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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa 2302/2024 RG + 8 riunite promosse con ricorso in opposizione a DI
da
Parte_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Belli (C.F.:
) e Federica Ruffo (C.F.: , del foro di Parma C.F._1 C.F._2
- OPPONENTE - contro
1. (RG 2302/2024) Controparte_1
2. (RG 2303/2024) Parte_2
3. DI TR IA (RG 2304/2024)
4. (RG 2305/2024) Parte_3
5. (RG 2628/2024) CP_2
6. DI (RG 2632/2024) Controparte_3
7. (RG 2655/2024) CP_4
8. (RG 2683/2024) Parte_4
9. (RG 2685/2024) Parte_5
tutti con avv.ti Gaetano Alberto Pani e Walter Pani - OPPOSTI -
tutte nei confronti altresì di
. IVA , con sede legale in Roma, via della Stazione di S. Pietro Controparte_5 P.IVA_1
n.65, PEC: Email_1
e ➢ emplificata P. IVA , con sede legale in Roma, piazza G. Marconi Controparte_6 P.IVA_2
n.15
- CONTUMACI -
in punto : responsabilita solidale del committente ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003
FATTO
La con distinti ricorsi poi riuniti ha opposto i DI rispettivamente ottenuti dagli opposti di cui Parte_1 in epigrafe per il pagamento in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 della retribuzione della mensilita di luglio 2024 maturata alle dipendenze della semplificata P. IVA Controparte_6
per la prestazione di attivita lavorativa in distacco presso appaltatrice dalla P.IVA_2 CP_5 medesima di interventi commissionati da EN Produzione. Pt_1
Si tratta dei seguenti DI provvisoriamente esecutivi ex art 642 comma 2 cpc, concessi a carico di Pt_1 ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 previa detrazione quali voci non retributive in senso stretto delle indennita a fianco indicate:
1. : DI 646/2024 detratta l' indennita per permessi non goduti Controparte_1
2. SA MD : DI 680/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti Pt_2
3. DI TR IA : DI 676/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti
4. : DI 644/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti Parte_3
5. : DI 741/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti;
CP_2
6. DI : DI 744/2024 detratte le indennita per permessi non goduti Controparte_3
7. D'ALO' COSIMO: DI 695/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti nonche per trasferta Italia
8. MIA RAJIB: DI 702/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti nonche per trasferta
Italia
9. : DI 698/2024 detratte le indennita per ferie e permessi non goduti nonche per Parte_5 trasferta Italia
Le ingiunzioni, emesse nei confronti della datrice di lavoro debitrice principale nonche a titolo di responsabilita solidale ex art. 29 comma ì 2 del D.Lgs. 276/2003 di ed CP_5 Parte_1
ENEL PRODUZIONE, sono opposte dalla medesima er : Pt_1
1. inapplicabilita' della responsabilita' solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 posto l' utilizzo degli ingiungenti opposti da parte di , esclusa l'applicazione analogica dell' Controparte_7 invocata solidarieta a figure diverse dall' appalto;
2. abuso del processo ex art. 88 c.p.c. avendo il medesimo studio legale avv.ti Gaetano Alberto e Walter
Pani presentato per molteplici lavoratori nella medesima situazione distinti ricorsi singoli anziche un unico ricorso cumulativo;
3. in ogni caso in subordine carenza di legittimazione passiva di per importi privi di natura Pt_1 strettamente retributiva
Gli opposti si sono costituti contestando i primi due motivi di opposizione e quanto al terzo rilevando l' CP_ avvenuta determinazione degli importi rispettivamente posti a carico della così come di ed Pt_1
EN (che non le hanno opposte), previo scorporo delle voci non retributive, e concludendo nei seguenti termini “ A) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. … del
Tribunale di Venezia, Sez. lavoro;
B) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare
l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, quantomeno secondo la misura prevista dal CCNL di riferimento (CISAL ANPIT) per
l'inquadramento contrattualmente pattuito, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”; C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari.
La ha provveduto al versamento delle somme portate dai DI, spese incluse, fatto salvo il Parte_1 diritto di ripetizione.
