Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1283/2023 R.G., a cui è riunito il procedimento n. 1460/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1283/2023 R.G., a cui è riunito il procedimento n. 1460/2023
R.G., vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Di Parte_1 C.F._1
Tizio presso il cui studio – e domicilio digitale – è Email_1
elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH), via Venezia n. 16, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE - CONVENUTA NEL PROCEDIMENTO N. 1460/2023 RG
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Zaccaria Controparte_1 C.F._2
e Brunella Baruzzi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Diaz n. 42, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO - ATTORE NEL PROCEDIMENTO N. 1460/2023 RG
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “1) disporre l'affidamento congiunto del minore con Parte_1 Persona_1
collocamento prevalente presso la madre in Montesilvano, Via D'Annunzio n. 54 e regolamentando i rapporti come segue:
pagina 1 di 12
17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, con pernotto. dovrà essere ricondotto al Per_1
domicilio materno entro le ore 20.00 della domenica. In caso di malattia del bambino, documentata da idonea certificazione medica, l'incontro verrà recuperato e concordato tra le parti.
b) Per quanto concerne le festività natalizie e Pasquali, il minore trascorrerà alternativamente le festività dal 24 dicembre al 29 dicembre negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre;
le festività dal 30 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
le festività pasquali dalle ore 9.00 della mattina del Venerdì Santo alle ore 21.00 del lunedì di Pasqua con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Il padre trascorrerà ogni anno con il bambino la festa del papà (19 marzo) e la madre trascorrerà ogni anno con il bambino la festa della mamma.
c) In ordine alle vacanze estive, trascorrerà con il padre una settimana consecutiva nel mese Per_1
di giugno, una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto di ogni anno. Dette settimane dovranno essere individuate, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi. festeggerà il Per_1
compleanno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
d) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
e) Per il mantenimento del figlio il padre verserà l'importo mensile di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario della sig.ra già Parte_1
noto: somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. L'assegno unico verrà riscosso dalla madre.
f) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per gli stessi, purché documentate ai fini del rimborso;
a tal fine i genitori in relazione alla specifica ripartizione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie, così da limitare in via preventiva possibili contenziosi tra i medesimi, espressamente si richiamano al Protocollo d'intesa del Tribunale di Ravenna.
g) Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, l'altro genitore potrà contattare telefonicamente o in video call il figlio per due volte al giorno a seconda degli impegni scolastici e post-scolastici del bambino e dei rispettivi impegni lavorativi e familiari, evitando telefonate nella pagina 2 di 12 fascia oraria dalle 21:00 alle 8:00 salvo urgenze. Qualora impossibilitato nel rispondere, il genitore presso il quale è collocato si impegna a richiamare l'altro appena possibile. Per_1
La sig.ra deposita, come richiesto dal Giudice, modelli 730 relativi agli anni 2022, 2023 e Parte_1
2024 nonché estratto riepilogativo dell'Assegno Unico percepito.
