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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1702/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10990/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1156/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 10990/2025, depositato in data 20/06/2025, Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490077552 notificato il 18.04.25 avente ad oggetto la TARI e la TEFA per gli anni
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (immobile in Roma) liquidate, sanzioni comprese, in Euro 7.446,00.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva la censura di prescrizione e decadenza, violazione dell'articolo 2948 co. 4 c.c.. – carenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
In data 23/10/2025 si è costituito l'ufficio impositore, Roma Capitale, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All'udienza del giorno 24/10/2025, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n. 2990 dello stesso giorno.
In data 15/01/2026 la parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie.
All'udienza del giorno 30/01/2026, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è parzialmente fondato.
2. - In relazione alla prima censura contenuta nel motivo di ricorso, dove si lamenta l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, occorre ricordare come, in tema di accertamento dei tributi locali, vada considerato separatamente, da un lato, l'istituto della decadenza, in relazione al quale esiste una univoca disciplina nazionale applicabile (ossia, quella di cui all'art.1 co.161 L. n.296/2006; su cui da ultimo Cass. n. 23964/2024); e dall'altro, l'istituto della prescrizione, di carattere più generale, che trova applicazione solo per le fasi del rapporto d'imposta successive alla definitività dell'avviso di accertamento
(da ultimo, Cass., ord. n. 16893/2024 che precisa che “la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo” in quanto “il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione”).
Quindi, qualora si contesti l'intervenuta decadenza, andrà verificata la sussistenza del presupposto, ossia il superamento del termine ultimo della disciplina sopra citata, per cui “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, mentre nel caso della contestazione dell'intervenuta prescrizione, questa dovrà essere vagliata in relazione al termine proprio di ciascun tributo.
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato notificato in data 18/04/2025 ed è quindi tempestivo per le sole annualità successive all'anno 2020.
3. - Sempre nel primo motivo di ricorso viene dedotta anche una seconda censura, relativa alla non assoggettabilità a prelievo tributario della situazione proprietaria di una autorimessa condominiale. La censura però non ha fondamento normativo. Infatti, come affermato in giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 20/06/2024, n. 17058), “sotto il profilo della produzione di rifiuti, l'attività svolta all'interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o a garages”. Non vi sono quindi ragioni per ritenere non applicabile il Regolamento di Roma
Capitale.
4. - Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, vista la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 30/01/2026.
Il presidente relatore
EG IN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10990/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077552 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1156/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 10990/2025, depositato in data 20/06/2025, Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490077552 notificato il 18.04.25 avente ad oggetto la TARI e la TEFA per gli anni
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (immobile in Roma) liquidate, sanzioni comprese, in Euro 7.446,00.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva la censura di prescrizione e decadenza, violazione dell'articolo 2948 co. 4 c.c.. – carenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
In data 23/10/2025 si è costituito l'ufficio impositore, Roma Capitale, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All'udienza del giorno 24/10/2025, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n. 2990 dello stesso giorno.
In data 15/01/2026 la parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie.
All'udienza del giorno 30/01/2026, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è parzialmente fondato.
2. - In relazione alla prima censura contenuta nel motivo di ricorso, dove si lamenta l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, occorre ricordare come, in tema di accertamento dei tributi locali, vada considerato separatamente, da un lato, l'istituto della decadenza, in relazione al quale esiste una univoca disciplina nazionale applicabile (ossia, quella di cui all'art.1 co.161 L. n.296/2006; su cui da ultimo Cass. n. 23964/2024); e dall'altro, l'istituto della prescrizione, di carattere più generale, che trova applicazione solo per le fasi del rapporto d'imposta successive alla definitività dell'avviso di accertamento
(da ultimo, Cass., ord. n. 16893/2024 che precisa che “la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo” in quanto “il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione”).
Quindi, qualora si contesti l'intervenuta decadenza, andrà verificata la sussistenza del presupposto, ossia il superamento del termine ultimo della disciplina sopra citata, per cui “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, mentre nel caso della contestazione dell'intervenuta prescrizione, questa dovrà essere vagliata in relazione al termine proprio di ciascun tributo.
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato notificato in data 18/04/2025 ed è quindi tempestivo per le sole annualità successive all'anno 2020.
3. - Sempre nel primo motivo di ricorso viene dedotta anche una seconda censura, relativa alla non assoggettabilità a prelievo tributario della situazione proprietaria di una autorimessa condominiale. La censura però non ha fondamento normativo. Infatti, come affermato in giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 20/06/2024, n. 17058), “sotto il profilo della produzione di rifiuti, l'attività svolta all'interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o a garages”. Non vi sono quindi ragioni per ritenere non applicabile il Regolamento di Roma
Capitale.
4. - Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, vista la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 30/01/2026.
Il presidente relatore
EG IN