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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1163/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione iscritto a n.
163/2025 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio
2025
OGGETTO: d a
Reclamo avverso la
(C.F. ), quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1
sentenza di apertura dell'impresa individuale Controparte_2
[...] (P.IVA ), con sede in Leno (BS) – via Cesare Beccalossi n. P.IVA_1
Giudiziale 10, con il patrocinio dell'avv. GISELLA DE SANDRO (PEC cod.: 174201
del Foro di Brescia ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Cefalonia n.
50 nonché all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato giusta mandato depositato unitamente al ricorso per reclamo
1 RECLAMANTE
c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SCA. Parte_1
(P.IVA ), con sede in in Leno (BS)
[...] P.IVA_1
– via Cesare Beccalossi n. 10, in persona del Curatore dott. Parte_2
RECLAMATA CONTUMACE
n o n c h è c o n t r o
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA
DAVIDE ARNALDI (PEC Email_2
del foro di Milano e dell'avv. ROSSANA GOZZOLI (PEC
del foro di Brescia ed Email_3
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del primo giusta mandato prodotto unitamente alla memoria di replica
RECLAMATA COSTITUITA
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Giudiziale emessa dal Tribunale di Brescia pubblicata in data 28 gennaio
2025 n. 21/2025
CONCLUSIONI
Del reclamante
“IN VIA PRELIMINARE, PRINCIPALE: respinta ogni contraria
domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, accertati gravi e fondati
motivi, come meglio esplicitati in narrativa del presente ricorso, disporre,
2 ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione giudiziale
n. 17/2025, aperta nei confronti di Controparte_4
, nonché disporre, quantomeno temporaneamente, la
[...]
sospensione della liquidazione, della formazione dello stato passivo e
degli altri atti di gestione.
Con vittoria, nel caso di costituzione del creditore istante e/o della
procedura, di spese e competenze di lite, diritti ed onorari, rimborso
forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore
dell'avv. Gisella De Sandro, che si dichiara difensore antistatario.
NEL MERITO: in accoglimento del presente reclamo, revocare
l'impugnata sentenza n. 21/2025 del 23.1.2025, pubblicata il 28.1.2025,
emessa dal Tribunale di Brescia, in virtù di tutti i motivi, meglio esplicitati
nel presente atto e per tutte le ulteriori motivazioni che, in ogni caso
saranno rilevate o rilevabili d'ufficio.
Con vittoria, nel caso di costituzione del creditore istante e/o della
procedura, di spese e competenze di lite, diritti ed onorari, rimborso
forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore
dell'avv. Gisella De Sandro, che si dichiara difensore antistatario.”
Della reclamata costituita Controparte_3
“In via principale:
-rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dalla controparte per totale
infondatezza sia sotto il profilo del fumus sia del periculum stante la
carenza di gravi e fondati motivi;
3 -rigettare integralmente il reclamo proposto da controparte per i motivi
indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 21/2025,
emessa dal Tribunale di Brescia in data 23/01/2025 e pubblicata il
28/01/2025, nell'ambito del procedimento recante R.G. N. 426-1/2024,
con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della ditta
individuale (P.IVA Controparte_4
e dunque procedere con la liquidazione dell'attivo, la P.IVA_1
formazione dello stato passivo e il compimento degli atti di gestione;
In via subordinata:
-rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dalla controparte per totale
infondatezza sia sotto il profilo del fumus sia del periculum stante la
carenza di gravi e fondati motivi;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale del reclamo
avversario, accertata in ogni caso la sussistenza di tutti i presupposti di
legge per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della ditta
individuale S.C.A. (P. IVA Parte_1
, in persona del titolare sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_1 [...]
), confermare la Sentenza n. 21/2025, emessa dal C.F._2
Tribunale di Brescia in data 23/01/2025 e pubblicata il 28/01/2025,
nell'ambito del procedimento recante R.G. N. 426-1/2024, con la quale è
stata dichiarata la liquidazione giudiziale della ditta individuale
[...]