Con vittoria di spese e competenze professionali”; per : “- rigettare le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto e non giustificate dal preminente interesse di - IN VIA PRINCIPALE E NEL Per_1
MERITO: 1) Disporre l'affidamento condiviso di con esercizio disgiunto della Persona_1
potestà genitoriale, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso ciascungenitore, con residenza e collocazione prevalente del minore presso il padre in Cotignola, via Vincenzo Monti n. 11, prevedendo i modi e i tempi di visita della permanenza del minore presso la madre nel seguente modo:
⁃ durante il periodo scolastico: stante la distanza tra Montesilvano e Cotignola, la madre terrà con sé
a week-end alternati dal sabato dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera con rientro Per_1
alle ore 20:30 e/o al lunedì mattina accompagnando il minore a scuola e qualora abbia la possibilità di recarsi a Cotignola infrasettimanalmente anche due pomeriggi consecutivi eventualmente con pernottamento con la possibilità di accompagnarlo a scuola il giorno seguente;
⁃ durante le vacanze scolastiche e il periodo estivo: per le vacanze natalizie, la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 24 mattina sino al giorno 30 compreso sino alla sera oppure dal giorno 31 al
6 gennaio con rientro alla sera alle ore 20.30; nelle vacanze pasquali ad anni alterni, Per_1
trascorrerà con ciascuno dei genitori il sabato e la domenica oppure il lunedì e il martedì; nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con la madre due settimane anche consecutive per ogni mese estivo (giugno-luglio-agosto) da stabilirsi concordemente entro almeno un mese prima;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criteriodell'alternanza annuale tenuto conto delle esigenze e dei desideri di e dei suoi impegni scolastici;
Per_1
2) Disporre il mantenimento diretto del minore;
3) Porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, il pagamento di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio (spese scolastiche e di istruzione, spese mediche non mutuabili, farmaceutiche e specialistiche, spese per gite, attività estive, campi estivi e attività sportive) supportate da idonea documentazione giustificativa, e secondo l'elenco relativo alle spese straordinarie di cui al Protocollo per i procedimenti in materia familiare elaborato dal Tribunale di
Ravenna di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.7.2015 con le seguenti precisazioni, ovvero:
pagina 3 di 12 • A) spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ⁃ spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); ⁃ spese parascolastiche (pre-scuola e doposcuola, nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative o di salute di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); ⁃ spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN).
B) spese che devono essere preventivamente concordate: ⁃ spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private); ⁃ spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); ⁃ spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN); ⁃ spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare a fronte di richiesta scritta di un genitore,
l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso, dovendosi in difetto intendere il silenzio come assenso alla richiesta. Le comunicazioni potranno essere date a mezzo e-mail o sms. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato.
4) Disporre che sia il sig. a percepire l'assegno unico per il nucleo famigliare, quale Controparte_1
genitore convivente con il figlio minore.
- IN VIA SUBORDINATA, alla luce della espletata CTU, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dei provvedimenti provvisori in ordine al trasferimento di residenza del minore, in accoglimento parziale a quanto suggerito dal CTU dott.ssa in ordine ai tempi di permanenza di Per_2
presso il padre e ai trasferimenti del medesimo presso il padre, Per_1
- Disporre che possa stare con il padre a week-end alternati secondo le seguenti modalità: Per_1
2. un week-end il padre potrà tenere il figlio dalle 12.30 del sabato fino alla domenica sera alle 18:00 quanto lo riaccompagnerà a casa della madre;
se in tale week-end il padre, stando alla propria attività lavorativa, avrà possibilità di stare con il figlio già dal venerdì, disporre che il padre, previa comunicazione alla madre una settimana prima, potrà prendere dall'uscita di scuola del Per_1
venerdì e riaccompagnarlo dalla madre alle 18:00 della domenica;
pagina 4 di 12 3. nel fine settimana successivo di spettanza del padre (una volta ogni quattro settimane) disporre che sia la madre ad accompagnare fino alla stazione di Faenza, ove il padre lo preleverà, il Per_1
