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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11159 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18788/22 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
PP Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18788/22 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 26/06/2025, e vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede ad Ercolano in Via dello Spacco n. 12, elettivamente domiciliata a
Napoli al presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Formicola CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(P. IV , in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_2 P.IVA_2
a Desenzano del Garda (BS), in Via Tobruch n. 2, elett.te dom.ta a Napoli al
CDN Is. G1 presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Barbato e Giovanna
Garrone che la rappresentano e difendo in virtù di procura in atti;
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: per l'attore accertare che il prezzo pattuito tra la Parte_1
e la per la fornitura di carne era di € 5,65 e di € 5,55 IVA inclusa e, CP_2 per l'effetto, decurtare la fattura n. 310/22 dell'importo non dovuto di €
1.139,95; accertare che parte della merce consegnata era guasta e per tale ragione riconoscere in favore della un risarcimento danni Parte_1
dell'importo di € 2.500,00, pari al valore in fattura della carne smaltita;
ancora condannare la al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per CP_2
l'indebita escussione dell'assicurazione sulla fornitura, danni quantificati nell'importo di € 15.000,00 o anche nel diverso importo che il Giudice vorrà quantificare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per il convenuto, come da note conclusionali del 16/6/2025, respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale, respingere l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare Parte_1
a pagare a favore della la somma di € 12.539,55 o la diversa CP_2 somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132
c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di
- 2 -
cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta dei convenuti;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta, sì che disporne di ulteriore appare superfluo.
In fatto ed in sintesi la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 attrice”) ha citato in giudizio la società (d'ora in avanti solo “la CP_2 società convenuta”) per sentirla condannare al pagamento dell'importo di €
2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per la merce difettata, € 15.000,00 per l'indebita escussione dell'assicurazione sulla fornitura, nonché alla
- 3 -
decurtazione dalla fattura n. 310/22 dell'importo non dovuto di € 1.139,95, e ciò a seguito della fornitura di carne per kg. 2035 consegnata il 13/5/2022.
Premetteva la società attrice che, a seguito della fornitura di carne, veniva prontamente contestata la scarsa qualità del prodotto e, in seguito alla trasmissione della fattura, contestato il prezzo applicato;
la convenuta, tuttavia, aveva rifiutato pagamenti parziali ed aveva preferito procedere all'indebita apertura del sinistro assicurativo.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva l'infondatezza della contestazione della società relativamente al prezzo della fornitura, in quanto mai era stato concordato tra le parti che il prezzo fissato fosse IVA inclusa, poiché l'inclusione dell'IVA nel corso delle trattative volte a stabilire il prezzo della merce era una circostanza del tutto abnorme ed estranea a quelle che sono la prassi e gli usi dei rapporti commerciali;
eccepiva come nessuna contestazione fosse stata sollevata dalla società attrice, se non dopo la richiesta di pagamento, precisando di essere venuta in possesso del CMR solo nella prima settimana del mese di giugno 2022, quando il trasportatore aveva inviato tale CMR unitamente alla fattura con cui veniva addebitato il trasporto eseguito;
precisava, altresì, che la presenza di carne “scura” non comportava immediatamente la non vendibilità della carne, nonché la genericità del certificato di distruzione merce depositato dalla società attrice, mancando l'indicazione del tipo di merce e la sua provenienza.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le domande di parte attrice sono risultate infondate e vanno rigettate nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono, mentre trova accoglimento la domanda riconvenzionale di pagamento di parte convenuta.
Andando ad esaminare partitamente le domande di parte attrice, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda relativa alla restituzione dell'importo di €
- 4 -
1.139,96, versato dalla società attrice a titolo di IV per la fattura n. 310 del
17/5/2022, emessa dalla società convenuta nei confronti della società attrice ed avente ad oggetto la fornitura di carne scottona con riferimento CP_3
(doc. 6 allegato al fascicolo di parte convenuta).
E, invero, dalla messaggistica Whatsapp allegata da parte attrice con intestazione “LV IT Carni Srl”, ancorché non contestata dalla convenuta, non si rileva alcun riferimento specifico al prezzo della vendita, ovvero se il prezzo concordato fosse o meno comprensivo di tutti gli oneri e imposte, né che il sig. si fosse presentato come Persona_1 intermediario di un produttore polacco;
per contro, il teste sig.
[...]
del tutto indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non Tes_1 vi è motivo di dubitare, escusso all'udienza tenuta davanti al Tribunale di
Brescia il 28/02/2024, ha dichiarato di essere stato contattato dal legale rappresentante della società attrice “per sistemare le cose”, di avere spiegato che, trattandosi di una fattura italiana, l'IV era da aggiungere;
il teste ha poi dichiarato di essere stato presente in Polonia con il legale rappresentante della società convenuta sig. allorquando vi fu una telefonata durante la Per_1 quale le parti concordarono il prezzo precisando, ancora, che l'unica lamentela della era quella relativa all'applicazione dell'IV. Parte_1
Del tutto inattendibili devono considerarsi le dichiarazioni rese dal teste sig.
IT LV all'udienza del 6/5/2024. E, invero, nel mentre lo stesso dichiara di svolgere attività di intermediazione senza alcun rapporto di dipendenza, la difesa della società attrice conferma ancora, in comparsa conclusionale (pagg. due e tre), la qualità dello stesso IT LV di responsabile commerciale della circostanza confermata Parte_1 dall'intestazione “LV IT Carni Srl” del destinatario dei messaggi
Whatsapp allegati da parte attrice.
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di
- 5 -
elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ. 30/03/2010 n. 7763; Cass. Civ.
18/04/2016 n. 7623; Cass. Civ. 09/08/2019 n. 21239).
Circa la doglianza della società attrice relativamente alla carne consegnata che sarebbe risultata difettosa, occorre rilevare che dall'istruttoria documentale e testimoniale è risultato che una parte minima della carne consegnata risultasse
“scura” al momento della consegna.
E, invero, dalla stessa copia del CMR depositata dalla società convenuta (doc.
4 allegato al fascicolo di parte convenuta) risulta l'annotazione “allo scarico si riscontra 1 scottona scura”, mentre il teste sig. , escusso Testimone_2 all'udienza del 13/1/2025, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di essere stato presente al momento dello scarico della carne per la consegna e che alcuni pezzi di carne risultavano scuri, senza poter precisare nulla circa le cause di tale circostanza.
La domanda sul punto, pertanto, non può trovare accoglimento in quanto non provata la causa per cui una parte, minima, della carne consegnata fosse scura, né che la stessa risultasse per tale motivo inutilizzabile.
A tal proposito deve, ancora, rilevarsi come i documenti allegati dalla società attrice concernenti il presunto smaltimento della carne non utilizzabile (DDT del 3/6/2022) nulla provano in quanto recanti solo l'indicazione generica di
“circa kg 350”, senza che possa rilevarsi alcun riferimento alla carne “scura” oggetto di contestazione nel presente giudizio.
- 6 -
Dal rigetto delle domande principali ne deriva, per diretta conseguenza, il rigetto della domanda di risarcimento danni azionata dalla società attrice, ancorché non provati i presunti danni lamentati.
In conclusione, devono rigettarsi le domande di parte attrice e accogliere la domanda riconvenzionale della società convenuta con la condanna della società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, dell'importo di
€ 12.539,55, portato dalla fattura n. 310/22, di cui non è stato contestato il mancato pagamento, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D.lgs n. 231/02.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U.
n. 77 del 02/04/14).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo di € 12.539,55, oltre interessi come in parte motiva;
4) condanna parte attrice al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in € 3.554,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario, IV e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. PP Peluso
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
PP Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18788/22 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 26/06/2025, e vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede ad Ercolano in Via dello Spacco n. 12, elettivamente domiciliata a
Napoli al presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Formicola CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(P. IV , in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_2 P.IVA_2
a Desenzano del Garda (BS), in Via Tobruch n. 2, elett.te dom.ta a Napoli al
CDN Is. G1 presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Barbato e Giovanna
Garrone che la rappresentano e difendo in virtù di procura in atti;
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: per l'attore accertare che il prezzo pattuito tra la Parte_1
e la per la fornitura di carne era di € 5,65 e di € 5,55 IVA inclusa e, CP_2 per l'effetto, decurtare la fattura n. 310/22 dell'importo non dovuto di €
1.139,95; accertare che parte della merce consegnata era guasta e per tale ragione riconoscere in favore della un risarcimento danni Parte_1
dell'importo di € 2.500,00, pari al valore in fattura della carne smaltita;
ancora condannare la al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per CP_2
l'indebita escussione dell'assicurazione sulla fornitura, danni quantificati nell'importo di € 15.000,00 o anche nel diverso importo che il Giudice vorrà quantificare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per il convenuto, come da note conclusionali del 16/6/2025, respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale, respingere l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare Parte_1
a pagare a favore della la somma di € 12.539,55 o la diversa CP_2 somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132
c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di
- 2 -
cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta dei convenuti;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta, sì che disporne di ulteriore appare superfluo.
In fatto ed in sintesi la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 attrice”) ha citato in giudizio la società (d'ora in avanti solo “la CP_2 società convenuta”) per sentirla condannare al pagamento dell'importo di €
2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per la merce difettata, € 15.000,00 per l'indebita escussione dell'assicurazione sulla fornitura, nonché alla
- 3 -
decurtazione dalla fattura n. 310/22 dell'importo non dovuto di € 1.139,95, e ciò a seguito della fornitura di carne per kg. 2035 consegnata il 13/5/2022.