.” Controparte_4
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21/2025 pubblicata il 28 gennaio 2025 il Tribunale di
Brescia, su istanza della società ha dichiarato l'apertura Controparte_3
della liquidazione giudiziale della ditta individuale S.C.A. Controparte_4
.
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la ditta individuale
[...]
di eccependo a) che la sentenza con la quale CP_4 Parte_1
era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti non gli era stata notificata;
b) che egli non era assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto titolare di impresa minore. Sulla base di tali argomentazioni il reclamante ha chiesto che, in via preliminare, fosse disposta la sospensione della procedura di liquidazione e che, nel merito fosse disposta la revoca della sentenza impugnata. Il reclamante ha altresì
evidenziato di avere, nelle more, avanzato istanza di accesso alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento.
Si è costituita la società resistendo al reclamo. Controparte_3
La Liquidazione Giudiziale, pur ritualmente notificata, non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza del 21 maggio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta infondato e deve essere respinto.
Invero con riguardo alla prima eccezione spesa da parte reclamante, quella
5 inerente all'omessa notifica della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si deve rilevare che tale difetto non ha in alcun modo inciso sul diritto di difesa del reclamante il quale ha proposto tempestivo reclamo con diffuse argomentazioni nel merito, mentre restano estranee al thema decidendum del presente giudizio le questioni inerenti all'eventuale revocabilità degli atti compiuti dal liquidatore prima della notifica al debitore della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con riguardo alla seconda argomentazione, ossia quella inerente alla non assoggettabilità del reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i.
(per non aver registrato un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00,
per non aver avuto ricavi superiori ad € annui 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e per avere debiti complessivi non scaduti per il minimo importo di € 80.000,00) si rileva che lo stesso reclamante riconosce che nell'anno
2022 egli ha emesso fatture per l'importo complessivo di € 215.140,00 con conseguente superamento del limite di € 200.000,00 in uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che deve ritenersi positivamente acquisito che non sussistano le condizioni della lett. d dell'art. 2 comma 1 c.c.i.i. In
senso contrario non vale far leva sul fatto che il reclamante ha provato per
tabulas (cfr. doc. 14 di parte reclamante) che la somma complessiva di €
45.660,00 del fatturato dell'anno 2022 gli è stata, di fatto, pagata nell'anno
6 2023 con la conseguenza che, sommando tale importo al fatturato dell'anno 2023 (€ 114.700,00 – cfr. doc. 11 di parte reclamante) e detraendolo dal fatturato dell'anno 2022, non potrebbe ritenersi superato in alcun anno il limite di € 200.000,00 di ricavi sulla base di una nozione di ricavi che tenga conto solo delle somme effettivamente incassate e non di quelle in relazione alle quali è stata emessa la fattura. La lettera della norma non consente di aderire a tale prospettazione di parte reclamante:
invero l'art. 2 comma 1 lett. d) n. 2 c.c.i.i. recita “ricavi, in qualunque
modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro duecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore”; l'art. 2423-bis c.c. stabilisce che, nella redazione del bilancio si deve, fra l'altro “tenere conto dei proventi (ossia dei ricavi, n.d.e.) e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”
privilegiando espressamente il criterio di competenza sul criterio di cassa.
Ne discende che al Giudice della crisi d'impresa dal bilancio, redatto in conformità del disposto dell'art. 2423-bis c.c., risultano per l'anno 2022
ricavi in misura superiore ad € 200.000,00; ne discende ulteriormente che,
indipendentemente dalla data dell'effettivo incasso da parte del reclamante, per tale annualità deve ritenersi superato il limite al di sotto del quale il legislatore qualifica l'impresa come “minore” e quindi come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo deve essere
7 respinto.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità minima), alle attività processuali espletate ed al minimo livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi € 3.443,00 di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. Non risultano documentate spese vive di parte reclamata con la conseguenza che non vi
è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
21/2025 del Tribunale di Brescia;
2. condanna il reclamante a rifondere alla società reclamata le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 3.443,00 oltre
8 rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Maura Mancini
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1163/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione iscritto a n.
163/2025 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio
2025
OGGETTO: d a
Reclamo avverso la
(C.F. ), quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1
sentenza di apertura dell'impresa individuale Controparte_2
[...] (P.IVA ), con sede in Leno (BS) – via Cesare Beccalossi n. P.IVA_1
Giudiziale 10, con il patrocinio dell'avv. GISELLA DE SANDRO (PEC cod.: 174201
del Foro di Brescia ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Cefalonia n.
50 nonché all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato giusta mandato depositato unitamente al ricorso per reclamo
1 RECLAMANTE
c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SCA. Parte_1
(P.IVA ), con sede in in Leno (BS)
[...] P.IVA_1
– via Cesare Beccalossi n. 10, in persona del Curatore dott. Parte_2
RECLAMATA CONTUMACE
n o n c h è c o n t r o
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA
DAVIDE ARNALDI (PEC Email_2
del foro di Milano e dell'avv. ROSSANA GOZZOLI (PEC
del foro di Brescia ed Email_3
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del primo giusta mandato prodotto unitamente alla memoria di replica
RECLAMATA COSTITUITA
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Giudiziale emessa dal Tribunale di Brescia pubblicata in data 28 gennaio
2025 n. 21/2025
CONCLUSIONI
Del reclamante
“IN VIA PRELIMINARE, PRINCIPALE: respinta ogni contraria
domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, accertati gravi e fondati
motivi, come meglio esplicitati in narrativa del presente ricorso, disporre,
2 ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione giudiziale
n. 17/2025, aperta nei confronti di Controparte_4
, nonché disporre, quantomeno temporaneamente, la
[...]
sospensione della liquidazione, della formazione dello stato passivo e
degli altri atti di gestione.
Con vittoria, nel caso di costituzione del creditore istante e/o della
procedura, di spese e competenze di lite, diritti ed onorari, rimborso
forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore
dell'avv. Gisella De Sandro, che si dichiara difensore antistatario.
NEL MERITO: in accoglimento del presente reclamo, revocare
l'impugnata sentenza n. 21/2025 del 23.1.2025, pubblicata il 28.1.2025,
emessa dal Tribunale di Brescia, in virtù di tutti i motivi, meglio esplicitati
nel presente atto e per tutte le ulteriori motivazioni che, in ogni caso
saranno rilevate o rilevabili d'ufficio.
Con vittoria, nel caso di costituzione del creditore istante e/o della
procedura, di spese e competenze di lite, diritti ed onorari, rimborso
forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore
dell'avv. Gisella De Sandro, che si dichiara difensore antistatario.”
Della reclamata costituita Controparte_3
“In via principale:
-rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dalla controparte per totale
infondatezza sia sotto il profilo del fumus sia del periculum stante la
carenza di gravi e fondati motivi;
3 -rigettare integralmente il reclamo proposto da controparte per i motivi
indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 21/2025,
emessa dal Tribunale di Brescia in data 23/01/2025 e pubblicata il
28/01/2025, nell'ambito del procedimento recante R.G. N. 426-1/2024,
con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della ditta
individuale (P.IVA Controparte_4
e dunque procedere con la liquidazione dell'attivo, la P.IVA_1
formazione dello stato passivo e il compimento degli atti di gestione;
In via subordinata:
-rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dalla controparte per totale
infondatezza sia sotto il profilo del fumus sia del periculum stante la
carenza di gravi e fondati motivi;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale del reclamo
avversario, accertata in ogni caso la sussistenza di tutti i presupposti di
legge per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della ditta
individuale S.C.A. (P. IVA Parte_1
, in persona del titolare sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_1 [...]
), confermare la Sentenza n. 21/2025, emessa dal C.F._2
Tribunale di Brescia in data 23/01/2025 e pubblicata il 28/01/2025,
nell'ambito del procedimento recante R.G. N. 426-1/2024, con la quale è
stata dichiarata la liquidazione giudiziale della ditta individuale
[...]
.” Controparte_4
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21/2025 pubblicata il 28 gennaio 2025 il Tribunale di
Brescia, su istanza della società ha dichiarato l'apertura Controparte_3
della liquidazione giudiziale della ditta individuale S.C.A. Controparte_4
.
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la ditta individuale
[...]
di eccependo a) che la sentenza con la quale CP_4 Parte_1
era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti non gli era stata notificata;
b) che egli non era assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto titolare di impresa minore. Sulla base di tali argomentazioni il reclamante ha chiesto che, in via preliminare, fosse disposta la sospensione della procedura di liquidazione e che, nel merito fosse disposta la revoca della sentenza impugnata. Il reclamante ha altresì
evidenziato di avere, nelle more, avanzato istanza di accesso alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento.
Si è costituita la società resistendo al reclamo. Controparte_3
La Liquidazione Giudiziale, pur ritualmente notificata, non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza del 21 maggio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta infondato e deve essere respinto.
Invero con riguardo alla prima eccezione spesa da parte reclamante, quella
5 inerente all'omessa notifica della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si deve rilevare che tale difetto non ha in alcun modo inciso sul diritto di difesa del reclamante il quale ha proposto tempestivo reclamo con diffuse argomentazioni nel merito, mentre restano estranee al thema decidendum del presente giudizio le questioni inerenti all'eventuale revocabilità degli atti compiuti dal liquidatore prima della notifica al debitore della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con riguardo alla seconda argomentazione, ossia quella inerente alla non assoggettabilità del reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i.
(per non aver registrato un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00,
per non aver avuto ricavi superiori ad € annui 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e per avere debiti complessivi non scaduti per il minimo importo di € 80.000,00) si rileva che lo stesso reclamante riconosce che nell'anno
2022 egli ha emesso fatture per l'importo complessivo di € 215.140,00 con conseguente superamento del limite di € 200.000,00 in uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che deve ritenersi positivamente acquisito che non sussistano le condizioni della lett. d dell'art. 2 comma 1 c.c.i.i. In
senso contrario non vale far leva sul fatto che il reclamante ha provato per
tabulas (cfr. doc. 14 di parte reclamante) che la somma complessiva di €
45.660,00 del fatturato dell'anno 2022 gli è stata, di fatto, pagata nell'anno
6 2023 con la conseguenza che, sommando tale importo al fatturato dell'anno 2023 (€ 114.700,00 – cfr. doc. 11 di parte reclamante) e detraendolo dal fatturato dell'anno 2022, non potrebbe ritenersi superato in alcun anno il limite di € 200.000,00 di ricavi sulla base di una nozione di ricavi che tenga conto solo delle somme effettivamente incassate e non di quelle in relazione alle quali è stata emessa la fattura. La lettera della norma non consente di aderire a tale prospettazione di parte reclamante:
invero l'art. 2 comma 1 lett. d) n. 2 c.c.i.i. recita “ricavi, in qualunque
modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro duecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore”; l'art. 2423-bis c.c. stabilisce che, nella redazione del bilancio si deve, fra l'altro “tenere conto dei proventi (ossia dei ricavi, n.d.e.) e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”
privilegiando espressamente il criterio di competenza sul criterio di cassa.
Ne discende che al Giudice della crisi d'impresa dal bilancio, redatto in conformità del disposto dell'art. 2423-bis c.c., risultano per l'anno 2022
ricavi in misura superiore ad € 200.000,00; ne discende ulteriormente che,
indipendentemente dalla data dell'effettivo incasso da parte del reclamante, per tale annualità deve ritenersi superato il limite al di sotto del quale il legislatore qualifica l'impresa come “minore” e quindi come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo deve essere
7 respinto.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità minima), alle attività processuali espletate ed al minimo livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi € 3.443,00 di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. Non risultano documentate spese vive di parte reclamata con la conseguenza che non vi
è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
21/2025 del Tribunale di Brescia;
2. condanna il reclamante a rifondere alla società reclamata le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 3.443,00 oltre
8 rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Maura Mancini
9