venerdì pomeriggio (atteso che la madre non svolge alcuna attività lavorativa) per le ore 19.45, prendendo il treno da RA EN (FRECCIAROSSA + RV3928) delle ore 16:10 con arrivo a
Faenza alle ore 19:41 o in alternativa il treno da RA NT (IC614) delle ore 17:02 con arrivo a Faenza alle ore 20:27. Per quanto riguarda il rientro il padre riporterà la domenica in Per_1
stazione a Faenza per le ore 16:20 in modo tale che insieme alla madre prenderà il treno da Faenza
(IC611) delle ore 16:28 con arrivo a RA alle 20:08. Qualora dovesse uscire da scuola Per_1
prima il venerdì, disporre che la madre prenda il primo treno disponibile per Faenza;
4. Durante i mesi estivi: disporre che abbia una frequenza settimanale con il padre Per_1
trascorrendo presso lo stesso sette settimane, di cui non più di due consecutive, previa comunicazione alla madre delle settimane di sua spettanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre che trascorra con il padre tutti ponti festivi che cadono durante il periodo Per_1
scolastico e che prevedono l'interruzione della frequenza scolastica;
- Disporre che le vacanze natalizie siano suddivise in modo eguale tra i genitori, alternando i giorni di
Natale e capodanno, in modo che il minore trascorra 7 giorni presso il padre e 7 giorni presso la madre e così ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre da un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio dall'altro genitore;
- Disporre che le vacanze pasquali (da giovedì a martedì) siano suddivise in modo eguale fra i genitori, alternando, negli anni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, in modo che l'anno in cui il minore trascorrerà Pasqua con il padre permanga presso lo stesso dal venerdì alla domenica, mentre l'anno successivo dalla domenica pomeriggio al martedì sera pomeriggio;
- Disporre che durante i ponti, le vacanze estive, Natalizie e Pasquali i viaggi a carico dei genitori siano distribuiti in maniera paritaria in modo che se un genitore accompagna l'altro Per_1
genitore lo va a prendere, o se un genitore va a prendere e lo riaccompagna, l'altro genitore Per_1
farà lo stesso la volta successiva;
- Disporre che quando si trova presso l'abitazione di un genitore, abbia contatti telefonici Per_1
e/o videochiamate con l'altro genitore almeno una volta al giorno senza limiti di tempo alle ore 20:00;
- Autorizzare, sin da ora, il padre a far visitare da un pediatra in libera professione a Per_1
pagamento, qualora avesse bisogno di essere visitato, per influenza o altro, da un pediatra Per_1
nei giorni in cui soggiorna presso il padre non potendo il sig. ricorrere al pediatra di Per_1
comunità dell'AUSL che segue la residenza del minore;
pagina 5 di 12 - Disporre il mantenimento diretto di in considerazione del fatto che l'assegno unico è Per_1
percepito interamente dalla madre e che il padre sostiene ingenti spese per recarsi a RA a trovare il figlio, nonché del mutamento del suo rapporto contrattuale.
Con vittoria di compensi e rimborso forfettario al 15 %, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/5/2023 ha chiesto di autorizzare il trasferimento e Parte_1
il cambio di residenza del figlio minore - nato dall'unione con il Persona_1 Controparte_1
6/11/2017 - da Cotignola (RA) a Montesilvano (PE), nonché di autorizzare l'iscrizione del minore presso l'istituto scolastico prossimo alla residenza prescelta in Montesilvano, deducendo, in particolare, che la relazione con il padre del minore fosse terminata nel 2018, che ella deducente fosse prossima a contrarre matrimonio ed intendesse trasferirsi da Cotignola, con il figlio minore, presso il Comune di
Montesilvano, dove avrebbe vissuto con il futuro marito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6/7/2023 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, contestato quanto dedotto dall'attrice, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale rispetto al figlio, il collocamento del minore presso di lui residente in
Cotignola ed i rapporti economico-patrimoniali con l'attrice, come da atto di costituzione in giudizio.
Fallito il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, riunito al presente giudizio il procedimento n. 1460/2023 RG introdotto da , disposta ed espletata una Controparte_1
CTU sulle capacità genitoriali, acquisita documentazione varia, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa concessione del termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive della partecipazione all'udienza di rimessione in decisione della causa.
