CASS
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2025, n. 32579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32579 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da OL OR - Presidente - Sent. n. sez. 1040/2025 IC CU CC - 04/07/2025 IE UL R.G.N. 15977/2025 OV NI - Relatore - LE SI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LA IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere OV NI;
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione QU RR D'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate dall'avvocato Marco Franco che, nell’interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dell’impugnazione; 1. Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Roma – a seguito della richiesta di riesame . 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di IL LA – ha confermato l’ordinanza in data 10 febbraio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di estorsione in concorso, in particolare per avere con minaccia (perpetrata con armi da fuoco e con metodo mafioso) costretto EG NT a continuare ad occultare un’autovettura provento di furto e a rinunciare al compenso convenuto per «tale servizio». Il IL è già sottoposto nello stesso procedimento alla custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati di associazione di tipo mafioso (capo 1), rapina in danno di SA OZ Penale Sent. Sez. 5 Num. 32579 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/07/2025 2 (capo 2), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capo 11) nonché di detenzione e trasporto di dette sostanze (capi 19 e 20). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del LA IL, segnatamente in relazione alla sua individuazione come concorrente nel fatto estorsivo, alla luce di quanto prospettato con i motivi di riesame. Difatti, a fronte dei vizi di motivazione del provvedimento del G.i.p., anche il Collegio di seconda istanza avrebbe fondato tale conclusione su elementi congetturali e privi di un effettivo riscontro in atti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto quale estorsione e non anche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i due reati – come chiarito dalla giurisprudenza – non si distinguerebbero per l’elemento materiale bensì sotto il profilo soggettivo (in quanto il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. si caratterizzerebbe «per la coscienza e volontà di attuare un proprio diritto»); i concorrenti nel reato di cui anche il IL è incolpato – secondo lo stesso Giudice del riesame – avrebbero agito nella convinzione di far valere un diritto (in particolare, il diritto di RI NI alla restituzione di un’autovettura detenuta da EG NT); e – come affermato dalle Sezioni Unite – anche il terzo può concorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti;
è, invece, infondato il secondo motivo, che deve essere esaminato anzitutto poiché per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentita l’applicazione di una misura cautelare personale. 2. A proposito della questione sollevata con il secondo motivo, le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02) hanno chiarito che: - «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie»; - nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona «l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione 3 giudiziaria»; nel delitto di estorsione, «invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia»; - «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)» (cfr. pure Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 03); - «pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)»; - il giudice è chiamato a verificare se la pretesa che si è inteso illecitamente esercitare abbia i caratteri necessari perché il fatto sia sussunto nell’art. 393 cod. pen. (tanto che, «in applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968)» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, cit.). Inoltre, la giurisprudenza ha già chiarito che: - non possono ritenersi passibili di tutela le pretese che trovano fonte in pregressi rapporti illeciti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, Huang, Rv. 226489); - ricorre il delitto di estorsione allorché la minaccia o la violenza finalizzata determini taluno a rinunciare a una propria legittima pretesa (cfr. Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 – 01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 – 01). Nel caso in esame, come si trae dal provvedimento impugnato, il LA è incolpato di aver – in concorso con altri – costretto EG NT a continuare ad occultare un’autovettura provento di furto e a rinunciare al compenso convenuto per tale attività; l’agire minaccioso – nell’ottica gravemente indiziaria che qui rileva – si è verificato a seguito della maggior pretesa economica avanzata dal NT (una volta resosi conto, a suo dire, che il veicolo era rubato) 4 al cui soddisfacimento egli ha subordinato la restituzione del mezzo a RI NI;
il che ha ingenerato la reazione violenza e minacciosa, volta non solo a ottenere la restituzione dell’auto ma anche a punire il NT per l’ arrecata al NI e a rinunciare alle sue pretese economiche, effetto che si è prodotto. Tale ricostruzione – fermo quanto si esporrà appena oltre a proposito dell’attribuzione del fatto al LA – non è stata oggetto di rituale censura da parte del ricorso che, in maniera assertiva, ha assunto solo che l’azione violenta era finalizzata a ottenere «anche» la restituzione del veicolo. Ne deriva che, alla luce dei princìpi di diritto sopra esposti, l’agire dei concorrenti in danno del NT ha avuto ad oggetto una pretesa non azionabile innanzi al giudice civile, sia nel caso in cui quest’ultimo fosse stato consapevole di custodire una auto rubata (e, dunque, si fosse accordato in tal senso con il NI), sia nel caso in cui non ne avesse avuto contezza per la dirimente considerazione che il NT – sempre nella prospettiva propria della cautela – ha rinunciato anche alla somma convenuta per la custodia a causa dell’agire violento e minaccioso posto in essere nei suoi confronti. 3. Il primo motivo è fondato. In effetti, il Tribunale – richiamando dati tratti in particolare dalle conversazioni intercettate – ha dato conto (sulla scorta di quanto affermato da RI NI) della dinamica dell’accaduto, affermando che: - il LA avrebbe preso parte alla «spedizione punitiva a mano armata […] in casa del NT» poiché il NI avrebbe riferito della presenza del proprio genero e il ricorrente è marito di IA NI, figlia di RI;
