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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1043/2021 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 24, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Roccasalvo del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1
, in persona del C.F. , organicamente patrocinato
[...] CP_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 21.05.2021 esponendo di essere Parte_1 stato detenuto presso la Casa Circondariale di Ragusa dall'ottobre 2015 al febbraio 2018 e di avere ivi lavorato alle dipendenze del svolgendo Controparte_3 dall'ottobre 2015 al giugno 2016 le mansioni di “manovale”, dal luglio 2016 al marzo 2017 le mansioni di “scopino” e dall'aprile 2017 al mese di febbraio 2018 quelle di “addetto alle pulizie”, ha deplorato la corresponsione di una mercede inferiore a quella dovutagli ai sensi dell'art. 22 L. n. 354/1975, pari ad almeno i due terzi del trattamento economico previsto dai C.C.N.L. di settore, quest'ultimo da individuarsi nel C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31.05.2011, per la qualifica di operaio generico;
ha perciò chiesto volersi condannare il al pagamento “della complessiva somma € Controparte_1 14.462,01 (lorda), di cui € 12.863,01 a titolo di differenze retributive ed € 1.779,00 a titolo di TFR maturato non corrisposti, o di quell'altra somma, maggiore o minore, ben visa all'On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda Controparte_1 siccome infondata, attesa l'assoluta peculiarità del rapporto di lavoro in ambito penitenziario, facente parte integrante del trattamento rieducativo del detenuto, ed eccependo altresì l'intervenuta prescrizione delle rivendicate differenze retributive. Acquisita C.T.U. volta ad accertare l'esatto ammontare delle reclamate differenze retributive e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.12.2024.
***
Acclarato l'incontestato svolgimento, in regime di detenzione carceraria, dell'attività lavorativa allegata in ricorso e documentata nelle prodotte buste paga (nelle quali non si fa tuttavia menzione delle applicate condizioni contrattuali), la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di cui appresso. Indiscusse la peculiarità del rapporto di lavoro in ambito penitenziario - per ovvie ragioni non del tutto equiparabile al rapporto di lavoro comune in regime di libertà - e la disimpegnata funzione rieducativa dedotte a fondamento dalla difesa erariale, va nondimeno rilevato che a mente dell'art. 22 L. n. 354/1975 (recante appunto “norme sull'ordinamento penitenziario” ed evocata dal ricorrente a sostegno delle rivendicate differenze retributive) “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Essendo la disposizione all'evidenza già espressiva del contemperamento del diritto del detenuto lavoratore alla retribuzione e della compenetrazione dell'attività lavorativa svolta in ambito carcerario nel trattamento penitenziario, altresì preordinato al perseguimento di finalità rieducative, l'argomento della difesa erariale appare privo di fondamento, così come infondata si appalesa la formulata eccezione di prescrizione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro” (cfr. CASS. n. 9969/2007; CASS. n. 2696/2015) e che pertanto il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., decorrente dal termine della detenzione carceraria del ricorrente (febbraio 2018), è stato efficacemente intercettato dall'odierna iniziativa giurisdizionale. Sulla scorta delle informazioni riportate nelle buste paga in atti (periodi, mansioni svolte, orario, ferie godute, voci retributive liquidate e corrisposte) e nella condivisibile applicazione delle condizioni economiche di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi del 31.05.2011 e del 19.12.2017, livello II°, il nominato C.T.U. ha quindi accertato che la residua mercede spettante al ricorrente in base alle ore di lavoro svolte, decurtata di un terzo ai sensi dell'art. 22 L. n. 354/1975 e detratti gli emolumenti percetti come da buste paga, assomma a complessivi € 5.851,87, di cui € 5.527,76 per differenze retributive ed € 324,11 a titolo di TFR (cfr. relazione depositata il 23.02.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta), somma al cui pagamento il va conseguentemente CP_1 condannato, oltre interessi legali fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno parimenti poste a carico del , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1043/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 [...]