1. In relazione all'affidamento del figlio minore delle parti in causa va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
pagina 6 di 12 21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa depositata in data Persona_3
30/3/2024 - le cui conclusioni devono condividersi alla luce del metodo d'indagine seguito dalla
Consulente (cfr. “metodologia e attività svolta”), dell'accuratezza dell'indagine stessa, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai CCTTPP -, si desume, nei limiti di quanto qui interessa, che (cfr., nel dettaglio, “considerazioni conclusive e risposta al quesito”):
- per quanto concerne “nel rapporto con il figlio, la sig.ra valutata Parte_1 Parte_1
individualmente, mostra competenze genitoriali sostanzialmente adeguate. La madre è risultata consapevole dei passaggi di sviluppo finora avvenuti, ha evidenziato una modalità calda e affettiva di rivolgersi al bambino;
non sempre è parsa in grado di entrarvi in risonanza e di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni emotivi. Colpisce, tuttavia, l'immagine edulcorata che rende del figlio al presente, fornendone due rappresentazioni del tutto opposte: una completamente negativa di a Cotignola, descritto come un bambino che non riusciva ad inserirsi con i coetanei “in Per_1
nessun modo” ed una totalmente positiva di a RA, inserito in una ricca rete relazionale Per_1
e in perfetta serenità. Tale contrapposizione, più che una realtà del minore, appare la proiezione di un personale ritrovato benessere della madre nella nuova situazione ambientale ed affettiva. Delle ricadute a livello emotivo che il suo trasferimento a RA ha avuto e avrà sul minore, la sig.ra non sembra essersi preoccupata, tesa a scotomizzare l'aspetto di sradicamento del bambino Parte_1
da tutto l'ambiente paterno per presentare una visione della realtà esclusivamente positiva. Non si pagina 7 di 12 mette in dubbio che il minore possa beneficiare di una ritrovata serenità della madre nella nuova relazione coniugale, tuttavia prendere in considerazione unicamente questo aspetto rispetto all'improvvisa privazione del padre e di tutto il nucleo paterno pone un dubbio, sulla madre, relativamente ad una genuina consapevolezza della necessità del padre da parte del minore e sulla sua effettiva collaborazione futura nella frequentazione padre-figlio. Altra criticità rilevata nella genitorialità della sig.ra riguarda la sua difficoltà di mettersi in discussione e di ammettere Parte_1
in sé stessa una qualsivoglia mancanza e la conseguente tendenza ad esprimere opinioni e critiche sull'operato del padre, critiche che partono da attese idealizzate, non riguardanti, perlopiù, azioni compiute da quest'ultimo bensì azioni mancate sulla base di ciò che ella ritiene opportuno”; per quanto concerne, invece, , questi “ha mostrato di possedere sensibilità e buone Controparte_1
capacità empatiche. I numerosi membri che compongono la famiglia di origine del sig. sono Per_1
apparsi legati da un rapporto profondo di vicinanza emotiva e reciproco sostegno nel quale i confini e i limiti imposti dalla differenza di ruolo vengono rispettati. Tale nucleo familiare ha costituito per il minore, fino al suo trasferimento, una base affettiva sicura. Nel sig. sono emersi vissuti di Per_1
grande frustrazione e preoccupazione di fronte al trasferimento della sig.ra e dunque del Parte_1
figlio, scetticismo rispetto alla futura collaborazione da parte della madre. Dalla lettura degli atti e dai messaggi Whattsapp che ripercorrono un lungo periodo della coppia emerge una presenza del padre da sempre nella vita del figlio. Il bambino è stato pensato e atteso fin dal suo concepimento e la partecipazione alla sua vita, anche nel periodo in cui egli frequentava le scuole serali, è sempre stata attiva. Nei confronti del figlio nel sig. è risultato un positivo investimento affettivo che si Per_1
esprime, oltre che nella condivisione di momenti ludici, nella condotta premurosa e protettiva e nella capacità di decentrarsi rispetto agli stati emotivi del bambino. E' emersa consapevolezza rispetto alla necessità di proteggerlo dal coinvolgimento in vissuti e percezioni personali e al significato che può assumere per il bambino esprimere giudizi nei confronti della madre. Complessivamente non sono emerse, da parte del sig. al di là di quelle riferite alla decisione arbitraria della madre di Per_1
trasferirsi e ai dubbi sulla sua futura collaborazione, critiche sostanziali al ruolo materno svolto dalla sig.ra Entrambi i genitori si sono mostrati affettuosi e in grado di accudire il figlio e in Parte_1
linea di massima adeguati per quanto riguarda le competenze genitoriali: svolte le funzioni protettive e normative, comprese le esigenze materiali ed affettive”;
