Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2684 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maurizio Miniero come da procura in atti ATTRICE
E
(C.F. e P.I. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , qui rappresentata dalla (C.F. e P.IVA_2 Controparte_3
P.I. ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_3
Lucibello come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, la la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
[..
[...]
[...]
esecutiva immobiliare di questo Tribunale, iscritta al n. 152/22.
In particolare, quale unico motivo di opposizione, ribadito in questa sede, l'istante eccepiva il difetto di legittimazione attiva della controparte, lamentando che quest'ultima - sia nell'atto di precetto che nel successivo atto di pignoramento immobiliare - aveva rappresentato di essere divenuta titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 302/13 ottenuto dalla Banca ai danni Controparte_5
della , a seguito di una cessione in blocco di crediti bancari pubblicata in G.U., senza Parte_1
tuttavia dimostrare che il credito nei confronti dell'attrice fosse effettivamente ricompreso nella cessione stessa.
Pertanto, accertato il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, l'istante chiedeva dichiararsi la illegittimità della procedura esecutiva intrapresa, con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1 Controparte_2
rappresentata dalla in persona del procuratore speciale, la quale Controparte_3
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 617 cpc;
quanto al merito, contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
In primo luogo, si osserva come la presente opposizione sia certamente ammissibile, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, non soggetta al termine di cui all'art. 617 cpc richiamato dalla convenuta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Ed invero, con specifico riferimento alla prova della inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in blocco (unica questione controversa nel presente giudizio), si richiama il consolidato orientamento per cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata
2 rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n. 21821/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 22409/23 e n. 20739/22).
Dunque, in presenza degli elementi di cui sopra, il Giudice può prescindere dal richiedere l'allegazione del contratto di cessione, potendo il cessionario fornire la dimostrazione del negozio di cessione e della relativa inclusione di specifici crediti anche attraverso presunzioni e altri elementi probatori idonei a raggiungere tale prova, tra cui la comunicazione stragiudiziale del cedente relativa alla cessione.
D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità", sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute (cfr. Cass. n.
5617/20; Cass. n. 10200/21; Corte Appello L'Aquila 18/02/2022, n. 268; Corte Appello Torino,
15/03/2022 n. 297).
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, si ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente a fare emergere la legittimazione sostanziale della creditrice procedente.
Giova premettere che la originaria creditrice della , come da Controparte_6 Parte_1
decreto ingiuntivo sopra richiamato, si è fusa per incorporazione nella Controparte_7
(anche , con atto ai rogiti del notaio del 2.2.2017
[...] Controparte_8 Persona_1
(doc. 8 di parte convenuta).
Occorre, altresì, evidenziare che, come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, la aveva stipulato con la Controparte_6 Controparte_9
"un contratto di anticipazione contro cessione, pro solvendo e salvo buon fine, di crediti rappresentati da fatture" e che, "nella specie, il credito ceduto dalla alla CP_9 [...]
era rappresentato dalla fattura n. 1210000819 per complessivi euro Controparte_10
384.961,12 emessa in data 9 marzo 2012, con scadenza in data 31 luglio 2012, nei confronti dell'impresa individuale ". Controparte_11
Tanto puntualizzato, si evidenzia che la convenuta ha prodotto una dichiarazione con cui la
[...]
(società incorporante la come da atto di fusione del CP_12 Controparte_7
26.3.2021: doc. 18) ha attestato la avvenuta cessione in favore di dei crediti Controparte_1
originariamente vantati da nei confronti della Controparte_7 Controparte_9
, crediti elencati nella dichiarazione stessa (doc. 19).
[...]
3 La convenuta ha pure prodotto una comunicazione di cessione con cui la , Controparte_2
quale mandataria della ha comunicato alla che il Controparte_1 Controparte_9
credito di cui alla posizione a sofferenza NDG 6697308, originariamente nella titolarità di
[...]
per effetto di contratto di cessione di crediti in blocco del 20.7.2018 è divenuto di esclusiva CP_8
titolarità della (doc. 20). Controparte_1
Da tali dichiarazioni emerge inequivocabilmente il richiamo alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta cessione (G.U. n. 86 del 26 luglio 2018); inoltre, il codice di NDG relativo alla
[...]
(6697308), compare in entrambe le dichiarazioni di cessione di cui sopra. CP_9
La convenuta ha, altresì depositato, con l'atto di costituzione, l'estratto della G.U. n.86 del 26 luglio
2018 riguardante l'avviso di cessione da alla Controparte_7 Controparte_1 avente ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_7
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio o conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991".
Si legge, ancora, in detto avviso che i crediti ceduti risultano da apposita lista pubblicata sul sito internet indicato nell'avviso medesimo.
Ebbene, come risulta dal decreto ingiuntivo in atti, il credito oggetto di cessione deriva da un contratto di finanziamento concesso mediante anticipazione contro cessione del credito del 15 marzo 2012; è vantato verso un debitore classificato a sofferenza a fronte della intervenuta risoluzione contrattuale;
è certamente sorto nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, derivando da un contratto del 2012.
La convenuta ha anche prodotto l'elenco dei crediti ceduti estrapolato dal sito internet richiamato nell'avviso di cessione dove, alla pagina 10, è indicato il numero di sofferenza assunto dalla posizione (6697308), così come sono specificati i codici indicativi delle varie linee di credito oggetto di cessione, dati perfettamente coincidenti con l'elenco dei crediti ceduti contenuto nella dichiarazione del 24 maggio 2023 (doc. 19 sopra richiamato).
Da ultimo, non va trascurato che la creditrice procedente risulta in possesso del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 302/2013, dalla stessa prodotto con la comparsa di costituzione e risposta.
4 Ed allora (e come già anticipato), il giudicante ritiene che il corredo documentale in atti sia senz'altro idoneo a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Infatti, come da condivisibile orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria (Cass. n. 10200/21 cit.).
Si ribadisce, infatti, che “la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14 novembre 2020), e che la circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell'acquisita titolarità del credito, tant'è che secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo", così come la dichiarazione resa dal cedente.
Di qui il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e per essa della Parte_1 Controparte_1 [...]
rappresentata dalla in persona del procuratore Controparte_2 Controparte_3
speciale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 11.229,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
5 6