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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 551/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RUSCONI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito:
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà della porzione di terreno sito nel Comune di Madesimo, in Località , CP_1 facente parte del foglio 38 Part. 353 Sub. 5, a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detta area in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni;
dichiarare che il sig. è unico ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del bene Parte_1 suddetto;
conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Direzione Provinciale di Sondrio Ufficio Provinciale –
Territorio Servizi Catastali, di provvedere alla consequenziale trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sui beni sopradescritti, nonché ordinare a chi di competenza ad effettuare le variazioni catastali e mappali.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha chiesto di accertare e dichiarare, nei confronti di Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno sito nel Comune di Controparte_1
Madesimo (SO), Località , distinto catastalmente a foglio 38 Part. 353 Sub. 5, porzione CP_1 antistante la proprietà immobiliare dell'attore e meglio individuata nella mappa catastale versata in atti.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di aver esercitato sul suddetto bene, da almeno vent'anni, il possesso ininterrottamente, comportandosi come esclusivo proprietario del fondo.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 29.11.2023 il Giudice ammetteva le prove orali che venivano assunte all'udienza del
09.04.2024 e del 09.07.2024.
Veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
Con ordinanza del 18.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Occorre preliminarmente osservare che al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Grava, pertanto, su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Alla luce delle allegazioni di parte attorea, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione svolta dall'attore debba essere accolta.
In particolare, i testi citati dall'attore hanno confermato le circostanze dedotte in sede di memorie 171 ter c.p.c. e pertanto risulta provato il possesso ultraventennale della porzione del bene oggetto della domanda di usucapione.
Inoltre, parte convenuta, nonostante rituale notifica della citazione, non si è costituita in giudizio. Tale circostanza, seppur non possa essere considerata mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attore,
pagina 2 di 3 costituisce però ulteriore indizio della veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda di usucapione svolta.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di Pt_1
della proprietà della porzione di terreno distinto catastalmente a foglio 38 Part. 353 Sub. 5,
[...]
Comune di Madesimo (SO), Località , porzione antistante la proprietà immobiliare dell'attore CP_1 identificata al foglio 38 mapp. n. 276/5 in loc. - PT-1 e foglio 38 n. 270 prato 3 e individuata CP_1 nella mappa catastale in atti.
Dichiara altresì la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
Stante la natura della domanda svolta nonché la mancata costituzione da parte della convenuta, le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte così dispone: Parte_1
1. dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà della Parte_1 porzione di terreno distinto catastalmente a foglio 38 Part. 353 Sub.5, Comune di Madesimo
(SO), Località , porzione antistante la proprietà immobiliare dell'attore identificata al CP_1 foglio 38 mapp. n. 276/5 in loc. - PT-1 e foglio 38 n. 270 prato 3 e individuata nella CP_1 mappa catastale in atti;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio.
Sondrio, 23 settembre 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 551/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RUSCONI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito:
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà della porzione di terreno sito nel Comune di Madesimo, in Località , CP_1 facente parte del foglio 38 Part. 353 Sub. 5, a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detta area in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni;
dichiarare che il sig. è unico ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del bene Parte_1 suddetto;
conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Direzione Provinciale di Sondrio Ufficio Provinciale –
Territorio Servizi Catastali, di provvedere alla consequenziale trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sui beni sopradescritti, nonché ordinare a chi di competenza ad effettuare le variazioni catastali e mappali.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha chiesto di accertare e dichiarare, nei confronti di Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno sito nel Comune di Controparte_1
Madesimo (SO), Località , distinto catastalmente a foglio 38 Part. 353 Sub. 5, porzione CP_1 antistante la proprietà immobiliare dell'attore e meglio individuata nella mappa catastale versata in atti.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di aver esercitato sul suddetto bene, da almeno vent'anni, il possesso ininterrottamente, comportandosi come esclusivo proprietario del fondo.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 29.11.2023 il Giudice ammetteva le prove orali che venivano assunte all'udienza del
09.04.2024 e del 09.07.2024.
Veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
Con ordinanza del 18.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Occorre preliminarmente osservare che al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Grava, pertanto, su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Alla luce delle allegazioni di parte attorea, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione svolta dall'attore debba essere accolta.
In particolare, i testi citati dall'attore hanno confermato le circostanze dedotte in sede di memorie 171 ter c.p.c. e pertanto risulta provato il possesso ultraventennale della porzione del bene oggetto della domanda di usucapione.
Inoltre, parte convenuta, nonostante rituale notifica della citazione, non si è costituita in giudizio. Tale circostanza, seppur non possa essere considerata mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attore,
pagina 2 di 3 costituisce però ulteriore indizio della veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda di usucapione svolta.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di Pt_1
della proprietà della porzione di terreno distinto catastalmente a foglio 38 Part. 353 Sub. 5,
[...]
Comune di Madesimo (SO), Località , porzione antistante la proprietà immobiliare dell'attore CP_1 identificata al foglio 38 mapp. n. 276/5 in loc. - PT-1 e foglio 38 n. 270 prato 3 e individuata CP_1 nella mappa catastale in atti.
Dichiara altresì la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
Stante la natura della domanda svolta nonché la mancata costituzione da parte della convenuta, le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte così dispone: Parte_1
1. dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà della Parte_1 porzione di terreno distinto catastalmente a foglio 38 Part. 353 Sub.5, Comune di Madesimo
(SO), Località , porzione antistante la proprietà immobiliare dell'attore identificata al CP_1 foglio 38 mapp. n. 276/5 in loc. - PT-1 e foglio 38 n. 270 prato 3 e individuata nella CP_1 mappa catastale in atti;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio.
Sondrio, 23 settembre 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 3 di 3