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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1705/2019 R.G. avente a oggetto: appalto promossa da partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Catania, via G. Oberdan, n. 156, presso lo studio dell'avvocato Rosario Pizzino, il quale la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione attrice e convenuta in via riconvenzionale
contro partita iva , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
legale pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Catania, via G. Simili, n. 23, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Gullo, il quale la rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
convenuta ed attrice in via riconvenzionale
********
All'udienza del giorno 15.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti di causa e la stessa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto notificato il 4.6.2019, la ha citato la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Catania e, premettendo di aver concluso un contratto di appalto a
[...]
1 misura avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato sito a
Catania, via Maddem n. 153, ha chiesto di accertare l'inadempimento della convenuta e di condannarla al pagamento del corrispettivo ancora dovuto, pari a euro 44.255,00, ovvero quello, minore o diverso, che risulterà nel corso del giudizio anche a mezzo di CTU, oltre interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dei singoli pagamenti fino al soddisfo e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del maggior danno subito.
In particolare, la società attrice ha dedotto: che il ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori sarebbe stato causato dalle varianti sostanziali del progetto concordate dalle parti in corso d'opera; che sarebbero rimaste insolute le fatture nn. 15/17 del 9.6.2017 e 26/17 del
29.11.2017, d'importo rispettivamente pari a euro 20.000 e 24.255,00, dovuti a titolo di pagamento dell'ultimo acconto e del saldo dei lavori eseguiti.
Con comparsa di risposta depositata il 12.10.2019, la si è costituita Controparte_1
in giudizio, eccependo: che le varianti del progetto sarebbero state irrisorie e che i corrispettivi non sarebbero stati pagati in ragione degli inadempimenti della controparte,
segnatamente in considerazione dell'assenza in cantiere di personale specializzato al quale fornire le indicazioni operative, dell'immotivata ed unilaterale sospensione dei lavori e della presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite. Tali circostanze avrebbero altresì causato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, che la ha posto a fondamento della Controparte_1
propria domanda riconvenzionale, avente a oggetto la condanna della al pagamento Pt_1
della somma di euro 38.000,00, dovuta a titolo di penale secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto di appalto.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 10.7.2020, il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di prova orale presentata dalla società convenuta, mentre ha ammesso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di verificare i lavori eseguiti, il corrispettivo ancora dovuto all'appaltatrice e le cause tecniche del ritardo.
All'udienza del 15.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, la domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata.
2.1 In fatto si osserva che il 4.1.2017 le parti hanno stipulato un contratto d'appalto a misura, avente a oggetto il pagamento di un corrispettivo pari a euro 80.000, salvo conguagli, a fronte della ristrutturazione del fabbricato sito in Catania, via Maddem, n. 153, di proprietà della
2 committente. Nell'odierno giudizio, la ha domandato l'adempimento all'obbligo di Pt_1 pagamento dell'ultimo acconto e del saldo dei lavori eseguiti.
In diritto, la ripartizione dell'onere della prova nell'azione di adempimento è tratta dall'art. 1218 c.c.: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando,
in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. civ., ss.uu., 30/10/2001, n. 13533).
Svolte le superiori premesse, va ritenuto che la società attrice abbia ampiamente assolto i propri oneri, avendo prodotto in giudizio il contratto di appalto stipulato con la società convenuta (doc. 1) nonché i verbali dei prezzi concordati tra le parti per l'esecuzione delle varianti in corso d'opera (all. G1, G2 e G3) ed avendo allegato in modo circostanziato l'inadempimento della controparte.
In merito all'esatta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla determinazione del corrispettivo spettante all'appaltatrice, si osserva che le parti hanno concluso un appalto a misura (art. 3 del contratto d'appalto, all. 1), caratterizzato dalla determinazione del prezzo in base alle diverse unità di misura previste per ciascuna lavorazione contenuta nell'art. 2 del contratto e nei verbali di concordamento dei nuovi prezzi. Al riguardo, il direttore dei lavori incaricato dalla società committente ha contabilizzato per i lavori eseguiti il prezzo di euro
69.701,39; la società appaltatrice ha, invece, ritenuto che le quantità contabilizzate dal direttore dei lavori fossero inferiori rispetto ai lavori effettivamente svolti, per i quali ha emesso fatture per complessivi euro 79.255,00.
Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha verificato che i lavori eseguiti “sono quelli descritti nel contratto d'appalto 3 e nei successivi verbali di concordamento nuovi prezzi” (p. 8 della CTU) e che l'importo complessivamente dovuto ammonta a euro 73.640,71. In particolare, la consulenza tecnica si
è soffermata sui lavori oggetto di contestazione tra le parti, rilevando degli scostamenti in diminuzione tra i lavori effettivamente eseguiti dalla e quelli contabilizzati dal Pt_1
direttore dei lavori, inerenti:
- la demolizione dei tramezzi esistenti (art. 2, n. 2 del contratto d'appalto), in ordine alla quale il direttore dei lavori ha contabilizzato una superficie di 2,58 mq in meno rispetto a quella effettivamente lavorata, con un credito ulteriore a favore dell'appaltatrice di euro
30,96;
- la realizzazione degli impianti idrici relativi ai servizi igienici, calcolata a corpo (art. 2, n.
11), per la quale è stato accertato un credito della società appaltatrice per l'ulteriore somma di euro 1.919,76, quale differenza tra il numero di sanitari effettivamente installati e il numero di sanitari contabilizzati dal direttore dei lavori;
- la rimozione e lo smaltimento dei sanitari preesistenti e non riutilizzabili (art. 2, n. 15 del contratto d'appalto), per la quale il direttore dei lavori ha erroneamente ridotto del cinquanta percento l'importo dovuto in considerazione dell'omesso trasporto a rifiuto, che tuttavia non risulta effettivamente compreso tra le prestazioni previste dall'art. 2, n. 15 del contratto d'appalto, con la conseguenza che spetta all'appaltatrice l'ulteriore somma di euro 287,50;
- la fornitura e posa in opera di tubazioni di linee adduzione acqua calda e fredda (art. 2, n.
16 del contratto d'appalto), per le quali non risultano contabilizzate dal direttore dei lavori le misure relative ai tratti verticali tra i piani primo e ammezzato ed il piano terra, per il corrispondente ulteriore importo di euro 273,00;
- la verniciatura con smalto colorato lucido (art. 2, n. 19 del contratto d'appalto), contabilizzata dal direttore dei lavori con una differenza di 45,00 mq rispetto alla superficie effettivamente lavorata dall'appaltatrice, con la conseguenza che spetta ad essa l'ulteriore somma di euro 675,00;
- la fornitura e collocazione di
contro
-telaio in ferro (art. 2, n. 36 del contratto d'appalto), per la quale il direttore dei lavori ha contabilizzato l'installazione di sei controtelai rispetto ai sette effettivamente installati, con conseguente credito dell'appaltatrice dell'ulteriore somma di euro 50,00;
4 - la fornitura, collocazione e posa in opera di porte in alluminio anodizzato (art. 2, n. 37 del contratto d'appalto), per la quale risulta contabilizzata dal direttore dei lavori una superficie inferiore di 1,89 mq rispetto a quella effettiva, con la conseguenza che spetta all'appaltatrice l'ulteriore importo di euro 283,50;
- la realizzazione dei muretti a sostegno dei lavabi installati nel piano ammezzato (art. 2, n.
40 del contratto d'appalto), i quali non risultano contabilizzati dal direttore dei lavori, con la conseguenza che spetta all'appaltatrice l'ulteriore somma di euro 57,60;
- l'esecuzione di finte travi (velette) in cartongesso (art. 2, n. 48 del contratto d'appalto), per la quale risultano contabilizzate velette per un volume pari a 24,80 ml in meno rispetto a quello effettivo, con la conseguenza che va riconosciuta all'appaltatrice l'ulteriore somma di euro 245,00;
- infine, la copertura dell'ingresso del locale servizi sito al piano rialzato dell'immobili, realizzata in alluminio zincato con lastre in gesso-fibra, che non è stata contabilizzata dal direttore dei lavori e per la quale spetta all'impresa l'ulteriore somma di euro 117,00.
Per quanto sopra, a fronte della contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la società appaltatrice ha eseguito lavori per l'ulteriore importo di euro 3.939,32.
