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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 210 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di Persona_1 con l'Avv. Chiara BENNARDO che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco
BENNARDO per procura allegata al ricorso in riassunzione
R I C O R R E N T I in RIASSUNZIONE
Appellanti nel primo giudizio di appello
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_ Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , con gli Avv.ti Stefano DOLCE e Carmelo RUSSO che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 22 marzo 2024 Persona_2
R E S I S T E N T E in RIASSUNZIONE
Appellato nel primo giudizio di appello
Controparte_2
[...] in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Roberto Croce, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio
R E S I S T E N T E in RIASSUNZIONE
Appellata nel primo giudizio di appello
Controparte_3
R E S I S T E N T E in RIASSUNZIONE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta – giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 aprile 2011, adiva il Tribunale di Persona_1
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, convenendo dinanzi allo stesso la CP_
e l' . Esponeva di essere stato dipendente della soc. sino CP_2 Controparte_4 al 25 gennaio 1995, data in cui veniva posto in prepensionamento, e che per effetto della L.R. n. 42 del 1975 la Regione Sicilia aveva assunto l'onere di versare in favore di quei lavoratori del settore dello zolfo a ciò legittimati i contributi previdenziali maturati su quota dell'indennità di prepensionamento incrementata, onere successivamente trasferito alla AN l'inadempimento dell'obbligazione in parola, chiedeva la CP_2 condanna della società al versamento della contribuzione e dell'ente previdenziale alla riliquidazione della pensione.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso.
In particolare, eccepiva l'intervenuta transazione e la prescrizione dei CP_2 contributi. CP_ L' rilevava che si verteva in materia di contribuzione volontaria e che pertanto non era applicabile il principio di automatismo delle prestazioni.
Con sentenza n. 375/2014 pubblicata il 19 gennaio 2015 il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, ritenendo intervenuta la prescrizione del diritto e non potendosi applicare l'art. 2116 cod. civ. in quanto la fattispecie non concerneva contribuzione obbligatoria.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 286/2017 pubblicata il 3 agosto
2017 rigettava l'appello presentato dal . Pt_2
Pag. 2 di 7 Pur ritenendo, in contrario avviso rispetto al primo giudice, che il ricorrente avesse tempestivamente interrotto il termine di prescrizione con la raccomandata del 16 giugno 2009 con la quale aveva chiesto all' ed alla la regolarizzazione CP_1 CP_2 contributiva, la Corte osservava che, versandosi in materia di contribuzione volontaria,
l'accordo transattivo stipulato fra le parti, con rinuncia del lavoratore alla contribuzione oggetto di controversia, fosse perfettamente valido ed efficace e costituisse perciò ragione di improponibilità della domanda.
Con ordinanza n. 23038/2024 del 22 agosto 2024, la Cassazione cassava la succitata sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta cui rinviava la causa. Riteneva la
Suprema Corte che la fattispecie configurasse “un'ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell'onere contributivo previdenziale, che si riconnette alla scelta della Regione Siciliana di dismettere l'attività mineraria” ed un diritto previdenziale del lavoratore indisponibile, con nullità degli atti di disposizione ex art. 2115 cod. civ. e quindi, nella specie, degli atti di transazione stipulati presso l' Controparte_5
di Enna. Di qui la persistenza del diritto del lavoratore ad ottenere che la base di
[...] calcolo dei contributi dovuti dalla fosse determinata dall'importo CP_2 dell'indennità mensile effettivamente liquidatagli.
Con ricorso depositato il 19 novembre 2024, le eredi di , nelle more Persona_1 deceduto, hanno riassunto il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle domande presentate in primo grado. Hanno convenuto in questa sede anche la “ Controparte_3
”, ritenendo intervenuta una fattispecie di successione particolare della stessa
[...] alla ex art. 111 c.p.c. per effetto dell'art. 13 co. 4bis L.R.S. 25 maggio 2022 n. CP_2
13. Ha precisato di ritenere in realtà la norma non applicabile al personale già cessato dal servizio, ma ha rimesso a questa Corte la valutazione sulla legittimazione passiva della CP_3 CP_ Si è costituito l' , che ha rilevato come, nei propri confronti, la contribuzione dovesse comunque considerarsi volontaria, restando l'obbligatorietà confinata al rapporto fra lavoratore e datore di lavoro, ed ha rilevato che, in ogni caso, i contributi in esame erano prescritti.
Si è costituita altresì che ha, a sua volta, eccepito la prescrizione delle CP_2 contribuzioni, posto che la decorrenza del relativo termine poteva essere interrotta CP_ esclusivamente dall' . Eccepisce inoltre la carenza di interesse ad agire nonché
l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso.
