Articolo 20 della Legge 5 marzo 1963, n. 389
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 aprile 1963
Art. 20.
A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla "Mutualita' pensioni" la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi.
A tale onere si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63, con aliquota dei maggiori proventi derivanti dalla applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963