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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1010 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giacinto Ceroli del foro di Lanciano ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto in Lanciano (CH) alla Via Garibaldi n. 25 e al domicilio digitale
PEC giusta procura rilasciata su foglio separato ed Email_1 in calce all'atto di appello;
- appellante –
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Luca Saccone ed elettivamente domiciliato in RO alla via degli
Scipioni 252, presso e nello studio dell'avvocato medesimo, in virtù di procura estesa in calce all'atto di citazione introduttivo, espressamente estesa al presente grado di appello;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Lanciano, n. 338-2024, pubblicata in data 17.10.2024, su R.G. n. 941-2023.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello del 18.11.2024 e note conclusionali depositate il 07.03.2025):
“1) IN VIA PRELIMINARE: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima (relativamente alla condanna alle spese), per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) NEL MERITO:
a) riformare la sentenza n. 338/2024 R.G. Sent. Trib. Lanc. del 16/10/2024 pubbl. il
17/10/2024 – n. cronol. 3936/2024 del 17/10/2024 – resa dal Tribunale di Lanciano, in Composizione Collegiale, a definizione del procedimento civile allibrato al n.
941/2023 R.G.. – sentenza notificata il 17/10/2024 a mezzo PEC –, in punto della dichiarazione di addebito della separazione in capo alla sig.ra e della Pt_1
relativa condanna alle spese di giudizio, ferme restando le altre statuizioni;
b) condannare la Controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta del 03.02.2025 e note conclusionali depositate il 10.03.2025):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda
e conclusione 1. Dichiarare inammissibile l'appello, per violazione del precetto dell'art. 342 c.p.c., all'uopo fissando l'udienza ex art. 350 bis cpc;
2. In subordine, dichiarare manifestamente infondato l'appello, con l'adozione dei provvedimenti ex art. 348 bis;
3. In ulteriore subordine, respingere l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure. IN VIA INCIDENTALE SUBORDINATA Nella sola ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in precedenza rassegnate: - riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di addebito sotto il profilo della violazione del dovere di coabitazione e per l'effetto pronunciare l'addebito in danno della Sig.ra di della separazione, sotto il denunciato Parte_1 Pt_1
profilo della violazione del dovere di coabitazione. In ogni caso, con il favore delle spese e del compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio”.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al Tribunale di Lanciano chiedeva dichiararsi Controparte_1
la separazione giudiziale con addebito verso con cui si era Parte_1
coniugato il 25.1.2008; nulla a provvedersi invece in merito alla casa coniugale e al mantenimento, stante l'autosufficienza delle parti;
con favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta il 29.01.2024, Parte_1
chiedendo il mutamento del rito da giudiziale a consensuale;
dichiararsi la separazione dei coniugi senza addebito;
autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente con mutuo rispetto;
nulla chiedendo di disporre in ordine alla casa coniugale e sul mantenimento, visto la confermata autosufficienza delle parti;
con compensazione di spese di lite. In subordine, ove il giudizio fosse proseguito con le forme del rito ordinario, chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda;
dichiararsi la separazione senza addebito, con restanti richieste come in via principale sulla casa e mantenimento.
Nella vicenda, l'attore lamentava che la propria moglie si era allontanata dalla casa coniugale nel giugno 2023, senza più farvi ritorno, malgrado i reiterati inviti del marito e di essersi in seguito accorto che dal maggio al settembre 2023, si era verificato da parte della coniuge, un indebito prelievo di ingenti somme da un conto corrente che le parti avevano in comune;
somme che provenivano dalla vendita della nuda proprietà di un immobile sito in RO, appartenente al solo , per CP_1
euro 220.000,00. Sul conto rimanevano solo euro 60.000,00, con indebito prelievo di euro 153.158,92 ad opera di controparte. La convenuta, di contro, per contestare la domanda di addebito deduceva che la movimentazione sul conto corrente era stata condivisa tra i coniugi e che il suo allontanamento dal domicilio coniugale era dipeso da condotte offensive tenute dal nei suoi riguardi. CP_1
1.1 Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza impugnata , così provvedeva:
“Dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 Parte_1
in relazione al loro matrimonio contratto in RO in data 25.1.2008, con
[...] addebito a carico di • Ordina l'annotazione della presente Parte_1
decisione sul registro degli atti di matrimonio del Comune di RO (anno 2008, n.
20, parte I, serie 09) • Autorizza i coniugi a vivere separati • Condanna
[...]
al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 6.100 più accessori di legge”.
[...]
