CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante al fine dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente, pur se il termine non è ancora decorso, abbia presentato la dichiarazione, dovendosi, in tal caso, fare riferimento ad essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2024, n. 39182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39182 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del Procuratore generale che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 39182 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di PO AR ricorre avverso l'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento che ha rigettato il ricorso in opposizione (ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) al decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Trento dichiarava inammissibile la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto che l'autocertificazione relativa al reddito percepito nell'anno precedente la richiesta del beneficio avrebbe dovuto riguardare il periodo d'imposta 2021 e non 2022 in quanto, alla data di proposizione della domanda, non erano ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2022. 2. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza erroneamente confermato il rigetto dell'ammissione al beneficio, ritenendo che l'interpretazione del dettato legislativo faccia riferimento al termine ultimo di scadenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo, con ciò esplicitamente disattendendo il principio di prossimità cronologica, ormai pacificamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale il dettato normativo di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002 va interpretato nel senso che l'anno fiscale da documentare ("ultima dichiarazione") è quello per cui è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione (pur se ancora non materialmente presentata), ovverosia una finestra temporale che va da maggio a novembre di ciascun anno solare successivo a quello della percezione dei redditi in cui il contribuente è tenuto a fare le proprie dichiarazioni. Nel caso di specie, l'istanza è stata presentata il 26/07/2023, con indicazione dei redditi per l'anno 2022, essendo già maturato il termine per presentare la dichiarazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento del ricorso, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione. Il tenore letterale della norma ha posto il problema di 2 stabilire se per «ultima dichiarazione» debba intendersi l'ultima dichiarazione presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione. Sul punto, non sempre la giurisprudenza di legittimità ha dato risposte univoche. La questione interpretativa riguarda la necessità di stabilire se con tale locuzione il legislatore abbia inteso riferirsi ai redditi ricadenti nel periodo per il quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero a quelli relativamente ai quali è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege. In base ad un primo orientamento (cfr. Sez. 4, n. 32687 del 2023 n.m.; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698; Sez. 4, n. 1617/2008 n.m.), cne trae la sua origine in pronunce più risalenti, la situazione reddituale da certificare ai fini dell'ammissione al beneficio è quella riferita all'annualità per la quale i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi siano scaduti. Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente al testo normativo, dove il richiamo al reddito "risultante" dall'ultima dichiarazione lascerebbe intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell'annualità per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il diverso orientamento, fondato sul criterio della prossimità cronologica, ritiene maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, rilevando che, se il reddito da certificare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che - al momento del deposito dell'istanza e dell'autocertificazione, in conseguenza ai variazioni reddituali in melius, non abbia più diritto al beneficio (cfr., tra le più recenti, oltre alla già richiamata Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 13289/2023; Sez. 4, n. 44904/2023; Sez. 4, n. 21313/22, tutte non nnassimate). Si è anche precisato che non è di ostacolo a tale interpretazione la circostanza che, a mente del tenore letterale della norma, il legislatore abbia utilizzato il termine "risultante": si tratta di un argomento testuale non decisivo, poiché la norma non richiede che al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde risulta corretto attribuire all'espressione "reddito imponibile..., risultante dall'ultima dichiarazione" il sianificato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che 3 quindi "risulterà" dalla dichiarazione stessa all'esito della sua presentazione (così Sez. 4, n. 21313/22). Tutte le sentenze sinora richiamate hanno avvertito l'esigenza di introdurre un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contríbuente e di impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ciò detto, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio - che contempera i contrastanti orientamenti cui si è fatto cenno - formulato in una recente pronuncia di questa Sezione (sent. n. 191 del 27/02/2024, ric. Aloui Ahmed, n.m.) che ha osservato come sia indispensabile che l'indìviduazione dell'annualità di riferimento sia compiuta con criteri omogenei, applicabiii a prescindere dalla effettiva presentazione di una dichiarazione dei redditi, e come questo non sia possibile qualora si faccia riferimento al termine iniziale di scadenza dell'obbligo di presentazione perché questo termine varia a seconda delle modalità con le quali la dichiarazione è presentata, neppure esistendo per coloro che sono esentati dall'obbligo di presentarla. Prendendo avvio da queste considerazioni, si è ritenuto che l'istanza di cui agli artt. 78 e ss. d.P.R. 115/2002 sia ammissibile se contiene l'autocertificazione dei redditi relativi all'ultima annualità nella auale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto, essendo solo questo termine a poter essere determinato in linea generale ed astratta sulla bas dell'indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate che individua, ogni anno, una data certa oltre la auale aualsiasi dichiarazione è tardiva. A questa data, invero, può farsi riferimento a prescindere dal fatto che una dichiarazione sia stata effettivamente presentata e il riferimento ad essa è agevole anche per coloro che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò detto, non può essere pretermessa l'esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Ne consegue cne, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all'anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non v'è ragione di fare riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio. In sostanza, il principio può essere espresso nei seguenti termini: l'ultima dichiarazione dei redditi -iievante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito 4 iena istanza. è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando 'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. E questa la situazione verificatasi nel caso di specie, ove l'istanza c ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata il 26/07/2021. quando non era scaduto l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, ma che il ricorrente aveva effettivamente presentato il 14/07/2023. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame. Così deciso il 9 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Prsk3t1te
