TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18006/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
(“ ”), in persona del legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello stato –
Roma, e domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Opponente
CONTRO
(“EOS” o il “Fondo”), con gli avv.ti Alfredo Controparte_1
Craca e Carlotta Claudia Vercesi, nonché con l'avv. Corrado Giacchi, che la rappresentano e difendono in forza di procura meglio individuata nell'atto introduttivo elettivamente domiciliata come in atti.
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI per parte opponente: “Voglia il Tribunale, in via cautelare e urgente, sospendere, inaudita altera parte, l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo;
- in via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa della e della CP_2 [...] con differimento della prima udienza;
CP_3
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del
Tribunale di Milano annullando e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa;
pagina1 di 6 - nel merito, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza dell'avversaria domanda monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, per la denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, della presente Contr opposizione, condannare le chiamate a versare a ai sensi dell'art.
8.2 del contratto di cessione quanto introitato da ovvero condannarle a restituire a la somma Pt_1 Pt_1 introitata oltre interessi. Contr CONCLUSIONI per “Voglia il Tribunale di Roma, nel merito, dato atto Contr dell'avvenuto pagamento da parte di in favore di di una parte del credito di cui Pt_1 al decreto ingiuntivo n. 856/2021 emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio, in rigetto dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo: Pt_1
1) accertare e dichiarare con l'emananda sentenza, che il residuo debito di nei Pt_1 Contr confronti di assomma ad € 532.312,96 oltre interessi ed D.lgs. n. 231/2002; Cont
2) per l'effetto, condannare a pagare ad la somma di € 532.312,96 oltre interessi Pt_1 ex D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese del presente giudizio nonché di quello del giudizio monitorio”.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.12.2020 il fondo Parte_2
(d'ora in poi il Fondo) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma
[...]
l'emissione di un decreto monitorio con il quale si ingiungesse a Parte_1
- d'ora in poi - di pagare al ricorrente, con concessione
[...] Pt_1 della clausola di provvisoria esecutività del decreto ex art 642 comma II c.p.c. la somma di
€ 2.308.300,33 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché diritti onorari e spese generali, oltre IVA e C.p.a.
In premessa alla richiesta ingiunzione, veniva rappresentata la stipula - tra il Fondo
e la cedente – società energivora attiva nella produzione trasformazione e CP_4 commercializzazione dell'acciaio – di un contratto di cessione di credito da questa vantato per l'anno 2017, nei confronti della opponente , riconosciuta a questo tipo di imprese Pt_1 per la riduzione di oneri di sistema per l'anno 2017 (definito beneficio 2017). Tale contratto di cessione di credito risultava esser stato ritualmente notificato a in data 24.07.2019 Pt_1
e ne aveva preso atto con nota del 25.07.2019. Pt_1
è infatti un ente pubblico regolatore del settore energetico ed idrico che ai Pt_1 sensi dello statuto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.06.2016, svolge tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'autorità di regolazione per l'energia ARERA: tra questi, v'è anche la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'esercizio della propria attività. Tali agevolazioni sono state definite dal decreto del MEF - MISE del 5.4.2013 alla cui stregua il conto è alimentato dalla componente tariffaria fino alla competenza dell'anno 2017.
aveva a tal proposito riconosciuto il credito in favore della cedente Pt_1 CP_4 in quanto impresa energivora inserita nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 2 del DM
5.4.2013. Una volta notificatale la cessione del credito, aveva riscontrato la cessione Pt_1 di credito operata dall'impresa in favore del fondo, ma aveva precisato che la presa d'atto pagina2 di 6 non significava accettazione della cessione;
l'opponente aveva, nonostante tutto, pagato il credito alla cedente n data 30.08.2019. CP_2
Andava anche precisato che, dopo l'istanza per l'accesso al meccanismo agevolativo Contr in favore delle imprese energivore, aveva conferito il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività per cui era stata presentata istanza di agevolazione alla costituenda
[...] con l'intento – evidente - che la costituenda acquistasse il credito ceduto Controparte_5 senza esser legittimata passiva alla restituzione ex art 2560 c.c. e, per altri versi, succedesse nell'istanza di ammissione al meccanismo di agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità 2020 senza le fosse opponibile una previa esposizione debitoria. Tale operazione era stata posta in esser intenzionalmente, considerandosi che facevano parte di un unico gruppo di imprese (come evincibile CP_6 CP_3 dalle visure della camera di commercio allegate) abuso dello schermo della personalità giuridica di con la finalità di ledere il creditore . CP_2 CP_3 Pt_1
Peraltro, in data 16.12.2020, ai sensi dell'articolo 161 della Legge Fallimentare ACP aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo n. 78/2020.