Per quanto oggetto di interesse per il presente giudizio di gravame, la separazione veniva addebitata a esclusa la rilevanza del dedotto Parte_1
allontanamento dalla casa coniugale della giustificato dagli atteggiamenti Pt_1
iracondi del marito assunti nei suoi riguardi, per la condotta alla stessa attribuita di appropriazione indebita di somme dal conto comune dei coniugi. Si riteneva infatti comprovato che le somme sottratte provenivano dalla vendita di un immobile di proprietà esclusiva del . Si valutava l'antigiuridicità di tale condotta, CP_1
soprattutto perché i prelievi maggiori avvenivano dopo che la lasciava la casa Pt_1
coniugale.
Si escludeva qualsiasi accordo con il o autorizzazione dello stesso per Pt_1
l'esecuzione dei prelievi anche considerando che:
-la aveva lasciato la casa coniugale sin dal giugno del 2023; Pt_1
-la maggior parte dei prelievi (per complessivi €93.000) era stata dalla stessa eseguita tra il luglio ed il settembre 2023 quando ormai era cessato ogni rapporto di affetto, frequentazione e condivisione tra le parti;
-la scelta di appropriarsi di tali somme compiuta dalla a partire dal suo Pt_1
allontanamento della casa coniugale non poteva che ritenersi inequivocabilmente il frutto di una sua decisione unilaterale ed illecita, decidendo la stessa di prelevare delle somme di esclusiva spettanza del marito non per scopi connessi alla gestione di una famiglia che non esisteva più, ma solo ed esclusivamente per finalità personali;
condotta scoperta solo alcuni mesi dopo dal , che fino a quel momento CP_1
non era alieno dal riprendere relazione affettiva con la moglie;
- la versione dei fatti offerta dalla moglie secondo cui vi era piena condivisione delle parti sui prelievi da lei eseguiti ed era stata lei a riprendere i contatti con il per riconciliarsi, era oltre che smentita dalle prove anche inverosimile CP_1
avuto riguardo al fatto che era poco credibile che il (il quale, dopo CP_1
l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, le aveva scritto più volte affinchè la tornasse da lui e riprendesse la convivenza), a fronte del comportamento Pt_1
della donna (che si sostanziava in un vero e proprio rifiuto alle proposte del marito) avesse acconsentito a dei prelievi unilaterali della sul conto cointestato e Pt_1
contemporaneamente (o comunque poco dopo) si fosse rifiutato di riconciliarsi con la una volta che quest'ultima lo chiamava per tornare a vivere insieme, come Pt_1
da lei affermato, mentre molto più logica, lineare e credibile era la ricostruzione dei fatti ad opera della difesa del ricorrente, ossia che il , riconoscendo un CP_1 proprio concorso di colpa nell'allontanamento della avvesse chiesto alla Pt_1
stessa di tornare a casa, avvedendosi però, dopo alcuni mesi, delle condotte illegittimamente appropriative della consorte, tali da spingerlo a rifiutare qualsiasi invocazione della odierna convenuta di tornare insieme ed a formalizzare (una volta acquisita la prova documentale delle condotte appropriative della la Pt_1
domanda di separazione che aveva originato il giudizio di separazione.
- pertanto la cessazione dell'affectio coniugalis non poteva che farsi discendere dal compimento (ad opera della e dalla successiva scoperta (ad opera del Pt_1
) del prelievo non autorizzato di somme di spettanza dell'odierno CP_1
ricorrente ad opera della convenuta, condotta dalla quale desumere il definitivo venir meno di ogni possibilità di ricostituire una relazione di fiducia ed affetto tra le parti.
2.Con l'appello proposto contesta la decisione per i motivi di Parte_1
seguito indicati. Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c
Si sottolinea che l'esecuzione della sentenza comporterebbe un danno patrimoniale significativo per l'appellante, soprattutto considerando la possibilità che la controparte si sottragga alla restituzione delle somme eventualmente pagate.
Sull'addebito della separazione a - Contraddittorietà Parte_1
della sentenza sul punto, omessa valutazione delle risultanze istruttorie, carenza di motivazione.
Al riguardo ribadisce che entrambe le parti concordavano che la convivenza era terminata a giugno 2023, come confermato dalla deposizione del teste Tes_1
all'udienza del 03.05.2024. Nondimeno contesta il ragionamento del
[...]
Giudice di primo grado, che aveva ritenuto gli atti di disposizione patrimoniale della sul conto corrente cointestato come decisioni unilaterali e illecite, nonostante Pt_1
la cessazione della convivenza.
Al riguardo rappresenta che sebbene il avesse assunto comportamenti CP_1
poco affettuosi, che portavano all'allontanamento della ciò non implicava Pt_1
automaticamente che i prelievi sul conto corrente comune fossero stati decisioni unilaterali della L'appellante sostiene che le movimentazioni contestate Pt_1
erano condivise dai coniugi sia prima che dopo l'allontanamento, in un contesto di convivenza ininterrotta di circa 15 anni.
I prelievi dal conto corrente comune erano quindi sempre concordati con il
. Questo veniva confermato dalle dichiarazioni del CP_1 CP_1
durante l'interrogatorio formale, in cui affermava che ogni operazione sul conto corrente doveva essere concordata tra i cointestatari.
In sintesi, l'appellante sostiene che le operazioni bancarie contestate venivano effettuate con il consenso del;
alcune compiute in favore della moglie;
CP_1
alcune compiute direttamente da lui per esigenze personali. Chiarisce che ella aveva sempre informato il marito prima di effettuare prelievi dal conto corrente comune, ottenendo il suo benestare, tanto più considerando che il aveva CP_1 manifestato la volontà di vendere la nuda proprietà del proprio immobile a beneficio della famiglia, inclusi i figli e nipoti della Pt_1
3. Nella sua comparsa di costituzione l'appellato contesta l'ammissibilità del gravame per omesso rispetto dei requisiti dell'art. 342 c.p.c. in quanto non indica specificamente le censure alla ricostruzione dei fatti né le violazioni di legge, nonché la sua nullità per indeterminatezza in quanto non vengono specificati i punti di contraddittorietà che renderebbero ingiusta la sentenza e non sono indicate le prove che il giudice avrebbe trascurato.
Nel merito ne contesta la fondatezza evidenziando dal punto di vista fattuale i seguenti movimenti bancari facenti capo alla resistente:
- Nel mese di aprile, successivamente al 17.04.2023: accredito euro 0, prelievo euro
2.708,75 diff. -2.708,75;
- Nel mese di maggio accredito euro 1.867,68, prelievo euro 55.263,34 diff. -
53.395,66
- Nel mese di giugno accredito euro 1.867,68, prelievo euro 7.202,10 diff. -5.334,42
- Nel mese di luglio accredito euro 1.867,68, prelievo euro 17.242,31 diff. -15.374,63
- Nel mese di agosto accredito euro 1.867,68, prelievo euro 8.204,70 diff. -6.337,02
- Nel mese di settembre accredito euro 1.867,68, prelievo euro 71.876,12 diff. -
70.008,44.
Per una differenza totale tra somme versate nel conto (pensioni) e prelevamenti/pagamenti/disposizioni di bonifico etc. eseguite unilateralmente per soddisfare esigenze personali e dei propri parenti (figli di primo letto), pari a complessivi euro 153.158,92 (Docc. 3 e 4; Docc. Da 6 a 17).
Argomenta che era pacifico e non contestato che gli importi prelevati appartenevano esclusivamente al , rappresentando il provento della vendita della nuda CP_1
proprietà di immobile di sua esclusiva proprietà e che vigendo tra le parti il regime di separazione dei beni era esclusa la contitolarità delle somme.
Ribadisce di non aver autorizzato alcuno dei prelievi effettuati dalla moglie tanto che la decisione di porre fine alla relazione era dipesa dalla scoperta delle condotte appropriative della moglie che non provava più il necessario sentimento di solidarietà familiare .Né quest'ultima aveva chiarito la destinazione delle somme prelevate e il loro utilizzo per finalità comuni alla famiglia. La non aveva Pt_1
infatti fornito spiegazioni, documentazione o giustificazioni per i propri prelievi e non offriva di restituire le somme per ripristinare la provvista sul conto comune.
Il propone poi appello incidentale condizionato nel caso in cui la CP_1
sentenza di prime cure non venga confermata, impugnando la parte della statuizione con cui viene rigettata la domanda di addebito per violazione del dovere di coabitazione.
Al riguardo evidenzia che le lettere da lui inviate del 20.06.2023 e del 10.07.2023 esprimevano i suoi sentimenti e spiegavano la sua condotta a volte burbera di fronte a comportamenti errati dei figli della coniuge, senza che venissero tuttavia confermati gli atteggiamenti aggressivi, denigratori e offensivi ascrittigli, che rimanevano genericamente allegati e non comprovati, mentre di fatto dal giugno
2023, la coniuge, dopo essersi allontanata, cessava ogni comunicazione con il marito ed utilizzava il periodo di allontanamento per depauperare i suoi risparmi .