non sarebbe decisivo l’erroneo riferimento – da parte dello stesso NI – al coindagato EA SU HA (cui pure il fatto è stato attribuito) come proprio genero (essendosi poi corretto, indicando costui come «nipote»); - il ruolo del LA nella vicenda si trarrebbe poiché il NI ha attribuito la consegna dell’auto rubata al NT (oltre che al HA) anche a un altro soggetto («quell’altro»); e quest’ultimo dovrebbe individuarsi nel LA perché all’epoca dei fatti egli era dedito al riciclaggio delle auto di lusso rubate (come quella in discorso) e perché sarebbe improbabile che con il termine «genero» il NI si riferisse a TT OR (pure sottoposto a misura cautelare, perché gravemente indiziato di delitti commessi unitamente al NI), in quanto costui non sarebbe sposato con l’altra figlia del NI, Gaia, con cui conviverebbe;
peraltro, egli avrebbe collaborato con il padre della convivente solo nell’attività di narcotraffico. Per costante giurisprudenza, in sede di legittimità non può compiersi un alternativo apprezzamento degli elementi emersi nel corso delle indagini, atteso che il controllo delle ordinanze cautelari – da parte della Corte di cassazione – è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento;
e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi 5 indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ciò è a dirsi anche con riguardo all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Ebbene, l’ del provvedimento impugnato, appena sopra esposto, è manifestamente illogico. Il Tribunale, a sostegno della propria lettura del riferimento da parte del NI al «genero», ha valorizzato un dato congetturale, ossia il rapporto di convivenza tra l’OR e una delle figlie del NI, a dispetto dell’effettivo rapporto di coniugio tra il LA e l’altra figlia, in contrasto con il comune modo di esprimersi sul punto (che spesso non utilizza i termini relativi ai rapporti di affinità solo per i soggetti che rientrino della nozione legale di affinità); ancora, il Collegio del riesame ha valorizzato in maniera assertiva l’ulteriore dato della dedizione di ciascuno dei due congiunti (uno di diritto, uno di fatto) del NI a distinti settori criminali, dato che può corroborare solo in via per l’appunto congetturale la conclusione cui il Tribunale è giunto in relazione al concorso nello specifico fatto in incolpazione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/07/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente OV NI OL OR
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione QU RR D'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate dall'avvocato Marco Franco che, nell’interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dell’impugnazione; 1. Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Roma – a seguito della richiesta di riesame . 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di IL LA – ha confermato l’ordinanza in data 10 febbraio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di estorsione in concorso, in particolare per avere con minaccia (perpetrata con armi da fuoco e con metodo mafioso) costretto EG NT a continuare ad occultare un’autovettura provento di furto e a rinunciare al compenso convenuto per «tale servizio». Il IL è già sottoposto nello stesso procedimento alla custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati di associazione di tipo mafioso (capo 1), rapina in danno di SA OZ Penale Sent. Sez. 5 Num. 32579 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/07/2025 2 (capo 2), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capo 11) nonché di detenzione e trasporto di dette sostanze (capi 19 e 20). 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del LA IL, segnatamente in relazione alla sua individuazione come concorrente nel fatto estorsivo, alla luce di quanto prospettato con i motivi di riesame. Difatti, a fronte dei vizi di motivazione del provvedimento del G.i.p., anche il Collegio di seconda istanza avrebbe fondato tale conclusione su elementi congetturali e privi di un effettivo riscontro in atti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto quale estorsione e non anche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i due reati – come chiarito dalla giurisprudenza – non si distinguerebbero per l’elemento materiale bensì sotto il profilo soggettivo (in quanto il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. si caratterizzerebbe «per la coscienza e volontà di attuare un proprio diritto»); i concorrenti nel reato di cui anche il IL è incolpato – secondo lo stesso Giudice del riesame – avrebbero agito nella convinzione di far valere un diritto (in particolare, il diritto di RI NI alla restituzione di un’autovettura detenuta da EG NT); e – come affermato dalle Sezioni Unite – anche il terzo può concorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti;
