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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14562/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14562/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Guardia Della Carvana n.25 C.F._1
presso lo studio dall'Avv. Marina Florio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà 235, presso lo C.F._2
studio degli avv.ti Marzia D'Arrigo ed Ilenia D'Arrigo, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
1
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con ricorso depositato il 09.10.2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
contratto con , celebrato a Taormina in data 01.10.2004, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 36, parte II, serie C, vol.1, matrimonio dal quale nasceva il figlio , in data 03.02.2005. Per_1
Il Tribunale su istanza delle parti, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e con la sentenza n.4246/2022 Parte_1 Controparte_1
del 07.10.2022 depositata in data 14.10.22; quindi, la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa stante la domanda del ricorrente di regolamentare gli incontri con il figlio e di versare un contributo al mantenimento del figlio di euro 400,00 e la domanda della convenuta di porre a carico del padre un assegno di mantenimento di €1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio e un assegno divorzile di importo pari ad €400,00 mensili in proprio favore.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28/05/2025 dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni residue che di seguito si riporta come da verbale di udienza:
“rinuncia da parte della alla domanda di assegno divorzile;
rinuncia di entrambi ad Controparte_1
ogni altra richiesta reciproca diversa dal mantenimento del figlio;
onere a carico di Per_1 Pt_1
di versare a un assegno di mantenimento per di € 300,00, a decorrere
[...] Controparte_1 Per_1
dall'agosto del 2023, dando atto che per il pregresso tutti i rapporti di dare-avere sono stati definititi;
oltre al 50 % delle spese straordinarie. Spese di questo giudizio compensate”
2 Il giudice istruttore riservava di riferire al Collegio per la decisione ed il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza definitiva di divorzio.
Il Collegio, rilevando che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne e Persona_2
pertanto la domanda di affidamento è superata e non vi è luogo a provvedere, e considerate le rinunce a tutte le altre domande, ritiene gli accordi raggiunti dalle parti meritevoli di essere accolti, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole non autonoma condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.14562/2019 R.G., premessa la sentenza parziale sullo status resa il 10.10.22, così statuisce:
Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non ancora economicamente indipendente, con decorrenza Persona_2
dall'agosto 2023.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Catania, il 6.06.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice rel.
Mariaconcetta Gennaro
Il Presidente
Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14562/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Guardia Della Carvana n.25 C.F._1
presso lo studio dall'Avv. Marina Florio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà 235, presso lo C.F._2
studio degli avv.ti Marzia D'Arrigo ed Ilenia D'Arrigo, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
1
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con ricorso depositato il 09.10.2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
contratto con , celebrato a Taormina in data 01.10.2004, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 36, parte II, serie C, vol.1, matrimonio dal quale nasceva il figlio , in data 03.02.2005. Per_1
Il Tribunale su istanza delle parti, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e con la sentenza n.4246/2022 Parte_1 Controparte_1
del 07.10.2022 depositata in data 14.10.22; quindi, la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa stante la domanda del ricorrente di regolamentare gli incontri con il figlio e di versare un contributo al mantenimento del figlio di euro 400,00 e la domanda della convenuta di porre a carico del padre un assegno di mantenimento di €1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio e un assegno divorzile di importo pari ad €400,00 mensili in proprio favore.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28/05/2025 dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni residue che di seguito si riporta come da verbale di udienza:
“rinuncia da parte della alla domanda di assegno divorzile;
rinuncia di entrambi ad Controparte_1
ogni altra richiesta reciproca diversa dal mantenimento del figlio;
onere a carico di Per_1 Pt_1
di versare a un assegno di mantenimento per di € 300,00, a decorrere
[...] Controparte_1 Per_1
dall'agosto del 2023, dando atto che per il pregresso tutti i rapporti di dare-avere sono stati definititi;
oltre al 50 % delle spese straordinarie. Spese di questo giudizio compensate”
2 Il giudice istruttore riservava di riferire al Collegio per la decisione ed il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza definitiva di divorzio.
Il Collegio, rilevando che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne e Persona_2
pertanto la domanda di affidamento è superata e non vi è luogo a provvedere, e considerate le rinunce a tutte le altre domande, ritiene gli accordi raggiunti dalle parti meritevoli di essere accolti, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole non autonoma condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.14562/2019 R.G., premessa la sentenza parziale sullo status resa il 10.10.22, così statuisce:
Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non ancora economicamente indipendente, con decorrenza Persona_2
dall'agosto 2023.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Catania, il 6.06.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice rel.
Mariaconcetta Gennaro
Il Presidente
Lidia Greco
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