Premetteva la società attrice che, a seguito della fornitura di carne, veniva prontamente contestata la scarsa qualità del prodotto e, in seguito alla trasmissione della fattura, contestato il prezzo applicato;
la convenuta, tuttavia, aveva rifiutato pagamenti parziali ed aveva preferito procedere all'indebita apertura del sinistro assicurativo.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva l'infondatezza della contestazione della società relativamente al prezzo della fornitura, in quanto mai era stato concordato tra le parti che il prezzo fissato fosse IVA inclusa, poiché l'inclusione dell'IVA nel corso delle trattative volte a stabilire il prezzo della merce era una circostanza del tutto abnorme ed estranea a quelle che sono la prassi e gli usi dei rapporti commerciali;
eccepiva come nessuna contestazione fosse stata sollevata dalla società attrice, se non dopo la richiesta di pagamento, precisando di essere venuta in possesso del CMR solo nella prima settimana del mese di giugno 2022, quando il trasportatore aveva inviato tale CMR unitamente alla fattura con cui veniva addebitato il trasporto eseguito;
precisava, altresì, che la presenza di carne “scura” non comportava immediatamente la non vendibilità della carne, nonché la genericità del certificato di distruzione merce depositato dalla società attrice, mancando l'indicazione del tipo di merce e la sua provenienza.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le domande di parte attrice sono risultate infondate e vanno rigettate nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono, mentre trova accoglimento la domanda riconvenzionale di pagamento di parte convenuta.
Andando ad esaminare partitamente le domande di parte attrice, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda relativa alla restituzione dell'importo di €
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1.139,96, versato dalla società attrice a titolo di IV per la fattura n. 310 del
17/5/2022, emessa dalla società convenuta nei confronti della società attrice ed avente ad oggetto la fornitura di carne scottona con riferimento CP_3
(doc. 6 allegato al fascicolo di parte convenuta).
E, invero, dalla messaggistica Whatsapp allegata da parte attrice con intestazione “LV IT Carni Srl”, ancorché non contestata dalla convenuta, non si rileva alcun riferimento specifico al prezzo della vendita, ovvero se il prezzo concordato fosse o meno comprensivo di tutti gli oneri e imposte, né che il sig. si fosse presentato come Persona_1 intermediario di un produttore polacco;
per contro, il teste sig.
[...]
del tutto indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non Tes_1 vi è motivo di dubitare, escusso all'udienza tenuta davanti al Tribunale di
Brescia il 28/02/2024, ha dichiarato di essere stato contattato dal legale rappresentante della società attrice “per sistemare le cose”, di avere spiegato che, trattandosi di una fattura italiana, l'IV era da aggiungere;
il teste ha poi dichiarato di essere stato presente in Polonia con il legale rappresentante della società convenuta sig. allorquando vi fu una telefonata durante la Per_1 quale le parti concordarono il prezzo precisando, ancora, che l'unica lamentela della era quella relativa all'applicazione dell'IV. Parte_1
Del tutto inattendibili devono considerarsi le dichiarazioni rese dal teste sig.
IT LV all'udienza del 6/5/2024. E, invero, nel mentre lo stesso dichiara di svolgere attività di intermediazione senza alcun rapporto di dipendenza, la difesa della società attrice conferma ancora, in comparsa conclusionale (pagg. due e tre), la qualità dello stesso IT LV di responsabile commerciale della circostanza confermata Parte_1 dall'intestazione “LV IT Carni Srl” del destinatario dei messaggi
Whatsapp allegati da parte attrice.
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di
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elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ. 30/03/2010 n. 7763; Cass. Civ.
18/04/2016 n. 7623; Cass. Civ. 09/08/2019 n. 21239).
Circa la doglianza della società attrice relativamente alla carne consegnata che sarebbe risultata difettosa, occorre rilevare che dall'istruttoria documentale e testimoniale è risultato che una parte minima della carne consegnata risultasse
“scura” al momento della consegna.
E, invero, dalla stessa copia del CMR depositata dalla società convenuta (doc.
4 allegato al fascicolo di parte convenuta) risulta l'annotazione “allo scarico si riscontra 1 scottona scura”, mentre il teste sig. , escusso Testimone_2 all'udienza del 13/1/2025, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di essere stato presente al momento dello scarico della carne per la consegna e che alcuni pezzi di carne risultavano scuri, senza poter precisare nulla circa le cause di tale circostanza.
La domanda sul punto, pertanto, non può trovare accoglimento in quanto non provata la causa per cui una parte, minima, della carne consegnata fosse scura, né che la stessa risultasse per tale motivo inutilizzabile.
A tal proposito deve, ancora, rilevarsi come i documenti allegati dalla società attrice concernenti il presunto smaltimento della carne non utilizzabile (DDT del 3/6/2022) nulla provano in quanto recanti solo l'indicazione generica di
“circa kg 350”, senza che possa rilevarsi alcun riferimento alla carne “scura” oggetto di contestazione nel presente giudizio.
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Dal rigetto delle domande principali ne deriva, per diretta conseguenza, il rigetto della domanda di risarcimento danni azionata dalla società attrice, ancorché non provati i presunti danni lamentati.
In conclusione, devono rigettarsi le domande di parte attrice e accogliere la domanda riconvenzionale della società convenuta con la condanna della società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, dell'importo di
€ 12.539,55, portato dalla fattura n. 310/22, di cui non è stato contestato il mancato pagamento, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D.lgs n. 231/02.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U.
n. 77 del 02/04/14).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo di € 12.539,55, oltre interessi come in parte motiva;
4) condanna parte attrice al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in € 3.554,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario, IV e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. PP Peluso
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