TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 312/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 312/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
CP_1
contumace
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta - dapprima a tempo determinato
(22.3.2022-30.6.2022) e a far data dal 01.07.2022 a tempo indeterminato - con orario a tempo parziale a 30 ore settimanali come autista addetto alla consegna di farmaci presso le farmacie, inquadrato al livello I del CCNL Multiservizi. Il rapporto si è sciolto per dimissioni del lavoratore con decorrenza dal 26.05.2023 (doc. 06 dimissioni volontarie);
- egli domanda in questa sede la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento in proprio favore del complessivo importo lordo di euro 7.284,75, di cui euro 2.410,46 per
TFR, a titolo di differenze retributive da errato inquadramento e da lavoro straordinario svolto e mai remunerato con la maggiorazione contrattualmente prevista;
- la società, a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio, e va dichiarata contumace;
rilevato che:
- il ricorrente allega di aver lavorato dal lunedì al venerdì nonché a sabati alterni dalle 1,30 alle 6:00 e dalle 9:30 alle 16:30, e da marzo 2023 ha seguito il “minor orario”: 9:30 –
16:30;
- riferisce inoltre di aver sempre svolto, in autonomia, le seguenti mansioni: scaricare le casse vuote del giro precedente e riempirle con sacchetti contenenti farmaci;
caricare quindi le casse nel furgone ed effettuare il c.d. giro delle farmacie. Precisa di aver consegnato le casse direttamente all'interno della farmacia nei viaggi diurni, e di aver invece provveduto al deposito delle casse in locale dedicato, aprendolo con apposita chiave, nel corso dei turni notturni, quando le farmacie erano chiuse;
- egli ritiene che le mansioni sopra descritte siano inquadrabili nel III° livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato in azienda;
- dal raffronto tra la descrizione del livello di inquadramento rivendicato e le mansioni come descritte dallo stesso ricorrente, tuttavia, si evince la parziale infondatezza della domanda in parte qua;
- appartengono infatti al III Livello “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”;
pagina 2 di 5 - a ben vedere il ricorrente non allega né dimostra, in fatto, alcun elemento da cui possa evincersi la qualificazione richiesta per lo svolgimento delle proprie mansioni, o profili di complessità o responsabilità che consentano di ritenere pertinente il richiamo a tale previsione del CCNL, che disciplina il rapporto di impiegati e operai qualificati, e pertanto portatori di una certa, specifica professionalità che il ricorrente non dimostra di avere;
- pare invece potersi ritenere che le sue mansioni possano rientrare, più che nel I Livello del
CCNL in cui sono inquadrati “i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma
è sufficiente un periodo mimmo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni”, nel II
Livello, a cui “Appartengono […] i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.
Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.”;
- tra i profili esemplificativi previsti dalla norma contrattuale che descrive il II Livello, infatti, figura quello degli “Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, del tutto sovrapponibile a quello del ricorrente;
- tra i profili esemplificativi del I Livello, invece, figura esclusivamente il “Manovale non addetto a servizi di pulizia”, e quindi l'operaio privo di qualunque minima professionalità che non utilizzi strumenti o, per quanto qui rileva, mezzi meccanici che il ricorrente invece utilizzava;
- alla luce delle suesposte considerazioni pare pertanto appropriato il riferimento al secondo livello come corretto inquadramento dell'attività del ricorrente;
- quanto all'orario di lavoro, vanno richiamate le dichiarazioni dei testi sentiti nel corso dell'udienza del 18.2.2025, che hanno confermato le allegazioni attoree;
pagina 3 di 5 - il teste , in particolare, fino al 2022 ha incontrato quotidianamente il ricorrente Tes_1 presso il centro di raccolta Cef di BO IC.no (avendo lavorato nell'ambito dell'appalto da quest'ultima affidato a Geos, subappaltante), e ha dichiarato: “Lui faceva il giro di Schio la notte. Alla mattina faceva di nuovo il giro Schio intermedio, più veloce,
e al pomeriggio quello di Piovene Rocchette.
Noi ci trovavamo nel punto di raccolta e in certe farmacie che avevamo in comune. Anche io osservavo gli stessi orari.
Confermo che il giro notturno iniziava alle 1:30 presso il magazzino di BO IC.no con il caricamento del furgone, poi la partenza era verso le 3:00 e il rientro alle 6:00-
6:30, ma perché lui era veloce. Il suo giro era molto duro, altri con lo stesso giro rientravano alle 8:00.
Il giro intermedio cominciava alle 8:30-9:00 perché bisognava scaricare le casse della notte (le mettevamo a posto noi, non i dipendenti Geos), si partiva poi alle 9-9:30 con rientro alle 13:00.
