» del procuratore costituito).
Non può allora supplire l'eventuale dichiarazione del procuratore di controparte (cfr. C. 1767/1988 e C. 2866/1983 e C. St. 9.5.2014, n. 2380, che con rifermento alla nuova formulazione dell'art. 300, introdotta con L.
18.6.2009, n. 69, ha precisato che la comunicazione o notificazione di uno degli eventi previsti dall'art. 300 da parte del procuratore costituito per la parte colpita non ammette equipollenti;
C. St. 19.1.2012, n. 222) o la cognizione che il giudice ne abbia per propria scienza. E nemmeno è
possibile rilevare d'ufficio l'evento per farne conseguire l'interruzione (cfr. C.
17913/2009; C. 3664/1980; C. St. 19.1.2012, n. 222).
Pertanto l'evento interruttivo [cancellazione della società convenuta rappresentato dal difensore di parte attrice è ininfluente ai fini CP_3
Pag. 5 del presente giudizio: in carenza di formale dichiarazione o notificazione nelle forme di legge, del procuratore costituito, l'evento che ha colpito la parte non produce alcun effetto processuale (cfr. C. 1540/1996 e C.
3597/1984).
Né può valere dal punto di vista processuale quanto il patrocinio di parte attrice afferma a pagina 2 della memoria di replica alle comparse conclusionali avversarie ossia: “Nella fattispecie in esame, il credito
rivendicato da non risulta essere stato inserito nel bilancio finale CP_1
di liquidazione della società (che questa difesa ha potuto visionare solo dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della comparsa
conclusionale), ulteriore elemento da cui è possibile quantomeno desumere
la consapevolezza della convenuta dell'infondatezza della domanda di pagamento formulata…..”: la difesa di parte attrice, peraltro senza produrre alcunché, introduce circostanze [non provate] che deduce per la prima volta con la memoria di replica, sottraendole così a qualunque possibilità di un contraddittorio processuale.
Rilevato, altresì, che il patrocinio di parte ha di fatto CP_2
fondato la propria linea difensiva sulla richiesta di revoca della dichiarazione di decadenza nella citazione del teste e, quindi, sulla Testimone_2
conseguente rimessione della causa in istruttoria, appare, in questa sede,
opportuno richiamare e confermare quanto già scritto nell'ordinanza pronunciata fuori udienza in data 20 giugno 2024 ossia: “rilevato che la citazione del teste [teste non comparso all'odierna Testimone_2
udienza] come effettuata e documentata dall'avvocato Francesco Pietricola non rispetta i presupposti di cui all'art. 250 c.p.c. [come peraltro eccepito dall'avvocato Valcareggi nel corso dell'odierna udienza] che prevede, per
quanto concerne le nuove forme di notificazione dell'intimazione effettuata
dal difensore, che la citazione del teste possa attuarsi attraverso l'invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telefax o
Pag. 6 posta elettronica certificata;
osservato che dalla documentazione dimessa
risulta che l'avvocato notificante si è rivolto ad una società privata, la Planet
Service SNC, per espletare il servizio di notifica, senza verificare e
soprattutto documentare che tale società sia autorizzata ad effettuare tale
servizio: perché una notifica effettuata da un operatore postale privato sia
considerata valida, è necessario che il suddetto operatore abbia ottenuto una
specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale
licenza deve essere stata concessa prima della notifica ed è subordinata al
rispetto di specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei
servizi medesimi”, così da poter attribuire efficacia fidefacente all'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto (Cass.
SS.UU. n. 299/2020); ritenuto, pertanto, quantomeno nulla, se non
addirittura inesistente, la citazione del teste effettuata dall'avvocato
Pietricola,
P.Q.M.
dichiara decaduta la parte dall'assunzione CP_2
del teste ” Testimone_3
Fatte queste necessarie precisazioni di carattere processuale, si osserva che nel merito appare fondata la sola domanda riconvenzionale come formulata da parte della convenuta nei confronti della società CP_3
attrice.
Nel caso di specie parte attrice ha ammesso di aver concluso validamente ed efficacemente in data 10 giugno 2021 il contratto con Koncar
relativo a un impianto di c.d. “VPI nanoparticelle” (cfr. doc. 6 di parte convenuta ), contratto sottoscritto per l'attrice da CP_1 Pt_1 [...]
quale “sales manager”, vale a dire dallo stesso soggetto che, però, Per_1
parte attrice ha affermato di essere privo dei relativi poteri.
In questo senso ha inteso ratificare i poteri di Pt_1 Persona_1
(allora socio di maggioranza della società, ma privo di poteri di rappresentanza) solo con riferimento al contratto stipulato con Koncar, non,
Pag. 7 invece, con riferimento al prodromico contratto di procacciamento d'affari
(cfr. doc. 2 di parte convenuta ) concluso in data 28 maggio 2019 tra CP_1
e la sempre rappresentata da quale CP_3 Parte_1 Persona_1
“sales manager”.
Al di fuori dalle ipotesi di ratifica del dominus, la giurisprudenza ha elaborato alcuni presupposti in presenza dei quali il contratto, pur essendo concluso da un soggetto non legittimato, come nel caso di specie, è
comunque efficace.