All'esito della cessione notificata e non rifiutata, con decreto ingiuntivo n. 856/2021 era stato ingiunto a il pagamento del beneficio 2017 richiamato per la somma di € Pt_1
2.308.300,33.
Nell'atto di opposizione eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale Pt_1 di Roma in favore del Tribunale di Milano, in ragione della previsione dell'articolo 13.2 del contratto di cessione. Eccepiva l'infondatezza della domanda/difetto di legittimazione attiva della cessionaria per la nullità della cessione di credito che aveva ad oggetto contributi e sovvenzioni pubbliche e/o sgravi fiscali – crediti che si sostanziano di aiuti di stato -- che non possono che esser erogati in favore di imprese energivore nei termini stabiliti dall'articolo 39 comma 3 del D.L. 83/2012, per le agevolazioni sino all'annualità di competenza, e quindi crediti erogati intuitus personae, e quindi incedibili. In particolare era stato istituito un fondo presso la elenco di imprese a forte consumo di energia Pt_1 elettrica ai sensi dell'articolo 2 del DM 5.4.2013. Essendo l'agevolazione un aiuto di stato che dev'esser iscritto nel RNA ai sensi dell'articolo 9 del DM 21.12.2017 ne conseguiva l'incedibilità del relativo credito a pena di contrasto con il TFUE che, come noto, vieta gli aiuti di stato a meno non siano giustificati da motivi di sviluppo economico generale o rientranti l'ambito di situazioni eccezionali ben definite.
In ultimo, doveva esser riconosciuta l'infondatezza della domanda monitoria per difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta in ragione del combinato disposto costituente la prerogativa di privilegio prevista dagli articoli 69 e 70 RD n.
2440/2023 artt. 9 all. E della legge 20.03.1865 n. 2248 e articoli 351 e 355 allegato F, che presuppongono l'imprescindibilità dell'accettazione della cessione da parte della PA.
Non avendo la amministrazione ceduta né accettato né aderito alla cessione, doveva concludersi per l'inopponibilità a dell'atto di cessione posto a fondamento Pt_1 dell'azione monitoria.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto della pretesa sospensione CP_7 dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di tutte le eccezioni sollevate.
pagina3 di 6 Ha contestato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ha negato il carattere personale e quindi l'incedibilità del credito, il suo difetto di forma, ed il difetto di legittimazione attiva sostenuto dall'opponente. Ha evidenziato che, per esplicita ammissione dell'opponente, la debitrice ceduta avesse ingiustificatamente pagato il credito alla cedente in data 30.08.2019 nonostante la riscontrata, previa, notifica CP_2 della cessione. Andava precisato che nell'atto di cessione del credito era stato Contr Contr espressamente convenuto l'impegno di a restituire ad eventuali importi indebitamente ricevuti da part del debitore ceduto (art.
8.2. f).
Incardinata la causa, all'esito del verbale di udienza di trattazione scritta del
04.11.2021, il Tribunale, riservava al definitivo l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, e rigettava l'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c. della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa di terzi -- e -- richiesta da CP_2 CP_3
. Pt_1
Dell'avvenuta chiamata in giudizio delle società non si aveva notizia. Anzi, con nota del 15.02.2023 veniva depositata la sentenza del Tribunale di Roma, n. 68372022 declaratoria di fallimento della Controparte_5
Alla successiva udienza del 12.03.2022 la difesa dell'avvocatura generale dello stato faceva invece presente di aver avanzato domanda autonoma nei confronti delle terze chiamate, e questa causa, incardinata dinanzi al Tribunale di Roma, aveva preso il n. di RG
7214/2022, ed era stata assegnata alla Sezione X, G.I. dr. , con udienza di Per_1 comparizione al 28.06.2022 ore 10.15: e stante la connessione oggettiva delle cause, e parzialmente soggettiva, se ne chiedeva la riunione.
