Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3124/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale formato dai magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Giulia Volpe
Giudice rel.
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
Giudice All'esito della Camera di Consiglio del 24 Giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3124/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to/a alla presso lo studio dell'Avv. Sarlo Alessandra , c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- ATTORE
E
, c.f.: elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._1
PIAZZA MICHELE BIANCO 3675100 MATERA, presso lo studio dell'Avv.
SARRA MAURIZIO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- CONVENUTO
E
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Nicola Rocco CP_2 che lo difende giusta procura agli atti
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti di diritto societario.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 22 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ottobre 2019 il curatore del - Parte_2 assoggettata a procedura concorsuale con sentenza del Tribunale di Matera n.
11/2011- ha introdotto dinanzi all'intestato ufficio giudiziario l'azione di responsabilità a norma degli artt. 2394 c.c. e 146 l. fall. in confronto degli ex amministratori ed odierni convenuti, e , Controparte_1 CP_2 imputando loro - non aver posto in essere alcuna attività finalizzata al risanamento delle perdite subite nell'esercizio 2009 per €uro 565.036, ancorché sin dal 2008 fossero entrambi a conoscenza del gravissimo dissesto economico in cui versava la società -di poi- decotta.
Le parti resistenti eccepivano, preliminarmente e in rito, l'incompetenza del Tribunale adito;
- l'inammissibilità e/o nullità della domanda ex art. 164, c. 4°, c.p.c., a cagione della mancata indicazione ovvero della obiettiva incertezza dei presupposti oggetto della domanda;
-l'estinzione dell'azionata pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex artt. 2476 e 2949 c.c., in relazione all'art. 146 l. fall;
-In ogni caso l'infondatezza della domanda, non risultando né allegati, né dimostrati i criteri di imputazione e quantificazione dell'invocato indennizzo risarcitorio.
Verificata l'integrità del contraddittorio, considerato che non risultavano articolate prove costituende, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e , all'udienza del 22 gennaio 2025, la causa transitava in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni preliminari di rito: della competenza del Tribunale adito
In via preliminare, occorre rilevare che la causa risulta correttamente incardinata presso il Tribunale di Potenza-Sezione . Parte_3
In tema di competenza per materia, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, co. 2, l. fall. (art. 255 CCII) cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e
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connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. (ora art. 32 CCII), restando soggetta a quella del tribunale delle imprese.
Questioni preliminari di merito: della fondatezza dell'eccezione di prescrizione:
Con Ordinanza n. 24429 dell'8 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società poi sottoposta alle procedure di fallimento.
In particolare, evidenzia la Cassazione, l'azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori della società ai sensi dell'articolo 2394 c.c., anche quando sia promossa dal curatore fallimentare a norma dell'articolo 146 l.f., è sottoposta a prescrizione quinquennale, la cui decorrenza si ha dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a far fronte ai debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), la quale, a sua volta, discendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non coincide con lo stato d'insolvenza di cui all'articolo 5 legge fallimentare, derivante, in primis, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.
Inoltre, continua la Cassazione, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, esiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, con conseguente ricaduta sull'amministratore della prova contraria della diversa data anteriore di manifestazione dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
Pertanto, secondo l'orientamento consolidato, la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori decorre, salvo che essi provino l'anteriore data di insorgenza dell'insufficienza patrimoniale, dalla dichiarazione di fallimento ( Corte di Cassazione 23659/2023).
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Nel caso in esame, pertanto, il dies a quo della prescrizione quinquennale deve essere individuato nella sentenza dichiarativa del Fallimento del
Tribunale di Matera del 24.05.2011 depositata agli atti da parte attrice.
Non può invece essere individuato, quale termine di decorrenza posteriore prospettato dalla Curatela attrice, la sentenza di patteggiamento del Tribunale penale del 2015.
Sotto quest'ultimo profilo l'unico elemento offerto dalla curatela attrice, ossia la sentenza di patteggiamento del GIP di Matera n. 207/2015 del 10.07.2015, non ha alcuna rilevanza ai fini in esame, innanzitutto perché, essendosi costituito parte civile nell'ambito del relativo procedimento penale all'udienza del 17.06.2014, a quella data il curatore fallimentare aveva avuto certamente contezza delle imputazioni elevate a carico degli amministratori e in particolare -tra esse- di quella enucleata sub capo B) dell'edito accusatorio, attraverso la quale si era contestata loro l'ipotesi delittuosa di bancarotta semplice ex artt. 110, 217, c. 1°, n. 4), l. fall. proprio per aver aggravato il dissesto dalla società decotta.
Sicché, anche a voler ancorare a quella data il dies a quo di decorrenza dell'azione di responsabilità, al momento della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (ottobre 2019), essa era già prescritta.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata in quanto il diritto azionato si è estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate in base ai Parametri del DM 147/2022, tenuto conto del risarcimento richiesto nella domanda ( euro 565.036,00) secondo i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate, in euro euro 14.598 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA civile, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e così provvede: CP_2
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.598 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
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Così deciso in Potenza, Camera di Consiglio del 24/06/2025
Il Giudice rel.
( Dott.ssa Giulia Volpe) La Presidente
( Dott.ssa Rosa Maria Verrastro)
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