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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 4484/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11; appellante
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._1 appellata - contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 28.11.2022 il Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 224/2022 del Giudice di Pace con cui è stata accolta l'opposizione presentata da avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla per la Controparte_1 Parte_1 violazione del divieto di circolazione imposto dall'art. 4 del D.L. 19/20 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tra i motivi di appello la parte ha contestato l'applicazione da parte del giudice, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell'ingiunzione, del termine di 90 giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e, nel merito, l'errata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza della violazione imputata alla parte appellata. Sotto tale ultimo profilo l'appellante ha, infatti, esposto che la contestazione aveva riguardato la violazione del divieto di circolazione di più di due persone a bordo della stessa autovettura evidenziando che l'esigenza lavorativa addotta dalla parte appellata poteva essere assolta solo singolarmente senza contravvenire al suddetto divieto.
All'udienza del 22.06.2023 è stata la contumacia di regolarmente convenuta in giudizio Controparte_1
e non costituita.
La causa è stata, poi, rinviata all'udienza del 10.03.2025 per la decisione.
1/3 In via preliminare deve essere rilevato che il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione di CP_1
evidenziando che l'ordinanza ingiunzione era stata adottata oltre il termine di novanta giorni
[...] previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 e, nel merito, per non aver ritenuto configurata alcuna violazione del divieto di circolazione per la sussistenza di comprovate esigenze lavorative o di necessità della parte stessa. Il giudice di pace ha, poi, compensato le spese di lite in ragione delle interpretazioni discordanti in ordine alla nuova normativa di riferimento.
Ciò premesso risulta meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellante circa l'inapplicabilità alla materia in esame del termine di 90 giorni previsto dalla L. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto che, secondo consolidata giurisprudenza “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del
1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981 (Cass.
n. 31239 del 2021); ha, inoltre, affermato (Cass. n. 21706 del 2018), con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella I. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della I. n.
241 del 1990…in quanto la I. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. ...” (Cass. Civ., II, 10/10/2022 n°
29404).
Deve essere, poi, soggiunto che, nel caso di specie, risulta rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge 689/81 per la notifica della violazione che decorre, nelle ipotesi in cui la stessa emerga dalle indagini penali, dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa. Infatti, la , ricevuta la notizia di archiviazione del procedimento penale in data 06.07.2020, ha adottato Parte_1 il verbale di contestazione il 02.09.2020 e lo ha notificato alla parte il 22.09.2020, nel pieno rispetto del detto termine.
Passando al merito, l'appello risulta fondato in quanto dall'esame degli atti emerge che la contestazione, pur avendo i militi accertatori positivamente valutato l'esigenza lavorativa addotta dalla parte appellata, ha riguardato il divieto di utilizzo del medesimo veicolo con più di due persone. Da tanto consegue che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'esigenza lavorativa addotta dalla parte potesse giustificare la circolazione nell'ambito della stessa vettura di numero di persone superiore a due che costituisce un fatto accertato e non contestato dalla parte nè nel primo grado nè nel presente giudizio ove è rimasta contumace.
Sulle suesposte considerazioni l'appello deve essere accolto.
2/3 L'esito complessivo della lite, la novità del quadro normativo richiamato entrato in vigore quasi contestualmente alla violazione, le difficoltà interpretative sussistenti all'epoca dei fatti, la sussistenza dell'esigenza lavorativa della parte sebbene non rilevante ai fini della fattispecie in esame costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. M IT PR AVSPC 00011979 – Area Controparte_1
III/DNS/COVID, Rif. Prot. proc. M IT PR AVSPC 00016559 del 10.05.2021, dalla Parte_1
confermando la sanzione irrogata con la stessa;
[...]
- compensa le spese di lite.
Così deciso il 9.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.3.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 4484/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11; appellante
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._1 appellata - contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 28.11.2022 il Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 224/2022 del Giudice di Pace con cui è stata accolta l'opposizione presentata da avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla per la Controparte_1 Parte_1 violazione del divieto di circolazione imposto dall'art. 4 del D.L. 19/20 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tra i motivi di appello la parte ha contestato l'applicazione da parte del giudice, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell'ingiunzione, del termine di 90 giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e, nel merito, l'errata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza della violazione imputata alla parte appellata. Sotto tale ultimo profilo l'appellante ha, infatti, esposto che la contestazione aveva riguardato la violazione del divieto di circolazione di più di due persone a bordo della stessa autovettura evidenziando che l'esigenza lavorativa addotta dalla parte appellata poteva essere assolta solo singolarmente senza contravvenire al suddetto divieto.
All'udienza del 22.06.2023 è stata la contumacia di regolarmente convenuta in giudizio Controparte_1
e non costituita.
La causa è stata, poi, rinviata all'udienza del 10.03.2025 per la decisione.
1/3 In via preliminare deve essere rilevato che il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione di CP_1
evidenziando che l'ordinanza ingiunzione era stata adottata oltre il termine di novanta giorni
[...] previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 e, nel merito, per non aver ritenuto configurata alcuna violazione del divieto di circolazione per la sussistenza di comprovate esigenze lavorative o di necessità della parte stessa. Il giudice di pace ha, poi, compensato le spese di lite in ragione delle interpretazioni discordanti in ordine alla nuova normativa di riferimento.
Ciò premesso risulta meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellante circa l'inapplicabilità alla materia in esame del termine di 90 giorni previsto dalla L. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto che, secondo consolidata giurisprudenza “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del
1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981 (Cass.
n. 31239 del 2021); ha, inoltre, affermato (Cass. n. 21706 del 2018), con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella I. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della I. n.
241 del 1990…in quanto la I. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. ...” (Cass. Civ., II, 10/10/2022 n°
29404).
Deve essere, poi, soggiunto che, nel caso di specie, risulta rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge 689/81 per la notifica della violazione che decorre, nelle ipotesi in cui la stessa emerga dalle indagini penali, dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa. Infatti, la , ricevuta la notizia di archiviazione del procedimento penale in data 06.07.2020, ha adottato Parte_1 il verbale di contestazione il 02.09.2020 e lo ha notificato alla parte il 22.09.2020, nel pieno rispetto del detto termine.
Passando al merito, l'appello risulta fondato in quanto dall'esame degli atti emerge che la contestazione, pur avendo i militi accertatori positivamente valutato l'esigenza lavorativa addotta dalla parte appellata, ha riguardato il divieto di utilizzo del medesimo veicolo con più di due persone. Da tanto consegue che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'esigenza lavorativa addotta dalla parte potesse giustificare la circolazione nell'ambito della stessa vettura di numero di persone superiore a due che costituisce un fatto accertato e non contestato dalla parte nè nel primo grado nè nel presente giudizio ove è rimasta contumace.
Sulle suesposte considerazioni l'appello deve essere accolto.
2/3 L'esito complessivo della lite, la novità del quadro normativo richiamato entrato in vigore quasi contestualmente alla violazione, le difficoltà interpretative sussistenti all'epoca dei fatti, la sussistenza dell'esigenza lavorativa della parte sebbene non rilevante ai fini della fattispecie in esame costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. M IT PR AVSPC 00011979 – Area Controparte_1
III/DNS/COVID, Rif. Prot. proc. M IT PR AVSPC 00016559 del 10.05.2021, dalla Parte_1
confermando la sanzione irrogata con la stessa;
[...]
- compensa le spese di lite.
Così deciso il 9.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.3.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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