Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 810/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”
TRA
in persona del Sindaco p.t., P.IVA n. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Pasquale Tartaglione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Marcianise (CE) alla via D. Santoro n. 77.
- Opponente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
n. , rappresentata e difesa dall'avv. Menotti Madonna, elettivamente domiciliato presso P.IVA_2
lo studio del difensore sito in San Nicola la Strada (CE) alla Via Paul Harris n. 20.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 2645/2018, rubricato al R.G. n. 9429/2018, pubblicato dall'intestato Tribunale il 26.11.2018, la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva al Controparte_1 Parte_1
[...]
fattura n. 1/PA del 08.02.2018, emessa a saldo dell'attuazione dei lavori previsti dal progetto
“Mondragone Domitiana/Utenze deboli”, attinenti al completamento di una rotatoria localizzata nel
Comune di all'incrocio tra la via Domiziana e la via S. Razzino, autorizzati dall'Ente Parte_1
Comunale, a seguito di procedura negoziata di appalto, tramite la delibera di G.C. n. 147 del
31.03.2016, emendata con le delibere di G.C. n. 128 del 02.08.2017 e n. 134 del 06.09.2017, nonché dalle scritture private del 31.05.2017 e del 03.10.2017, - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il Parte_1
in persona del Sindaco p.t., a fondamento della quale lamentava la non debenza del
[...]
credito ingiunto, agendo in via riconvenzionale onde ottenere, previa risoluzione del sottoscritto contratto di appalto, il pagamento della somma di euro 50.000,00 per la rimozione dei vizi riscontrati sulle opere realizzate, ed instando per la revoca dell'opposto decreto monitorio, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente il quale, in rito, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione, insistendo, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre che per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 30.03.2022 veniva denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'iter processuale si articolava con il deposito dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la nomina di un C.T.U.
All'udienza del 15.11.2024 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo.
All'udienza del 28.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le doglianze inerenti all'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sollevate da parte opposta, per essere stata la notifica eseguita a mezzo pec con allegazione di un file con estensione .pdf e non .p7m.
Al riguardo, va integralmente condivisa l'Ordinanza del 30.03.2022, emessa dal precedente estensore,
TT AR SO, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, espressamente richiamata in tale sede: “…l'eccezione formulata non è fondata in quanto secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Cfr.
Cass. 12.05.2020, n. 8815); “con riferimento all'asserita violazione delle regole dettate dalla L. n.
53 del 1994, art.
3-bis, e dal relativo Decreto ministeriale di attuazione, l'eventuale nullità della notifica è stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in quanto
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016,
Rv. 639285 - 01).
Nel merito, l'opposizione è infondata per la ragioni appresso esplicitate.
Com'è noto, con l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento; l'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 13240/2019).
In particolare, qualora si controverta, come nella specie, per il pagamento del compenso maturato dall'appaltatore, è onere di quest'ultimo provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto
(Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 2303/2017; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 16530/2016; Cass. Civ., Sent.
n. 22616/2009), per cui spettava all'impresa edile opposta fornire la prova della congruità del corrispettivo rispetto all'entità ed alla consistenza delle opere realizzate.
Beninteso, ferme l'indiscussa natura e l'incontrastata valenza contenutistica del contratto di appalto descritto in narrativa, va evidenziato che il credito ingiunto si basa sulla fattura n. 1/PA del
08.02.2018, accompagnata dalle scritture contabili autentiche e dai Certificati di Pagamento del
27.06.2017 e del 02.02.2018.
Orbene, la fattura è un documento di natura fiscale, proveniente dalla stessa parte richiedente, che costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma non la prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte opposta (Cfr. Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011; 5071/2009). Nello specifico, va rammentato che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 128 del 4 gennaio 2022;
Cass. Civ., n. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Nell'ipotesi scrutinata, l'opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori appaltati, né la difformità del compenso rispetto a quello pattuito – analiticamente riportati, peraltro, nella relazione del 27.03.2018, redatta dal Direttore dei Lavori, TO , dalla quale si evince Persona_1
anche la detrazione, pari ad euro 5.158,18, applicata al prezzo dell'appalto per i difetti delle lavorazioni - limitandosi ad inferire la mera inefficacia probatoria della documentazione posta a base del decreto monitorio e i vizi delle opere.
Di talché, i documenti prodotti dalla ditta opposta vanno ritenuti idonei a provare l'entità dei lavori complessivamente svolti e, correlativamente, il corrispettivo dovuto, in quanto la contestazione deve avere carattere sostanziale, ovvero, riguardare i fatti costitutivi del diritto azionato, e non concretizzarsi nella mera censura formale della inidoneità probatoria di una determinata tipologia di documento (Cfr.: Trib. Napoli, sentenza n. 1646/2025 del 01.04.2025).
Ne deriva che parte opposta ha positivamente assolto all'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto di credito, sia nell'an che nel quantum.
Di contro, l'opponente, oltre a non aver provato i fatti estintivi della pretesa monitoria, non ha neanche raggiunto la prova in ordine ai vizi inficianti la validità dei lavori appaltati, posti a sostegno della spiegata domanda riconvenzionale.
Sul punto, va precisato che in corso di causa veniva nominato un C.T.U., Ing. al Persona_2
quale veniva demandato di appurare la esatta individuazione dei vizi e difetti dell'opera nonché procedere alla quantificazione della entità e del costo dei lavori necessari per l'esatto ripristino dello stato dei luoghi. Il consulente, nell'espletamento dell'incarico conferito, affermava che “Dalle ricognizioni effettuate sul campo e dai fotogrammi storici si evince chiaramente che lo stato dei luoghi oggetto di causa è stato alterato dai lavori eseguiti da altre ditte successivamente alla data di chiusura dei lavori appaltati ed eseguiti dalla parte convenuta. Tale circostanza comporta l'impossibilità da parte del
c.t.u. di procedere alla esatta individuazione in loco dei vizi e dei difetti delle opere eseguite dalla parte convenuta e pertanto quantificarne l'entità e il costo delle opere di ripristino. Dall'analisi della documentazione presente agli atti si ritiene che la stessa risulti esaustiva per accertare la presenza di alcuni vizi di esecuzione delle opere, peraltro mai contestati dalla ditta esecutrice, ma non sufficiente per quantificarne l'entità e il costo delle opere di ripristino”.
Dal compendio peritale, al quale va prestata adesione poiché privo di vizi logici e/o di metodo, con adeguate repliche alle osservazioni dei consulenti delle parti in lite, emerge l'assenza dei presupposti integranti l'azione redibitoria e risarcitoria intraprese dall'opponente.
Parimenti, va reietta la domanda risarcitoria invocata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da parte opposta, la quale postula che l'avversario alleghi e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata.
In definitiva, l'opposizione proposta va rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.
2645/2018, rubricato al R.G. n. 9429/2018, pubblicato dall'intestato Tribunale il 26.11.2018.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
3) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 12.05.2025 IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente