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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia VERUCCI nel cui C.F._1 studio in Bologna, Via IV Novembre n. 14 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha LUONGO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Battipaglia (SA) in via Aitoro n. 18/b, RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: separazione personale dei coniugi
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio il 26 settembre 2015 Parte_1 CP_1
a Minerbio (BO). Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
***
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) le sia affidato in via esclusiva e Per_1 sia collocato presso di sè; c) il diritto di visita paterno sia disposto con modalità protetta;
d) sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di 400,00 euro;
e) le spese straordinarie per il minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e anticipate dal padre;
f) sia disposto che l'assegno unico erogato in favore di venga percepito Per_1 integralmente dalla madre.
si è costituito non opponendosi all'istanza sul vincolo e alla CP_1 collocazione del minore presso la madre. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) sia disposto l'affidamento in via condivisa del figlio;
b) sia disposto che egli veda e tenga con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 Per_1 alle 21:30, a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica sera alle ore 21:30, in occasione delle festività cattoliche (stando invece con la madre in occasione di quelle musulmane), 15 giorni consecutivi in estate, a pranzo o a cena in occasione del compleanno del bambino, nei giorni del compleanno del padre e della festa del papà; c) sia posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di 150,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) sia posto a carico di entrambi i coniugi al 50% l'onere del mutuo per l'immobile cointestato sito in Cerreto Guidi (FI) alla via Provinciale 436 via Francesca n. 95, o in subordine sia disposto il trasferimento della quota del 50% dell'immobile della signora n capo al signor . Pt_1 CP_1
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 7 maggio 2024 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, La Giudice preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre;
- ha incaricato i servizi sociali di organizzare gli incontri protetti tra il padre e il figlio inizialmente un sabato al mese;
- ha posto a carico del padre, con decorso dalla domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante la corresponsione alla madre di 150,00 euro mensili;
- ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
Per_1
- ha preso atto che il signor : CP_1
• si è impegnato a pagare le mensilità da febbraio ad aprile compresi del mantenimento ordinario in unica soluzione non appena sarà assunto;
• si è impegnato a sottoporsi a controlli relativi all'assunzione di stupefacenti;
• ha rinunciato alla sua quota di assegno unico;
pagina 2 di 5 - ha preso atto che le parti hanno prestato reciproco assenso al rinnovo del passaporto di Per_1
All'esito dell'udienza la Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo, disponendo la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie. Con sentenza n. 1378/2024 pubblicata il 9 maggio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra le parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 13 marzo 2025 hanno confermato -modificandole parzialmente- le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 13 gennaio 2025. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***
Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente 1) affida congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
l'abitazione materna ove manterrà la residenza. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati, presso l'abitazione della nonna paterna, dal sabato mattina alle ore 8.30 alla domenica sera alle ore 19.30;
- in estate due settimane non consecutive da effettuarsi una a luglio e una ad agosto periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) sancisce che:
- nelle vacanze natalizie i genitori alterneranno le giornate di festa del 24 dicembre e 6 gennaio;
il 25 e il 26 dicembre;
il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali, i genitori si alterneranno i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 4) in considerazione del suo attuale stato di disoccupazione -a far data da febbraio 2024- pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del CP_1
pagina 3 di 5 minore versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_1
150,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a far data del deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per siano Per_1 poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per i figli minori e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo;
la documentazione fiscale pagina 4 di 5 deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che a far data da maggio 2024 l'assegno unico versato dall'Inps in favore del minore verrà percepito interamente dalla madre;
7) prende atto che il signor restituirà alla signora le spese CP_1 Pt_1 straordinarie sostenute in favore del figlio nell'estate 2024 (quali campo estivo 2024 e spese per il rilascio del passaporto) mediante versamento dell''importo di euro 150,00 da versarsi in tre rate mensili pari ad euro 50,00 ciascuna a far data dal mese di febbraio 2025; 8) prende atto che il padre restituirà alla madre la quota del mantenimento ordinario di
(relativo alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024) per un importo Per_1 complessivo pari ad euro 450,00 in un'unica soluzione non appena reperirà un'attività lavorativa. Nel caso in cui il signor dovesse continuare a non reperire alcuna CP_1 attività lavorativa entro la fine del 2025, restituirà tale somma mediante pagamento rateale di euro 50,00 mensili;
9) prende atto che la casa coniugale intestata ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sita nel comune di Cerreto Guidi (FI) alla via Provinciale Francesca n. 95, verrà trasferita integralmente al signor , il quale si impegna ad accollarsi il CP_1 mutuo residuo gravante sull'immobile precisando che tale accollo sarà liberatorio per la signora Pt_1
10) prende atto che il resistente si impegna -entro la data del rogito- a restituire alla ricorrente tutti gli effetti personali e oggetti di sua proprietà (ovvero il set di pentole e piatti in porcellana) ancora rimasti nella casa coniugale;
11) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale e che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo di aver definito ogni altra questione patrimoniale;
12) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 18 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia VERUCCI nel cui C.F._1 studio in Bologna, Via IV Novembre n. 14 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha LUONGO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Battipaglia (SA) in via Aitoro n. 18/b, RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: separazione personale dei coniugi
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio il 26 settembre 2015 Parte_1 CP_1
a Minerbio (BO). Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
***
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) le sia affidato in via esclusiva e Per_1 sia collocato presso di sè; c) il diritto di visita paterno sia disposto con modalità protetta;
d) sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di 400,00 euro;
e) le spese straordinarie per il minore siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e anticipate dal padre;
f) sia disposto che l'assegno unico erogato in favore di venga percepito Per_1 integralmente dalla madre.
si è costituito non opponendosi all'istanza sul vincolo e alla CP_1 collocazione del minore presso la madre. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) sia disposto l'affidamento in via condivisa del figlio;
b) sia disposto che egli veda e tenga con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 Per_1 alle 21:30, a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica sera alle ore 21:30, in occasione delle festività cattoliche (stando invece con la madre in occasione di quelle musulmane), 15 giorni consecutivi in estate, a pranzo o a cena in occasione del compleanno del bambino, nei giorni del compleanno del padre e della festa del papà; c) sia posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di 150,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) sia posto a carico di entrambi i coniugi al 50% l'onere del mutuo per l'immobile cointestato sito in Cerreto Guidi (FI) alla via Provinciale 436 via Francesca n. 95, o in subordine sia disposto il trasferimento della quota del 50% dell'immobile della signora n capo al signor . Pt_1 CP_1
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 7 maggio 2024 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, La Giudice preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre;
- ha incaricato i servizi sociali di organizzare gli incontri protetti tra il padre e il figlio inizialmente un sabato al mese;
- ha posto a carico del padre, con decorso dalla domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante la corresponsione alla madre di 150,00 euro mensili;
- ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
Per_1
- ha preso atto che il signor : CP_1
• si è impegnato a pagare le mensilità da febbraio ad aprile compresi del mantenimento ordinario in unica soluzione non appena sarà assunto;
• si è impegnato a sottoporsi a controlli relativi all'assunzione di stupefacenti;
• ha rinunciato alla sua quota di assegno unico;
pagina 2 di 5 - ha preso atto che le parti hanno prestato reciproco assenso al rinnovo del passaporto di Per_1
All'esito dell'udienza la Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo, disponendo la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie. Con sentenza n. 1378/2024 pubblicata il 9 maggio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra le parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 13 marzo 2025 hanno confermato -modificandole parzialmente- le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 13 gennaio 2025. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***
Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente 1) affida congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
l'abitazione materna ove manterrà la residenza. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati, presso l'abitazione della nonna paterna, dal sabato mattina alle ore 8.30 alla domenica sera alle ore 19.30;
- in estate due settimane non consecutive da effettuarsi una a luglio e una ad agosto periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) sancisce che:
- nelle vacanze natalizie i genitori alterneranno le giornate di festa del 24 dicembre e 6 gennaio;
il 25 e il 26 dicembre;
il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali, i genitori si alterneranno i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 4) in considerazione del suo attuale stato di disoccupazione -a far data da febbraio 2024- pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del CP_1
pagina 3 di 5 minore versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_1
150,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a far data del deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per siano Per_1 poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per i figli minori e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo;
la documentazione fiscale pagina 4 di 5 deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che a far data da maggio 2024 l'assegno unico versato dall'Inps in favore del minore verrà percepito interamente dalla madre;
7) prende atto che il signor restituirà alla signora le spese CP_1 Pt_1 straordinarie sostenute in favore del figlio nell'estate 2024 (quali campo estivo 2024 e spese per il rilascio del passaporto) mediante versamento dell''importo di euro 150,00 da versarsi in tre rate mensili pari ad euro 50,00 ciascuna a far data dal mese di febbraio 2025; 8) prende atto che il padre restituirà alla madre la quota del mantenimento ordinario di
(relativo alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024) per un importo Per_1 complessivo pari ad euro 450,00 in un'unica soluzione non appena reperirà un'attività lavorativa. Nel caso in cui il signor dovesse continuare a non reperire alcuna CP_1 attività lavorativa entro la fine del 2025, restituirà tale somma mediante pagamento rateale di euro 50,00 mensili;
9) prende atto che la casa coniugale intestata ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sita nel comune di Cerreto Guidi (FI) alla via Provinciale Francesca n. 95, verrà trasferita integralmente al signor , il quale si impegna ad accollarsi il CP_1 mutuo residuo gravante sull'immobile precisando che tale accollo sarà liberatorio per la signora Pt_1
10) prende atto che il resistente si impegna -entro la data del rogito- a restituire alla ricorrente tutti gli effetti personali e oggetti di sua proprietà (ovvero il set di pentole e piatti in porcellana) ancora rimasti nella casa coniugale;
11) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale e che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo di aver definito ogni altra questione patrimoniale;
12) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 18 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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