Art. 3.
La somma complessiva da erogarsi per il contributo statale non potra' superare la somma di lire 450 milioni e sara' ripartita con decreto del Ministro per la agricoltura e per le foreste fra le Province interessate all'ammasso di cui al precedente articolo 1.
La somma complessiva da erogarsi per il contributo statale non potra' superare la somma di lire 450 milioni e sara' ripartita con decreto del Ministro per la agricoltura e per le foreste fra le Province interessate all'ammasso di cui al precedente articolo 1.