Rigettata con decreto Presidenziale del 27.04.2022 la riunione dei due procedimenti all'udienza del 19.10.2022 le parti davano conto della pendenza di trattative e chiedevano rinvio.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per la precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, se ne avvaleva solo l'opposta depositando memoria.
All'udienza del 13.09.2023 le parti precisavano che la causa incardinata dinanzi al dr. era stata definita parzialmente e che il giudizio presente proseguiva solo per Per_1
l'importo residuo di cui in contestazione ammontante alla cifra di € 523.312,96 nonché per accessori e per le spese processuali.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate nei termini di cui in epigrafe e quivi trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata per le limitate ragioni evidenziate in Pt_1 parte motiva, e stante l'avvenuto pagamento da parte di e la parziale riduzione Pt_1 della pretesa il decreto ingiuntivo dev'esser revocato.
Si evidenzia che le parti non hanno depositato l'accordo di cui si parla che avrebbe determinato la riduzione della pretesa. In ogni caso, pur non essendo stata dimostrata la transazione deve prendersi atto, di una riduzione, in termini quantitativi, della pretesa pagina4 di 6 creditoria vantata dalla parte opposta alla cifra di € 523.312,96 che si è concentrata solo sull'importo residuo, accessori e spese processuali.
Non essendo transitata all'interno di questo giudizio la questione relativa all'abuso di personalità giuridica, la controversia si riduce alla verifica di fondatezza delle eccezioni Contr sollevate dall'opponente in relazione alla cessione del credito operata da al Fondo. In effetti il credito, come tale, nelle sue componenti fondamentali non veniva contestato da
. Pt_1
In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente originata dalla previsione di cui all'articolo 13.2 del contratto di cessione, l'eccezione è infondata in quanto basantesi su di un rapporto, tra debitore ceduto e cessionario, che ha dato luogo alla cessione del credito, cui l'opponente è estranea. Il debitore ceduto, infatti, ai sensi degli articoli 1260 e segg. può opporre al cessionario tutte le eccezioni che egli stesso avrebbe potuto opporre al cedente, ma non può avvalersi di eccezioni originate da un rapporto, quello tra cedente e cessionario cui è estraneo: per giurisprudenza costante, della Suprema Corte di Cassazione “non può il debitore ceduto opporre al cessionario eccezioni che attengano al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad esso estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere”.
In ordine all'eccezione di nullità del contratto di cessione, la prospettazione svolta Contr da circa l'incedibilità del credito vantato da non trova riscontro normativo: Pt_1 anche ove il beneficio fiscale sia riconducibile ad un aiuto di stato, circostanza che viene data per scontata nella tesi di parte opponente, nello specifico qui non si tratta di riconoscere il meccanismo agevolativo previsto per le imprese energivore in favore di un' impresa non appartenente all'elenco, ma di riscontrare un divieto alla circolazione di un credito già maturato: le eccezioni alla circolazione del credito, di stretta previsione normativa, essendo eccezioni alla regola generale – che è quella della libera circolazione di cui all'articolo 1260 c.c. - non possono esser applicate oltre i casi, e i limiti normativamente individuati.
Nessun riscontro normativo è stato offerto alla prospettazione da parte dell'opponente.