*******
In via preliminare di rito, si prende atto della rinuncia da parte delle riassumenti al ricorso per la parte presentata contro la Controparte_3
Pag. 3 di 7 per Azioni, rinuncia notificata a tutte le parti del giudizio prima che la predetta società si costituisse.
Questione preliminare di merito è costituita dall'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate, accolta dalla sentenza di primo grado e disattesa dalla Corte
d'Appello che, tuttavia, come visto, aveva rigettato il gravame del ritenendo in Pt_2 ogni caso ostativa all'accoglimento delle domande la rinuncia del lavoratore effettuata in sede transattiva.
La , come esattamente essa stessa rileva, in quanto integralmente vittoriosa in CP_2 grado di appello, non era tenuta a risollevare la questione dinanzi alla Cassazione con ricorso incidentale, per cui l'eccezione può essere di nuovo esaminata nel giudizio di rinvio, come affermato da costante giurisprudenza di seguito citata:
…. la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art.
346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio (cfr. ad es. Cass. 25/05/2010 n. 12728 e di recente 05/01/2017,
n. 134).
Cass. 26 luglio 2017 n. 18569, in motivazione.
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto per mancato esame dell'eccezione di giudicato nell'ambito di controversia per il pagamento di contributi previdenziali).
Cass. 23 luglio 2018 n. 19503
L'indirizzo è stato ulteriormente ribadito da altre pronunce (Cass. 6 settembre 2021 n.
24009, Cass. 10 novembre 2021 n. 33109, Cass. 7 aprile 2022 n. 11314, Cass. 6 giugno 2023 n. 15893).
Per questa ragione, fra l'altro, è priva di qualsiasi rilievo l'osservazione delle ricorrenti in riassunzione (v. pagg. 10-11 ricorso introduttivo del grado nonché note sostitutive di udienza) sul fatto che il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte della sentenza
Pag. 4 di 7 n. 286/2017 della Corte d'Appello non era stato impugnato per cassazione né da CP_
né dall' . CP_2
Passando dunque all'esame della questione, si osserva che, poiché, come qui irrevocabilmente sancito dalla Suprema Corte, si verte in materia di contribuzione obbligatoria riconducibile all'art. 38 Cost., e poiché i contributi riguardano, come da domanda, gli anni dal 1995 al 2001, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. n. 335 del 1995. In relazione al breve periodo di maturazione dei contributi anteriore all'entrata in vigore della legg anzidetta e (gennaio – agosto
1995) non risultano “atti interruttivi.. o .. procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente” (art. 3 co. 10 L. 335/95) tali da mantenere, per quel periodo, il previgente termine di prescrizione decennale. E' vero che, come segnalato dal ricorrente in riassunzione (v. sempre pag. 11 ricorso), la denuncia del lavoratore comporta il raddoppio del termine di prescrizione, raddoppio che però opera solo appunto per gli anzidetti contributi relativi al 1995, mentre il termine di prescrizione resta quinquennale per quelli successivi all'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 (Cass.
Sez. Lav. 3 marzo 2021 n. 5820, Cass. Sez. Lav. 15 gennaio 2015 n. 618, Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15296, Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173).
In effetti, però, la questione della natura quinquennale o decennale del termine prescrizionale è sostanzialmente irrilevante, perché il titolare del diritto ai versamenti contributivi è l'ente previdenziale (Cass. S.U. 4 dicembre 2001 n. 15278, Cass. Sez.
Lav. 14 febbraio 2014 n. 3491) che, pertanto, è anche l'unico soggetto che può porre in essere gli atti di interruzione della prescrizione.
Il principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c. posti in essere CP_ dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.
Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2019 n. 3661
Alla denunzia del lavoratore non può riconnettersi l'effetto interruttivo del decorso del temine prescrizionale, per non essere configurabile quale atto interruttivo della prescrizione, sia in quanto non proveniente dal creditore, sia perchè nella cornice normativa della L. n. 335 il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione, ex art. 2944 c.c. ma, in sostanza, di raddoppiare fin dall'inizio il
Pag. 5 di 7 termine da cinque a dieci anni alla stregua del regime temporale fissato dal legislatore del 1995.
Cass. Sez. Lav. 26 maggio 2020 n. 9809
Si vedano anche Cass. Sez. Lav. 3 marzo 2021 n. 5820, Cass. Sez. Lav. 14 maggio
2020 n. 8956, Cass. Sez. Lav. 2 febbraio 2016 n. 1975, Cass. Sez. Lav. 6 luglio 2015 n.