Il giro pomeridiano cominciava alle 13:00 con lo scarico delle casse del mattino, poi carico di quelle nuove e si partiva. Lui partiva per primo alle 15 circa.
Questo dal lunedì al sabato, forse lui li faceva alternati i sabati”;
- il teste sentito nel corso della medesima udienza, ha dichiarato: “Io facevo lo Tes_2 stesso suo giro al pomeriggio, al mattino consegnavo per Camst.
Lui faceva il turno della notte, poi arrivava al mattino per il giro del mattino e lo trovavo al1e 13-13:30. Da lì entrambi partivamo il prima possibile. Il mio rientro era verso le
17:15-17:45, ma raramente l'ho visto al ritorno, perché molto dipendeva dal giro”;
- sebbene non si abbia esatto riscontro dell'orario finale della prestazione lavorativa del ricorrente, appare del tutto ragionevole ritenere dimostrata in via presuntiva la cessazione del giro pomeridiano alle ore 16:30 come allegato in ricorso, dal momento che la partenza del giro del ricorrente è stata collocata dal sig. alle ore 15:00, e che tutte le Tes_2 ulteriori allegazioni hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è ragione per dubitare;
- il ricorso va pertanto accolto con riconoscimento delle differenze retributive rivendicate per lo svolgimento dell'orario di lavoro supplementare e straordinario svolto e non pagina 4 di 5 remunerato, come allegato in ricorso, e per il superiore inquadramento, da calcolarsi tuttavia considerando il II livello di cui al CCNL applicato al rapporto;
- per tale ragione la causa va rimessa in istruttoria al fine di consentire al ricorrente di elaborare un nuovo conteggio;
- si riserva all'esito ogni ulteriore decisione, anche in punto di spese.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate:
a) al lavoro supplementare e straordinario come allegato in ricorso (considerando la prestazione svolta dal lunedì al venerdì oltre ad un sabato ogni due con orario 1:30-
6:00 e 9:30-16,30 fino al febbraio 2023, nonché 9:30-16:30 da marzo 2023);
b) all'inquadramento al superiore livello II del CCNL applicato al rapporto;
- rimette la causa in istruttoria ai fini del calcolo delle spettanze;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.
ICenza, 25/11/2024.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 312/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
CP_1
contumace
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta - dapprima a tempo determinato
(22.3.2022-30.6.2022) e a far data dal 01.07.2022 a tempo indeterminato - con orario a tempo parziale a 30 ore settimanali come autista addetto alla consegna di farmaci presso le farmacie, inquadrato al livello I del CCNL Multiservizi. Il rapporto si è sciolto per dimissioni del lavoratore con decorrenza dal 26.05.2023 (doc. 06 dimissioni volontarie);
- egli domanda in questa sede la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento in proprio favore del complessivo importo lordo di euro 7.284,75, di cui euro 2.410,46 per
TFR, a titolo di differenze retributive da errato inquadramento e da lavoro straordinario svolto e mai remunerato con la maggiorazione contrattualmente prevista;
- la società, a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio, e va dichiarata contumace;
rilevato che:
- il ricorrente allega di aver lavorato dal lunedì al venerdì nonché a sabati alterni dalle 1,30 alle 6:00 e dalle 9:30 alle 16:30, e da marzo 2023 ha seguito il “minor orario”: 9:30 –
16:30;
- riferisce inoltre di aver sempre svolto, in autonomia, le seguenti mansioni: scaricare le casse vuote del giro precedente e riempirle con sacchetti contenenti farmaci;
caricare quindi le casse nel furgone ed effettuare il c.d. giro delle farmacie. Precisa di aver consegnato le casse direttamente all'interno della farmacia nei viaggi diurni, e di aver invece provveduto al deposito delle casse in locale dedicato, aprendolo con apposita chiave, nel corso dei turni notturni, quando le farmacie erano chiuse;
- egli ritiene che le mansioni sopra descritte siano inquadrabili nel III° livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato in azienda;
- dal raffronto tra la descrizione del livello di inquadramento rivendicato e le mansioni come descritte dallo stesso ricorrente, tuttavia, si evince la parziale infondatezza della domanda in parte qua;
- appartengono infatti al III Livello “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”;
pagina 2 di 5 - a ben vedere il ricorrente non allega né dimostra, in fatto, alcun elemento da cui possa evincersi la qualificazione richiesta per lo svolgimento delle proprie mansioni, o profili di complessità o responsabilità che consentano di ritenere pertinente il richiamo a tale previsione del CCNL, che disciplina il rapporto di impiegati e operai qualificati, e pertanto portatori di una certa, specifica professionalità che il ricorrente non dimostra di avere;
- pare invece potersi ritenere che le sue mansioni possano rientrare, più che nel I Livello del
CCNL in cui sono inquadrati “i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma
è sufficiente un periodo mimmo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni”, nel II
Livello, a cui “Appartengono […] i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.
Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.”;
- tra i profili esemplificativi previsti dalla norma contrattuale che descrive il II Livello, infatti, figura quello degli “Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, del tutto sovrapponibile a quello del ricorrente;
- tra i profili esemplificativi del I Livello, invece, figura esclusivamente il “Manovale non addetto a servizi di pulizia”, e quindi l'operaio privo di qualunque minima professionalità che non utilizzi strumenti o, per quanto qui rileva, mezzi meccanici che il ricorrente invece utilizzava;
- alla luce delle suesposte considerazioni pare pertanto appropriato il riferimento al secondo livello come corretto inquadramento dell'attività del ricorrente;
- quanto all'orario di lavoro, vanno richiamate le dichiarazioni dei testi sentiti nel corso dell'udienza del 18.2.2025, che hanno confermato le allegazioni attoree;
pagina 3 di 5 - il teste , in particolare, fino al 2022 ha incontrato quotidianamente il ricorrente Tes_1 presso il centro di raccolta Cef di BO IC.no (avendo lavorato nell'ambito dell'appalto da quest'ultima affidato a Geos, subappaltante), e ha dichiarato: “Lui faceva il giro di Schio la notte. Alla mattina faceva di nuovo il giro Schio intermedio, più veloce,
e al pomeriggio quello di Piovene Rocchette.
Noi ci trovavamo nel punto di raccolta e in certe farmacie che avevamo in comune. Anche io osservavo gli stessi orari.
Confermo che il giro notturno iniziava alle 1:30 presso il magazzino di BO IC.no con il caricamento del furgone, poi la partenza era verso le 3:00 e il rientro alle 6:00-
6:30, ma perché lui era veloce. Il suo giro era molto duro, altri con lo stesso giro rientravano alle 8:00.
Il giro intermedio cominciava alle 8:30-9:00 perché bisognava scaricare le casse della notte (le mettevamo a posto noi, non i dipendenti Geos), si partiva poi alle 9-9:30 con rientro alle 13:00.
Il giro pomeridiano cominciava alle 13:00 con lo scarico delle casse del mattino, poi carico di quelle nuove e si partiva. Lui partiva per primo alle 15 circa.
Questo dal lunedì al sabato, forse lui li faceva alternati i sabati”;
- il teste sentito nel corso della medesima udienza, ha dichiarato: “Io facevo lo Tes_2 stesso suo giro al pomeriggio, al mattino consegnavo per Camst.
Lui faceva il turno della notte, poi arrivava al mattino per il giro del mattino e lo trovavo al1e 13-13:30. Da lì entrambi partivamo il prima possibile. Il mio rientro era verso le
17:15-17:45, ma raramente l'ho visto al ritorno, perché molto dipendeva dal giro”;
- sebbene non si abbia esatto riscontro dell'orario finale della prestazione lavorativa del ricorrente, appare del tutto ragionevole ritenere dimostrata in via presuntiva la cessazione del giro pomeridiano alle ore 16:30 come allegato in ricorso, dal momento che la partenza del giro del ricorrente è stata collocata dal sig. alle ore 15:00, e che tutte le Tes_2 ulteriori allegazioni hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è ragione per dubitare;
- il ricorso va pertanto accolto con riconoscimento delle differenze retributive rivendicate per lo svolgimento dell'orario di lavoro supplementare e straordinario svolto e non pagina 4 di 5 remunerato, come allegato in ricorso, e per il superiore inquadramento, da calcolarsi tuttavia considerando il II livello di cui al CCNL applicato al rapporto;
- per tale ragione la causa va rimessa in istruttoria al fine di consentire al ricorrente di elaborare un nuovo conteggio;
- si riserva all'esito ogni ulteriore decisione, anche in punto di spese.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate:
a) al lavoro supplementare e straordinario come allegato in ricorso (considerando la prestazione svolta dal lunedì al venerdì oltre ad un sabato ogni due con orario 1:30-
6:00 e 9:30-16,30 fino al febbraio 2023, nonché 9:30-16:30 da marzo 2023);
b) all'inquadramento al superiore livello II del CCNL applicato al rapporto;
- rimette la causa in istruttoria ai fini del calcolo delle spettanze;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.
ICenza, 25/11/2024.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5