- per quanto attiene invece al figlio minore “complessivamente l'ambiente affettivo che circonda il bambino, formato dai nuovi partners e dai nonni risulta accogliente e protettivo. (…) Con entrambi i genitori, con i quali è emerso un rapporto solido e un'abitudinarietà costruita nel tempo, l'interazione
è apparsa serena e lineare ed è risultato un attaccamento di tipo sicuro;
si affida Per_1
pagina 8 di 12 serenamente ad entrambi e i momenti di passaggio sono vissuti con naturalezza. Il minore è apparso un bambino sostanzialmente sereno. Non sono emersi aspetti traumatici rispetto al trasferimento, trasferimento che egli, tuttavia, ha vissuto come uno strappo in relazione al padre e alla famiglia paterna (…) entrambi i genitori (…) sono apparsi entrambi stimolanti rispetto all'autonomia della persona (fare le cose da solo come vestirsi). Tale adeguata stimolazione dovrebbe essere associata al fornire chiarezza al bambino circa i giorni e gli orari della sua collocazione, scandendo e spiegandogli i tempi di frequentazione. Attualmente vive i suoi spostamenti con passività, Per_1
senza sapere chiaramente dove e per quanto tempo si troverà in un determinato luogo. Tale passività non lo aiuta a determinarsi e crea confusione anche rispetto ad un suo posizionamento interno. Il minore va aiutato altresì ad avere chiarezza sui nomi delle persone e sul ruolo che esse hanno nella sua vita fornendo spiegazioni adeguate su ciò che gli accade”.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU – fondati, da un lato, sul carattere fortemente solido del rapporto di entrambi i genitori con il figlio, dall'altro, sul forte legame tuttora esistente tra il minore e la madre e, infine, sulla formulazione di un calendario che possa costituire un compromesso tra le necessità e possibilità dei genitori, nell'ottica del diritto alla bigenitorialità e l'esigenza di promuovere una continuità con l'ambiente familiare paterno che non risulti per il bambino eccessivamente stancante -, ritiene di dover disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente del minore presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il libero accordo tra i genitori (che si auspica, essendo indice di capacità genitoriale la massima apertura delle parti nel favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore, nell'interesse del figlio stesso) e, in mancanza, con le seguenti modalità:
- week-end alternati, una volta nella zona di RA dalle 12.30 del sabato fino alla domenica sera alle
18.00 quando il bambino verrà riaccompagnato a casa della madre (in caso egli possa ritirarlo dal venerdì potrà ritirarlo all'uscita di scuola del venerdì previa comunicazione alla madre una settimana prima e riaccompagnarlo alle 18.00 della domenica) e, la volta successiva, cioè una volta ogni quattro settimane, sarà invece la madre ad accompagnare il figlio a Cotignola presso il padre o a metà strada
(Ancona) secondo le sue possibilità - nel qual caso il padre si recherà ad accogliere il figlio ad Ancona
- il venerdì pomeriggio, ritirandolo la domenica nel tardo pomeriggio ad Ancona (ove il padre lo avrà riaccompagnato);
- durante i mesi estivi sette settimane, di cui non più di due consecutive;
conseguentemente il figlio starà con la madre cinque settimane, almeno due delle quali consecutive;
- nel corso dei “ponti” infrasettimanali festivi che prevedano l'interruzione della frequenza scolastica;
pagina 9 di 12 - la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando negli anni i giorni di Natale e
Capodanno ed il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza.
Come condivisibilmente suggerito dal CTU entrambi i genitori dovranno, poi, consentire l'accesso del figlio all'altro genitore, per un tempo idoneo e privo di distrazioni, nel corso del periodo in cui terranno il figlio presso di sé (cfr. pag. 42).
2. Con riferimento alla contribuzione al mantenimento del figlio minore va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie per quanto concerne le capacità economiche di risulta dalla Parte_1
documentazione in atti che l'odierna parte attrice abbia percepito nella più recente annualità fiscale documentata (2023) un reddito annuo netto (reddito complessivo – imposta netta – add. reg. – add. comunale) pari ad euro 12113,00.
Per quanto attiene, invece, alle capacità economiche di , questi risulta aver percepito Controparte_1
nella più recente annualità fiscale documentata (2023) un reddito netto (reddito complessivo – imposta netta – add. reg. – add. pari ad euro 17248,00 (cfr. 730/2024). CP_2
Nessuna delle parti risulta proprietaria, in base alle più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte, di beni immobili.
