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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ND
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUGA Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALESSI, 16 C.F._2
23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI CP_1 C.F._3
CO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
COLONNELLO ALESSI 15 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 10.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.10.2011 in ND (SO) e contraevano Parte_1 Per_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ND (SO), atto n. 29, p. I, anno 2011).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (02.01.2014) e (24.09.2015). Per_2 Per_3
2. Con ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024, e Parte_1 Per_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione tra gli stessi nonché, decorso il termine di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, il tutto alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Pertanto, con sentenza non definitiva n. 26/2025 del 29.01.2025, l'intestato
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
2.2 Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza in pari data e decorso il termine di cui alla l. 898/1970, all'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano modificando parzialmente le condizioni di cui al ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
3. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla prima udienza di comparizione delle parti, avvenuta il
27.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come richiesto dalle stesse.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 5 Il Tribunale conferma, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
05.09.1983 e nato a [...] il [...], celebrato il 01.10.2011 a Per_1
ND (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n.
29, p. I, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ND (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi, entrambi economicamente autonomi e indipendenti, non chiedono l'uno all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento;
- la casa coniugale sita in ND, in via Brennero n. 9 (distinta al Catasto
Fabbricati a F. 32 con il mapp. 700, sub. 12), nonché il box di pertinenza della stessa (distinto al Catasto Fabbricati a F.32 con il mapp. 745, sub.3), di proprietà esclusiva della signora , sono assegnati alla medesima;
Parte_1
- L'auto tipo Citroen C3 Picasso - TG: ET444GF rimarrà in uso alla signora
[...]
mentre l'auto tipo Volkswagn Golf - TG: EH374MG rimarrà in uso al Pt_1
signor : Parte_2
- Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione di ND in via Brennero n.
9. I
pagina 3 di 5 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
- Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando Parte_2
alla madre la somma mensile pari ad € 200,00 per ciascuna figlia e, quindi, complessivamente la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico universale per le figlie sarà percepito interamente dalla signora;
Parte_1
- Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, artistiche, ricreative, di svago) sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Dette spese saranno documentate e preventivamente concordate, salvo urgenze non programmabili;
- Il contributo al mantenimento delle figlie minori dovrà essere versato dal padre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la banca Credit Agricole Italia s.p.a intestato alla madre, IBAN:
[...], mentre la quota di spese straordinarie di competenza di ciascun genitore, andrà rimborsata a quello che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
- Il padre terrà con sé le figlie minori due fine settimana al mese (alternati con la madre) dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00, nonché il martedì di ogni settimana dalle ore 14.00 fino al mattino seguente, quando le accompagnerà a scuola (nei periodi di vacanze scolastiche il mercoledì mattina le accompagnerà dai nonni o presso le strutture devo svolgono le loro attività ricreative/sportive). Inoltre, nelle settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie minori durante il fine settimana, le terrà dal martedì dalle ore 14.00 fino al giovedì
pagina 4 di 5 mattina seguente quando le accompagnerà a scuola (nei periodi di vacanze scolastiche il giovedì mattina le accompagnerà dai nonni o presso le strutture devo svolgono le loro attività ricreative/sportive). Resta inteso che giorni e orari indicati dovranno essere rispettati e ogni eventuale modifica dovuta al sopravvenire di impegni e/o necessità dovrà essere tempestivamente comunicata da un genitore all'altro e concordata fra i due;
- Durante le festività natalizie le figlie staranno con il padre per un periodo di giorni
7 consecutivi, durate le vacanze pasquali per un periodo di giorni 4 consecutivi e durante le vacanze estive per un peridio di giorni 15 consecutivi. I periodi in parola, che comprenderanno, tra l'altro, ad anni alterni le giornate di Natale e
Pasqua, verranno dettagliatamente concordati di volta in volta fra i genitori, i quali, in accordo fra loro, potranno modificarli compatibilmente con gli impegni delle figlie e gli interessi preminenti delle medesime;
- Le bambine da settembre 2025 frequenteranno: la scuola elementare Per_3 [...]
in ND (classe V) e la scuola media in ND Per_4 Per_2 Persona_5
(classe I). Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o quando i genitori sono impegnati nelle proprie attività lavorative le bambine verranno accudite dai nonni
(materni e/o paterni) e/o frequenteranno strutture ricreative e sportive. I nonni, in caso di necessità, provvederanno anche ad accompagnare le bambine a scuola e/o alle strutture ricreative e sportive e a riprendere le medesime al termine delle lezioni e/o delle attività. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ND in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT MI BA RA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ND
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUGA Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALESSI, 16 C.F._2
23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI CP_1 C.F._3
CO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
COLONNELLO ALESSI 15 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 10.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.10.2011 in ND (SO) e contraevano Parte_1 Per_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ND (SO), atto n. 29, p. I, anno 2011).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (02.01.2014) e (24.09.2015). Per_2 Per_3
2. Con ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024, e Parte_1 Per_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione tra gli stessi nonché, decorso il termine di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, il tutto alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Pertanto, con sentenza non definitiva n. 26/2025 del 29.01.2025, l'intestato
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
2.2 Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza in pari data e decorso il termine di cui alla l. 898/1970, all'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano modificando parzialmente le condizioni di cui al ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
3. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla prima udienza di comparizione delle parti, avvenuta il
27.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come richiesto dalle stesse.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 5 Il Tribunale conferma, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
05.09.1983 e nato a [...] il [...], celebrato il 01.10.2011 a Per_1
ND (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n.
29, p. I, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ND (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi, entrambi economicamente autonomi e indipendenti, non chiedono l'uno all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento;
- la casa coniugale sita in ND, in via Brennero n. 9 (distinta al Catasto
Fabbricati a F. 32 con il mapp. 700, sub. 12), nonché il box di pertinenza della stessa (distinto al Catasto Fabbricati a F.32 con il mapp. 745, sub.3), di proprietà esclusiva della signora , sono assegnati alla medesima;
Parte_1
- L'auto tipo Citroen C3 Picasso - TG: ET444GF rimarrà in uso alla signora
[...]
mentre l'auto tipo Volkswagn Golf - TG: EH374MG rimarrà in uso al Pt_1
signor : Parte_2
- Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione di ND in via Brennero n.
9. I
pagina 3 di 5 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
- Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando Parte_2
alla madre la somma mensile pari ad € 200,00 per ciascuna figlia e, quindi, complessivamente la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico universale per le figlie sarà percepito interamente dalla signora;
Parte_1
- Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, artistiche, ricreative, di svago) sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Dette spese saranno documentate e preventivamente concordate, salvo urgenze non programmabili;
- Il contributo al mantenimento delle figlie minori dovrà essere versato dal padre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la banca Credit Agricole Italia s.p.a intestato alla madre, IBAN:
[...], mentre la quota di spese straordinarie di competenza di ciascun genitore, andrà rimborsata a quello che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso;
- Il padre terrà con sé le figlie minori due fine settimana al mese (alternati con la madre) dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00, nonché il martedì di ogni settimana dalle ore 14.00 fino al mattino seguente, quando le accompagnerà a scuola (nei periodi di vacanze scolastiche il mercoledì mattina le accompagnerà dai nonni o presso le strutture devo svolgono le loro attività ricreative/sportive). Inoltre, nelle settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie minori durante il fine settimana, le terrà dal martedì dalle ore 14.00 fino al giovedì
pagina 4 di 5 mattina seguente quando le accompagnerà a scuola (nei periodi di vacanze scolastiche il giovedì mattina le accompagnerà dai nonni o presso le strutture devo svolgono le loro attività ricreative/sportive). Resta inteso che giorni e orari indicati dovranno essere rispettati e ogni eventuale modifica dovuta al sopravvenire di impegni e/o necessità dovrà essere tempestivamente comunicata da un genitore all'altro e concordata fra i due;
- Durante le festività natalizie le figlie staranno con il padre per un periodo di giorni
7 consecutivi, durate le vacanze pasquali per un periodo di giorni 4 consecutivi e durante le vacanze estive per un peridio di giorni 15 consecutivi. I periodi in parola, che comprenderanno, tra l'altro, ad anni alterni le giornate di Natale e
Pasqua, verranno dettagliatamente concordati di volta in volta fra i genitori, i quali, in accordo fra loro, potranno modificarli compatibilmente con gli impegni delle figlie e gli interessi preminenti delle medesime;
- Le bambine da settembre 2025 frequenteranno: la scuola elementare Per_3 [...]
in ND (classe V) e la scuola media in ND Per_4 Per_2 Persona_5
(classe I). Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o quando i genitori sono impegnati nelle proprie attività lavorative le bambine verranno accudite dai nonni
(materni e/o paterni) e/o frequenteranno strutture ricreative e sportive. I nonni, in caso di necessità, provvederanno anche ad accompagnare le bambine a scuola e/o alle strutture ricreative e sportive e a riprendere le medesime al termine delle lezioni e/o delle attività. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ND in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT MI BA RA
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