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto e stata trattenuta in decisione
MOTIVI
A) FATTO
E' certo siccome pacifico (non contestato), e comunque riscontrato da lettere di distacco e fogli di CP_ cantiere sottoscritti da personale sia di che di allegati ai ricorsi per DI, che gli opposti Pt_1 hanno maturato la retribuzione azionata in monitorio, relativa alla mensilita di luglio 2024, nell' attivita svolta quali dipendenti in distacco presso la er l' esecuzione in Fusina CP_6 CP_5
(VE) di lavori in subappalto stipulato con aggiudicataria dell'appalto indetto da Parte_1 [...] er la “Realizzazione Nuova Centrale Turbo Gas EN Fusina (VE)”. Parte_6
Lettere di distacco e fogli di cantiere dimostrano nel contempo che i medesimi opposti hanno prestato la loro attivita in tale cantiere per l'intero periodo in cui sono stati alle dipendenze di Parte_7
CP_6 B) APPLICABILITA' DELLA RESPONSABILITA' ART 29 C 2 DLGS 276/2003
L' azionata responsabilita solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 in capo, per quanto qui interessa, alla sub committente (unica ad avere opposto i DI) sussiste per i motivi gia espressi a fronte di iniziale Pt_1 richiesta, da parte della stessa con le prime opposizioni proposte in assenza di pagamento (con riserva di ripetizione), di sospensione dell' esecutivita dei DI opposti ex art 649 cpc.
La sospensiva e stata rigettata con la seguente motivazione che viene qui richiamata e ribadita : “ in quanto la veste formale adottata ai fini dell' impiego nell' appalto dei lavoratori ITC/Driver Group non appare da sè sola idonea ad escludere la responsabilità della tenuto conto dell' estensione del Pt_1 vincolo solidaristico a ogni ipotesi di erogazione indiretta del lavoro in outsourcing, come da affermato indirizzo giurisprudenziale sia della Corte Costituzionale che della Cassazione;
ci si riferisce in particolare alle note pronunce in materia di subfornitura (Corte Cost 254 del 2017), pienamente condivisibili in quanto aderenti all' attuale frammentazione dei processi produttivi con frequente dissociazione tra fruitore delle prestazioni lavorative e formale datore di lavoro;
in tale direzione la Circolare n. 6 del 29 marzo 2018 dell'
, secondo cui la ratio della sentenza 254/2017, ovvero la necessita di Controparte_8 evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarita del contratto di lavoro
e fruizione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati, giustifica l' estensione del vincolo solidaristico anche al distacco”.
Le pronunce di merito richiamate dalla a favore del carattere eccezionale dell' art 29 comma 2 Pt_1 dlgs 276/2023 sono in effetti ad oggi ampiamente superate da recente, e condivisibile, contrapposto orientamento giurisprudenziale che estende la responsabilita solidale all' utilizzatore sostanziale della prestazione a prescindere dalla veste formale prescelta dalle societa coinvolte per regolare il loro rapporto.
La responsabilita in questione, nell' ottica di garantire il pagamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori, va applicata a tutte le fattispecie di decentramento produttivo e dissociazione tra contratto di lavoro e utilizzo della prestazione, quando il committente - come nel caso di specie - ha un interesse economico concreto nell'operazione e agisce come imprenditore, o come datore di lavoro che realizza la propria attivita istituzionale attraverso l'utilizzo delle prestazioni dei dipendenti dell'appaltatore.
In tal senso Cass. 25172/2019 secondo cui un' interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 porta ad escludersi che si tratti di norma eccezionale e a ritenere invece che la stessa disciplini la responsabilita in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarita del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attivita lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento.
L' art. 4, comma 4, del D.Lgs. 136/2016, richiamato da el ricorso in opposizione, conferma Parte_1 tale estensione in quanto diversamente si perverrebbe all' inaccettabile operativita , per i lavoratori di imprese stabilite in un altro Stato membro “che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori”, di una tutela piu' ampia di quella dei lavoratori in distacco di imprese stabilite in Italia.