Pertanto, tenuto conto a) delle maggiori capacità reddituali di , b) delle esigenze di vita Controparte_1
del figlio minore collocato prevalentemente presso la madre, c) degli esborsi economici a carico del padre maggiori rispetto a quelli della madre (quest'ultima è onerata solo delle spese di andata e ritorno
Montesilvano–Ancona/Cotignola, 1 volta al mese, mentre è tenuto all'esborso - non Controparte_1
solo delle spese di andata e ritorno circa 1 volta al mese essendo pacifico che ciò Parte_2
accada per la maggior parte delle mensilità, ma soprattutto - delle spese di andata e ritorno Parte_3
, 1 volta al mese e delle correlate spese per la permanenza ed il pernottamento in quel territorio
[...]
1 fine settimana ogni mese, nonché d) dell'importo dell'assegno unico universale, come documentato in atti dall'odierna parte attrice in data 11/9/2024, che va assegnato per intero a Parte_1
quale genitore collocatario in via prevalente, il Collegio stima equo porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento a , entro Parte_1
pagina 10 di 12 il giorno 10 di ogni mese, della somma pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
L'importo dell'assegno unico universale per il figlio sarà percepito per l'intero da , Parte_1
quale genitore collocatario in via prevalente.
3. Quanto alle domande formulate da ex artt. “709 ter c.p.c.”, abrogato dall'art. 3, Controparte_1
comma 49, lett. a) D.Lgs. 149/2022 e 614 bis c.p.c. nelle conclusioni della comparsa conclusionale, esse, quale ragione più liquida del decidere, devono ritenersi infondate, non essendo, allo stato, ravvisabile l'esistenza di gravi inadempienze materne in violazione di provvedimenti del giudice del conflitto familiare, o di atti di arrecanti pregiudizio al minore o di ostacolo al Parte_1
corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(cfr., oggi, art. 473 bis 39 c.p.c.).
4. Le spese di lite dei giudizi riuniti vanno integralmente compensate in ragione del principio di causalità, dovendosi ravvisare l'origine della lite, da un lato, nella decisione dell'odierna attrice di trasferirsi con il figlio in luogo lontano dalla residenza del padre del minore, nonostante il solido rapporto affettivo tra i due e, dall'altro, nelle pretese dell'odierno convenuto relative al collocamento ed mantenimento diretto del figlio che non hanno trovato accoglimento in questo giudizio, avendo cioè entrambi i genitori concorso a dare causa alla lite. Le spese di CTU già liquidate con decreto del
12/4/2024 vanno definitivamente poste a carico delle parti, in misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1283/2023 R.G., a cui è riunito il procedimento n. 1460/2023 R.G, rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per quanto concerne le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente del minore presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il libero accordo tra i genitori e, in mancanza, con le seguenti modalità:
- week-end alternati, una volta nella zona di RA dalle 12.30 del sabato fino alla domenica sera alle
18.00 quando il bambino verrà riaccompagnato a casa della madre (in caso egli possa ritirarlo dal venerdì potrà ritirarlo all'uscita di scuola del venerdì previa comunicazione alla madre una settimana prima e riaccompagnarlo alle 18.00 della domenica) e, la volta successiva, cioè una volta ogni quattro settimane, sarà invece la madre ad accompagnare il figlio a Cotignola presso il padre o a metà strada pagina 11 di 12 (Ancona) secondo le sue possibilità - nel qual caso il padre si recherà ad accogliere il figlio ad Ancona
- il venerdì pomeriggio, ritirandolo la domenica nel tardo pomeriggio ad Ancona (ove il padre lo avrà riaccompagnato);
- durante i mesi estivi sette settimane, di cui non più di due consecutive;
conseguentemente il figlio starà con la madre cinque settimane, almeno due delle quali consecutive;
- nel corso dei “ponti” infrasettimanali festivi che prevedano l'interruzione della frequenza scolastica;
- la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando negli anni i giorni di Natale e
Capodanno ed il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il Controparte_1
versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, della somma pari ad euro 200,00, Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
l'importo dell'assegno unico universale per il figlio sarà percepito per l'intero da
, quale genitore collocatario in via prevalente;
Parte_1
4. compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 31/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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