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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 17 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4005/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Adamo, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Maurizio Tavilla, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2022 premetteva di avere Parte_1
lavorato, con qualifica di Marinaio, regolarmente alle dipendenze della società
[...]
maturando complessivamente 30 anni di esperienza. Controparte_1
Riferiva che nel gennaio 2021 aveva contratto l'infezione da Covid-19 in modo acuto e che il contagio aveva avuto dei gravi risvolti, tali da renderlo “non idoneo ai servizi di navigazione” come sottoscritto da verbale del 10.02.2022 redatto dalla Commissione
Medica Permanente di Primo Grado, istituita presso la Capitaneria di Porto di Messina.
1 Evidenziava che, conseguentemente al referto medico, il datore di lavoro non aveva fatto nulla ai fini della reintegrazione nella struttura della Società, ritenendo di cessare unilateralmente, senza preavviso e in forma orale il rapporto di lavoro.
Riferiva che dopo il lungo periodo di malattia, si era recato sul proprio posto di lavoro e gli era stato comunicato oralmente il licenziato, contestato con nota del 01.06.2022 senza riscontro.
Eccepiva in via preliminare l'inesistenza e l'inefficacia del licenziamento comminato in forma orale e senza alcun preavviso.
Eccepiva in via subordinata l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 42 del
D.Lgs. 81/2008 e mancato rispetto dell'obbligo di repechage, in quanto adottato in assenza di qualsivoglia tentativo da parte del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore presso altra mansione, non essendo giusta causa ai fini del licenziamento la sopravvenuta inidoneità ai servizi della navigazione.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del licenziamento in quanto comminato senza il preavviso previsto per legge.
Deduceva, infine, il diritto ad ottenere un adeguato risarcimento del danno per l'aggravamento dello stato di salute a causa della situazione economica in cui la propria famiglia versa a causa del licenziamento, che quantificava in misura non inferiore a euro
50.000,00.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare inefficace e/o inesistente il licenziamento per le modalità orali con cui è stato formalizzato e per l'effetto obbligare il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore versando tutte le mensilità arretrate con relativa contribuzione previdenziale e continuare ad ottenere i compensi per quelle future in costanza del rapporto di lavoro;
ritenere e dichiarare, comunque, illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 42 d.lgs. 81/2008 e per violazione del c.d. obbligo di repechage, con ogni conseguenza di legge derivante dalle violazioni stesse;
in via subordinata, ritenere e dichiarare che il licenziamento è stato posto in essere senza preavviso di legge e per l'effetto obbligare la società resistente a versare l'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non comunicato;
ritenere e dichiarare che il comportamento del datore di lavoro ha causato un danno non patrimoniale e per l'effetto condannare la società datrice di lavoro a risarcire il predetto danno da quantificarsi anche in via equitativa o comunque in misura non inferiore a Euro 50.000,00; con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in data 13.01.2023 si costituiva in giudizio la Società resistente, contestando la fondatezza del ricorso, in fatto e in diritto.
2 Rilevava che il ricorrente aveva omesso di riferire che nei giorni e nelle settimane successive al 10.02.2022, data in cui gli era stata comunicata la non idoneità ai servizi della navigazione, lo stesso si era più volte recato negli uffici della società, dove aveva concordato verbalmente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Osservava che nel modulo UNIMARE presentato il 17.03.2022 al fine di comunicare telematicamente ai competenti uffici l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, non vi era la dicitura licenziamento, bensì la dicitura altro, poiché il modello editabile non consentiva l'opzione risoluzione consensuale.
Evidenziava che fino al maggio 2022 era pacifico tra le parti che il rapporto fosse stato risolto consensualmente e che l'impugnazione del licenziamento era del tutto pretestuosa.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita mediante prova per testi.
4. L'udienza del 17 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. In ordine all'impugnazione per licenziamento orale, va richiamato il principio della
Suprema Corte per cui “La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di 'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale”.
(Cassazione civile sez. lav., 08/01/2021, n.149).