Gli accertamenti operati dal consulente tecnico sono immuni da vizi logici e, pertanto,
pienamente condivisibili. Sono peraltro superabili le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte della società convenuta: l'asserita non verificabilità dell'opera di demolizione dei tramezzi preesistenti non considera che gli stessi si sviluppavano dal pavimento al soffitto, e che pertanto la misurazione del lavoro si è potuta svolgere calcolando l'altezza che separa le due superfici;
l'estensione verticale delle tubazioni d'acqua e della pittura è stata accertata sulla base delle misure contenute nella planimetria dell'immobile; quanto, infine, alla prestazione di trasporto in discarica dei sanitari, si evidenzia che l'art. 2 n. 15 del contratto d'appalto prevede espressamente la rimozione e lo smaltimento “escluso trasporto in discarica dei sanitari esistenti”, pertanto la clausola è chiara ed univoca, ed in quanto tale non suscettibile di essere stravolta da prospettazioni interpretative unilaterali della parte committente.
In conclusione, il corrispettivo del contratto d'appalto dev'essere definitivamente fissato in euro 73.640,71. Detratti dalla somma indicata i pagamenti già effettuati in acconto dalla
5 pari a euro 35.000, si ottiene l'importo dovuto a saldo dalla società Controparte_1
convenuta, corrispondente a euro 38.640,71, al netto dell'IVA.
3. Accertato il credito spettante all'appaltatrice per i lavori eseguiti, vanno disattese le eccezioni formulate dalla società convenuta, fondate sull'esistenza di vizi nelle opere eseguite
(art. 1667 c.c.) e su altri inadempimenti della società appaltatrice (art. 1460 c.c.).
3.1 Quanto ai vizi, va evidenziato che l'allegazione effettuata dalla in seno Controparte_1
alla comparsa di risposta sia oltremodo generica: la convenuta si è limitata ad affermare nella comparsa di risposta di avere prontamente denunciato alla direzione dei lavori “gravi vizi e difetti”, ma ha omesso di allegare puntualmente i vizi asseritamente riscontrati ovvero di depositare una consulenza di parte. Ne consegue che l'eccezione si presenta generica e, pertanto, infondata.
3.2 L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dalla è Controparte_1
infondata.
La società convenuta deduce di avere ritardato i pagamenti perché l'appaltatrice avrebbe sospeso unilateralmente i lavori, adibito un numero di unità lavorative insufficiente al completamento degli stessi nel termine pattuito ed omesso d'incaricare personale specializzato al quale fornire indicazioni tecnico-operative.
Anzitutto, i fatti elencati sono sforniti di supporto probatorio, perché la sospensione dei lavori da parte della e l'impiego di uno o due lavoratori in cantiere risulta soltanto da PEC Pt_1
inviate dalla alla società appaltatrice: documenti ai quali non può Controparte_1
riconoscersi alcuna rilevanza probatoria, secondo il principio per cui non costituiscono prove le dichiarazioni di fatti favorevoli a colui dal quale promanano, valendo semmai il contrario
(art. 2730 c.c.). E comunque, occorre ricordare che l'eccezione d'inadempimento (art. 1460
c.c.) è un rimedio di natura sinallagmatica, come tale opponibile “non già per il semplice fatto che si riferisca ad un contratto dal quale derivino obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettività tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretende che sia stato rifiutato l'adempimento” (Cass. civ., Sez. II,
08/09/1994, n. 7701). Nella fattispecie in esame i lavori sono stati portati a compimento e la
CTU espletata non ha riscontrato l'esistenza di vizi nelle opere, sicché sussisteva l'obbligo in capo alla committente di pagamento del corrispettivo.
Gli inadempimenti allegati non assumono alcuna rilevanza rispetto all'obbligazione di risultato dell'appaltatore, potendo al più denotare l'impiego di una scarsa diligenza nei mezzi 6 utilizzati, che però non si è tradotta nella concreta lesione dell'interesse contrattuale della a vedere compiuta l'opera appaltata. Pertanto, l'eccezione ex art. 1460 c.c. Controparte_1
non merita accoglimento.
4. La domanda riconvenzionale proposta dalla è solo parzialmente Controparte_1
fondata.
L'art. 7 del contratto d'appalto ha previsto il pagamento di una penale di euro 2.000 per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di cinquanta giorni fissato per la fine dei lavori.
In ordine alla clausola penale inserita in un contratto d'appalto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere,
avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione
consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (tra le tante, si veda Cass.
12396/2024).
Nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, è pacifico che il rapporto contrattuale sia stato interessato da varianti in corso d'opera. È stata inoltre acquisita agli atti la prova di un tacito accordo di proroga del termine originariamente pattuito: con le PEC del 12.06.2017 (all. 19) e del 16.06.2017 (all. 22), nonché all'interno del certificato di ultimazione dei lavori (all. AO e
AP), il direttore dei lavori ha indicato la data del 24.06.2017 come termine di fine lavori.
