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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1599/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Parte_1 C.F._1
Strada Statale 113 n. 68 presso lo studio dell'Avv. Antonio Panasiti che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 giugno 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della pensione di inabilità civile. Il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. aveva infatti riconosciuto in capo al ricorrente solo l'invalidità civile nella misura dell'81% e quindi solo in misura sufficiente per ottenere l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu relativamente al mancato riconoscimento della pensione di inabilità e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento anche della pensione di inabilità civile, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 che la ricorrente è affetta da “Sindrome ansioso depressiva endorettiva, Obesità con complicanze artrosiche, Cardiopatia ipertensiva 2° NYHA, BPCO, Diabete mellito di recente insorgenza”.
Il consulente ha, quindi, concluso che alla ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetto può essere considerato invalido civile nella misura dell'84% senza, dunque, diritto alla pensione di inabilità civile.
Va, invece, accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario a far data dall'1 luglio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto unicamente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario a far data dall'1 luglio 2024.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del solo requisito sanitario utile al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket CP_ sanitario, peraltro con decorrenza successiva alla visita della Commissione medica dell' CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara in capo a la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario a decorrere dall'1 luglio 2024; dichiara in capo a l'insussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 della pensione di inabilità civile;
compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 6 giugno 2025. Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino