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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 865\2024 RG, riservata in decisione all'udienza del
9\01\2025, vertente
TRA
con sede in Salerno, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig. , elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla via Luigi Guercio n. Parte_2
26, presso lo studio dell'avv. Giustino Sisto, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede legale in Salerno;
Controparte_1
APPELLATA-contumace
1
CONCLUSIONI
La parte appellante concludeva per l'estinzione del giudizio per rinuncia (cfr. istanza di rinuncia agli atti del giudizio depositata in data 9/09/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato via PEC in data 30\7\2024, la società roponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3813\2024 del 16\7\2024 del Tribunale di Salerno, con prima udienza al
09/01/2024. Nelle more, le parti del giudizio addivenivano alla composizione bonaria della vertenza con atto di transazione sottoscritto in data 06/09/2024, allegato agli atti. Infatti, la
[...]
con espressa dichiarazione ex art. 306 c.p.c. rinunciava formalmente agli atti del Parte_1
giudizio e all'appello (cfr. rinuncia del 9\9\2024).
Ricordato che a norma dell'art. 306 cpc Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio
quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione>.
Nella specie, ritiene la Corte che la mancanza dell'espressa accettazione della rinuncia da parte dell'appellata non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione “abdicativa”, sia perché la
è rimasta contumace in appello, sia per il tenore della transazione, nella Controparte_1
quale la società appellata ha espressamente accettato la rinuncia, sia infine perché il presente provvedimento le giova.
Quindi, devono ritenersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è
2 appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla,
facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio siano compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3813\2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
b) DISPONE che la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 17\01\2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
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