Pertanto, premesso che i lavori hanno avuto inizio il 9.1.2017 (quale fatto incontestato) e che la data del 24.6.2017 è stata determinata dalle parti quale termine finale per l'esecuzione dei lavori, comprensivi delle varianti concordate, si osserva che i lavori sono stati ultimati il
4.7.2017, come risulta dal certificato di ultimazione delle opere e dalla relazione depositata dal consulente tecnico. Pertanto, il ritardo imputabile alla società appaltatrice nella consegna dei lavori va limitato al periodo di tempo decorrente dal 24.6.2017 al 4.7.2017.
La domanda riconvenzionale va, quindi, accolta limitatamente all'importo di euro 2.860,00,
dovuti dalla a titolo di penale per aver terminato le opere appaltate con un ritardo di Pt_1
dieci giorni rispetto al termine stabilito dalle parti con l'accordo di proroga intervenuto in corso di esecuzione.
7 5. In conclusione, spetta all'appaltatrice la somma di euro 38.640,71 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori mentre alla committente l'importo di euro 2.860 a titolo di penale.
In applicazione del principio della c.d. “compensazione impropria” (in materia di appalto, si veda Cass. nn. 5869/2007 e 4446/2012), i crediti sopra indicati si compensano reciprocamente, sicché, detratta la somma di euro 2.860 dovuta a titolo di penale dal corrispettivo per i lavori eseguiti (corrispondente a euro 38.640,71), Controparte_1
va condannata al pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1
35.780,71 oltre IVA al 10%, complessivamente pari ad euro 39.358.
5.1 Sull'importo così determinato vanno aggiunti gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n.
231/2002, dovuti a decorrere dal 4.7.2017 sino al soddisfo.
Dalla corrispondenza in atti, in particolare dalle PEC del 01.06.2017 (all. 16) e del
05.06.2017 (all. 17), risulta che il SAL n. 2 sia stato rifiutato dalla Pertanto, Pt_1
l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 c.c., sorge soltanto in data 4.17.2017, quando la società committente, tramite il direttore dei lavori, ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori (all. AO e all. AP), che vale come accettazione dell'opera.
Per quanto sopra, alla sorte capitale dovuta per lavori eseguiti, pari a euro 39.358 (come sopra calcolata), andranno aggiunti gli interessi al tasso commerciale previsti dal d.lgs. n. 231/2002, da liquidarsi dal 4.7.2017 sino al soddisfo.
5.2 La domanda della avente a oggetto la rivalutazione delle somme dovute a titolo Pt_1
di risarcimento del maggior danno è, invece, infondata.
Ai sensi dell'art. 1224, ult. co. c.c., la rivalutazione va riconosciuta al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto a quello liquidato con gli interessi legali. La più
recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SSUU, n. 19499/2008) ha chiarito che la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta anche sulla base di presunzioni inerenti la normale destinazione del denaro (e non più la suddivisione dei creditori in classi), ma nell'odierno giudizio, pur avendone l'onere (Cass. civ. n. 19687/2009 e Cass. civ.
6684/2018), la società attrice non ha neppure allegato il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato, che avrebbe consentito di compararne la misura con quella del tasso legale liquidato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
6. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che la domanda attorea è stata accolta parzialmente per l'importo di euro 39.358 e, per altro verso, 8 la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente a oggetto la somma di euro
38.000, è stata parzialmente accolta per l'esigua somma di euro 2.860.
Per quanto sopra, le spese di lite vanno compensate in ragione di un quarto e, per i restanti tre quarti, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Esse vanno determinate, tenuto conto del valore del decisum, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.616, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento. Pertanto,
[...]
va condannata al pagamento dei tre quarti del superiore importo, pari ad Controparte_1
euro 5.712, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, tenuto conto della necessità dell'accertamento peritale per la determinazione dei lavori a misura oggetto dell'appalto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1705/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente la domanda attorea e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 39.358, oltre interessi Controparte_1
moratori ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002, dal 04.07.2017 sino al soddisfo, in favore di
[...]
Parte_1
compensa in ragione di un quarto le spese processuali tra le parti;
condanna al pagamento dei restanti tre quarti delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in euro 5.712, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1 Controparte_1
d'ufficio liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal dott. Francesco Marziani, magistrato ordinario in tirocinio.
IL GIUDICE
dott. Fabio Salvatore Mangano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1705/2019 R.G. avente a oggetto: appalto promossa da partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Catania, via G. Oberdan, n. 156, presso lo studio dell'avvocato Rosario Pizzino, il quale la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione attrice e convenuta in via riconvenzionale
contro partita iva , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
legale pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Catania, via G. Simili, n. 23, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Gullo, il quale la rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
convenuta ed attrice in via riconvenzionale
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All'udienza del giorno 15.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti di causa e la stessa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto notificato il 4.6.2019, la ha citato la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Catania e, premettendo di aver concluso un contratto di appalto a
[...]
1 misura avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato sito a
Catania, via Maddem n. 153, ha chiesto di accertare l'inadempimento della convenuta e di condannarla al pagamento del corrispettivo ancora dovuto, pari a euro 44.255,00, ovvero quello, minore o diverso, che risulterà nel corso del giudizio anche a mezzo di CTU, oltre interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dei singoli pagamenti fino al soddisfo e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del maggior danno subito.
In particolare, la società attrice ha dedotto: che il ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori sarebbe stato causato dalle varianti sostanziali del progetto concordate dalle parti in corso d'opera; che sarebbero rimaste insolute le fatture nn. 15/17 del 9.6.2017 e 26/17 del
29.11.2017, d'importo rispettivamente pari a euro 20.000 e 24.255,00, dovuti a titolo di pagamento dell'ultimo acconto e del saldo dei lavori eseguiti.
Con comparsa di risposta depositata il 12.10.2019, la si è costituita Controparte_1
in giudizio, eccependo: che le varianti del progetto sarebbero state irrisorie e che i corrispettivi non sarebbero stati pagati in ragione degli inadempimenti della controparte,
segnatamente in considerazione dell'assenza in cantiere di personale specializzato al quale fornire le indicazioni operative, dell'immotivata ed unilaterale sospensione dei lavori e della presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite. Tali circostanze avrebbero altresì causato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, che la ha posto a fondamento della Controparte_1
propria domanda riconvenzionale, avente a oggetto la condanna della al pagamento Pt_1
della somma di euro 38.000,00, dovuta a titolo di penale secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto di appalto.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 10.7.2020, il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di prova orale presentata dalla società convenuta, mentre ha ammesso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di verificare i lavori eseguiti, il corrispettivo ancora dovuto all'appaltatrice e le cause tecniche del ritardo.
All'udienza del 15.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, la domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata.
2.1 In fatto si osserva che il 4.1.2017 le parti hanno stipulato un contratto d'appalto a misura, avente a oggetto il pagamento di un corrispettivo pari a euro 80.000, salvo conguagli, a fronte della ristrutturazione del fabbricato sito in Catania, via Maddem, n. 153, di proprietà della
2 committente. Nell'odierno giudizio, la ha domandato l'adempimento all'obbligo di Pt_1 pagamento dell'ultimo acconto e del saldo dei lavori eseguiti.
In diritto, la ripartizione dell'onere della prova nell'azione di adempimento è tratta dall'art. 1218 c.c.: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi
applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando,
in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. civ., ss.uu., 30/10/2001, n. 13533).
Svolte le superiori premesse, va ritenuto che la società attrice abbia ampiamente assolto i propri oneri, avendo prodotto in giudizio il contratto di appalto stipulato con la società convenuta (doc. 1) nonché i verbali dei prezzi concordati tra le parti per l'esecuzione delle varianti in corso d'opera (all. G1, G2 e G3) ed avendo allegato in modo circostanziato l'inadempimento della controparte.
In merito all'esatta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla determinazione del corrispettivo spettante all'appaltatrice, si osserva che le parti hanno concluso un appalto a misura (art. 3 del contratto d'appalto, all. 1), caratterizzato dalla determinazione del prezzo in base alle diverse unità di misura previste per ciascuna lavorazione contenuta nell'art. 2 del contratto e nei verbali di concordamento dei nuovi prezzi. Al riguardo, il direttore dei lavori incaricato dalla società committente ha contabilizzato per i lavori eseguiti il prezzo di euro
69.701,39; la società appaltatrice ha, invece, ritenuto che le quantità contabilizzate dal direttore dei lavori fossero inferiori rispetto ai lavori effettivamente svolti, per i quali ha emesso fatture per complessivi euro 79.255,00.
Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha verificato che i lavori eseguiti “sono quelli descritti nel contratto d'appalto 3 e nei successivi verbali di concordamento nuovi prezzi” (p. 8 della CTU) e che l'importo complessivamente dovuto ammonta a euro 73.640,71. In particolare, la consulenza tecnica si
è soffermata sui lavori oggetto di contestazione tra le parti, rilevando degli scostamenti in diminuzione tra i lavori effettivamente eseguiti dalla e quelli contabilizzati dal Pt_1
direttore dei lavori, inerenti:
- la demolizione dei tramezzi esistenti (art. 2, n. 2 del contratto d'appalto), in ordine alla quale il direttore dei lavori ha contabilizzato una superficie di 2,58 mq in meno rispetto a quella effettivamente lavorata, con un credito ulteriore a favore dell'appaltatrice di euro
30,96;
- la realizzazione degli impianti idrici relativi ai servizi igienici, calcolata a corpo (art. 2, n.
11), per la quale è stato accertato un credito della società appaltatrice per l'ulteriore somma di euro 1.919,76, quale differenza tra il numero di sanitari effettivamente installati e il numero di sanitari contabilizzati dal direttore dei lavori;
- la rimozione e lo smaltimento dei sanitari preesistenti e non riutilizzabili (art. 2, n. 15 del contratto d'appalto), per la quale il direttore dei lavori ha erroneamente ridotto del cinquanta percento l'importo dovuto in considerazione dell'omesso trasporto a rifiuto, che tuttavia non risulta effettivamente compreso tra le prestazioni previste dall'art. 2, n. 15 del contratto d'appalto, con la conseguenza che spetta all'appaltatrice l'ulteriore somma di euro 287,50;
- la fornitura e posa in opera di tubazioni di linee adduzione acqua calda e fredda (art. 2, n.
16 del contratto d'appalto), per le quali non risultano contabilizzate dal direttore dei lavori le misure relative ai tratti verticali tra i piani primo e ammezzato ed il piano terra, per il corrispondente ulteriore importo di euro 273,00;
- la verniciatura con smalto colorato lucido (art. 2, n. 19 del contratto d'appalto), contabilizzata dal direttore dei lavori con una differenza di 45,00 mq rispetto alla superficie effettivamente lavorata dall'appaltatrice, con la conseguenza che spetta ad essa l'ulteriore somma di euro 675,00;
- la fornitura e collocazione di
contro
-telaio in ferro (art. 2, n. 36 del contratto d'appalto), per la quale il direttore dei lavori ha contabilizzato l'installazione di sei controtelai rispetto ai sette effettivamente installati, con conseguente credito dell'appaltatrice dell'ulteriore somma di euro 50,00;
4 - la fornitura, collocazione e posa in opera di porte in alluminio anodizzato (art. 2, n. 37 del contratto d'appalto), per la quale risulta contabilizzata dal direttore dei lavori una superficie inferiore di 1,89 mq rispetto a quella effettiva, con la conseguenza che spetta all'appaltatrice l'ulteriore importo di euro 283,50;
- la realizzazione dei muretti a sostegno dei lavabi installati nel piano ammezzato (art. 2, n.
40 del contratto d'appalto), i quali non risultano contabilizzati dal direttore dei lavori, con la conseguenza che spetta all'appaltatrice l'ulteriore somma di euro 57,60;
- l'esecuzione di finte travi (velette) in cartongesso (art. 2, n. 48 del contratto d'appalto), per la quale risultano contabilizzate velette per un volume pari a 24,80 ml in meno rispetto a quello effettivo, con la conseguenza che va riconosciuta all'appaltatrice l'ulteriore somma di euro 245,00;
- infine, la copertura dell'ingresso del locale servizi sito al piano rialzato dell'immobili, realizzata in alluminio zincato con lastre in gesso-fibra, che non è stata contabilizzata dal direttore dei lavori e per la quale spetta all'impresa l'ulteriore somma di euro 117,00.
Per quanto sopra, a fronte della contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la società appaltatrice ha eseguito lavori per l'ulteriore importo di euro 3.939,32.
