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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4164/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
4164/2022
IL Giudice , lette le note di trattazione scritta con cui parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, si ritira in camera di consiglio in esito alla quale si dà lettura della sentenza
Palermo il 23.10.25
IL Giudice
NA EN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA EN, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11658 /2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] rappresentato e difesa dall'Avv. O Parte_1
RA , presso il cui studio, sito in Palermo, p.zza Castelnuovo n 35 , ha eletto domicilio
ATTRICE contro nato a [...] il [...], residente in [...], Cinisi (PA), CP_1
C.F. ; C.F._1
- convenuto contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità per privazione CP_1 del rapporto paterno, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c. c.
Parte attrice ha dedotto che :
- egli non aveva mai avuto un rapporto con il padre , il quale. sin dai suoi primi CP_1 giorni di vita – e salvo che per un breve periodo di due anni, durante il quale l'uomo si era
2 limitato a inviare e sporadicamente messaggi a mezzo facebook senza però mai incontrarlo - si era disinteressato di lui sia economicamente che moralmente;
- egli era stato, infatti, cresciuto e mantenuto dalla madre e la nonna, grazie al CP_2 supporto della quale egli si era potuto iscrivere all'università, abbandonata però, prima del decesso della nonna avvenuto nel 2013, a causa delle necessità di assistere la madre gravemente malata;
Persona_1
- a causa della mancanza di una figura paterna egli soffriva di depressione e di disturbo affettivo, assumendo psicofarmaci e risultando, tutt'oggi , seguito da uno psicologo .
Sulla base di tali premesse parte attrice , assumendo sussistenza di una responsabilità del padre ex art 2043 e 2059 cc , generatrice danno esistenziale, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
La causa , istruita a mezzo prova orale e CTU , è stata assunta in decisione all'udienza del
23.10.25 .
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Occorre premettere in punto di diritto che , come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza n. 9801 del 2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia. Pertanto, la responsabilità extracontrattuale, che discende dal compimento dell'illecito civile secondo le regole generali di cui all'art. 2043 c. c,. trova fondamento nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo, purché determini la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti e la compromissione degli stessi ecceda una soglia minima di tollerabilità.
Alla stregua del costante orientamento della Corte di Cassazione in materia, il “disinteresse” eventualmente mostrato da un genitore nei confronti di un figlio è suscettibile di integrare “la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli art. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole” (cfr. Cass. civ., n. 3079/15).
Il fondamento di tale indirizzo riposa sulla constatazione che il nostro ordinamento attribuisce un primato alla dignità della persona e, in particolare, nella prospettiva della regolamentazione delle molteplici conseguenze scaturenti dalla dissoluzione del vincolo coniugale, del minore, che è
3 considerato quale soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione da parte degli adulti.
In materia di famiglia, infatti, vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto nemmeno di valida eccezione di ignoranza scusabile (cfr., in tal senso, Cass. pen., sez., n.
48272/09).
In questa solida cornice in cui la trama si costituisce di norme costituzionali e sovranazionali, affiora come primario il diritto del figlio a essere educato, istruito e cresciuto dai propri genitori, cui si giustappone lo speculare dovere incombente su questi ultimi (la cui consacrazione positiva, oltre che dalle norme di rango costituzionale in precedenza richiamate, è oggi contenuta nell'art. 337-bis, commi 1 e 4 c.c., a mente dei quali “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” e “ciascuno dei genitori contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”).
Come reso evidente dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate, il vincolo filiale nell'accezione delineata dal codice civile non è fatto solamente di supporti materiali, ma, anche e soprattutto, della realizzazione di un referente dialogico e, insieme, evolutivo.
Attraverso la figura materna e paterna, infatti, il minore sviluppa armoniosamente la sua identità, mentre in assenza di uno o di entrambi egli viene privato della “famiglia”, ossia dell'ambiente primario, della società naturale all'interno della quale i singoli si costruiscono come adulti e come persone.
Trattasi di situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive avvolte dalla coltre costituzionale (e rispetto alla quale è perciò ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c., secondo l'insegnamento predicato da Cass., SS.UU.Civ., n. 26972/08).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte può, dunque, affermarsi che il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell'assenza del genitore.