In ordine alla violazione della normativa di contabilità di stato (cui segue la necessità di esplicita accettazione della cessione da parte del soggetto pubblico per la sua validità) occorre distinguere: il divieto di cessione senza l'adesione dell'amministrazione di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 e quelli connessi di cui alla normativa regolativa del contratto pubblico D.lgs 163 2006 e successive si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del rapporto, evitando che - durante la medesima - possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione dell'appalto o della somministrazione. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste se un tale tipo di contratto sussista e solo fino a quando il contratto sia in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei pagina5 di 6 confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo (c.f.r. tra le tante Cassazione civile n. 2209/2007). Essendo il credito di cui si discute originato da un semplice meccanismo beneficale in favore di una determinata categoria di imprese (cui la cedente ha dimostrato – secondo la stessa PA che ha pagato alla cedente – avere diritto) del tutto disconnesso rispetto alla disciplina inibente, ne consegue la validità della cessione, perfezionatasi -- come avvenuto -- con la semplice notifica del negozio perfezionatasi in data 24.07.2019, notifica cui la stessa ha dato riscontro. Posto che, Pt_1 come riconosciuto dalla stessa opponente, questa ha provveduto al pagamento del credito Contr in favore di in data 30.08.2019 (e quindi successivamente alla notifica della cessione ed alla sua stessa presa d'atto, che viene a datare 25.07.2019) il pagamento effettuato non è liberatorio: parte opponente deve corrispondere alla cessionaria il credito, ma nella sua misura ridotta di € 523.312,96 (come da riduzione della pretesa effettuata nelle conclusioni per le ragioni evidenziate nello svolgimento del processo).
In ordine agli interessi di cui alla disciplina del D.lgs 231/2002, ragione ha – invero – parte opponente a ritenere che non spettino alla cessionaria gli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali, non essendo il credito originato da una transazione commerciale ma solo da una disciplina normativa di beneficio.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo dev'esser revocato e l'opponente Pt_1 dev'esser condannata al pagamento in favore del fondo della residua somma di €
523.312,9, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 18006/2021:
A) Accoglie l'opposizione proposta da per le limitate ragioni relative agli accessori Pt_1 evidenziate in parte motiva e, stante l'avvenuto parziale pagamento con riduzione della domanda, revoca il decreto ingiuntivo n. 856/2021 emesso dal Tribunale di Roma, dr. Contr Pietro Persico e condanna in sede di merito al pagamento in favore di della Pt_1 somma di € 523.312,96 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio che liquida nella misura di € 14.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e
C.p.A.
Così deciso in Roma lì 20.03.2025
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
(“ ”), in persona del legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello stato –
Roma, e domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Opponente
CONTRO
(“EOS” o il “Fondo”), con gli avv.ti Alfredo Controparte_1
Craca e Carlotta Claudia Vercesi, nonché con l'avv. Corrado Giacchi, che la rappresentano e difendono in forza di procura meglio individuata nell'atto introduttivo elettivamente domiciliata come in atti.
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI per parte opponente: “Voglia il Tribunale, in via cautelare e urgente, sospendere, inaudita altera parte, l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo;
- in via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa della e della CP_2 [...] con differimento della prima udienza;
CP_3
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del
Tribunale di Milano annullando e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa;
pagina1 di 6 - nel merito, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza dell'avversaria domanda monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, per la denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, della presente Contr opposizione, condannare le chiamate a versare a ai sensi dell'art.
8.2 del contratto di cessione quanto introitato da ovvero condannarle a restituire a la somma Pt_1 Pt_1 introitata oltre interessi. Contr CONCLUSIONI per “Voglia il Tribunale di Roma, nel merito, dato atto Contr dell'avvenuto pagamento da parte di in favore di di una parte del credito di cui Pt_1 al decreto ingiuntivo n. 856/2021 emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio, in rigetto dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo: Pt_1
1) accertare e dichiarare con l'emananda sentenza, che il residuo debito di nei Pt_1 Contr confronti di assomma ad € 532.312,96 oltre interessi ed D.lgs. n. 231/2002; Cont
2) per l'effetto, condannare a pagare ad la somma di € 532.312,96 oltre interessi Pt_1 ex D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese del presente giudizio nonché di quello del giudizio monitorio”.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.12.2020 il fondo Parte_2
(d'ora in poi il Fondo) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma
[...]
l'emissione di un decreto monitorio con il quale si ingiungesse a Parte_1
- d'ora in poi - di pagare al ricorrente, con concessione
[...] Pt_1 della clausola di provvisoria esecutività del decreto ex art 642 comma II c.p.c. la somma di
€ 2.308.300,33 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché diritti onorari e spese generali, oltre IVA e C.p.a.