13831, Cass. 15 gennaio 2015 n. 618, Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15296, Cass. Sez.
Lav. 24 ottobre 2008 n. 25759, Cass. Sez. Lav. 9 febbraio 2005 n. 2589, Cass. Sez.
Lav. 13 luglio 2004 n. 12938, Cass. Sez. Lav. 10 giugno 1992 n. 7104. CP_ L' non ha mai posto in essere un atto di interruzione della prescrizione, per cui tutti i crediti contributivi oggetto di causa si sono estinti per la detta ragione, anche a voler ipotizzare un termine decennale.
Le domande di condanna presentate nei confronti della vanno pertanto CP_2 rigettate.
La prescrizione dei contributi determina anche il rigetto della domanda di loro CP_ accredito presentata nei confronti dell' , il quale, fra l'altro, neppure potrebbe più riceverli (v. art. 3 co. 9 L. 335/95) essendo con ciò, in materia previdenziale, la prescrizione sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 24 marzo 2005 n. 6340, Cass.
14 novembre 2008 n. 27163, Cass. Sez. Lav. 6 febbraio 2020 n. 2856).
Al lavoratore residua la possibilità di richiedere all'Ente previdenziale la costituzione di rendita vitalizia computata in base ai contributi non versati (art. 13 L. 12 agosto 1962
n. 1338) oppure, ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod. civ., di chiedere la condanna del datore di lavoro il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (v. Cass. Sez. Lav. 1 febbraio 2021 n. 2164, Cass. Sez. Lav.
30 ottobre 2018 n. 27660, Cass. n. 3790/88).
L'originario ricorrente, però, nelle conclusioni dell'atto del 2011 introduttivo della lite aveva fatto “formale e esplicita riserva di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, in tutte le possibili configurazioni descrittive, e non patrimoniali subiti nei confronti dei convenuti”, con ciò chiaramente esprimendo la volontà di rinviare ad altro giudizio la questione risarcitoria.
Quanto rilevato determina la conferma della sentenza di primo grado, restando assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
Complessità ed opinabilità delle questioni trattate inducono alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 375/2014 del 25 novembre 2014 – 19 gennaio 2015 del Tribunale di
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro.
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti costituite le spese di tutti i gradi di giudizio.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle riassumenti-appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 7 di 7
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 210 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di Persona_1 con l'Avv. Chiara BENNARDO che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco
BENNARDO per procura allegata al ricorso in riassunzione
R I C O R R E N T I in RIASSUNZIONE
Appellanti nel primo giudizio di appello
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_ Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , con gli Avv.ti Stefano DOLCE e Carmelo RUSSO che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 22 marzo 2024 Persona_2
R E S I S T E N T E in RIASSUNZIONE
Appellato nel primo giudizio di appello
Controparte_2
[...] in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Roberto Croce, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio
R E S I S T E N T E in RIASSUNZIONE
Appellata nel primo giudizio di appello
Controparte_3
R E S I S T E N T E in RIASSUNZIONE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta – giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 aprile 2011, adiva il Tribunale di Persona_1
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, convenendo dinanzi allo stesso la CP_
e l' . Esponeva di essere stato dipendente della soc. sino CP_2 Controparte_4 al 25 gennaio 1995, data in cui veniva posto in prepensionamento, e che per effetto della L.R. n. 42 del 1975 la Regione Sicilia aveva assunto l'onere di versare in favore di quei lavoratori del settore dello zolfo a ciò legittimati i contributi previdenziali maturati su quota dell'indennità di prepensionamento incrementata, onere successivamente trasferito alla AN l'inadempimento dell'obbligazione in parola, chiedeva la CP_2 condanna della società al versamento della contribuzione e dell'ente previdenziale alla riliquidazione della pensione.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso.
In particolare, eccepiva l'intervenuta transazione e la prescrizione dei CP_2 contributi. CP_ L' rilevava che si verteva in materia di contribuzione volontaria e che pertanto non era applicabile il principio di automatismo delle prestazioni.
Con sentenza n. 375/2014 pubblicata il 19 gennaio 2015 il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, ritenendo intervenuta la prescrizione del diritto e non potendosi applicare l'art. 2116 cod. civ. in quanto la fattispecie non concerneva contribuzione obbligatoria.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 286/2017 pubblicata il 3 agosto
2017 rigettava l'appello presentato dal . Pt_2
Pag. 2 di 7 Pur ritenendo, in contrario avviso rispetto al primo giudice, che il ricorrente avesse tempestivamente interrotto il termine di prescrizione con la raccomandata del 16 giugno 2009 con la quale aveva chiesto all' ed alla la regolarizzazione CP_1 CP_2 contributiva, la Corte osservava che, versandosi in materia di contribuzione volontaria,
l'accordo transattivo stipulato fra le parti, con rinuncia del lavoratore alla contribuzione oggetto di controversia, fosse perfettamente valido ed efficace e costituisse perciò ragione di improponibilità della domanda.
Con ordinanza n. 23038/2024 del 22 agosto 2024, la Cassazione cassava la succitata sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta cui rinviava la causa. Riteneva la
Suprema Corte che la fattispecie configurasse “un'ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell'onere contributivo previdenziale, che si riconnette alla scelta della Regione Siciliana di dismettere l'attività mineraria” ed un diritto previdenziale del lavoratore indisponibile, con nullità degli atti di disposizione ex art. 2115 cod. civ. e quindi, nella specie, degli atti di transazione stipulati presso l' Controparte_5
di Enna. Di qui la persistenza del diritto del lavoratore ad ottenere che la base di
[...] calcolo dei contributi dovuti dalla fosse determinata dall'importo CP_2 dell'indennità mensile effettivamente liquidatagli.
Con ricorso depositato il 19 novembre 2024, le eredi di , nelle more Persona_1 deceduto, hanno riassunto il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle domande presentate in primo grado. Hanno convenuto in questa sede anche la “ Controparte_3
”, ritenendo intervenuta una fattispecie di successione particolare della stessa
[...] alla ex art. 111 c.p.c. per effetto dell'art. 13 co. 4bis L.R.S. 25 maggio 2022 n. CP_2
13. Ha precisato di ritenere in realtà la norma non applicabile al personale già cessato dal servizio, ma ha rimesso a questa Corte la valutazione sulla legittimazione passiva della CP_3 CP_ Si è costituito l' , che ha rilevato come, nei propri confronti, la contribuzione dovesse comunque considerarsi volontaria, restando l'obbligatorietà confinata al rapporto fra lavoratore e datore di lavoro, ed ha rilevato che, in ogni caso, i contributi in esame erano prescritti.
Si è costituita altresì che ha, a sua volta, eccepito la prescrizione delle CP_2 contribuzioni, posto che la decorrenza del relativo termine poteva essere interrotta CP_ esclusivamente dall' . Eccepisce inoltre la carenza di interesse ad agire nonché
l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso.
*******
In via preliminare di rito, si prende atto della rinuncia da parte delle riassumenti al ricorso per la parte presentata contro la Controparte_3
Pag. 3 di 7 per Azioni, rinuncia notificata a tutte le parti del giudizio prima che la predetta società si costituisse.
Questione preliminare di merito è costituita dall'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate, accolta dalla sentenza di primo grado e disattesa dalla Corte
d'Appello che, tuttavia, come visto, aveva rigettato il gravame del ritenendo in Pt_2 ogni caso ostativa all'accoglimento delle domande la rinuncia del lavoratore effettuata in sede transattiva.
La , come esattamente essa stessa rileva, in quanto integralmente vittoriosa in CP_2 grado di appello, non era tenuta a risollevare la questione dinanzi alla Cassazione con ricorso incidentale, per cui l'eccezione può essere di nuovo esaminata nel giudizio di rinvio, come affermato da costante giurisprudenza di seguito citata:
…. la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art.
346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio (cfr. ad es. Cass. 25/05/2010 n. 12728 e di recente 05/01/2017,
n. 134).
Cass. 26 luglio 2017 n. 18569, in motivazione.
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto per mancato esame dell'eccezione di giudicato nell'ambito di controversia per il pagamento di contributi previdenziali).
Cass. 23 luglio 2018 n. 19503
L'indirizzo è stato ulteriormente ribadito da altre pronunce (Cass. 6 settembre 2021 n.
24009, Cass. 10 novembre 2021 n. 33109, Cass. 7 aprile 2022 n. 11314, Cass. 6 giugno 2023 n. 15893).
Per questa ragione, fra l'altro, è priva di qualsiasi rilievo l'osservazione delle ricorrenti in riassunzione (v. pagg. 10-11 ricorso introduttivo del grado nonché note sostitutive di udienza) sul fatto che il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte della sentenza
Pag. 4 di 7 n. 286/2017 della Corte d'Appello non era stato impugnato per cassazione né da CP_
né dall' . CP_2
Passando dunque all'esame della questione, si osserva che, poiché, come qui irrevocabilmente sancito dalla Suprema Corte, si verte in materia di contribuzione obbligatoria riconducibile all'art. 38 Cost., e poiché i contributi riguardano, come da domanda, gli anni dal 1995 al 2001, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. n. 335 del 1995. In relazione al breve periodo di maturazione dei contributi anteriore all'entrata in vigore della legg anzidetta e (gennaio – agosto
1995) non risultano “atti interruttivi.. o .. procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente” (art. 3 co. 10 L. 335/95) tali da mantenere, per quel periodo, il previgente termine di prescrizione decennale. E' vero che, come segnalato dal ricorrente in riassunzione (v. sempre pag. 11 ricorso), la denuncia del lavoratore comporta il raddoppio del termine di prescrizione, raddoppio che però opera solo appunto per gli anzidetti contributi relativi al 1995, mentre il termine di prescrizione resta quinquennale per quelli successivi all'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 (Cass.
Sez. Lav. 3 marzo 2021 n. 5820, Cass. Sez. Lav. 15 gennaio 2015 n. 618, Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15296, Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173).
In effetti, però, la questione della natura quinquennale o decennale del termine prescrizionale è sostanzialmente irrilevante, perché il titolare del diritto ai versamenti contributivi è l'ente previdenziale (Cass. S.U. 4 dicembre 2001 n. 15278, Cass. Sez.
Lav. 14 febbraio 2014 n. 3491) che, pertanto, è anche l'unico soggetto che può porre in essere gli atti di interruzione della prescrizione.
Il principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c. posti in essere CP_ dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.
Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2019 n. 3661
Alla denunzia del lavoratore non può riconnettersi l'effetto interruttivo del decorso del temine prescrizionale, per non essere configurabile quale atto interruttivo della prescrizione, sia in quanto non proveniente dal creditore, sia perchè nella cornice normativa della L. n. 335 il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione, ex art. 2944 c.c. ma, in sostanza, di raddoppiare fin dall'inizio il
Pag. 5 di 7 termine da cinque a dieci anni alla stregua del regime temporale fissato dal legislatore del 1995.
Cass. Sez. Lav. 26 maggio 2020 n. 9809
Si vedano anche Cass. Sez. Lav. 3 marzo 2021 n. 5820, Cass. Sez. Lav. 14 maggio
2020 n. 8956, Cass. Sez. Lav. 2 febbraio 2016 n. 1975, Cass. Sez. Lav. 6 luglio 2015 n.
13831, Cass. 15 gennaio 2015 n. 618, Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15296, Cass. Sez.
Lav. 24 ottobre 2008 n. 25759, Cass. Sez. Lav. 9 febbraio 2005 n. 2589, Cass. Sez.
Lav. 13 luglio 2004 n. 12938, Cass. Sez. Lav. 10 giugno 1992 n. 7104. CP_ L' non ha mai posto in essere un atto di interruzione della prescrizione, per cui tutti i crediti contributivi oggetto di causa si sono estinti per la detta ragione, anche a voler ipotizzare un termine decennale.
Le domande di condanna presentate nei confronti della vanno pertanto CP_2 rigettate.
La prescrizione dei contributi determina anche il rigetto della domanda di loro CP_ accredito presentata nei confronti dell' , il quale, fra l'altro, neppure potrebbe più riceverli (v. art. 3 co. 9 L. 335/95) essendo con ciò, in materia previdenziale, la prescrizione sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 24 marzo 2005 n. 6340, Cass.
14 novembre 2008 n. 27163, Cass. Sez. Lav. 6 febbraio 2020 n. 2856).
Al lavoratore residua la possibilità di richiedere all'Ente previdenziale la costituzione di rendita vitalizia computata in base ai contributi non versati (art. 13 L. 12 agosto 1962
n. 1338) oppure, ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod. civ., di chiedere la condanna del datore di lavoro il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (v. Cass. Sez. Lav. 1 febbraio 2021 n. 2164, Cass. Sez. Lav.
30 ottobre 2018 n. 27660, Cass. n. 3790/88).
L'originario ricorrente, però, nelle conclusioni dell'atto del 2011 introduttivo della lite aveva fatto “formale e esplicita riserva di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, in tutte le possibili configurazioni descrittive, e non patrimoniali subiti nei confronti dei convenuti”, con ciò chiaramente esprimendo la volontà di rinviare ad altro giudizio la questione risarcitoria.
Quanto rilevato determina la conferma della sentenza di primo grado, restando assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
Complessità ed opinabilità delle questioni trattate inducono alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 375/2014 del 25 novembre 2014 – 19 gennaio 2015 del Tribunale di
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro.
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti costituite le spese di tutti i gradi di giudizio.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle riassumenti-appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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