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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
CI Sebastiani Presidente rel.
ET Di ER IC
Maurizio Drigani IC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1051/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]
(SP)
Cod. Fisc. avv. CARDOSI ALESSANDRO C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_2
Cod. Fisc. avv. CARDOSI ALESSANDRO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.6.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 25.9.2025:
“Dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, eventualmente anche all'estero ed a tal fine si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto.
2) I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro, essendo economicamente indipendenti, salvo quanto qui di seguito precisato con riguardo al trasferimento di quote di proprietà di beni immobili quale strumento funzionale al superamento della crisi coniugale.
3) Il Sig. trasferisce a titolo gratuito, in favore della Sig.ra Parte_2
la piena proprietà dell'autovettura VOLKSWAGEN Parte_1
Touran Ecofuel, targato DZ 271 PJ (sub allegato 4 di cui al ricorso).
4) Il Sig. trasferisce a titolo gratuito, in favore della Sig.ra Parte_2
le quote in appresso descritte, rispettivamente di Parte_1
1/1 e di ¼ della proprietà piena ed esclusiva, da egli possedute dei beni immobili qui di seguito descritti ai sensi dell'articolo 19, D.L. 31.05.2010,
n. 78:
Quanto alla identificazione catastale degli immobili iscritti nel Catasto
Fabbricati.
a) i DATI CATASTALI dell'immobile adibito a civile abitazione sono i seguenti: iscritto al N.C.E.U. del Comune di NO LI (SP), Foglio
7, Mappale 287, subalterni 1 e 2 (porzioni di u.i.u. unite ai fini fiscali) e rispettivamente: A-1) subalterno 1 Cat. A/3, Classe 3^, consistenza 9,5 vani, superficie catastale mq.211, R.C. € 711,42, Via Provinciale Spezia,
139, piano T-1, intestato a nato alla Spezia, il Parte_2
14.12.1961, C.F. per la quota di 2/8, ad CodiceFiscale_3 [...]
, nata alla Spezia, il 14.01.1954, C.F. Parte_1 C.F._4
, per la quota di 3/24, a nata a [...],
[...] Parte_3 il 23.12.1930, C.F. per la quota di 12/24, oltre CodiceFiscale_5
2 al diritto di abitazione per la quota di 3/8 ed a , nato alla Controparte_1
Spezia, il 09.08.1959, C.F. per la quota di 3/24; CodiceFiscale_6 quanto al subalterno 2 intestato a nato alla Spezia, il Parte_2
14.12.1961, C.F. per la quota di 1/1; A-2) CodiceFiscale_3
subalterno 2 Cat. A/3, Classe 3^, consistenza vani 1, superficie catastale mq.9, R.C. € 74,89, Via Provinciale Spezia, 139, piano T-1, intestato a nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. Parte_2 C.F._3
per la quota di 1/1. Relativamente ai beni qui sopra descritti sub
[...]
a) il Sig. trasferisce alla Sig.ra la quota Parte_2 Parte_1
di ¼ (2/8) quanto al subalterno 1 e la quota di 1/1 (intera proprietà) quanto al subalterno 2, per un controvalore della quota trasferita del subalterno
1 pari ad € 34.000,00 e per un controvalore dell'intera proprietà trasferita del subalterno 2 pari ad € 24.000,00;
b) i DATI CATASTALI dell'immobile adibito ad uso deposito sono i seguenti: iscritto al N.C.E.U. del Comune di NO LI (SP), Foglio 7,
Mappale 738, Cat. C/2, Classe 2^, consistenza 18 mq., superficie catastale mq.25, R.C. € 26,96, Via Provinciale Spezia, s.n.c., piano T, intestato a nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. Parte_2 [...]
per la quota di 2/8, ad , nata C.F._3 Parte_1 alla Spezia, il 14.01.1954, C.F. , per la quota di CodiceFiscale_4
3/24, a nata a [...], il [...], C.F. Parte_3
per la quota di 12/24 ed a , CodiceFiscale_5 Controparte_1 nato alla Spezia, il 09.08.1959, C.F. per la quota CodiceFiscale_6 di 3/24. Relativamente al locale uso deposito qui sopra descritto sub b) il
Sig. rasferisce alla Sig.ra la quota di ¼ Parte_2 Parte_1
(2/8), per un controvalore della quota trasferita pari ad € 5.000,00;
Si precisa, per quanto concerne la situazione urbanistica che, come da relazione tecnica asseverata del Geom. del Persona_1
22.02.2025 e successiva integrazione richiesta dall'Ill.mo Tribunale del
09.09.2025, i fabbricati sopra descritti (casa di abitazione e locale
3 deposito) sono legittimi ed urbanisticamente assentiti a fronte di rilascio da parte del Comune di NO LI di concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio Legge 724/1994) prot. 01/07 in data
16.01.2007 e si fa altresì presente che è stata rilasciata concessione edilizia prot.53 del 23.10.1986 relativa alla costruzione di strada interpoderale, oltre a DIA prot.207 in data 12.09.2007 ai fini del posizionamento a terra di pannello solare. Come da relazione tecnica asseverata del Geom. del 22.02.2025, lo stato dei Persona_1
fabbricati corrisponde a quanto rappresentato nelle planimetrie catastali in atti e nei grafici allegati alla concessione edilizia in sanatoria. Ai fini della agibilità si rinvia alla concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio Legge 724/1994) prot. 01/07 in data 16.01.2007.
CONFINI dell'unità immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di
NO LI (SP), Foglio 7, Mappale 287, subalterni 1 e 2 sono i seguenti: da un lato in parte con mappale 722 ed in parte con mappale
723 del foglio 7, da un lato in parte con mappale 722 ed in parte con mappale 737 del foglio 7, da altro lato con mappale 737 e dal quarto lato infine in parte con mappale 737 ed in parte con mappale 723 del foglio
7, mentre l'unità immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di NO
LI (SP), Foglio 7, Mappale 738 è interamente circondata dal mappale
737 che costituisce il confine su tutti i quattro lati del fabbricato.
I coniugi dichiarano che le depositate in catasto allegate Parte_4
alla relazione tecnica asseverata del Geom. del Persona_1
22.02.2025 e successiva integrazione richiesta dall'Ill.mo Tribunale del
09.09.2025, sono esattamente conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del presente ricorso.
PROVENIENZA
Dichiarano i coniugi che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti al Sig. nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. Parte_2
, in forza di decreto di trasferimento emesso dal CodiceFiscale_3
4 Tribunale della Spezia del 03.04.1993, cronologico 4754, repertorio 503, registrato all'Ufficio del Registro della Spezia, il 07.04.1993, al n.0656, vol.4 (sub allegato 7 al ricorso).
SITUAZIONE URBANISTICA del fabbricato
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 40, comma
2, legge 28.02.1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, il Sig. che l'immobile trasferito dichiara sotto la propria Parte_2
personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di costruzione dell'immobile sono iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l' immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che hanno comportato il rilascio di concessione edilizia.
CERTIFICATO ENERGETICO
Il cedente dichiara che è presente agli atti Attestato di prestazione energetica del 10.05.2025 a firma del Geom. , Persona_2
numero 21833 protocollo Prot/2025/0242431 del 12.05.2025, codice identificativo 07202521833 munito di attestazione-ricevuta di avvenuto versamento dei diritti dovuti alla RE UR (sub allegato 8 di cui al ricorso). Il cedente altresì dichiara che l'Attestato di prestazione energetica non è necessario per l'immobile di cui alla soprastante lettera b) (mappale 738), in quanto il locale ad uso deposito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c), d.lgs. 19.08.2005, n.192, nonché dall'allegato A delle linee guida del decreto ministeriale attuativo ne è esentato.
Quanto alla identificazione catastale dei terreni iscritti al Catasto terreni.
Si tratta dei terreni siti nel Comune di NO LI (SP), località
Bottagna, Via Provinciale Spezia 139, censiti al N.C.T. del Comune di
NO LI (SP), al Foglio 7: a) mappale 284, seminativo arborato, classe 03, are 14, ca 62, reddito dominicale € 7,55, reddito agrario € 6,42,
5 intestato a nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. Parte_2 [...]
per la quota di 1/1; a confini da un lato con il mappale C.F._3
613, da altro lato con il mappale 612, dal terzo lato con i mappali 285 e
722 oggetto del trasferimento di cui al presente ricorso e dal quarto lato con il mappale 288 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso, che il Sig. rasferisce alla Sig.ra per la quota Parte_2 Parte_1 di 1/1, per un controvalore dell'intera proprietà del mappale trasferita pari ad € 5.848,00;
b) mappale 285, seminativo arborato, classe 03, are 22, ca 50, reddito dominicale € 11,62, reddito agrario € 9,88, intestato a Parte_2
nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. per la CodiceFiscale_3 quota di 2/8 ad , nata alla Spezia, il 14.01.1954, Parte_1
C.F. , per la quota di 3/24, a CodiceFiscale_4 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F. CodiceFiscale_5 per la quota di 12/24 ed a , nato alla Spezia, il Controparte_1
09.08.1959, C.F. per la quota di 3/24; a confini CodiceFiscale_6
da un lato con il mappale 613 e con i mappali 284 e 722 oggetto del trasferimento di cui al presente ricorso, da un lato con i mappali 421 e
286, da altro lato con la via provinciale di Buonviaggio e dal quarto lato con il mappale 737 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso, che il Sig. rasferisce alla Sig.ra per la quota Parte_2 Parte_1
di ¼ (2/8), per un controvalore della quota del mappale trasferita pari ad
€ 2.250,00;
c) mappale 288, bosco ceduo, classe 01, are 12, ca 10, reddito dominicale € 0,87, reddito agrario € 0,25, intestato a Parte_2
nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. per la CodiceFiscale_3
quota di 1/1; a confini da un lato con i mappali 828 e 612 e con il mappale
284 oggetto del trasferimento di cui al presente ricorso, da altro lato con i mappali 712, 291 e 530, da altro lato con il mappale 415 e dal quarto lato con il mappale 722 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso,
6 che il Sig. trasferisce alla Sig.ra per la Parte_2 Parte_1 quota di 1/1, per un controvalore dell'intera proprietà del mappale trasferita pari ad € 2.420,00;
d) mappale 722, bosco misto, classe U, are 14, ca 68, reddito dominicale
€ 0,99, reddito agrario € 0,30, intestato a nato alla Parte_2
Spezia, il 14.12.1961, C.F. per la quota di 1/1; CodiceFiscale_3
a confini: da un lato con il mappale 784 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso, da un lato con i mappali 284 e 288 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso e con il mappale 415, da altro lato con il mappale 293 e dal quarto lato con il mappale 286, che il Sig. rasferisce alla Sig.ra per la quota di 1/1, Parte_2 Parte_1 per un controvalore dell'intera proprietà del mappale trasferita pari ad €
2.924,00;
e) mappale 723, bosco ceduo, classe 01, are 09, ca 26, reddito dominicale € 0,67, reddito agrario € 0,19, intestato a, intestato a Pt_2
nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F.
[...] CodiceFiscale_3 per la quota di 2/8 ad , nata alla Spezia, il Parte_1
14.01.1954, C.F. , per la quota di 3/24, a CodiceFiscale_4 [...]
nata a [...], il [...], C.F. Pt_3 C.F._5
per la quota di 12/24 ed a , nato alla Spezia, il
[...] Controparte_1
09.08.1959, C.F. per la quota di 3/24; a confini: CodiceFiscale_6
da un lato con il mappale 722 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso, da altro lato con i mappali 287 e 737 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso e dal terzo lato con il mappale 286 (il mappale ha forma triangolare), che il Sig. trasferisce alla Sig.ra Parte_2
per la quota di ¼ (2/8), per un controvalore della quota Parte_1 del mappale trasferita pari ad € 463,00;
f) mappale 737, seminativo arborato, classe 02, are 06, ca 86, reddito dominicale € 4,61, reddito agrario € 3,90, intestato a Parte_2
nato alla Spezia, il 14.12.1961, C.F. per la CodiceFiscale_3
7 quota di 2/8 ad , nata alla Spezia, il 14.01.1954, Parte_1
C.F. , per la quota di 3/24, a CodiceFiscale_4 Parte_3
nata a [...], il [...], C.F. CodiceFiscale_5 per la quota di 12/24 ed a , nato alla Spezia, il Controparte_1
09.08.1959, C.F. per la quota di 3/24; a confini: CodiceFiscale_6
da un lato con il mappale 285 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso e con il mappale 286, da altro lato con il mappali 286, da altro lato con i mappali 723 e 287 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso e dal quarto lato con il mappale 722 oggetto di trasferimento di cui al presente ricorso, che il Sig. rasferisce alla Sig.ra Parte_2 [...]
