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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2764/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2764/2025, promossa con ricorso depositato il 05/07/2025 da:
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina italiana, C.F.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino pakistano, C.F.: C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giorgio De Vincenti;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Malnate (VA) in data 14 giugno 2021
(anno 2021 atto n. 13 parte I) separati consensualmente sentenza n. 1284/2023 del 24/11/2023 passata in giudicato il 27.12.2023; con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Per b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prevedendo in particolare che il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità: tre giorni alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (tendenzialmente nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica, compatibilmente con i turni di lavoro); il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
inoltre, il sig. trascorrerà con la minore un periodo di vacanza Parte_2 estivo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre della minore entro il 30 maggio di ogni anno, e potrà trascorrere un periodo di vacanza invernale di 7 giorni consecutivi, sempre nel rispetto delle esigenze personali e scolastiche della minore. Le Per vacanze Natalizie e Pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente nei seguenti termini: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore;
ed ancora dal mercoledì al sabato prepasquale con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al martedì successivo con l'altro genitore;
in occasione del Per compleanno di , tale ricorrenza verrà trascorsa dalla stessa, ove possibile, in presenza di entrambi i genitori;
la presente clausola rappresenta uno schema di regole minime, sempre derogabile su accordo delle parti.
d) disporre che il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00= Pt_2 Pt_1
(trecento/00) a far tempo dal mese successivo all'udienza di comparizione personale dei coniugi ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore. La suddetta somma sarà rivalutata annualmente come per Legge. Le spese straordinarie sostenute per la minore saranno divise al 50% tra i genitori: per spese straordinarie si intendono esclusivamente quelle mediche (se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), dentistiche, scolastiche (ad es.: libri di testo, rette scolastiche e tasse universitarie), per corsi sportivi o culturali;
tali spese dovranno comunque essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
e) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, avendo regolamentato in separata sede ogni altro rapporto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
: pagina2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/06/2021, in Malnate (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate (anno 2021 atto n.13 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2764/2025, promossa con ricorso depositato il 05/07/2025 da:
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina italiana, C.F.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino pakistano, C.F.: C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giorgio De Vincenti;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Malnate (VA) in data 14 giugno 2021
(anno 2021 atto n. 13 parte I) separati consensualmente sentenza n. 1284/2023 del 24/11/2023 passata in giudicato il 27.12.2023; con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L.898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Per b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prevedendo in particolare che il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità: tre giorni alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (tendenzialmente nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica, compatibilmente con i turni di lavoro); il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
inoltre, il sig. trascorrerà con la minore un periodo di vacanza Parte_2 estivo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre della minore entro il 30 maggio di ogni anno, e potrà trascorrere un periodo di vacanza invernale di 7 giorni consecutivi, sempre nel rispetto delle esigenze personali e scolastiche della minore. Le Per vacanze Natalizie e Pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente nei seguenti termini: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore;
ed ancora dal mercoledì al sabato prepasquale con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al martedì successivo con l'altro genitore;
in occasione del Per compleanno di , tale ricorrenza verrà trascorsa dalla stessa, ove possibile, in presenza di entrambi i genitori;
la presente clausola rappresenta uno schema di regole minime, sempre derogabile su accordo delle parti.
d) disporre che il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00= Pt_2 Pt_1
(trecento/00) a far tempo dal mese successivo all'udienza di comparizione personale dei coniugi ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore. La suddetta somma sarà rivalutata annualmente come per Legge. Le spese straordinarie sostenute per la minore saranno divise al 50% tra i genitori: per spese straordinarie si intendono esclusivamente quelle mediche (se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), dentistiche, scolastiche (ad es.: libri di testo, rette scolastiche e tasse universitarie), per corsi sportivi o culturali;
tali spese dovranno comunque essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
e) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, avendo regolamentato in separata sede ogni altro rapporto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
: pagina2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/06/2021, in Malnate (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate (anno 2021 atto n.13 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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