Articolo 244 del Codice della navigazione
Articolo 243Articolo 245
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21 aprile 1942
Art. 244.
(Iscrizione della nave dopo il varo).

L'autorita' alla quale, compiuto il varo, e' richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalita', se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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