TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 4360/2024 promossa da
- - ass. avv. BUSSO - parte ricorrente Parte_1 C.F._1
contro
- – e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
- 12748470015 – parti convenute contumaci
[...] all'udienza del 15/4/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando (1) di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della società D'Annunzio s.r.l.s. in forza di contratto a tempo determinato dal 15.4.2022 al 31.7.2022, di aver poi continuato a lavorare dall'1.8.2022 al 5.8.2022 senza alcun contratto e senza alcuna regolarizzazione ed infine dal 6.8.2022 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di pizzaiolo ed inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
(2) di aver proseguito il rapporto alle dipendenze della società in data 5.11.2022 a seguito di Controparte_3
cessione di azienda, previa assunzione a tempo indeterminato, con anzianità convenzionale 6.8.2022; (3) di non esser stato correttamente ed adeguatamente retribuito per l'attività lavorativa svolta, tenuto conto del maggior orario osservato, mai retribuito, e del mancato pagamento da parte delle datrici di lavoro del t.f.r., della tredicesima e della quattordicesima mensilità; (4) di essersi dimesso con decorrenza
31.12.2023;
1 - ciò esposto, il ricorrente ha chiesto al tribunale di condannare le due datrici di lavoro al pagamento delle sue spettanze relative al periodo 15.4.2022 – 4.11.2022, ex art. 2112
c.c, per un totale di euro 7.488,81 (di cui euro 944,97 a titolo di t.f.r.), e la sola
[...]
per il periodo 5.11.2022 – 31-12.2023, della somma di euro 22.596,76 (di Controparte_3
cui euro 2.636,42 a titolo di t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- le convenute non si sono costituite in giudizio;
- prima dell'odierna udienza, fissata per interpello e discussione, si è costituito, in proprio, il sig. Il sig. on ha mai svolto alcuna Controparte_4 CP_4 attività amministrativa, il quale ha dedotto di esser stato “solo formalmente
l'Amministratore Unico, essendo demandata la gestione della società esclusivamente al sig. , socio unico” e di aver dato incarico al commercialista “di Controparte_5
cancellare formalmente il proprio incarico di Amministratore della società, adempimento regolarmente eseguito”, concludendo rilevando di nulla poter “riferire in ordine ai capitoli di prova ammessi riguardo alla gestione della società ed al rapporto di lavoro in essere con il sig. ; CP_6
2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle due società convenute e la loro durata, le mansioni svolte dalla parte ricorrente e l'orario da questa osservato nei diversi periodi indicati nel ricorso e l'intervenuta cessione di azienda risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta
(contratti, buste paga, comunicazione di variazione del datore di lavoro, visure camerali, modulo di recesso dal rapporto di lavoro), delle due deposizioni testimoniali acquisite, della mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale Controparte_1
e della mancata conoscenza dei fatti di causa da parte dell'attuale legale rappresentante della (dimesso ma non ancora sostituito e dunque Controparte_3
in regime di prorogatio ex art. 2385 c.c), elementi, questi, in base ai quali, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova dianzi indicati, tutti i fatti dedotti in ricorso possono ritenersi ammessi;
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2 2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. le parti datoriali, sulle quali gravava quindi il relativo onere - debitrici in , in solido ex art. 2112 c.c. per il periodo precedente la cessione d'azienda - non hanno fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute al ricorrente per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.5. in merito al quantum, i conteggi allegati al ricorso appaiono conformi alle previsioni e ai dati retributivi del c.c.n.l. richiamato nei contratti di lavoro e dunque essi, assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti convenute, ben possono essere posti a fondamento della presente decisione e devono qui intendersi integralmente richiamati;
2.6. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. le parti soccombenti debbano essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera delle convenute;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenute e condanna le società convenute, in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 7.488,81 (di cui euro 944,97 a titolo di quota del t.f.r.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
3 dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in Controparte_3
favore del ricorrente della somma di euro 22.596,76 (di cui euro 2.636,42 a titolo di t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna le società convenute in solido a rimborsare al ricorrente le spese di causa liquidate in € 2695,00, oltre i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE
4