Come obiettato dalla difesa degli opposti l'interpretazione corretta, e costituzionalmente orientata, non puo essere dunque che quella di ritenere che il legislatore, per massimo scrupolo, abbia introdotto il citato art. 4, comma 4, del D.Lgs. 136/2016, per estendere ai lavoratori di imprese stabilite in un altro
Stato membro, distaccati in Italia, la medesima tutela riconosciuta dall'art. 29 per i lavoratori (in distacco) di imprese stabilite in Italia.
C) ABUSO DEL PROCESSO EX ART. 88 C.P.C.
La censura e riferita al fatto che le retribuzioni di maggio e luglio 2024 quali dipendenti per la CP_9 prestazione di attivita lavorativa in distacco presso nel cantiere sono state CP_5 Parte_7 azionate da numerosi lavoratori tramite il medesimo studio legale avv.ti Pani depositando nello stesso contesto temporale (10-12 ottobre 2024) plurimi singoli ricorsi monitori anziche un unico ricorso cumulativo.
Il rilievo quale fonte di inammissibilita della domanda per abuso del processo e infondato in quanto la casistica giurisprudenziale in materia riguarda le ben diverse ipotesi del cd frazionamento
(parcellizzazione) del credito e dell' utilizzo di strumenti processuali a fini dilatori o manifestamente infondati.
Nel caso di specie invece ricorre unicamente l' identita del contesto di fatto in cui e maturato, lavoratore per lavoratore, il rispettivo credito di lavoro, che ciascun interessato ha legittimamente azionato singolarmente, salva poi, a seguito delle opposizioni ai DI (proposte solo da , l' avvenuta Pt_1 riunione dei giudizi riguardanti posizioni omogenee anche quanto la datrice di lavoro ( nel caso di specie
I.T.C.M.), limitato il numero in modo da rendere trattazione e decisione in concreto gestibili.
D) VOCI - QUESTIONE IMPORTI PRIVI DI NATURA STRETTAMENTE RETRIBUTIVA
Come evidenziato anche da questo Tribunale con la sentenza n. 726 del 14.12.2022, “costituisce approdo giurisprudenziale consolidato che «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”.
La responsabilita solidale del committente riguarda i trattamenti strettamente retributivi e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, con esclusione dunque delle indennita di natura risarcitoria o mista.
Tra le voci azionate nel caso di specie non hanno natura retributiva l'indennita sostitutiva di ferie, festivita e permessi non goduti, gia scorporate in tutti i DI, cui e in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo), e solo in parte retributivo, per la loro connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attivita lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per se retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.
Tali indennita esorbitano dunque dalla responsabilita ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche
Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), e come tali nei DI sono gia state scorporate.
Non così invece, e dunque rientrano nel trattamento retributivo garantito ai sensi di tale disposizione:
- l' indennita di cd “trasferta Italia” in quanto, attesa l' adibizione degli opposti continuativamente fissi al cantiere di fin dall' assunzione e contestuale distacco, si tratta di emolumento avente Pt_7 in concreto, non gia funzione riparatoria propria del trattamento di trasferta in senso proprio, ovvero genuino, come tale esente da imposizione fiscale e contribuzione, ne natura mista, in parte risarcitoria e in parte retributiva, bensì evidente chiara natura esclusivamente retributiva in senso stretto;
ossia a dire che non si tratta di emolumento atto a compensare spese e spese/disagi sofferti dai lavoratori per prestare la loro attivita lavorativa in sede diversa da quella “ordinaria” in quanto la sede di lavoro e stata sempre e solo il cantiere di;
dunque, anche ammesso che l' indennita Pt_7 di trasferta sul piano generale e astratto non sia una voce strettamente retributiva, nella fattispecie in esame l' emolumento denominato in busta paga “Trasferta Italia” costituisce invece in concreto retribuzione vera e propria;
- i rimborsi ind. Km per quali valgono considerazioni analoghe a quelle teste esposte relativamente all' indennita di trasferta;
- i premi di produzione/ risultato in quanto integrano importi destinati ad incrementare la retribuzione;
- la quota TFR anno in corso inserita in talune buste paga siccome senz'altro riferita a periodo lavorato presso il cantiere di , in cui come detto risulta documentalmente che gli opposti abbiano Pt_7 lavorato per l'intera durata dei loro rapporti di lavoro;
- il rimborso fiscale 730 in quanto le relative somme, corrispondendo a trattenute fiscali non dovute, hanno natura retributiva;
- le somme indicate in busta paga dovute per esonero VS , che hanno natura retributiva perche si tratta di esonero che, determinando il non assoggettamento a contribuzione, va ad incrementare la retribuzione netta del lavoratore.