per la quota di ¼ (2/8), per un controvalore della quota del Parte_1 mappale trasferita pari ad € 686,00;
In relazione al trasferimento dei terreni sopra descritti, le parti, ai sensi dell'articolo 19, D.L. 31.05.2010, n. 78, dichiarano di aver depositato unitamente al ricorso il certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di trasferimento di cui alla relazione tecnica asseverata del
Geom. del 22.02.2025 (sub allegato 6). Persona_1
Agli effetti della Legge 29.10.1993 n.428, come modificata dalla legge
21.11.2000, n.353 (incendi boschivi) contenente disposizioni per fronteggiare il rischio di incendi in aree protette, il cedente Pt_2
ichiara e garantisce la parte cedente che i terreni trasferiti con
[...] il presente atto non sono stati a tutt'oggi oggetto da parte del Sindaco di
NO LI di accertamento per incendi che li abbiano distrutti o danneggiati e che quindi non é stato ancora emesso alcun provvedimento comunale che vincoli l'area stessa, per almeno quindici anni, alla destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore Generale e che comunque nessun incendio ha interessato i terreni stessi.
PROVENIENZA
Quanto alla provenienza dei terreni l'odierno cedente precisa di aver acquistato tutte le quote oggetto del presente trasferimento mediante il
8 decreto di trasferimento emesso dal Tribunale della Spezia del
03.04.1993, cronologico 4754, repertorio 503, registrato all'Ufficio del
Registro della Spezia, il 07.04.1993, al n.0656, vol.4 (sub allegato 7 al ricorso) ed inoltre precisa che gli originari mappali 289, 290 e 422 del foglio 7 del Comune di NO (originariamente acquistati per la quota di 1/1 quanto al mappale 289 e per la quota di ¼ quanto ai mappali 290
e 422), a seguito di frazionamento (Variazione geometrica n.461/1998 del 03.03.1998) dei mappali originari e del successivo inserimento in mappa dei due fabbricati, attualmente identificati dai mappali 287 e 738 quali rispettivamente la casa di abitazione e il locale di deposito
(accatastamento dovuto per la definizione della pratica di condono edilizio riguardante i due fabbricati - Tipo Mappale n.14802 del
10.04.2000), gli originari mappali 289, 290 e 422 sono stati soppressi e sono stati creati gli attuali nuovi mappali 722, 723, 737 e 738, come si evince dalle visure storiche allegate al ricorso (sub allegati 9-10-11-12), cosicché i nuovi identificativi sono stati creati ex novo dall'ufficio del territorio a seguito del deposito delle pratiche di frazionamento e tipo mappale riguardanti gli originari mappali 289, 290 e 422.
Il Sig. prestando le garanzie di legge, trasferisce gli Parte_2
immobili sopra descritti (fabbricati e terreni) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni loro diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, liberi da pesi ed oneri.
La parte cedente, e più in generale le parti, in merito all'esercizio della prelazione agraria, posto che l'articolo 8, Legge 26 maggio 1965, n. 590
e l'articolo 7, comma 2, della Legge 14 agosto 1971, n. 817 disciplinano, rispettivamente, la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto e la prelazione del proprietario confinante, quanto alla prelazione dell'affittuario coltivatore diretto, dichiarano che i terreni oggetto di trasferimento non sono affittati a coltivatori diretti, mentre, quanto al diritto di prelazione agraria dei coltivatori diretti confinanti, essendo condizione
9 indispensabile per l'esercizio della prelazione lo svolgimento di attività professionale di coltivatore diretto, ovvero di imprenditore agricolo professionale, si precisa che da ricerca effettuata presso la DI (in allegato al documento sub 19 – relazione integrativa del Geom. Per_1
), è emerso che nessuno degli intestatari catastali dei terreni
[...]
confinanti svolge professionalmente la coltivazione diretta dei fondi confinanti, né tale circostanza è altrimenti nota agli odierni comparenti.
La parte cedente, e più in generale entrambe le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'articolo 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il cedente dichiara ed attesta altresì che a far data dal decreto di trasferimento mediante il quale ha acquisito la proprietà delle quote oggetto del presente trasferimento non sono intervenute trascrizioni e/o iscrizioni favorevoli o pregiudizievoli e dichiara altresì, assumendosene l'esclusiva responsabilità, che, dopo tale data, non esistono formalità pregiudizievoli a suo carico relativamente a quanto in oggetto e che dalla data del decreto di trasferimento è decorso ininterrottamente un ventennio nel corso del quale ha posseduto (in compossesso con gli altri suddetti titolari di quote compresa l'odierna cessionaria) in via esclusiva gli immobili sopra descritti ed oggetto di trasferimento.
Il cedente, e più in generale entrambe le parti, inoltre dichiarano che non sussistono sui beni oggetto di trasferimento rapporti di locazione o di affitto in essere, che abbiano ad oggetto, totalmente, o anche solo parzialmente i beni medesimi.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi
10 dell'articolo 19, legge 06.03.1987, n.74, della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese e senza ritardo, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il IC ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
I comparenti confermano la conformità dei dati catastali, della planimetria e dell'estratto di mappa dei beni sopra descritti allo stato di fatto e contestualmente dichiarano la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze di cui ai Registri Immobiliari.
I comparenti dichiarano che il trasferimento convenuto non comporta controprestazione economica e che pertanto avviene a titolo gratuito.
I comparenti inoltre dichiarano sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che non vi è stato intervento di alcun mediatore immobiliare.
I comparenti ancora dichiarano che il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto il trasferimento opera tra i coniugi separandi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I comparenti infine dichiarano di aver regolato separatamente tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall' altro ad eccezione di quanto richiesto con il presente ricorso.”
11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.5.2025, premettendo di aver contratto in data 27.8.2003 in Lerici (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 14 parte I anno 2003), di non aver avuto figli, di essere in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 25.9.2025 dinanzi al IC relatore e alla presenza del
Cancelliere le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e confermato le condizioni di cui al ricorso, riportate, ai fini del trasferimento immobiliare, nel verbale d'udienza, ed ivi sottoscritte dandosi atto della documentazione allegata
(dichiarazioni integrative, planimetrie, perizia e successiva integrazione entrambe asseverate dal geom. , copia di certificazione APE). Per_1
Il IC ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, anche in punto idoneità della documentazione depositata.
Tanto premesso, la domanda congiuntamente proposta dalle parti volta ad ottenere la declaratoria di separazione personale merita accoglimento alla stregua dell'art. 158 c.c.
Con riferimento al trasferimento immobiliare concordato tra le parti, va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
21761/2021, che ha ammesso i trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione e divorzio, ove essi rispondano alla volontà e all'interesse delle parti del procedimento nel definire gli accordi volti alla soluzione della crisi familiare.
È stata dunque formalmente acquisita la volontà negoziale dei coniugi al riguardo, come manifestata in udienza e nelle dichiarazioni depositate e sottoscritte.
12 La perizia asseverata di parte (e la successiva integrazione depositata) attesta la libera commerciabilità dei beni oggetto di trasferimento immobiliare, dandosi atto che non risulta agli atti certificato di agibilità o abitabilità e tuttavia rilevandosi al riguardo che il Geom. ha dichiarato che ai fini Per_1 dell'agibilità fa fede la concessione edilizia in sanatoria prot. 01/07 in data
16/01/2007 (cfr. perizia asseverata del 22.2.2025) e che in ogni caso la mancanza di tale documentazione non inficia di per sè il trasferimento immobiliare, qualora di ciò sia consapevole l'acquirente, come nel caso di specie (cfr. sul punto da ultimo Cass. n. 32552/2023) risultando chiaramente la volontà delle parti di procedere ugualmente all'atto di trasferimento di quota di comproprietà.
L'accordo sul punto non pare dunque connotato da profili di illiceità.
Le pattuizioni concordate tra le parti possono quindi ritenersi conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
generalizzati come in epigrafe, omologando le condizioni
[...]
concordate come in epigrafe, da intendersi di seguito trascritte
Nulla per le spese
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Presidente estensore
CI TI
13