Gli accertamenti operati dal consulente tecnico sono immuni da vizi logici e, pertanto,
pienamente condivisibili. Sono peraltro superabili le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte della società convenuta: l'asserita non verificabilità dell'opera di demolizione dei tramezzi preesistenti non considera che gli stessi si sviluppavano dal pavimento al soffitto, e che pertanto la misurazione del lavoro si è potuta svolgere calcolando l'altezza che separa le due superfici;
l'estensione verticale delle tubazioni d'acqua e della pittura è stata accertata sulla base delle misure contenute nella planimetria dell'immobile; quanto, infine, alla prestazione di trasporto in discarica dei sanitari, si evidenzia che l'art. 2 n. 15 del contratto d'appalto prevede espressamente la rimozione e lo smaltimento “escluso trasporto in discarica dei sanitari esistenti”, pertanto la clausola è chiara ed univoca, ed in quanto tale non suscettibile di essere stravolta da prospettazioni interpretative unilaterali della parte committente.
In conclusione, il corrispettivo del contratto d'appalto dev'essere definitivamente fissato in euro 73.640,71. Detratti dalla somma indicata i pagamenti già effettuati in acconto dalla
5 pari a euro 35.000, si ottiene l'importo dovuto a saldo dalla società Controparte_1
convenuta, corrispondente a euro 38.640,71, al netto dell'IVA.
3. Accertato il credito spettante all'appaltatrice per i lavori eseguiti, vanno disattese le eccezioni formulate dalla società convenuta, fondate sull'esistenza di vizi nelle opere eseguite
(art. 1667 c.c.) e su altri inadempimenti della società appaltatrice (art. 1460 c.c.).
3.1 Quanto ai vizi, va evidenziato che l'allegazione effettuata dalla in seno Controparte_1
alla comparsa di risposta sia oltremodo generica: la convenuta si è limitata ad affermare nella comparsa di risposta di avere prontamente denunciato alla direzione dei lavori “gravi vizi e difetti”, ma ha omesso di allegare puntualmente i vizi asseritamente riscontrati ovvero di depositare una consulenza di parte. Ne consegue che l'eccezione si presenta generica e, pertanto, infondata.
3.2 L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dalla è Controparte_1
infondata.
La società convenuta deduce di avere ritardato i pagamenti perché l'appaltatrice avrebbe sospeso unilateralmente i lavori, adibito un numero di unità lavorative insufficiente al completamento degli stessi nel termine pattuito ed omesso d'incaricare personale specializzato al quale fornire indicazioni tecnico-operative.
Anzitutto, i fatti elencati sono sforniti di supporto probatorio, perché la sospensione dei lavori da parte della e l'impiego di uno o due lavoratori in cantiere risulta soltanto da PEC Pt_1
inviate dalla alla società appaltatrice: documenti ai quali non può Controparte_1
riconoscersi alcuna rilevanza probatoria, secondo il principio per cui non costituiscono prove le dichiarazioni di fatti favorevoli a colui dal quale promanano, valendo semmai il contrario
(art. 2730 c.c.). E comunque, occorre ricordare che l'eccezione d'inadempimento (art. 1460
c.c.) è un rimedio di natura sinallagmatica, come tale opponibile “non già per il semplice fatto che si riferisca ad un contratto dal quale derivino obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettività tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretende che sia stato rifiutato l'adempimento” (Cass. civ., Sez. II,
08/09/1994, n. 7701). Nella fattispecie in esame i lavori sono stati portati a compimento e la
CTU espletata non ha riscontrato l'esistenza di vizi nelle opere, sicché sussisteva l'obbligo in capo alla committente di pagamento del corrispettivo.
Gli inadempimenti allegati non assumono alcuna rilevanza rispetto all'obbligazione di risultato dell'appaltatore, potendo al più denotare l'impiego di una scarsa diligenza nei mezzi 6 utilizzati, che però non si è tradotta nella concreta lesione dell'interesse contrattuale della a vedere compiuta l'opera appaltata. Pertanto, l'eccezione ex art. 1460 c.c. Controparte_1
non merita accoglimento.
4. La domanda riconvenzionale proposta dalla è solo parzialmente Controparte_1
fondata.
L'art. 7 del contratto d'appalto ha previsto il pagamento di una penale di euro 2.000 per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di cinquanta giorni fissato per la fine dei lavori.
In ordine alla clausola penale inserita in un contratto d'appalto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere,
avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione
consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (tra le tante, si veda Cass.
12396/2024).
Nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, è pacifico che il rapporto contrattuale sia stato interessato da varianti in corso d'opera. È stata inoltre acquisita agli atti la prova di un tacito accordo di proroga del termine originariamente pattuito: con le PEC del 12.06.2017 (all. 19) e del 16.06.2017 (all. 22), nonché all'interno del certificato di ultimazione dei lavori (all. AO e
AP), il direttore dei lavori ha indicato la data del 24.06.2017 come termine di fine lavori.
Pertanto, premesso che i lavori hanno avuto inizio il 9.1.2017 (quale fatto incontestato) e che la data del 24.6.2017 è stata determinata dalle parti quale termine finale per l'esecuzione dei lavori, comprensivi delle varianti concordate, si osserva che i lavori sono stati ultimati il
4.7.2017, come risulta dal certificato di ultimazione delle opere e dalla relazione depositata dal consulente tecnico. Pertanto, il ritardo imputabile alla società appaltatrice nella consegna dei lavori va limitato al periodo di tempo decorrente dal 24.6.2017 al 4.7.2017.
La domanda riconvenzionale va, quindi, accolta limitatamente all'importo di euro 2.860,00,
dovuti dalla a titolo di penale per aver terminato le opere appaltate con un ritardo di Pt_1
dieci giorni rispetto al termine stabilito dalle parti con l'accordo di proroga intervenuto in corso di esecuzione.
7 5. In conclusione, spetta all'appaltatrice la somma di euro 38.640,71 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori mentre alla committente l'importo di euro 2.860 a titolo di penale.
In applicazione del principio della c.d. “compensazione impropria” (in materia di appalto, si veda Cass. nn. 5869/2007 e 4446/2012), i crediti sopra indicati si compensano reciprocamente, sicché, detratta la somma di euro 2.860 dovuta a titolo di penale dal corrispettivo per i lavori eseguiti (corrispondente a euro 38.640,71), Controparte_1
va condannata al pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1
35.780,71 oltre IVA al 10%, complessivamente pari ad euro 39.358.
5.1 Sull'importo così determinato vanno aggiunti gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n.
231/2002, dovuti a decorrere dal 4.7.2017 sino al soddisfo.
Dalla corrispondenza in atti, in particolare dalle PEC del 01.06.2017 (all. 16) e del
05.06.2017 (all. 17), risulta che il SAL n. 2 sia stato rifiutato dalla Pertanto, Pt_1
l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 c.c., sorge soltanto in data 4.17.2017, quando la società committente, tramite il direttore dei lavori, ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori (all. AO e all. AP), che vale come accettazione dell'opera.
Per quanto sopra, alla sorte capitale dovuta per lavori eseguiti, pari a euro 39.358 (come sopra calcolata), andranno aggiunti gli interessi al tasso commerciale previsti dal d.lgs. n. 231/2002, da liquidarsi dal 4.7.2017 sino al soddisfo.
5.2 La domanda della avente a oggetto la rivalutazione delle somme dovute a titolo Pt_1
di risarcimento del maggior danno è, invece, infondata.
Ai sensi dell'art. 1224, ult. co. c.c., la rivalutazione va riconosciuta al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto a quello liquidato con gli interessi legali. La più
recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SSUU, n. 19499/2008) ha chiarito che la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta anche sulla base di presunzioni inerenti la normale destinazione del denaro (e non più la suddivisione dei creditori in classi), ma nell'odierno giudizio, pur avendone l'onere (Cass. civ. n. 19687/2009 e Cass. civ.
6684/2018), la società attrice non ha neppure allegato il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato, che avrebbe consentito di compararne la misura con quella del tasso legale liquidato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
6. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che la domanda attorea è stata accolta parzialmente per l'importo di euro 39.358 e, per altro verso, 8 la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente a oggetto la somma di euro
38.000, è stata parzialmente accolta per l'esigua somma di euro 2.860.
Per quanto sopra, le spese di lite vanno compensate in ragione di un quarto e, per i restanti tre quarti, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Esse vanno determinate, tenuto conto del valore del decisum, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.616, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento. Pertanto,
[...]
va condannata al pagamento dei tre quarti del superiore importo, pari ad Controparte_1
euro 5.712, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, tenuto conto della necessità dell'accertamento peritale per la determinazione dei lavori a misura oggetto dell'appalto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1705/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente la domanda attorea e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 39.358, oltre interessi Controparte_1
moratori ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002, dal 04.07.2017 sino al soddisfo, in favore di
[...]
Parte_1
compensa in ragione di un quarto le spese processuali tra le parti;
condanna al pagamento dei restanti tre quarti delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in euro 5.712, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1 Controparte_1
d'ufficio liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal dott. Francesco Marziani, magistrato ordinario in tirocinio.
IL GIUDICE
dott. Fabio Salvatore Mangano
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