In premessa alla richiesta ingiunzione, veniva rappresentata la stipula - tra il Fondo
e la cedente – società energivora attiva nella produzione trasformazione e CP_4 commercializzazione dell'acciaio – di un contratto di cessione di credito da questa vantato per l'anno 2017, nei confronti della opponente , riconosciuta a questo tipo di imprese Pt_1 per la riduzione di oneri di sistema per l'anno 2017 (definito beneficio 2017). Tale contratto di cessione di credito risultava esser stato ritualmente notificato a in data 24.07.2019 Pt_1
e ne aveva preso atto con nota del 25.07.2019. Pt_1
è infatti un ente pubblico regolatore del settore energetico ed idrico che ai Pt_1 sensi dello statuto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.06.2016, svolge tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'autorità di regolazione per l'energia ARERA: tra questi, v'è anche la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'esercizio della propria attività. Tali agevolazioni sono state definite dal decreto del MEF - MISE del 5.4.2013 alla cui stregua il conto è alimentato dalla componente tariffaria fino alla competenza dell'anno 2017.
aveva a tal proposito riconosciuto il credito in favore della cedente Pt_1 CP_4 in quanto impresa energivora inserita nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 2 del DM
5.4.2013. Una volta notificatale la cessione del credito, aveva riscontrato la cessione Pt_1 di credito operata dall'impresa in favore del fondo, ma aveva precisato che la presa d'atto pagina2 di 6 non significava accettazione della cessione;
l'opponente aveva, nonostante tutto, pagato il credito alla cedente n data 30.08.2019. CP_2
Andava anche precisato che, dopo l'istanza per l'accesso al meccanismo agevolativo Contr in favore delle imprese energivore, aveva conferito il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività per cui era stata presentata istanza di agevolazione alla costituenda
[...] con l'intento – evidente - che la costituenda acquistasse il credito ceduto Controparte_5 senza esser legittimata passiva alla restituzione ex art 2560 c.c. e, per altri versi, succedesse nell'istanza di ammissione al meccanismo di agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità 2020 senza le fosse opponibile una previa esposizione debitoria. Tale operazione era stata posta in esser intenzionalmente, considerandosi che facevano parte di un unico gruppo di imprese (come evincibile CP_6 CP_3 dalle visure della camera di commercio allegate) abuso dello schermo della personalità giuridica di con la finalità di ledere il creditore . CP_2 CP_3 Pt_1
Peraltro, in data 16.12.2020, ai sensi dell'articolo 161 della Legge Fallimentare ACP aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo n. 78/2020.
All'esito della cessione notificata e non rifiutata, con decreto ingiuntivo n. 856/2021 era stato ingiunto a il pagamento del beneficio 2017 richiamato per la somma di € Pt_1
2.308.300,33.
Nell'atto di opposizione eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale Pt_1 di Roma in favore del Tribunale di Milano, in ragione della previsione dell'articolo 13.2 del contratto di cessione. Eccepiva l'infondatezza della domanda/difetto di legittimazione attiva della cessionaria per la nullità della cessione di credito che aveva ad oggetto contributi e sovvenzioni pubbliche e/o sgravi fiscali – crediti che si sostanziano di aiuti di stato -- che non possono che esser erogati in favore di imprese energivore nei termini stabiliti dall'articolo 39 comma 3 del D.L. 83/2012, per le agevolazioni sino all'annualità di competenza, e quindi crediti erogati intuitus personae, e quindi incedibili. In particolare era stato istituito un fondo presso la elenco di imprese a forte consumo di energia Pt_1 elettrica ai sensi dell'articolo 2 del DM 5.4.2013. Essendo l'agevolazione un aiuto di stato che dev'esser iscritto nel RNA ai sensi dell'articolo 9 del DM 21.12.2017 ne conseguiva l'incedibilità del relativo credito a pena di contrasto con il TFUE che, come noto, vieta gli aiuti di stato a meno non siano giustificati da motivi di sviluppo economico generale o rientranti l'ambito di situazioni eccezionali ben definite.
