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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 847/2022 R.G. promossa
DA
( ,), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), ( ), in C.F._3 Parte_4 C.F._4
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Pier Luigi Sava;
Persona_1
Appellanti
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela
Marchese, Valentina Schilirò;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2022 gli appellanti, in epigrafe generalizzati, proponevano appello avverso la sentenza n. 1153/2022 emessa dal Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendone la riforma per i motivi specificati nell'atto di appello. L si costituiva in giudizio resistendo all'avverso gravame. CP_1
Con decreto del 17.12.2024, ritualmente comunicato, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Per detta udienza i procuratori delle parti non depositavano note scritte, sicché la causa veniva rinviata - con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.6.2025, debitamente comunicata alle parti - alla successiva udienza del 3.7.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Per l'udienza del 3.7.2025 nessuna delle parti depositava note scritte.
A norma dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P. Q. M.
La Corte, visto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all' esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Elvira Maltese