Non è quindi sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa, dovuta nel caso di specie alla sopravvenuta inidoneità ai servizi della navigazione.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 26 del dlgs 151/2015 “1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte,
3 a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”. Come ritenuto dalla Corte di Cassazione, “In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2023 n. 27331, ord.).
Nel caso di specie, però, vertendosi in ipotesi di lavoro marittimo, la disciplina introdotta dall'art. 26 del d.lgs. 151 non si applica, risultando comunque documentalmente (cfr. ricevuta comunicazione obbligatoria Unimare del 17.03.2022 versata in atti) che il rapporto di lavoro non sia cessato a causa del licenziamento.
In seguito all'istruttoria dibattimentale, a giudizio di questo decidente, non può ritenersi provata l'esistenza di un licenziamento orale, dovendosi ritenere che il rapporto sia cessato con il reciproco consenso delle parti.
Il teste , all'epoca dei fatti responsabile della gestione del personale della Testimone_1
ha affermato: “Non so se il sia stato licenziato oralmente. Ricordo CP_1 Parte_1
che il è venuto da me portando il foglio della non idoneità alla navigazione, Parte_1
chiedendo informazioni per il Fondo Fanimar e gli ho detto di rivolgersi al dottore Per_1 presso l'ufficio di Messina. In quell'occasione mi ha chiesto come avere cud e buste paga
e gli ho detto di fare una richiesta per le credenziali per entrare nel sistema IN ONDA per poterle avere …preciso che non sapevo del licenziamento, l'ho saputo dopo in occasione della causa. Per quanto io ne sappia non è stato licenziato …preciso che ho conosciuto il nell'occasione di cui ho parlato sopra. Preciso che in quell'occasione il Parte_1 ricorrente mi ha detto che non era più idoneo a svolgere l'attività di marittimo, e allora gli ho fornito le indicazioni di cui ho parlato. Quando il ricorrente è venuto da me mi ha detto che il rapporto era già cessato…”
Il teste ha dichiarato: “è vero che il ricorrente venne da me perché Testimone_2
aveva perso il libretto, poiché non era più idoneo alla navigazione, e venne da me per capire come avere un sostentamento economico a seguito della perdita dell'occupazione.
Preciso che il ricorrente venne da me non per concordare la risoluzione consensuale, ma poiché già aveva perso il lavoro, in quanto dichiarato non idoneo. Infatti gli abbiamo dato pure un acconto sul tfr.”
4 Le dichiarazioni dei testi escussi hanno, pertanto, confermato che il rapporto di lavoro era già cessato al momento in cui il ricorrente si era presentato sul posto di lavoro per delle informazioni.
Dall'istruttoria risulta che non vi è stato un licenziamento orale, ma che il ricorrente, una volta stabilità dalla Commissione medica la sua inidoneità, abbia concordato la risoluzione del contratto chiedendo alla società le modalità di accesso al fondo Fanimar e le credenziali per ottenere le buste paga.
I testi si reputano attendibili perché hanno riferito su circostanze direttamente conosciute e perché hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie tra loro.
Meno attendibile risulta la testimonianza di parente acquisita del Testimone_3
che ha apoditticamente confermato la tesi del ricorrente. Parte_1
L'esistenza di una risoluzione consensuale del rapporto, peraltro, ha trovato riscontro anche nella comunicazione mail del 22.04.2022 depositata dalla resistente, in cui il nel richiedere documentazione relativa alle buste paga, si è espressamente Parte_1 qualificato nel testo della mail come “ex dipendente della . Controparte_1
Nel ritenere non raggiunta da parte del ricorrente del licenziamento orale, deve, quindi, ritenersi provata la tesi sostenuta dal datore di lavoro della sussistenza di una risoluzione consensuale.
6. Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento e impongono il rigetto del ricorso.
7. Le spese giudiziali vanno poste a carico del ricorrente, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore e della natura della controversia, ed applicando i valori tariffari minimi data la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
depositato in data 25.07.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso:
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della società resistente, quantificate in € 4.628,50 oltre oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 18 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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