In ultimo, doveva esser riconosciuta l'infondatezza della domanda monitoria per difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta in ragione del combinato disposto costituente la prerogativa di privilegio prevista dagli articoli 69 e 70 RD n.
2440/2023 artt. 9 all. E della legge 20.03.1865 n. 2248 e articoli 351 e 355 allegato F, che presuppongono l'imprescindibilità dell'accettazione della cessione da parte della PA.
Non avendo la amministrazione ceduta né accettato né aderito alla cessione, doveva concludersi per l'inopponibilità a dell'atto di cessione posto a fondamento Pt_1 dell'azione monitoria.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto della pretesa sospensione CP_7 dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di tutte le eccezioni sollevate.
pagina3 di 6 Ha contestato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ha negato il carattere personale e quindi l'incedibilità del credito, il suo difetto di forma, ed il difetto di legittimazione attiva sostenuto dall'opponente. Ha evidenziato che, per esplicita ammissione dell'opponente, la debitrice ceduta avesse ingiustificatamente pagato il credito alla cedente in data 30.08.2019 nonostante la riscontrata, previa, notifica CP_2 della cessione. Andava precisato che nell'atto di cessione del credito era stato Contr Contr espressamente convenuto l'impegno di a restituire ad eventuali importi indebitamente ricevuti da part del debitore ceduto (art.
8.2. f).
Incardinata la causa, all'esito del verbale di udienza di trattazione scritta del
04.11.2021, il Tribunale, riservava al definitivo l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, e rigettava l'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c. della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa di terzi -- e -- richiesta da CP_2 CP_3
. Pt_1
Dell'avvenuta chiamata in giudizio delle società non si aveva notizia. Anzi, con nota del 15.02.2023 veniva depositata la sentenza del Tribunale di Roma, n. 68372022 declaratoria di fallimento della Controparte_5
Alla successiva udienza del 12.03.2022 la difesa dell'avvocatura generale dello stato faceva invece presente di aver avanzato domanda autonoma nei confronti delle terze chiamate, e questa causa, incardinata dinanzi al Tribunale di Roma, aveva preso il n. di RG
7214/2022, ed era stata assegnata alla Sezione X, G.I. dr. , con udienza di Per_1 comparizione al 28.06.2022 ore 10.15: e stante la connessione oggettiva delle cause, e parzialmente soggettiva, se ne chiedeva la riunione.
Rigettata con decreto Presidenziale del 27.04.2022 la riunione dei due procedimenti all'udienza del 19.10.2022 le parti davano conto della pendenza di trattative e chiedevano rinvio.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per la precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, se ne avvaleva solo l'opposta depositando memoria.
All'udienza del 13.09.2023 le parti precisavano che la causa incardinata dinanzi al dr. era stata definita parzialmente e che il giudizio presente proseguiva solo per Per_1
l'importo residuo di cui in contestazione ammontante alla cifra di € 523.312,96 nonché per accessori e per le spese processuali.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate nei termini di cui in epigrafe e quivi trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata per le limitate ragioni evidenziate in Pt_1 parte motiva, e stante l'avvenuto pagamento da parte di e la parziale riduzione Pt_1 della pretesa il decreto ingiuntivo dev'esser revocato.
Si evidenzia che le parti non hanno depositato l'accordo di cui si parla che avrebbe determinato la riduzione della pretesa. In ogni caso, pur non essendo stata dimostrata la transazione deve prendersi atto, di una riduzione, in termini quantitativi, della pretesa pagina4 di 6 creditoria vantata dalla parte opposta alla cifra di € 523.312,96 che si è concentrata solo sull'importo residuo, accessori e spese processuali.