Il pregiudizio scaturente da tale assenza può avere natura patrimoniale (tale è quello afferente alla perdita di sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente e, eventualmente, alla perdita delle chances che il figlio avrebbe potuto avere se munito di risorse
4 adeguate ed esigibili dal proprio genitore in relazione alle condizioni patrimoniali e reddituali di quest'ultimo) ovvero non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, esso involge lo strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia, tale essendo la vita di una persona minorenne privata del genitore per volontà unilaterale di quest'ultimo.
Si tratta di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, anche laddove non sia riconducibile a condotte suscettibili di integrare gli estremi di fattispecie criminose, attinge ad un livello di gravità (stante la rilevanza degli interessi coinvolti) tale da giustificare l'applicazione della tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. (secondo l'insegnamento di Corte Cost., sent. n. 355/10).
Ciò premesso, l'illecito aquiliano de quo, come prospettato dall'attore , deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile che, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno
(connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela), nell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e nel danno risarcibile, c.d. danno- conseguenza.
Ebbene, all'esito della disamina della attività istruttoria, ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Risulta, invero, provata, dalle prove oralo assunte, la condotta illecita del
:I testi escussi hanno infatti confermato che:
- non aveva mai avuto un rapporto con il padre, il quale, che sin dalla nascita si Parte_1 era disinteressato di lui e non aveva instaurato con il figlio alcun rapporto( cfr verbale del
25.10.23 dep di , , ) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
- solo nel 2010 il ragazzo aveva riallacciato i rapporti con il padre, con il, quale aveva sporadicamente comunicato a mezzo di messagistica facebook whatup;
tuttavia, nel 2021
era nuovamente e scomparso dalla vita del figlio ( fr dep ) CP_1 Testimone_3
- non aveva nemmeno mai provveduto al sostentamento del figlio , mantenuto CP_1 dalla nonna materna e dalla madre ( dep Per_1
- aveva abbandonato l'università nel 2011 ( dep . Parte_1 CP_3
I testimoni escussi, per altro, hanno confermato lo stato d'animo di parte attrice rispetto alla totale mancanza della figura paterna nella propria vita ( " confermo a mio cugino è sempre mancata la figura paterna).
Risulta, quindi, dimostrata la condotta illecita del resistente – astrattamente riconducibile per altro alla fattispecie penale di cui all'art 570 cp oltre che violativa dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli art. 2 e 30 Cost .
5 Del pari è stata raggiunta la prova del danno,
Invero, la privazione della figura paterna rende ordinariamente e presuntivamente più disagevole il percorso di crescita e maturazione psicologica del minore coinvolta , come pure precisati dal
CTU alla mancanza del padre è normalmente associato un pregiudizio consistente in ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita del minore.
Nel caso di specie la prova presuntiva del danno patito dal - causalmente riconducibile CP_1 all'abbandono – può presuntivamente trarsi:
- dall'età della vittima , abbandonato dal padre all'età di appena 8 anni;
- dalla durata della mancanza, che si è protratta per tutta la vita dell'attore , ad eccezione che di un breve intervallo di due anni;
- dalla totale assenza di rapporti , non avendo il resistente contattato il figlio nemmeno in occasione di compleanni e delle ricorrenze
- dalle dichiarazioni testimoniale dei parenti più vicini al , che hanno affermato CP_1 come il ragazzo abbia sofferto per la mancanza del padre.:
Alla luce delle superiori circostanze può dirsi che il danno da privazione della figura paterna abbia raggiunto una soglia di gravità tale da giustificarne il risarcimento per equivalente pecuniario.
In definitiva , alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione agli atti, deve ritenersi acclarata la responsabilità del convenuto contumace per non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi genitoriali nella misura in cui ha manifestato disinteresse e distacco nei confronti dell'attoree, sia da un punto di vista materiale che morale.
