Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1729/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica –
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1729/2013, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marina Perna e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandro de Paola sito in
Venafro (IS) al Corso Campano n. 67;
- attrice
E
(c.f. - R.e.a. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Davide
De Vivo e dell'avv. Giuseppe Malcangi e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. De Vivo sito in Isernia alla via Dante Alighieri n. 13;
- convenuta
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale: - Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2050 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso alla società il giorno 24.5.2011 e di cui Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice,
1
Condannare l' al rimborso dell'importo di € 2.010,96 versato Controparte_1 dall'attrice a titolo di onorari spettanti all'ing. in qualità di CTU nel Controparte_2
procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di
Isernia RGN 2045/2011, Giudice Presidente dott. Guido Ghionni. - Condannare l'
[...]
al pagamento delle spese di lite relative al procedimento per Controparte_1 accertamento tecnico preventivo. -Condannare l' al Controparte_1 pagamento degli onorari spettanti all'ing. in qualità di CTP. Parte_2
In via subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi degli artt. 1218, Controparte_1
2043 e 2050 c.c., nella causazione dell'evento dannoso occorso alla società
[...] il giorno 24.5.2011 e di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Parte_1 stessa in persona del legale rapp.te p.t., all'integrale Controparte_1 risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, come esposto in narrativa nella somma di € 21.768,22 ovvero in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo effettivo. - Condannare l' Controparte_1 al rimborso dell'importo di € 2.010,96 versato dall'attrice a titolo di onorari
[...] spettanti all'ing. in qualità di CTU nel procedimento per Controparte_2
accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di Isernia RGN 2045/2011,
Giudice Presidente dott. Guido Ghionni. - Condannare l' al Controparte_1
pagamento delle spese di lite relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo. - Condannare l' al pagamento degli onorari Controparte_1 spettanti all'ing. in qualità di CTP. Con vittoria di spese e competenze Parte_2 professionali di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Parte attrice deduceva, in particolare, di essere proprietaria di una cabina di trasformazione MT/BT, denominata ICOM, a servizio della struttura commerciale
[...]
- sempre di proprietà dell'attrice e concessa in locazione all' ; tale CP_3 CP_3
cabina era alimentata dalla linea denominata Ex150cV, realizzata in tipologia mista area/cavo, facente capo alla cabina primaria denominata la linea Ex150kV, Parte_3
dunque, era la linea tra la cabina ICOM e la cabina primaria;
su tale linea era Parte_3 stata realizzata dall' una diramazione costituita da linea aerea che alimentava la CP_1
2 cabina di trasformazione in media tensione denominata ICOM a 20 kV;
in data
24.5.2011 alle ore 18:08,36 un fulmine cadeva sulla diramazione della suddetta linea aerea, in prossimità del palo, causando un principio di incendio nella cabina ICOM con fuoriuscita di gas combustibili;
la scarica atmosferica provocava un eccessivo innalzamento della tensione, oltre i limiti di tolleranza, danneggiando irrimediabilmente l'unico trasformatore da 800 kV esistente nella cabina ICOM e rovinando i relativi avvolgimenti primari e secondari concentrici relativi alla stessa fase;
l'eccessivo innalzamento di tensione provocava inoltre un corto circuito, l'innalzamento della temperatura dei conduttori e la rottura a catena dell'intero isolante, danneggiava anche le macchine di condizionamento nonché le luci e le attrezzature del bar all'interno dell , sempre di proprietà dell'attrice. CP_3
dunque, chiedeva al Tribunale disporsi accertamento tecnico Parte_1
preventivo.
Non concordando sugli esiti della CTU e sulla scorta di quanto chiarito dal proprio CTP
a seguito del sopralluogo effettuato, parte attrice adiva l'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi la responsabilità dell' in ordine al sinistro occorso, Controparte_1
non avendo parte convenuta provveduto all'adozione delle misure tecniche idonee ad evitare il danno (installazione sulla linea Ex 150 kV delle dovute funi di guardia, ossia di quei conduttori nudi posti alla sommità delle linee aeree con la funzione specifica di protezione contro le scariche atmosferiche, cosiddette “fulminazioni”).
Si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_1
“rigettare la domanda attorea, siccome improponibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi spesi sub I) e II) della presente comparsa di costituzione.
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Parte convenuta contestava l'avversa ricostruzione dei fatti e, in particolare, evidenziava che, analizzando la scheda tecnica relativa al sinistro, nessun danno risultava essere stato patito dai componenti elettrici presenti sulla parte di impianto a monte della CP_1
cabina ICOM;
confrontando, poi, la tensione di tenuta a sovratensioni atmosferiche dei citati componenti elettrici, pari a 125 kV, con quella del trasformatore della
[...]
pari a 95 kV, deduceva che, contrariamente a quanto richiesto dalle norme Parte_1 tecniche, il livello di isolamento degli impianti dell'attrice non risultava compatibile con quello degli impianti del distributore.
3 aggiungeva che, in ordine all'asserita necessità dell'installazione delle funi di CP_1
guardia, secondo la letteratura tecnica in materia, la fune di guardia non avrebbe garantito alcuna protezione;
inoltre, nel caso de quo - considerata la struttura della linea e l'assenza degli elementi tipici della fulminazione diretta - si era trattato con ogni probabilità di fulminazione indiretta, ossia non caduta direttamente sulla linea MT, bensì nelle immediate vicinanze, cosicché, anche in tale ipotesi, la presenza di una fune di guardia al di sopra della linea non avrebbe comunque protetto la stessa.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale offerta dalle parti, svolgimento di CTU e audizione dei testimoni.
In data 19.3.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente e giungeva all'udienza del 3.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda va accolta.
L'invocata responsabilità si colloca nell'ambito dell'art. 2050 c.c., essendo l'attività di gestione di una linea elettrica pacificamente qualificabile come attività pericolosa.
Sono, infatti, da considerarsi “attività pericolose”, a norma dell'art. 2050 c.c., non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal T.U.L.P.S. (o da altre leggi speciali) ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza, e non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivante dall'omessa adozione delle misure che in concreto sarebbe stato necessario adottare.
Come tale, rientra pacificamente tra le “attività pericolose” anche quell'attività di carattere squisitamente tecnico per l'esercizio della quale è previsto un elevato numero di cautele, ossia la produzione e distribuzione di energia elettrica che, come statuito dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 32498 del 12.12.2019, “costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione”.
Ciò posto, in linea generale occorre precisare che la responsabilità ex art. 2050 c.c. ha natura oggettiva, per cui a carico del danneggiante è posta una rigida presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè
4 con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, al fine di escludere la responsabilità, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e rilevanza, sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate
(Cassazione civile sez. III, 05/05/2023, n.11975).
Dunque, posto che per i danni cagionati da attività pericolose la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo su parte attrice l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e su parte convenuta l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Come già in passato chiarito dalla giurisprudenza, “la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso”
(Cass., 19872/2014).
Nella fattispecie, parte attrice ha fornito la prova del fatto e del nesso causale rispetto ai danni, che sono stati dimostrati tramite testimonianze e confermati altresì dalle operazioni peritali disposte d'ufficio.
Ed infatti, da un lato i testi e riferivano di aver udito, in Testimone_1 CP_4
data 24.5.2011, un boato ricollegabile ad un fulmine e di aver visto il successivo incendio derivatone nella cabina di trasformazione ICOM, oltre ai successivi danni conseguenti a tale incendio.
Dall'altro lato, la circostanza relativa alla caduta di un fulmine (a ben vedere neppure contestata da parte convenuta) e del nesso con i danni risulta confermata dalla CTU espletata nel presente giudizio.
Il CTU, dopo aver descritto la cabina di trasformazione della e la linea ex 150 Pt_1
KV posta nelle vicinanze della cabina, chiarisce, con conclusioni condivisibili in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico, che “Il tipo di guasto giustifica la sovratensione di origine atmosferica, per fulminazione indiretta, poiché si sono
5 danneggiati tutti gli avvolgimenti connessi alla linea MT e parte dell'isolamento delle
Co prime spire di un avvolgimento di quelle più vicine al terminale connesso alla linea di MT che, in presenza di sovratensioni impulsive, quale quelle di natura atmosferica, sono sottoposte a maggiori differenze di potenziale rispetto alle altre e, per esse, aumenta la probabilità di cedimento dell'isolamento, come è avvenuto nel caso in esame […]. Una volta avvenuto il cedimento dell'isolante la tensione di rete determinerà una corrente permanente di corto circuito tra le spire danneggiate e verso terra, con conseguente intervento delle protezioni della macchina e dell'intero impianto.
[…] la sovratensione non è stata ridotta dall'intervento degli scaricatori di sovratensione, all'uopo installati dall' forse a causa di cattivo funzionamento, CP_1
per inefficace collegamento a terra o perché erano già danneggiati. Come tutte le apparecchiature possono rompersi per cui andrebbero verificati periodicamente.
Il collegamento a terra degli scaricatori, alla base del sostegno, è circondato di vegetazione evidenziando lo stato di abbandono e assenza di manutenzione.”
