Articolo 17 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 16Articolo 18
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7 febbraio 1948
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13 febbraio 1992
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6 giugno 1993
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21 agosto 1993
Art. 17.
L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
((Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'))
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
L'Ufficio elettorale circoscrizionale da immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
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