L'assenza del padre e il rapporto "saltuario" con lo stesso non possono che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto,
l'amore genitoriale, da cui discende che debba ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Va invece esclusa per le ragioni spiegate nella disposta CTU la sussistenza del lamentato danno biologico
Non risulta dimostrato, invero :
- Il danno: infatti, come condivisibilmente chiarito dal CTU “ la raccolta anamnestica è indicativa della comparsa di disturbi psichici, sotto forma di depressione, a partire dal
2013 ovvero a seguito del decesso della nonna materna, a cui il M arra era particolarmente legato e in correlazione con le problematiche di salute della madre . I
6 dati documentali depositati sono relativi ad un periodo più recente 2021 e 2023 )). I disturbi hanno avuto un andamento oscillante, come si evince dal fatto che il soggetto ha praticato terapie farmacologiche e psicoterapie in maniera discontinua, sospendendole del tutto di recente. L a presenza dei disturbi peraltro non ha impedito al M arra di lavorare in diversi ambiti, anche impegnativi vedi l'attività di commesso in negozi di abbigliamento o quella di barman o di effettuare il servizio militare volontario in due periodi differenti. L'esame clinico diretto ha consentito di escludere la presenza di psicopatologie strutturate e clinicamente rilevanti. E' evidente che non ci troviamo di fronte ad un quadro psicotico. L'integrità sostanziale del linguaggio, la coerenza e il susseguirsi corretto delle concentrazioni associative, l'attitudine generale globalmente adeguata, i contenuti di pensiero privi di dimensione di convincimento palesemente erroneo, o di allontanamento della coscienza di realtà, l'assenza di elementi dispercettivi, di automatismo mentale, di fenomeni di azione esterna, di franca proiettività paranoide, la presenza di una motilità sciolta, e non bloccata, senza fenomeni di stereotipia, di palicinesia, di alterazioni posturali, e priva di scoordinata concitazione, depongono per una assenza di fenomeni psicotici. Situazioni di nevrosi strutturata specifica non sono osservabili o ricavabili dal colloquio:non idee fobiche, né manifestazioni comportamentali
o ideatorie di tipo anancastico, né sintomi a carattere acuto tipo panico. L'umore è risultato al momento in asse. In definitiva non è possibile individuare , in una patologia psichiatrica clinicamente rilevante e diconseguenza alcun danno psichico permanente. “
- Il nesso causale tra l'abbandono del padre ed il percorso terapeutico e farmacologico iniziato dal , piuttosto connesso al decesso dalla nonna ( cr CTU “ Per quanto CP_1 attiene alla pregressa presenza di disturbi psichici, la loro origine non è riconducibile in maniera automatica all'assenza della figura paterna. Lo stesso esaminato ha ricordato di essersi sentito “svuotato” e “oppresso” dopo la morte della nonna e quando le condizioni di salute della madre sono peggiorate, ovvero quando ha dovuto far fronte in prima persona a difficoltà familiari. La riconducibilità di un disturbo psichiatrico all'assenza di una figura genitoriale è già di per sé cosa assai complessa da dimostrare, ma nel nostro caso, diviene impossibile trovare un nesso di causalità in quanto non abbiamo notizie di disturbi psichici nell'infanzia, nell'adolescenza e nella prima età adulta. Al contrario sappiamo che il durante la frequenza scolastica ha mostrato un eccellente CP_1 rendimento e che si è sottoposto alle valutazioni per espletare il servizio militare con successo in due occasioni. L'eventuale sussistenza di patologie psichiche di certo sarebbe stata rilevata all'atto della selezione e sarebbe stata segnalata. Anche la storia clinica dei
7 disturbi (e la discontinuità dei trattamenti) è suggestiva non di una patologia ad andamento cronico, ma di un disagio momentaneo. Il funzionamento personale e socio- relazionale infine è privo di condizionamenti attribuibili a disturbi psicopatologici. Il ha espletato con buoni risultati diverse attività lavorative, che spesso implicavano CP_1 anche il diretto rapporto con clienti, e ha riferito di avere una buona cerchia di amicizie e conoscenze. In definitiva non si hanno cliniche ed etiopatogenetiche che la condotta del padre biologico abbia potuto determinare un pregiudizio, anche momentaneo, sulla salute psichica del sig. CP_1
Del pari risulta indimostrata la correlazione tra la decisione del di abbandonare gli studi e CP_1 la condotta illecita paterna causativa a sua volta di difficoltà economiche , posto che, da un lato, il ha abbandonato l'università già nel 2011 , allorquando la nonna paterna, che finanziava i CP_1 suoi studi, era ancora in vita, ; sotto altro aspetto, la correzione tra le difficoltà economiche del e l'abbandono degli studi è stata genericamente riferita solo dalla teste , la quale ha CP_1 Tes_4 specificato di avere appreso tale fatto “ da alcuni colleghi” non individuati;
sicchè tale dichiarazioni è priva di efficacia probatoria.