è, invece, infondato il secondo motivo, che deve essere esaminato anzitutto poiché per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentita l’applicazione di una misura cautelare personale. 2. A proposito della questione sollevata con il secondo motivo, le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02) hanno chiarito che: - «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie»; - nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona «l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione 3 giudiziaria»; nel delitto di estorsione, «invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia»; - «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)» (cfr. pure Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 03); - «pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)»; - il giudice è chiamato a verificare se la pretesa che si è inteso illecitamente esercitare abbia i caratteri necessari perché il fatto sia sussunto nell’art. 393 cod. pen. (tanto che, «in applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968)» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, cit.). Inoltre, la giurisprudenza ha già chiarito che: - non possono ritenersi passibili di tutela le pretese che trovano fonte in pregressi rapporti illeciti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, Huang, Rv. 226489); - ricorre il delitto di estorsione allorché la minaccia o la violenza finalizzata determini taluno a rinunciare a una propria legittima pretesa (cfr. Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 – 01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 – 01). Nel caso in esame, come si trae dal provvedimento impugnato, il LA è incolpato di aver – in concorso con altri – costretto EG NT a continuare ad occultare un’autovettura provento di furto e a rinunciare al compenso convenuto per tale attività; l’agire minaccioso – nell’ottica gravemente indiziaria che qui rileva – si è verificato a seguito della maggior pretesa economica avanzata dal NT (una volta resosi conto, a suo dire, che il veicolo era rubato) 4 al cui soddisfacimento egli ha subordinato la restituzione del mezzo a RI NI;
il che ha ingenerato la reazione violenza e minacciosa, volta non solo a ottenere la restituzione dell’auto ma anche a punire il NT per l’ arrecata al NI e a rinunciare alle sue pretese economiche, effetto che si è prodotto. Tale ricostruzione – fermo quanto si esporrà appena oltre a proposito dell’attribuzione del fatto al LA – non è stata oggetto di rituale censura da parte del ricorso che, in maniera assertiva, ha assunto solo che l’azione violenta era finalizzata a ottenere «anche» la restituzione del veicolo. Ne deriva che, alla luce dei princìpi di diritto sopra esposti, l’agire dei concorrenti in danno del NT ha avuto ad oggetto una pretesa non azionabile innanzi al giudice civile, sia nel caso in cui quest’ultimo fosse stato consapevole di custodire una auto rubata (e, dunque, si fosse accordato in tal senso con il NI), sia nel caso in cui non ne avesse avuto contezza per la dirimente considerazione che il NT – sempre nella prospettiva propria della cautela – ha rinunciato anche alla somma convenuta per la custodia a causa dell’agire violento e minaccioso posto in essere nei suoi confronti. 3. Il primo motivo è fondato. In effetti, il Tribunale – richiamando dati tratti in particolare dalle conversazioni intercettate – ha dato conto (sulla scorta di quanto affermato da RI NI) della dinamica dell’accaduto, affermando che: - il LA avrebbe preso parte alla «spedizione punitiva a mano armata […] in casa del NT» poiché il NI avrebbe riferito della presenza del proprio genero e il ricorrente è marito di IA NI, figlia di RI;
non sarebbe decisivo l’erroneo riferimento – da parte dello stesso NI – al coindagato EA SU HA (cui pure il fatto è stato attribuito) come proprio genero (essendosi poi corretto, indicando costui come «nipote»); - il ruolo del LA nella vicenda si trarrebbe poiché il NI ha attribuito la consegna dell’auto rubata al NT (oltre che al HA) anche a un altro soggetto («quell’altro»); e quest’ultimo dovrebbe individuarsi nel LA perché all’epoca dei fatti egli era dedito al riciclaggio delle auto di lusso rubate (come quella in discorso) e perché sarebbe improbabile che con il termine «genero» il NI si riferisse a TT OR (pure sottoposto a misura cautelare, perché gravemente indiziato di delitti commessi unitamente al NI), in quanto costui non sarebbe sposato con l’altra figlia del NI, Gaia, con cui conviverebbe;
peraltro, egli avrebbe collaborato con il padre della convivente solo nell’attività di narcotraffico. Per costante giurisprudenza, in sede di legittimità non può compiersi un alternativo apprezzamento degli elementi emersi nel corso delle indagini, atteso che il controllo delle ordinanze cautelari – da parte della Corte di cassazione – è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento;
e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi 5 indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ciò è a dirsi anche con riguardo all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Ebbene, l’ del provvedimento impugnato, appena sopra esposto, è manifestamente illogico. Il Tribunale, a sostegno della propria lettura del riferimento da parte del NI al «genero», ha valorizzato un dato congetturale, ossia il rapporto di convivenza tra l’OR e una delle figlie del NI, a dispetto dell’effettivo rapporto di coniugio tra il LA e l’altra figlia, in contrasto con il comune modo di esprimersi sul punto (che spesso non utilizza i termini relativi ai rapporti di affinità solo per i soggetti che rientrino della nozione legale di affinità); ancora, il Collegio del riesame ha valorizzato in maniera assertiva l’ulteriore dato della dedizione di ciascuno dei due congiunti (uno di diritto, uno di fatto) del NI a distinti settori criminali, dato che può corroborare solo in via per l’appunto congetturale la conclusione cui il Tribunale è giunto in relazione al concorso nello specifico fatto in incolpazione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/07/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente OV NI OL OR