lette le conclusioni del Procuratore generale che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 39182 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di PO AR ricorre avverso l'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento che ha rigettato il ricorso in opposizione (ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) al decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Trento dichiarava inammissibile la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto che l'autocertificazione relativa al reddito percepito nell'anno precedente la richiesta del beneficio avrebbe dovuto riguardare il periodo d'imposta 2021 e non 2022 in quanto, alla data di proposizione della domanda, non erano ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2022. 2. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza erroneamente confermato il rigetto dell'ammissione al beneficio, ritenendo che l'interpretazione del dettato legislativo faccia riferimento al termine ultimo di scadenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo, con ciò esplicitamente disattendendo il principio di prossimità cronologica, ormai pacificamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale il dettato normativo di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002 va interpretato nel senso che l'anno fiscale da documentare ("ultima dichiarazione") è quello per cui è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione (pur se ancora non materialmente presentata), ovverosia una finestra temporale che va da maggio a novembre di ciascun anno solare successivo a quello della percezione dei redditi in cui il contribuente è tenuto a fare le proprie dichiarazioni. Nel caso di specie, l'istanza è stata presentata il 26/07/2023, con indicazione dei redditi per l'anno 2022, essendo già maturato il termine per presentare la dichiarazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento del ricorso, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione. Il tenore letterale della norma ha posto il problema di 2 stabilire se per «ultima dichiarazione» debba intendersi l'ultima dichiarazione presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione. Sul punto, non sempre la giurisprudenza di legittimità ha dato risposte univoche. La questione interpretativa riguarda la necessità di stabilire se con tale locuzione il legislatore abbia inteso riferirsi ai redditi ricadenti nel periodo per il quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero a quelli relativamente ai quali è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege. In base ad un primo orientamento (cfr. Sez. 4, n. 32687 del 2023 n.m.; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698; Sez. 4, n. 1617/2008 n.m.), cne trae la sua origine in pronunce più risalenti, la situazione reddituale da certificare ai fini dell'ammissione al beneficio è quella riferita all'annualità per la quale i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi siano scaduti. Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente al testo normativo, dove il richiamo al reddito "risultante" dall'ultima dichiarazione lascerebbe intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell'annualità per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il diverso orientamento, fondato sul criterio della prossimità cronologica, ritiene maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, rilevando che, se il reddito da certificare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che - al momento del deposito dell'istanza e dell'autocertificazione, in conseguenza ai variazioni reddituali in melius, non abbia più diritto al beneficio (cfr., tra le più recenti, oltre alla già richiamata Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 13289/2023; Sez. 4, n. 44904/2023; Sez. 4, n. 21313/22, tutte non nnassimate). Si è anche precisato che non è di ostacolo a tale interpretazione la circostanza che, a mente del tenore letterale della norma, il legislatore abbia utilizzato il termine "risultante": si tratta di un argomento testuale non decisivo, poiché la norma non richiede che al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde risulta corretto attribuire all'espressione "reddito imponibile..., risultante dall'ultima dichiarazione" il sianificato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che 3 quindi "risulterà" dalla dichiarazione stessa all'esito della sua presentazione (così Sez. 4, n. 21313/22). Tutte le sentenze sinora richiamate hanno avvertito l'esigenza di introdurre un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contríbuente e di impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ciò detto, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio - che contempera i contrastanti orientamenti cui si è fatto cenno - formulato in una recente pronuncia di questa Sezione (sent. n. 191 del 27/02/2024, ric. Aloui Ahmed, n.m.) che ha osservato come sia indispensabile che l'indìviduazione dell'annualità di riferimento sia compiuta con criteri omogenei, applicabiii a prescindere dalla effettiva presentazione di una dichiarazione dei redditi, e come questo non sia possibile qualora si faccia riferimento al termine iniziale di scadenza dell'obbligo di presentazione perché questo termine varia a seconda delle modalità con le quali la dichiarazione è presentata, neppure esistendo per coloro che sono esentati dall'obbligo di presentarla. Prendendo avvio da queste considerazioni, si è ritenuto che l'istanza di cui agli artt. 78 e ss. d.P.R. 115/2002 sia ammissibile se contiene l'autocertificazione dei redditi relativi all'ultima annualità nella auale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto, essendo solo questo termine a poter essere determinato in linea generale ed astratta sulla bas dell'indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate che individua, ogni anno, una data certa oltre la auale aualsiasi dichiarazione è tardiva. A questa data, invero, può farsi riferimento a prescindere dal fatto che una dichiarazione sia stata effettivamente presentata e il riferimento ad essa è agevole anche per coloro che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò detto, non può essere pretermessa l'esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Ne consegue cne, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all'anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non v'è ragione di fare riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio. In sostanza, il principio può essere espresso nei seguenti termini: l'ultima dichiarazione dei redditi -iievante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito 4 iena istanza. è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando 'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. E questa la situazione verificatasi nel caso di specie, ove l'istanza c ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata il 26/07/2021. quando non era scaduto l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, ma che il ricorrente aveva effettivamente presentato il 14/07/2023. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, per nuovo esame. Così deciso il 9 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Prsk3t1te