Non essendo transitata all'interno di questo giudizio la questione relativa all'abuso di personalità giuridica, la controversia si riduce alla verifica di fondatezza delle eccezioni Contr sollevate dall'opponente in relazione alla cessione del credito operata da al Fondo. In effetti il credito, come tale, nelle sue componenti fondamentali non veniva contestato da
. Pt_1
In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente originata dalla previsione di cui all'articolo 13.2 del contratto di cessione, l'eccezione è infondata in quanto basantesi su di un rapporto, tra debitore ceduto e cessionario, che ha dato luogo alla cessione del credito, cui l'opponente è estranea. Il debitore ceduto, infatti, ai sensi degli articoli 1260 e segg. può opporre al cessionario tutte le eccezioni che egli stesso avrebbe potuto opporre al cedente, ma non può avvalersi di eccezioni originate da un rapporto, quello tra cedente e cessionario cui è estraneo: per giurisprudenza costante, della Suprema Corte di Cassazione “non può il debitore ceduto opporre al cessionario eccezioni che attengano al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad esso estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere”.
In ordine all'eccezione di nullità del contratto di cessione, la prospettazione svolta Contr da circa l'incedibilità del credito vantato da non trova riscontro normativo: Pt_1 anche ove il beneficio fiscale sia riconducibile ad un aiuto di stato, circostanza che viene data per scontata nella tesi di parte opponente, nello specifico qui non si tratta di riconoscere il meccanismo agevolativo previsto per le imprese energivore in favore di un' impresa non appartenente all'elenco, ma di riscontrare un divieto alla circolazione di un credito già maturato: le eccezioni alla circolazione del credito, di stretta previsione normativa, essendo eccezioni alla regola generale – che è quella della libera circolazione di cui all'articolo 1260 c.c. - non possono esser applicate oltre i casi, e i limiti normativamente individuati.
Nessun riscontro normativo è stato offerto alla prospettazione da parte dell'opponente.
In ordine alla violazione della normativa di contabilità di stato (cui segue la necessità di esplicita accettazione della cessione da parte del soggetto pubblico per la sua validità) occorre distinguere: il divieto di cessione senza l'adesione dell'amministrazione di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 e quelli connessi di cui alla normativa regolativa del contratto pubblico D.lgs 163 2006 e successive si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del rapporto, evitando che - durante la medesima - possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione dell'appalto o della somministrazione. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste se un tale tipo di contratto sussista e solo fino a quando il contratto sia in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei pagina5 di 6 confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo (c.f.r. tra le tante Cassazione civile n. 2209/2007). Essendo il credito di cui si discute originato da un semplice meccanismo beneficale in favore di una determinata categoria di imprese (cui la cedente ha dimostrato – secondo la stessa PA che ha pagato alla cedente – avere diritto) del tutto disconnesso rispetto alla disciplina inibente, ne consegue la validità della cessione, perfezionatasi -- come avvenuto -- con la semplice notifica del negozio perfezionatasi in data 24.07.2019, notifica cui la stessa ha dato riscontro. Posto che, Pt_1 come riconosciuto dalla stessa opponente, questa ha provveduto al pagamento del credito Contr in favore di in data 30.08.2019 (e quindi successivamente alla notifica della cessione ed alla sua stessa presa d'atto, che viene a datare 25.07.2019) il pagamento effettuato non è liberatorio: parte opponente deve corrispondere alla cessionaria il credito, ma nella sua misura ridotta di € 523.312,96 (come da riduzione della pretesa effettuata nelle conclusioni per le ragioni evidenziate nello svolgimento del processo).
In ordine agli interessi di cui alla disciplina del D.lgs 231/2002, ragione ha – invero – parte opponente a ritenere che non spettino alla cessionaria gli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali, non essendo il credito originato da una transazione commerciale ma solo da una disciplina normativa di beneficio.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo dev'esser revocato e l'opponente Pt_1 dev'esser condannata al pagamento in favore del fondo della residua somma di €
523.312,9, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 18006/2021:
A) Accoglie l'opposizione proposta da per le limitate ragioni relative agli accessori Pt_1 evidenziate in parte motiva e, stante l'avvenuto parziale pagamento con riduzione della domanda, revoca il decreto ingiuntivo n. 856/2021 emesso dal Tribunale di Roma, dr. Contr Pietro Persico e condanna in sede di merito al pagamento in favore di della Pt_1 somma di € 523.312,96 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio che liquida nella misura di € 14.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e
C.p.A.
Così deciso in Roma lì 20.03.2025
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina6 di 6