Per le ragioni esposte le domande come accolte nei DI opposti sono fondate da cui l' insussistenza del diritto della a ripetere quanto corrisposto, con salvezza di ripetizione per il caso di fondatezza Pt_1 dell' opposizione, a fronte della provvisoria esecutivita dei DI stessi ex art 642 c 2 cpc ha infatti provveduto al versamento delle somme portate dai DI, spese incluse, fatto salva, in Parte_1 caso di fondatezza dell' opposizione, la relativa ripetizione.
Dal canto loro gli opposti all' odierna udienza hanno espressamente specificato che le conclusioni formulate (invero contraddittorie essendo chiesti in uno l' accertamento del credito azionato in via monitoria e la conferma del DI, che in realta porta solo parte delle somme richieste) devono essere intese come conferma dei DI così come da ciascun lavoratore rispettivamente ottenuto.
E) DOMANDA DI MANLEVA CP_ Nulla va disposto nel merito sulla domanda di manleva formulata dalla verso e datrice di Pt_1 lavoro degli opposti trattandosi di domanda la cui formulazione presuppone l' istanza di chiamata in causa del terzo ( in consapevole contrasto con Cass 9441/2022 e come invece ex Cass. 12662/2021), che va nello specifico disattesa in quanto non e fatta valere garanzia propria atta a determinare l' attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domanda da cui potrebbe derivare ritardo e maggiore gravosita dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc).
Per costante giurisprudenza della Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, il rapporto di garanzia tra committente e appaltatore si ritiene sottratto alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi ne direttamente, ne indirettamente dei rapporti di cui all'art.409 cpc.
L' attrazione al rito lavoro per connessione viene esclusa in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosita che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore;
le pretese azionate dai lavoratori riguardano infatti crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi, rispetto ai quali gia la sola instaurazione del contraddittorio sulla manleva comporta di per se una dilatazione dei tempi del processo.
La domanda riguarda spesso, oltretutto, aziende la cui citazione pone problemi di notifica, in alcuni casi dal lavoratore, posto l'evidente stato di decozione e stante l' assenza di litisconsorzio necessario, nemmeno citate, sempre piu' frequentamente in un contesto di subappalti che puo innescare chiamate in manleva a catena.
In risposta alla chiamata possono, d' altro canto, essere introdotte, in relazione al rapporto di appalto, reciproche contestazioni e rivendicazioni tra imprese tali da appesantire ulteriormente il processo in totale assenza di ragioni di connessione con la pretesa del lavoratore ricorrente.
F) SPESE DI LITE
Ferme le spese portate dai DI, dalla gia corrisposte, sono a carico della stessa, in base a Pt_1 soccombenza, anche le spese della presente fase di opposizione liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialita del contenzioso e carattere non complesso delle questioni trattate, dunque sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) ridotto per serialita della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali, applicato infine l' aumento del 30% per ciascuno ricorrente oltre al primo
pqm
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta la sussistenza dei crediti degli opposti come da decreto ingiuntivo rispettivamente ottenuto,
e per l' effetto, dato atto dell'intervenuto pagamento con riserva di ripetizione, dichiara insussistente il diritto della a ripetere quanto corrisposto;
Parte_1
2. condanna la medesima alla rifusione anche delle spese del presente giudizio di Parte_1 opposizione, che liquida, al netto di accessori, in euro 4.500,00 con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Gaetano Alberto Pani e Walter Pani
Venezia, 17.7. 2025
Il Giudice