Dopo aver, poi, illustrato le cause delle sovratensioni di origine atmosferiche
(fulminazioni dirette o indirette) e i modi per proteggere le apparecchiature costituenti la rete elettrica da tali sovratensioni, il CTU afferma che “l'unico modo per evitare sovratensioni pericolose negli impianti di media tensione è l'installazione degli SPD, che qualora siano scaricatori, bisogna verificarne l'efficienza e l'efficace collegamento
a terra. […] Considerato che l'impianto della cabina ICOM è stato realizzato conformemente a quanto richiesto dal DK 5600 (trattasi di indicazioni CP_1
e prescrizioni date dall' che deve presentare la cabina utente per avere l'allaccio CP_1
alla rete MT), il danno riportato dal trasformatore e ad alcuni componenti dell'impianto derivato è di responsabilità dell' poiché le Controparte_6
protezioni predisposte sulla linea, non avendo funzionato correttamente, hanno causato
l'aumento di tensione oltre i limiti ammessi dalla macchina, costruita per una tenuta di tensione all'impulso di 95 kV.”.
In conclusione, “I danni prodotti al trasformatore della cabina ICOM e ad alcune apparecchiature del bar , di proprietà della sono CP_3 Controparte_7
stati causati da sovratensione, verosimilmente di origine atmosferica per fulminazione indiretta della linea di alimentazione della rete di alimentazione MT ENEL, per mancato intervento degli scaricatori posti a protezione della linea stessa e dei componenti derivati.
6 Considerato che l'impianto di cabina è stato realizzato in base alle prescrizioni del DK
5600 ENEL, che non prevede per gli utenti alimentati dalla rete MT l'obbligo di prevedere in cabina privata le protezioni contro le sovratensioni, l'ente fornitore dell'energia deve fare in modo che le variazioni della tensione elettrica nonché della frequenza siano tali da permettere il normale funzionamento delle apparecchiature alimentate e, allo scopo, progettate.”
In altri termini, anche alla luce delle risultanze della CTU, deve ritenersi che la convenuta non abbia assolto all'onere su di essa incombente, Controparte_1
non avendo fornito la prova dell'adozione delle misure necessarie ad evitare il danno, ossia la predisposizione sulla linea aerea degli scaricatori posti a protezione della stessa e il loro corretto funzionamento.
Del resto, non appaiono condivisibili le considerazioni di parte convenuta, diffusamente ribadite nelle comparse conclusionali, secondo cui andrebbe data prevalenza alla CTU svolta nel procedimento di ATP. Ed infatti, posto che quest'ultima relazione peritale appare meno precisa e, soprattutto, connotata da diversi elementi dubitativi, va evidenziato come la stessa non escludesse l'inidoneità delle protezioni apposte sulla linea “a scaricare la sovratensione che è andata verso la cabina ICOM CP_1 provocando i danni lamentati dalla parte attrice”.
Orbene, posto che l'onere probatorio sopra richiamato non è stato assolto dalla convenuta, deve ritenersi sussistente la responsabilità di Controparte_1
In punto di quantum, va riconosciuto il danno patrimoniale nell'entità indicata nella relazione peritale.
Tenuto, infatti, conto della documentazione prodotta e delle considerazioni del CTU, vanno riconosciuti solo gli importi indicati per i vari interventi di sostituzione e riparazione di cui alle fatture 29 e 193, con esclusione di quelle non ricollegabili alla sovratensione (come condivisibilmente affermato dal CTU a pag. 12 della relazione, cui integralmente si rimanda), per un importo totale di euro 15.533,72 euro.
Quanto alle ulteriori poste risarcitorie, come detto, non risulta provato il nesso di causalità con l'evento dannoso.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della CTU del presente giudizio (già liquidate in separato decreto) e quelle della CTU nel procedimento di ATP (già quantificate in euro
7 2.010,96 e pagate dall'attrice) seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della natura della controversia e del valore della stessa.
Nelle spese di lite vanno anche comprese quelle del CTP (quantificate in euro 3.000,00) tenuto conto di quanto chiarito da Cass. civ., n. 26729/2024 che, richiamando Cass. civ.,
Sez. Un. 16990/2017, ha affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• accoglie la domanda di parte attrice, e per l'effetto, condanna Controparte_1
a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di
[...] [...]
la somma di euro 15.533,72 oltre interessi legali a decorrere dalla Parte_1
domanda e fino al soddisfo;
• condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano: a) per il giudizio di ATP, in euro 1.315,00 per compensi professionali ed euro 111,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) per il presente giudizio, in euro 2.540,00 per compensi professionali, ed euro 3.214,00 per spese (ivi comprese quelle di CTP), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1
espletata nel presente procedimento;
• condanna alla restituzione, in favore della Controparte_1 [...]
dell'importo di € 2.010,96 versato dall'attrice a titolo di onorari Parte_1 spettanti all'ing. in qualità di CTU nel procedimento per Controparte_2
accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Isernia – RG n.
2045/2011;
Isernia 6.6.2025
Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione
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