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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISICCHIA Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZACUVA Controparte_2 P.IVA_2
FERDINANDO
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione alla Cartella di pagamento Pt_1
n. 09420210010521084002. A tal fine deduceva:
a. Insussistenza diritto a procedere in executivis – Mancanza titolo esecutivo in quanto il titolo non era mai stato notificato al sig. Pt_1
b. Insussistenza titolo esecutivo – Illegittima procedura di recupero tramite ruolo;
c. In subordine riduzione del quantum preteso;
II. Si costituivano i resistenti i quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
pagina 1 di 3 III. In corso di causa veniva proposta anche istanza cautelare di sospensione, la quale veniva rigettata in quanto non ammissibile.
IV. All'udienza dell'11/1/2023 il giudice si riservava e con ordinanza rigettava la chiamata in causa del terso e assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
V. All'udienza successiva il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata, e all'udienza di precisazione delle conclusioni tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta.
VII. Orbene, il motivo di doglianza relativo alla mancanza del titolo deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto il titolo esiste ed è il decreto dirigenziale 8092 del 5/7/2019, ma nella cartella di pagamento viene indicato come decreto ingiuntivo, si tratta dunque di un aspetto inerente alla regolarità degli atti esecutivi e non del diritto a procedere. La stessa qualificazione, recte, opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere data alla doglianza, successivamente elevata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in esito alle deduzioni avversarie, relativa alla notifica del titolo al fideiussore (nel caso di specie anche socio della società beneficiaria del finanziamento) presso la sede della società in luogo dell'indirizzo di residenza della persona fisica. Sul punto il ricorso è ammissibile e fondato.
VIII. Infatti, l'agente per la riscossione non ha prodotto prova della notifica della cartella di pagamento dalla quale emerge la data in cui la stessa è avvenuta. Di conseguenza non può essere considerata tardiva l'opposizione presentata dal sig. Pt_1 [...]
asserisce che la cartella sia stata notificata l'1/6/2022, ma non prova il CP_3 fatto. Quindi, dato per certo che la cartella è stata notificata, non è provato il tempo della notifica e, pertanto, non può essere dichiarata la tardività del ricorso.
pagina 2 di 3 IX. Nel merito dell'eccezione, la stessa è fondata. Infatti, emerge dall'art. 13 del contratto allegato dalla che l'elezione di domicilio è stata effettuata solo dalla Controparte_2
Società per sempre e non dai fideiussori. Ciò è confermato anche dalla diversa Pt_2 denominazione tra i fideiussori, tra i quali figura il sig. e la società Pt_1 beneficiaria così come indicato nel contratto firmato dalle parti. Pertanto, la notifica del decreto dirigenziale 8092 del 5/7/2019 nei confronti del sig. doveva Pt_1 avvenire presso l'indirizzo di residenza e, come ulteriore conseguenza, il procedimento di riscossione è viziato per la non corretta notifica di un atto presupposto nei confronti del debitore Pt_1
X. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2270 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento
09420210010521084002;
- compensa le spese di lite
Si comunichi
Reggio Calabria, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISICCHIA Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZACUVA Controparte_2 P.IVA_2
FERDINANDO
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione alla Cartella di pagamento Pt_1
n. 09420210010521084002. A tal fine deduceva:
a. Insussistenza diritto a procedere in executivis – Mancanza titolo esecutivo in quanto il titolo non era mai stato notificato al sig. Pt_1
b. Insussistenza titolo esecutivo – Illegittima procedura di recupero tramite ruolo;
c. In subordine riduzione del quantum preteso;
II. Si costituivano i resistenti i quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
pagina 1 di 3 III. In corso di causa veniva proposta anche istanza cautelare di sospensione, la quale veniva rigettata in quanto non ammissibile.
IV. All'udienza dell'11/1/2023 il giudice si riservava e con ordinanza rigettava la chiamata in causa del terso e assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
V. All'udienza successiva il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata, e all'udienza di precisazione delle conclusioni tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta.
VII. Orbene, il motivo di doglianza relativo alla mancanza del titolo deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto il titolo esiste ed è il decreto dirigenziale 8092 del 5/7/2019, ma nella cartella di pagamento viene indicato come decreto ingiuntivo, si tratta dunque di un aspetto inerente alla regolarità degli atti esecutivi e non del diritto a procedere. La stessa qualificazione, recte, opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere data alla doglianza, successivamente elevata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in esito alle deduzioni avversarie, relativa alla notifica del titolo al fideiussore (nel caso di specie anche socio della società beneficiaria del finanziamento) presso la sede della società in luogo dell'indirizzo di residenza della persona fisica. Sul punto il ricorso è ammissibile e fondato.
VIII. Infatti, l'agente per la riscossione non ha prodotto prova della notifica della cartella di pagamento dalla quale emerge la data in cui la stessa è avvenuta. Di conseguenza non può essere considerata tardiva l'opposizione presentata dal sig. Pt_1 [...]
asserisce che la cartella sia stata notificata l'1/6/2022, ma non prova il CP_3 fatto. Quindi, dato per certo che la cartella è stata notificata, non è provato il tempo della notifica e, pertanto, non può essere dichiarata la tardività del ricorso.
pagina 2 di 3 IX. Nel merito dell'eccezione, la stessa è fondata. Infatti, emerge dall'art. 13 del contratto allegato dalla che l'elezione di domicilio è stata effettuata solo dalla Controparte_2
Società per sempre e non dai fideiussori. Ciò è confermato anche dalla diversa Pt_2 denominazione tra i fideiussori, tra i quali figura il sig. e la società Pt_1 beneficiaria così come indicato nel contratto firmato dalle parti. Pertanto, la notifica del decreto dirigenziale 8092 del 5/7/2019 nei confronti del sig. doveva Pt_1 avvenire presso l'indirizzo di residenza e, come ulteriore conseguenza, il procedimento di riscossione è viziato per la non corretta notifica di un atto presupposto nei confronti del debitore Pt_1
X. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2270 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento
09420210010521084002;
- compensa le spese di lite
Si comunichi
Reggio Calabria, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 3 di 3