È il caso della rappresentanza apparente, un istituto – fondato sui principi di autoresponsabilità e legittimo affidamento del terzo – in virtù del quale l'apparentia iuris viene tutelata a discapito della situazione giuridica reale. Si tratta, in sostanza, di assicurare una tutela forte alle ragioni del terzo che, in buona fede, ha fatto affidamento nella contrattazione intrapresa con il
falsus procurator, sempre che alla situazione di apparenza abbia colpevolmente contribuito lo stesso dominus.
In primo luogo, deve sussistere una situazione obiettiva e qualificata di apparenza, desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che l'invio di un fax con il timbro della società, inviato da un soggetto terzo alla stessa, costituisse un elemento idoneo a giustificare nel destinatario la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. Cassazione civile, sez. III,
08/05/2015, n. 9328). Anche il rilascio del certificato di assicurazione da parte della compagnia assicurativa, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, può
costituire un elemento idoneo a trarre in inganno il terzo (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18519).
Pag. 8 Nel caso di specie è pacifico che ha tenuto i rapporti Persona_1
con spendendo il nome di : infatti non solo nell'accordo di CP_1 Pt_1
procacciatore d'affari il si era presentato quale “sales manager” della Per_1
Metch, ma anche successivamente aveva intrattenuto rapporti con CP_1
utilizzando la mail aziendale di , come risulta redatta su carta intestata Pt_1
della l'offerta (cfr. doc. 4 di parte convenuta ) a Koncar Pt_1 CP_1
spedita il 2 febbraio 2021 da , quale “sales manager” della Persona_1
società attrice, offerta che veniva citata e allegata alla mail del 4 febbraio
2021 inviata da ad (cfr. doc. 5 di parte convenuta Persona_1 CP_1
). CP_1
In secondo luogo, il terzo contraente dev'essere in buona fede,
confidando incolpevolmente nella sussistenza del potere rappresentativo in capo al presunto rappresentante: aveva tenuto i rapporti con CP_3 [...]
, il quale le si era presentato come socio di (all'epoca dei Per_1 Parte_1
fatti possedeva il 50% delle partecipazioni sociali) e come “sales manager”, e in tale veste aveva intrattenuto anche i rapporti commerciali con Koncar [sui quali rapporti nulla aveva da eccepire…], e non aveva, pertanto, un Pt_1
fondato motivo per dubitare dei poteri di rappresentanza [e quindi per eseguire quegli ulteriori controlli che ora imputa a di non aver Pt_1 CP_1
effettuato] in capo ad , il quale aveva speso in modo credibile il Persona_1
nome della società, di cui era socio con la sorella in maniera Tes_1
paritaria.
Occorre, infine, il comportamento colposo o malizioso del dominus,
tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere rappresentativo sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Con particolare riferimento a quest'ultimo presupposto, la giurisprudenza ha ritenuto assimilabile alla rappresentanza apparente la cd.
rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole
Pag. 9 dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza. In tal caso, infatti, la condotta omissiva del rappresentato contribuisce alla situazione di apparente legittimazione del falsus procurator.
Nel caso di specie non è credibile che il legale rappresentante della Pt_1
sig. che era il coniuge dell'altro socio di maggioranza, SIa
[...] Per_2
, nonché cognato di , non fosse a conoscenza Testimone_1 Persona_1
della circostanza che il cognato spendesse il nome della società per la conclusione dell'affare con la società di diritto croato Koncar relativo alla fornitura dell'impianto di c.d. “VPI nanoparticelle”, essendo abilitato all'invio di posta elettronica dall'account di posta aziendale e all'utilizzo della carta intestata della società, unitamente all'utilizzo della qualifica di
“sales manager” della , qualifica con la quale si presentava [fatto Pt_1
pacifico] ai clienti/fornitori.
Con la pronuncia del 27 gennaio 2015, n. 1451, la Corte di
Cassazione ha confermato il proprio pregresso orientamento in tema di rappresentanza apparente, precisando che tale principio trova applicazione in presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto e nella quale è
rilevante la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante,
oltre che un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Al ricorrere dei presupposti della rappresentanza apparente, il contratto concluso in nome e per conto altrui da un soggetto privo dei poteri rappresentativi produrrà effetto nella sfera giuridica del dominus, al quale resterà la facoltà di agire nei confronti del falsus procurator, entro l'ordinario termine di prescrizione decennale, per il risarcimento dei danni subiti a causa della sua attività non autorizzata.
L'ulteriore elemento dedotto dalla società attrice per non onorare il debito contratto da per conto della medesima è rappresentato Persona_1
Pag. 10 dalla circostanza che il contratto di procacciamento sottoscritto dal Per_1
avrebbe previsto la necessità che la provvigione fosse “concordata in forma scritta”, ma alcuna provvigione, secondo tale tesi, sarebbe mai stata concordata da , tantomeno per iscritto. Pt_1
Tale tesi non tiene però conto del fatto che nel contratto la misura della provvigione per singolo affare era già stata predeterminata in euro
10.500,00, e, pertanto, la seguente dicitura “sarà concordata in forma scritta”
risulta[va] priva di alcun significato, senza considerare che, comunque,
[...]
nella mail del 4 febbraio 2021 aveva confermato alla che Per_1 CP_1
l'importo della provvigione spettante era quello già contrattualmente convenuto in euro 10.500,00.
Il patrocinio di parte attrice ha poi eccepito che alcuna provvigione sarebbe dovuta alle parti convenute già per il solo fatto che nessuna di esse era iscritta all'albo degli agenti di affari in mediazione, come invece richiesto dalla legge.
Il procacciatore d'affari [questa è l'ipotesi in esame, in quanto CP_1
agiva unicamente per ] interviene, a differenza del mediatore, su Pt_1
incarico di una sola parte e sola da essa può pretendere il pagamento del compenso e svolge tendenzialmente le seguenti attività: segnalazione di potenziali clienti, raccolta di proposte di contratto/ordini (senza un intervento diretto nelle trattative); esso viene anche definito come “mediatore atipico” o
“unilaterale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 3 agosto
2017, n. 19161) se l'attività del procacciatore d'affari di beni mobili è svolta in maniera occasionale [come nel caso di specie, in cui svolge[va] CP_1
attività di officina industriale di costruzioni e riparazioni elettromeccaniche per conto terzi] non è richiesta l'iscrizione all'albo per maturare il diritto alla provvigione. Diversamente qualora l'attività sia svolta a titolo professionale, qualsiasi forma assuma la mediazione e qualunque sia l'oggetto della
Pag. 11 mediazione, quindi, anche per le operazioni aventi ad oggetto beni mobili, il mediatore, tipico o atipico che sia, è tenuto all'iscrizione all'albo. In difetto non matura il suo diritto alla provvigione.
In sintesi, l'attività occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca alla intermediazione in affari concernenti beni mobili non richiede l'iscrizione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 1989 (e ora all'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010).
Per tali ragioni l'importo [ovvero euro 10.500,00, oltre IVA] richiesta da come provvigione risulta dovuto da CP_1 Parte_1
Si osserva, infine, che quegli elementi, pocanzi indicati, che hanno condotto a riconoscere a favore di la cd. rappresentanza apparente CP_1
dell'ex socio rispetto alla nel caso dell'altro Persona_1 Parte_1
asserito procacciatore risultano, invece, del tutto assenti: infatti, CP_2
con specifico riferimento all'asserito rapporto tra parte attrice e il , non CP_2
solo non è stato prodotto alcun contratto tra e il , ma Pt_1 CP_2
nemmeno tra e il , e, comunque, non è stata prodotta Persona_1 CP_2
alcuna documentazione a supporto dell'asserita attività di procacciatore d'affari del a favore di CP_2 Parte_1
Tale ricostruzione è stata confermata anche dall'istruttoria svolta da cui è risultato che l'unico teste – il sig. –, pur avendo dato Persona_1
risposta affermativa ai capitoli sub n. 2 e 4 (secondo cui il sig. si Per_1
sarebbe avvalso per conto di dell'attività del sig. nella cura Pt_1 CP_2
del rapporto con la società Koncar e avrebbe addirittura convenuto la relativa provvigione), nei capitoli nn. 3 e 7 ne ha dato sostanziale ed evidente smentita: infatti: - Sub cap. 3 il teste ha affermato che «il sig. mi è stato CP_2
indicato dal cliente Koncar come persona che avrebbe seguito per conto
della Koncar l'investimento sull'acquisto di quest'impianto» e ancora che
«mi era stato segnalato da parte della Koncar di relazionarmi con il sig.
» (cfr. verbale di udienza del 12.3.2024, pag. 4-5). CP_2
Pag. 12 In altri termini, alla luce di quanto riferito dal sig. , il Persona_1
sig. non era – come asserisce la sua difesa – il procacciatore di affari CP_2
individuato dal sig. per conto di , bensì un soggetto Per_1 Pt_1
individuato da Koncar e segnalato proprio da quest'ultima al sig. Per_1
quale referente dell'operazione per conto di Koncar stessa. Ne deriva,
dunque, che nessun ruolo di procacciatore è stato svolto dal sig. . CP_2
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale svolta dal nei CP_2
confronti di parte attrice va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza
[rispettivamente di parte attrice nei confronti della convenuta e del CP_1
convenuto nei confronti della parte attrice] e vengono liquidate CP_2
come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta nei confronti di CP_3
e per l'effetto condanna a corrispondere alla Parte_1 Parte_1
società la somma di euro 12.818,00, oltre interessi dal dì CP_3
dovuto al saldo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto nei confronti di CP_2 Pt_1
e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto da parte di nei
[...] Parte_1
confronti di;
CP_2
3) condanna a rifondere a le spese legali del Parte_1 CP_3
presente procedimento che si liquidano in euro 264,00 per esborsi e in euro
Pag. 13 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
4) condanna a rifondere a le spese legali del CP_2 Parte_1
presente procedimento che si liquidano in euro 285,48 per esborsi e in euro
5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 24 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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