della somma di € 5.851,87, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al Pt_1 saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico del gli oneri della disposta C.T.U. CP_1 Così deciso in Ragusa l'01.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1043/2021 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 24, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Roccasalvo del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1
, in persona del C.F. , organicamente patrocinato
[...] CP_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 21.05.2021 esponendo di essere Parte_1 stato detenuto presso la Casa Circondariale di Ragusa dall'ottobre 2015 al febbraio 2018 e di avere ivi lavorato alle dipendenze del svolgendo Controparte_3 dall'ottobre 2015 al giugno 2016 le mansioni di “manovale”, dal luglio 2016 al marzo 2017 le mansioni di “scopino” e dall'aprile 2017 al mese di febbraio 2018 quelle di “addetto alle pulizie”, ha deplorato la corresponsione di una mercede inferiore a quella dovutagli ai sensi dell'art. 22 L. n. 354/1975, pari ad almeno i due terzi del trattamento economico previsto dai C.C.N.L. di settore, quest'ultimo da individuarsi nel C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31.05.2011, per la qualifica di operaio generico;
ha perciò chiesto volersi condannare il al pagamento “della complessiva somma € Controparte_1 14.462,01 (lorda), di cui € 12.863,01 a titolo di differenze retributive ed € 1.779,00 a titolo di TFR maturato non corrisposti, o di quell'altra somma, maggiore o minore, ben visa all'On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda Controparte_1 siccome infondata, attesa l'assoluta peculiarità del rapporto di lavoro in ambito penitenziario, facente parte integrante del trattamento rieducativo del detenuto, ed eccependo altresì l'intervenuta prescrizione delle rivendicate differenze retributive. Acquisita C.T.U. volta ad accertare l'esatto ammontare delle reclamate differenze retributive e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.12.2024.
***
Acclarato l'incontestato svolgimento, in regime di detenzione carceraria, dell'attività lavorativa allegata in ricorso e documentata nelle prodotte buste paga (nelle quali non si fa tuttavia menzione delle applicate condizioni contrattuali), la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di cui appresso. Indiscusse la peculiarità del rapporto di lavoro in ambito penitenziario - per ovvie ragioni non del tutto equiparabile al rapporto di lavoro comune in regime di libertà - e la disimpegnata funzione rieducativa dedotte a fondamento dalla difesa erariale, va nondimeno rilevato che a mente dell'art. 22 L. n. 354/1975 (recante appunto “norme sull'ordinamento penitenziario” ed evocata dal ricorrente a sostegno delle rivendicate differenze retributive) “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Essendo la disposizione all'evidenza già espressiva del contemperamento del diritto del detenuto lavoratore alla retribuzione e della compenetrazione dell'attività lavorativa svolta in ambito carcerario nel trattamento penitenziario, altresì preordinato al perseguimento di finalità rieducative, l'argomento della difesa erariale appare privo di fondamento, così come infondata si appalesa la formulata eccezione di prescrizione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro” (cfr. CASS. n. 9969/2007; CASS. n. 2696/2015) e che pertanto il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., decorrente dal termine della detenzione carceraria del ricorrente (febbraio 2018), è stato efficacemente intercettato dall'odierna iniziativa giurisdizionale. Sulla scorta delle informazioni riportate nelle buste paga in atti (periodi, mansioni svolte, orario, ferie godute, voci retributive liquidate e corrisposte) e nella condivisibile applicazione delle condizioni economiche di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi del 31.05.2011 e del 19.12.2017, livello II°, il nominato C.T.U. ha quindi accertato che la residua mercede spettante al ricorrente in base alle ore di lavoro svolte, decurtata di un terzo ai sensi dell'art. 22 L. n. 354/1975 e detratti gli emolumenti percetti come da buste paga, assomma a complessivi € 5.851,87, di cui € 5.527,76 per differenze retributive ed € 324,11 a titolo di TFR (cfr. relazione depositata il 23.02.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta), somma al cui pagamento il va conseguentemente CP_1 condannato, oltre interessi legali fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno parimenti poste a carico del , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1043/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 [...]
della somma di € 5.851,87, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al Pt_1 saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico del gli oneri della disposta C.T.U. CP_1 Così deciso in Ragusa l'01.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella