Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1509/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.04.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DELLA RISCIA DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella, Via Cesare Battisti n. 28;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova, in data 23/06/2005, (atto n.
534, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005); separati consensualmente con Sentenza n. 145/2024 pubbl. il 14/06/2024, R.G. n.
1509/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Genova, in data 23.06.2005 e
[...] Controparte_1 registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova, anno 2005, parte I, n.
534
2. Confermare le medesime condizioni di cui al provvedimento della separazione.
pag. 1 di 4
2. La casa coniugale sita in Broni (PV), Via Giuseppe Verdi N.
1 - di proprietà esclusiva del signor - resterà nella sola e piena disponibilità dello stesso. (Doc. 3 ). Parte_1
Si dà atto che la signora nel termine ultimo del 31 marzo p.v. provvederà CP_1
a consegnare le chiavi e prelevare i propri beni personali ivi presenti.
3. I coniugi concordano che tutti gli arredi della casa ex coniugale resteranno nella sola disponibilità del signor . Parte_1
4. I signori e definiscono i loro rapporti economico Parte_1 CP_1
patrimoniali in occasione della separazione ed assumono - reciprocamente ed irrevocabilmente - le seguenti obbligazioni:
A. Il signor dichiara di non aver a pretendere alcuna somma di denaro né Parte_1
dalla signora né dalla di lei figlia CP_1 Persona_1
rinunciando in particolare espressamente alla restituzione di quanto mutuato alla signora – figlia della signora – per Persona_1 CP_1
l'estinzione anticipata del finanziamento contratto con CP_2
B. Con riferimento alle unità immobiliari acquistate in Ecuador in costanza di matrimonio i coniugi dichiarano:
I. L'unità immobiliare sita in San Pablo de Manta, cabecera del Canton Manta, provincia de Manabi, Republica dell'Ecuador così identificata nell'atto di compravendita (doc. 4) acquistata in data 20.10.2005 dal signor , resterà Parte_1
nella esclusiva disponibilità/proprietà dello stesso, che ne è unico proprietario.
II. L'unità immobiliare sita in San Pablo de Manta, cabecera del Canton Manta, provincia de Manabi, Republica dell'Ecuador, così identificata nell'atto di compravendita (doc. 5) acquistata in data 11.01.2008 dalla signora
[...]
, resterà nella esclusiva disponibilità/proprietà della Controparte_1
stessa, che ne è unica proprietaria.
III. L'unità immobiliare sita in San Pablo de Manta, cabecera del Canton Manta, provincia de Manabi, Republica dell'Ecuador così identificata nell'atto di compravendita (doc. 6) acquistata in data 16.12.2015 dal signor Parte_1
, resterà nella esclusiva disponibilità/proprietà dello stesso, che ne è
[...] unico proprietario. In relazione alle dichiarazioni circa l'attribuzione della proprietà dei pag. 2 di 4 beni immobili di cui sopra, le parti riconoscono che tali statuizioni sono strettamente e funzionalmente collegate al procedimento di separazione personale e contestuale divorzio. Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili suddetti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
5. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, per essere entrambi lavoratori dipendenti e percettori di reddito da lavoro e per l'effetto dichiarano di non aver - reciprocamente - nulla da richiedere né pretendere dall'altro per il proprio personale mantenimento.
6. I coniugi dichiarano e riconoscono che in seguito all'esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel contesto del procedimento di separazione e contestuale divorzio saranno stati regolati e definiti tra loro tutti i rapporti economico/patrimoniali e che null'altro avranno reciprocamente a richiedere per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia personale sia afferente rapporti patrimoniali o economici pregressi.
7. I compensi e le spese per l'assistenza legale e il costo del contributo unificato, graveranno al 50% su ciascuno dei coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 145/2024 pubbl. il 14/06/2024, RG n. 1509/2024 emessa da questo
Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 3 di 4 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in merito alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Genova,
[...] Controparte_1
in data 23/06/2005, (atto n. 534, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4