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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Margherita Sitongia, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3624/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pirillo, che la Parte_1
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Gilda Avena;
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21.9.2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189007259207000, notificata in data 5.9.2018, relativamente alla cartella di pagamento n. 03420000039627179501 di competenza del Settore
Lavoro dell'intestato Tribunale.
Quest'ultima, presuntivamente notificata in data 9.7.2009 e portante la somma di € 1.739,98, si riferiva al mancato pagamento di contributi IVS con riferimento agli anni 1995 e 1996.
Parte ricorrente si doleva, anzitutto, della mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, ed alla stregua di ciò deduceva la prescrizione del credito da essa portato per decorso del termine quinquennale previsto ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95 il quale, invero, sarebbe già spirato prima del momento della asserita
1 notifica dell'atto presupposto, ossia tra la data di maturazione del credito contributivo e prima dell'intervento di un qualsivoglia atto impositivo, e dunque non soltanto prima della notifica dell'intimazione contestata e perciò maturato successivamente rispetto alla formazione del primo titolo esecutivo.
Per secondo, rilevava la decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte dell'ente pubblico previdenziale ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/1999, poiché questi non avrebbe provveduto ad iscrivere in ruoli resi esecutivi i contributi dovuti nel termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data di notifica del provvedimento di accertamento.
Infine, evidenziava l'illegittimità dell'intimazione opposta per omessa indicazione della data di consegna del ruolo, difetto che non avrebbe consentito al contribuente di verificare l'ammontare degli interessi da lui dovuti in violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 602/1973 (sul punto richiama
Cass. n. 22997/2010).
Si costituiva in giudizio parte resistente , eccependo in primo luogo il suo difetto di CP_3
legittimazione a controvertere.
In secondo luogo, l'ente previdenziale denunciava l'impossibilità, da parte dell'opponente, di contestare il merito della pretesa, ossia la non debenza degli oneri contributivi nonché la loro intervenuta prescrizione, poiché questi avrebbe dovuto formulare tali doglianze proponendo opposizione entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento per come previsto dall'art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999. Sosteneva dunque che la notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento si fosse realmente perfezionata e che, avendo lasciato decorrere tale termine, il contribuente avesse fatto diventare il titolo incontestabile nell'an.
Infine, in relazione alla pretesa di illegittimità della cartella per scadenza del termine di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, l' osservava che la normativa in questione non potrebbe CP_3
trovare applicazione per il superamento del sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo a seguito dell'entrata in vigore, con decorrenza dal 1.1.2011, del sistema di riscossione mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, non si costituiva in giudizio, invece, l' , la Controparte_2 quale veniva dichiarata contumace all'esito dell'udienza del 26.10.21.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
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Orbene, nel giudizio de quo l'opponente ha eccepito anche la prescrizione dei crediti previdenziali, di cui è cominciata la procedura riscossiva a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento impugnata.
Rispetto all'eccezione occorre osservare che, in conseguenza alla mancata costituzione in giudizio dell' , non risulta documentalmente provato che l'intimazione Controparte_4
di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento ma, già dalla singola data di notifica asseritamente indicata rispetto alla notifica di tale atto precedente e presupposto all'intimazione impugnata (9.7.2009), è possibile ritenere accertato che al tempo fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3 c. 9 L. n. 335/95.
In ragione di ciò, la doglianza non può che essere accolta.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'
[...]
a causa del comportamento inerte della quale è maturata la Controparte_2
prescrizione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
a) dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 03420000039627179501, portata dall'intimazione di pagamento n.
03420189007259207000 notificata in data 5.9.2018;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della ricorrente, che liquida in € 1.312,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) spese compensate tra le altre parti.
Castrovillari, 27 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Margherita Sitongia
3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna
Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
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