Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott.ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg 1492 /2024 tra le parti:
Attori: CP_1
), CodiceFiscale_1 CP_2
( ) rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall' avv. BETTARINI PIETRO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
Convenuta: (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso C.F._3 dall' avv. ROSSI MONIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto contumace: (C.F. Controparte_3
) C.F._4
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. riportandosi ai propri atti;
la causa era trasmesssa in riserva il 18.03.2025, allo
c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice intimante chiamava in giudizio i convenuti per sentire la convalida dello sfratto per morosità dall'unità immobiliare situata a Poggio a Caiano (PO) in via
Fornaci n. 73/A e in caso di opposizione chiedevano l'emissione della ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.; con vittoria di spese. Si costituiva la sola Parte_1
che, previa formulazione di eccezioni preliminari, si opponeva alla convalida proponendo domanda riconvenzionale con vittoria di spese;
rimaneva contumace CP_3
Il giudice emetteva in data 18.07.2024 l'ordinanza con cui rigettava le richieste preliminari della parte intimata costituita in giudizio ed ordinava il rilascio dell'immobile alla data del 30.09.2024 disponendo il mutamento del rito con fissazione della data dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. previo espletamento della procedura di mediazione e con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie integrative ritualmente depositate da entrambe le parti.
La causa, dopo l'espletamento della mediazione con esito negativo, era istruita con la sola produzione documentale delle parti.
2 All'esito del giudizio si deve ritenere fondata la domanda attorea che va accolta mentre sono da rigettare le domande della convenuta costituita perchè infondate.
Si è avuto prova che i convenuti intimati si sono resi inadempienti rispetto a quanto previsto per tabulas ex art. 13 del contratto di locazione e dall'ordinamento ex art. 1587 c.c. non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone di locazione ed oneriu accessori.
Dal contratto in atti emerge infatti che i convenuti avrebbero dovuto pagare annualmente la somma di €.
8.400,00 in rate mensili di €. 700.00 ogni giorno 15 oltre ad una somma forfettaria di €. 50,00 come onere condominiale.
Tuttavia fin dal dicembre del 2023 e sino ad oggi i convenuti si sono resi inadempienti e nei propri atti difensivi non hanno contestato la morosità intimata.
Nelle note di trattazione scritte del 14.03.2025 dove erano precisate le conclusioni la parte intimante aggiornava la somma indicando che la morosità accumulata dai conduttori ammontava a €. 11.250,00 di cui €. 10.500,00 a titolo di canoni di locazione non pagati ( €. 750,00 per 15 mensilità fino a febbraio 2025) ed €. 750,00 a titolo di oneri accessori non pagati e chiedeva la condanna dei convenuti intimati al pagamento della relativa somma oltre alle somme che andranno a maturare a titolo di indennità di occupazione.
3 I convenuti intimati, infatti, non hanno in alcun modo rilasciato l'immobile per la data del 30.09.2024 disposta dal giudice continuando ad alloggiare nell'immobile sebbene non provvedessero a pagare la somma dovuta a titolo di canone di locazione e di oneri accessori.
Le doglianze della parte convenuta intimata non hanno alcun pregio giuridico, qui riportandosi interamente al contenuto dellapropria ordinanza del 18.07.2024 che rigettava l'eccezione sulla validità della notiufica nei confronti del soggetto intimato non presente all'udienza di convalida CP_3
Con riguardo ai dedotti danni dell'immobile e al suo deperimento con conseguente domanda riconvenzionale di risracimento dei danni avanzata dalla parte convenuta costituita in giudizio si deve Parte_1
ritenere che la stessa sia infondata;
dai documenti in atti non emerge cje tali doglianze siano state effettuate prima della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto, facendo quindi presumere che si tratti di un comportamento del tutto defatigatorio e volto a procrastinare il giudizio continuando quindi a rimanere nell'immobile senza pagare la somma dovuta.
Oramai appare granitica la giurisprudenza sul punto per cui il conduttore non può in alcun modo esimersi dal pagamento del canone di locazione seppure vi fossero dei danni nell'immobile locato.
4 La parte conduttrice aveva visionato l'immobile e lo aveva trovato in stato buono come riportato dal contratto stipulato il 20.10.2023 ( cfr. doc. in atti).
Le foto versate in atti dalla parte convenuta intimata da dove emergerebbero muffa e umidità appaiono decontestualizzate dal punto di vista spazio temporale non avendo data certa;
la richiesta del rosarcimento dei danni appare generica dato che non sono illustrati i criteri per cui si arriverebbe a tale cifra.
I convenuti intimati non hanno fatto presente alla proprietà la dedotta situazione dell'immobile in una data precedente alla introduzione del presente giudizio e ciò fa propendere per ritenere che, anche ove esistenti le problematiche di muffa e umidità di cui alle foto e dando per scontato che si tratti dell'immobile de quo, non si possa escludere che tale situazione sia stata causata dal comportamento dei conduttori che non hanno correttamente aereato i locali dell'immobile e che per tale motivo non hanno provveduto a notiaziare in precedenza dell'accaduto i proprietari.
Pertanto si debe ritenere che le domande della convenuta intimata costituita in giudizio debbano essere rigettate perché infondate e debba essere invece accolta la domanda attorea di risoluzioen del cotratto ribadendo in questa sede la già emessa ordinanza di rilascio dell'immobile meglio indicato in atti.
Nel contempo i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della
5 somma di €. 11.250,00 di cui €. 10.500,00 a titolo di canoni di locazione non pagati ( €. 750,00 per 15 mensilità fino a febbraio 2025) ed €. 750,00 a titolo di oneri accessori non pagati noché al pagamento delle somme che andranno a maturare a titolo di indennità di occupazione oltre interessi dal dì del dovuto al dì del rilascio effettivo.
I convenuti debbono poi essere condannati, in solido tra loro, ex art. 91 c.p.c. e vista la totale soccombenza, anche al pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori e che si liquidano, visto il valore della causa e il d.m.
147/22, in €. 5.077,00 per compensi oltre a €. 340,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie le domande attoree e, per gli effetti, dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per il grave inadempimento dei conduttori;
conferma il prorio provvedimento di rilascio emesso in data 18.07.2024 con riferimento all'immobile meglio identificato in atti;
condanna i convenuti intimati Parte_1
e in solido tra loro, al Controparte_3
6 pagamento, in favore degli attori, e CP_1
della somma di €. 11.250,00 di cui €. CP_2
10.500,00 a titolo di canoni di locazione non pagati ( €.
750,00 per 15 mensilità fino a febbraio 2025) ed €.
750,00 a titolo di oneri accessori non pagati nonché al pagamento delle somme che andranno a maturare a titolo di indennità di occupazione oltre interessi dal dì del dovuto al dì del rilascio effettivo;
visto l'art. 91 c.p.c. condanna i convenuti intimati,
e Parte_1 Controparte_3
in solido tra loro, al rimborso, in favore degli attori e della somma CP_1 CP_2
sostenuta a titolo di spese processuali da liquidarsi in €.
5.077,00 per compensi oltre a €. 340,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario cpa e iva di legge.
Prato, 30/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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