Accertato , nei limiti appena esposti, l'an debeatur, venendo alla quantificazione del danno va ribadito che , come chiarito dalla Suprema Corte ,“ In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148
c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto6 - 1,
Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, la liquidazione del danno non patrimoniale nei casi come quello oggetto del presente giudizio può avvenire, assumendo i parametri adottati tabellarmente per la perdita parentale in via meramente analogica e con l'applicazione di correttivi, che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Ha precisato la Cassazione che il lutto da morte ha caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli, in quanto quest'ultima situazione ha ancora margini di emendabilità. Ne consegue che il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica (Cass., n. 26205/2013, già citata)
Ciò premesso, non v'è dubbio che la privazione, sin dalla nascita e per un rilevante lasso temporale, della figura paterna (conseguente al disinteresse del per il figlio) abbia inevitabilmente prodotto CP_1
8 nell'attore delle ripercussioni personali e sociali, con conseguente lesione del diritto ad essere accudita da entrambi i genitori , determinando una condizione di sofferenza e disagio nel corso della vita di
. Parte_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale determinato dall'assenza paterna nella vita dei figli fin dalla nascita, mentre, per quanto riguarda la fase successiva al raggiungimento della maggiore età, l'intervenuta definitiva stabilizzazione della lesione subita rende del tutto ininfluente, ai fini della determinazione del risarcimento, il momento dell'iniziativa giudiziale, considerato, inoltre, che la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l'esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgi-mento personale ed emotivo ad esso connesso (vedi ancora Cass., n. 26205/2013, già citata).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, stante, come si è visto, la possibilità di utilizzare in via analogica il criterio tabellare, la Suprema Corte, come già accennato, ritiene di fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2024, relative al danno non patrimoniale per la morte di un congiunto. In particolare, in caso di morte del genitore, è previsto, a favore del figlio, un valore monetario base di € 242.482 ( parametro A: 28 Parametro B 24-paramero
C 0 ; parametro D 0 ( invero il ha goduto della presenza della nonna e della madre e di un CP_1 nucleo familiare presente ) parametro E 10 = 62x 3911
Ora, tale somma va riconosciuta nei limiti del 25% della stessa 60.620.50 tenuto conto :
- della circostanza – incidente sul grado di colpa- che non risulta dimostrato che il resistente sia stato cercato anche dal figlio o che abbia ricevuto sollecitazioni dalla ex compagna per prendersi cura del giovane;
- della circostanza che non si tratta di danno non irreversibile , essendo possibile , come già accaduto in passato, un riavvicinamento tra padre e figlio
- della carenza di allegazione e comunque prova ( per le ragioni su dette) di specifiche circostanze da cui ricavare l'intensità della sofferenza del danneggiato ( tenuto conto di quanto su esposto sul percorso terapeutico e l'abbandono degli studi).
Pertanto, equo liquidare, per il titolo in esame, la somma di € 60.620,50 (pari al 25% di € € 242.482
168.250,00), già rivalutata all'attualità, sulla quale vanno calcolati gli interessi a partire dalla data della presente decisione ( in assenza di domanda di interessi compensativi e di prova del danno da ritardo)
9 Tenuto conto della parziale rigetto della domanda , sub specie mancato riconoscimento del danno biologico le spese vanno compensate per la metà; la restante parte va posta a carico del contumace e liquidata per l'intero in euro determinata sulla base dei parametri medi scaglione sino a 52.000.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico dell'attore e quindi dell'Erario, stante la soccombenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno biologico : all'accertamento del quale era funzionale la disposta CTU.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo Sezione terza civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la responsabilità del convenuto per i danni subiti da parte attrice in conseguenza della condotta illecita dallo stesso posta in essere e descritta in motivazione;
condanna convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della complessiva somma di € 60.620,50 oltre interessi ex art 1284 c 1 dalla domanda sino al soddisfo.
Spese compensate per la metà condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida - già ridotte - in € 3808,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore e per l'effetto dell'erario
Palermo il 23.10.25 Il Giudice Cristino EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. NA EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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