Contesta infine la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto inammissibile perché formulata in termini apodittici e comunque superata a seguito del procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi positivamente, in altro separato giudizio in cui si chiedeva la restituzione delle somme sottratte.
3. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza dell'11.3.2025, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa è matura per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 34 c.p.c..
4. In via preliminare, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.
Nella giurisprudenza riferita all'art. 348 bis c.p.c., questa Corte rileva che non può cagionarsi un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, per come è stato prospettato il ricorso nel caso di specie, per cui in sintonia con la precisazione da ultimo riportata, la Cass. 19 luglio 2016, n. 14696 ha affermato che:
«la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione …». Infine, la Cassazione del 1° giugno 2020, n. 10409 ha affermato il principio secondo cui l'ordinanza in discorso che sia stata emessa dopo che il giudice di appello abbia proceduto alla trattazione della causa, «risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità».
Altrettanto infondata è la censura di violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
La volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado, infatti, non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre
2017).
Nella fattispecie risulta evidente l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso;
le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze (cfr. Cass., 11 marzo
2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del
2012; Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.:
Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno 2018, n. 17036; cfr Cass. n.
1935/2020).
4.1 Nel merito l'appello è infondato e non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Con unico motivo di appello l'appellante contesta l'addebito della separazione assumendo che la movimentazione di somme di denaro dal conto corrente cointestato col marito fosse scelta condivisa in un contesto di convivenza ininterrotta di circa 15 anni, come confermato dal in sede di interrogatorio formale del CP_1
03.05.2024. Assume inoltre che l'altro coniuge vendeva la nuda proprietà di un proprio immobile sito in RO a beneficio della famiglia, inclusi i figli e nipoti della
Pt_1
Entrambe le circostanze non sono in realtà comprovate.
Il infatti in sede di interrogatorio formale, riferisce solo in merito alle Parte_2
modalità di gestione del conto corrente, concordate tra coniugi, senza confermare di aver autorizzato i prelievi su cui fonda la richiesta di addebito e riferendosi ovviamente al tempo della convivenza matrimoniale;
esclude peraltro espressamente la sua intenzione di bonificare in favore della moglie l'importo di €50.000.
Quanto a tale ultima intenzione peraltro lo stesso figlio della Pt_1 Tes_2
, escusso come teste, riferisce di aver appreso dalla stessa madre che una
[...] parte della somma provento dell'immobile venduto dal , di cui non sa CP_1 specificare l'entità, era solo a lei ( e non anche ai suoi familiari) destinato.
A fronte delle evidenze probatorie già valorizzate in primo grado invece è da escludersi che vi sia stato alcun consenso del marito alla effettuazione dei prelievi da parte della moglie sicché con particolare riferimento a quelli avvenuti in data successiva al giugno 2023, in cui non risulta contestato e comunque è provato che la resistente oggi appellante avesse abbandonato il domicilio coniugale, senza più farvi ritorno ed interrompendo anche qualsiasi contatto telefonico col marito (come riferito dal teste sopra indicato, figlio della è chiaro gli stessi siano stati Pt_1
eseguiti per appropriarsi in via esclusiva di somme appartenenti al marito, senza alcun accordo con quest'ultimo o previo suo consenso.
D'altronde l'entità delle somme prelevate dalla per importi maggiori rispetto Pt_1
alle pregresse movimentazioni di denaro riferite a quando i coniugi coabitavano, delineano un uso del conto corrente comune proteso a rendere in disponibilità esclusiva, in favore della tali ingenti somme di denaro, provenienti Pt_1
indiscutibilmente dalla vendita della nuda proprietà di un immobile sito in RO di titolarità del . CP_1
Tutte le circostanze sopra evidenziate dunque, come già correttamente evidenziato in prime cure, depongono per una condotta della lesiva dell'affectio coniugalis, Pt_1
intesa come doverosa assistenza morale e materiale, come collaborazione, come solidarietà tra i coniugi, tale da assumere efficacia causale di violazione dei doveri ex art. 143 c.c., essendo state le somme impiegate in modo da comportare l'arricchimento esclusivo del coniuge accipiente (la . Pt_1
L'appello, quindi, non può essere accolto e ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in valore prossimo al minimo tabellare previsto per le cause di valore indeterminabile di valore modesto, stante la non particolare complessità delle questioni sottoposte ad esame, seguono la soccombenza.
Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 338-2024, resa dal Tribunale di Parte_1
Lanciano, pubblicata il 17.10.2024, nei confronti di , così Controparte_1
provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che liquida in complessivi Euro 3500,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 08.05.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono