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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 iscritta al n. 2179 del 2024 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato domiciliatario ORLANDELLA
GERARDINA del foro di Vicenza, con studio in Viale del Lavoro n. 38,
Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione contro decreto 18 ottobre 2024 della Corte
d'appello di Venezia, terza sezione civile, di revoca del patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: 1) revocare il decreto con cui è stato revocato il beneficio del gratuito patrocinio a favore di Parte_1
2) per l'effetto confermato il diritto al gratuito patrocinio,
[...] liquidare la somma di euro 2.904,50 oltre la rimborso forfettario pari al 15% e CPA come per legge, come da istanza depositata in data
5/7/2024 nel procedimento n. 485/23 VG;
3) con rifusione delle spese del presente procedimento maggiorata per l'utilizzo di modalità di redazione ipertestuale
MOTIVAZIONE
1. Con il decreto 18 ottobre 2024 la Corte d'appello – sezione per i minorenni - ha revocato il patrocinio a spese dello Stato a Parte_1 nel proc. n. 485/2023 RG VG. Dopo aver chiesto chiarimenti
[...] all'interessato, ha evidenziato che le allegazioni dell'istante sulla propria situazione economico -reddituale sono contraddittorie e immeritevoli di affidamento e che appare del tutto verosimile che gli apporti economici della compagna abbiano determinato il superamento della soglia per la concessione del beneficio.
Il presupposto sostanziale per l'ammissione – spiega il decreto – è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno precedente all'istanza, dovendo tenersi conto anche dei redditi non compresi nella base imponibile nonché delle variazioni del reddito sino alla definizione del procedimento (Cass., sez. 6, ord. n. 15458 del 2020). Nella nozione di reddito devono essere comprese le risorse di qualsiasi natura, anche aiuti economici, se significativi e non saltuari, prestati da famigliari non conviventi o terzi (Corte Cost. n. 382 del 1985).
Nel caso in esame il contratto di locazione depositato dal ricorrente era stato concluso il 4.2.2022 quando era, a suo Parte_1 dire, in Nigeria in attesa di trovare un nuovo appartamento e risolvere i propri problemi economici. Anche l'apporto economico della compagna, su cui l'istante non aveva mai fatto chiarezza, deve essere preso in considerazione. Occorre considerare che nel 2023 il reddito di Parte_1 corrisponderebbe a euro 11.680,36 (limite massimo per
[...]
pag. 2/9 l'ammissione euro 12.838,00). Non si comprende, nemmeno sulla base dei chiarimenti forniti, come avrebbe potuto far Parte_1 fronte alle esigenze della famiglia con tre figli senza l'apporto economico della compagna, posto che il solo canone di locazione dell'abitazione ammontava a euro 6.000,00.
2. Con il ricorso in opposizione chiede la revoca Parte_1 del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, la conferma dell'ammissione, la liquidazione del compenso nel procedimento n.
485/23 RG VG e la rifusione delle spese del presente procedimento.
Lamenta:
2.1 che la Corte d'appello ha travisato i fatti perché nel periodo maggio 2021 – agosto 2022 solamente i famigliari si erano trasferiti in
Nigeria mentre il ricorrente era rimasto in Italia e aveva reperito un nuovo alloggio. La circostanza può essere verificata dall'esame dei passaporti. Aveva accompagnato i famigliari in Nigeria nel maggio 2022
(rectius 2021) ed era rientrato in Italia nel giugno 2021, per poi tornare in Nigeria nel giugno 2022 e rientrare in Italia con i famigliari nell'agosto 2022;
2.2 che nel “periodo in contestazione” (maggio 2021 – agosto
2022) non conviveva con i famigliari e non Parte_1 riceveva alcun aiuto economico dalla compagna;
2.3 che il reddito del 2023 richiamato dalla Corte (euro 11.680,36) si riferisce al momento della conclusione del procedimento civile
(30.8.2023) perché i requisiti reddituali devono permanere per tutto il periodo di pendenza del procedimento e non per l'intero anno in corso.
pag. 3/9 Avendo partorito la compagna nel settembre 2023, è inverosimile che ella potesse aver apportato qualche aiuto economico alla famiglia. Nel
2023 il reddito complessivo della famiglia era stato di euro 15.765,80, tenuto conto sia del reddito di lavoro che dell'assegno unico per l'intero anno;
2.4 che in altro procedimento civile (n. 3/23 RG VG) è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. Nonostante la notifica del ricorso-decreto del dell'11.2.2025, presso l'Avvocatura dello Stato, nessuno si è costituito per il
[...]
, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente. Controparte_1
La causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. Non è stata richiesta udienza di discussione in presenza.
4. Il reclamo alla Corte d'appello – sezione per i minorenni - e la domanda di ammissione al patrocinio per quel grado di giudizio furono depositati il 4.8.2023 (doc. 1 del ricorso introduttivo). Nella domanda di ammissione al patrocinio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il reclamo (doc. 5 memoria 16.9.2024) attestò: Parte_1
- che il proprio nucleo familiare convivente era composto da quattro persone (compagna e tre figli), tutte prive di reddito;
- che il proprio reddito complessivo, comprensivo di redditi di qualsiasi natura, nell'anno precedente l'istanza (anno d'imposta 2022), era di euro 7.000,00.
5. A seguito della richiesta del difensore di liquidazione del compenso, la Corte chiese con il decreto interlocutorio 16.7.2024, oltre pag. 4/9 l'autocertificazione presentata al COA, di chiarire in che modo Parte_1 avesse provveduto al proprio mantenimento nel periodo del
[...] procedimento e come fosse possibile che, con un reddito annuo di euro
3.780,00 (non euro 7.000,00), potesse mantenere la moglie e cinque figli. La richiesta del collegio giudicante si comprende se si considera: a) che la Corte all'epoca non disponeva dell'autocertificazione allegata alla domanda di ammissione al COA;
b) che alla domanda di liquidazione era allegata una diversa autocertificazione, datata 8.7.2024, attestante un nucleo familiare di altre cinque persone (coniuge e quattro figli), tutti privi di reddito e un reddito dell'istante (anno 2022) di euro 3.780,00.
6. Con la memoria 16.9.2024 , nel rispondere Parte_1 alla richiesta di chiarimenti, aveva precisato:
- di essere un venditore ambulante di abbigliamento;
- di aver subito il 14.12.2020 uno sfratto per morosità e che in conseguenza dello sfratto la famiglia composta all'epoca da compagna e tre figli si era trasferita in Nigeria in attesa che il ricorrente risolvesse i problemi economici;
- che nel 2022 la famiglia aveva fatto fronte alle spese di mantenimento con i risparmi della compagna, che aveva provveduto al mantenimento dei figli mentre di trovavano all'estero. Una figlia avuta da precedente matrimonio non aveva mai convissuto con il padre mentre l'ultimo figlio era nato nel settembre 2023, sicché nell'anno che rileva (2022) il ricorrente aveva vissuto solo con tre figli e peraltro solo dal mese di agosto;
- che nel 2022 aveva percepito redditi da lavoro autonomo e indennità per euro 2.207,27 e che non aveva precedentemente esposto
“avendo inteso di dover produrre esclusivamente i redditi imponibili”;
pag. 5/9 - di aver presentato al COA un bilancio provvisorio al 31.12.2022, indicante un utile di euro 7.000,00 riportato nella dichiarazione dei redditi;
- che nel 2023 aveva percepito redditi di lavoro autonomo per euro
7.401,00 nonché un assegno unico per euro 4.579,36 e così, per quanto interessa, essendo stato concluso il procedimento di reclamo nell'agosto
2023, per euro 11.680,36;
- che dopo lo sfratto del 2020 aveva concluso un contratto di locazione. Il contratto di locazione 4.2.2022 allegato decorre dall'1.2.2022 e prevede un canone di euro 6.000,00 + rimborso costo delle bollette.
7. L'opposizione deve essere rigettata perché Parte_1 ha rilasciato nel procedimento n. 485/2023 RG VG. dichiarazioni, richieste a pena di ammissibilità della domanda di patrocinio a spese dello Stato, contraddittorie e inverosimili.
7.1 Nell'agosto 2023, quando presentò la domanda di ammissione al patrocinio, autocertificò ai sensi dell'art. 46 lett o) Parte_1
d.p.r. n. 445 del 2000 di convivere con la compagna e i figli e di aver percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito di euro 7.000,00.
L'indicazione sul reddito è posta nel modulo dopo che viene chiesto all'istante d'indicare il reddito complessivo, considerando anche redditi esenti ed elargizioni economiche di qualunque natura (v. memoria
16.9.2024, allegato 5). Si sottolinea che l'istanza fu presentata necessariamente con la collaborazione dell'avvocato Orlandella
Gerardina nominata difensore nell'istanza (lo si afferma per il modulo utilizzato per presentare la richiesta) e che quindi Parte_1 non può sostenere di non aver compreso quale reddito stesse pag. 6/9 attestando. Il legale aveva sicuramente informato il cliente, anche perché rientra nei doveri d'informazione dell'avvocato (art. 27 cod. deont.), dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto.
Nel luglio 2024, il difensore di , nel presentare Parte_1 la domanda di liquidazione del compenso, allegò un'autocertificazione del cliente datata 8.7.2024 dove il reddito percepito, sempre nell'anno
2022 non corrispondeva più a euro 7.000,00 ma a euro 3.780,00
(istanza 9.7.2024 allegato 2).
A seguito della richiesta di chiarimenti del Collegio, il difensore di
, oltre alla domanda al COA e a altra Parte_1 documentazione, depositò un contratto di locazione datato 4.2.2022 riportante un canone annuale di euro 6.000,00 + rimborso bollette.
7.2 L'autocertificazione depositata e posta a fondamento dell'ammissione al patrocinio, costituente un requisito di ammissibilità
(art. 79 d.p.r. n. 115 del 2002) della domanda presenta un contenuto in palese contrasto con l'autocertificazione depositata – sempre con riferimento ai redditi 2022 - nel momento in cui il difensore richiese il pagamento del compenso. Non è, inoltre, compatibile con il contratto di locazione concluso nello stesso anno, così come lo è ancora di più la seconda autocertificazione depositata.
Innanzitutto, nel luglio 2023, quando richiese il beneficio, Parte_1 non poteva non sapere quale fosse stato il proprio reddito
[...] lordo complessivo nel 2022. In secondo luogo, le autocertificazioni sui redditi del 2022 appaiono prive di ogni credibilità perché Parte_1 ha attestato nel tempo redditi completamente diversi per lo
[...] stesso anno e cioè per l'anno 2022 rilevante ai fini dell'ammissione. In terzo luogo, i costi sostenuti per la sola locazione dell'immobile non ha mai allegato che il contratto 4.2.2022, Parte_1
pag. 7/9 come il precedente, sia stato risolto per inadempimento del conduttore) sono incompatibili con la possibilità per di Parte_1 mantenere se stesso e la propria famiglia.
Il requisito dell'art. 79 lett. c) d.p.r. n. 115 del 2002, requisito che richiede l'indicazione del reddito complessivo dell'istante, non può ritenersi nemmeno formalmente soddisfatto perché Parte_1 ha rilasciato autocertificazioni contrastanti.
7.3 Non appare necessario prendere in considerazione la motivazione del decreto impugnato sui redditi 2023 del nucleo familiare per ritenere che l'ammissione al patrocinio disposta in via provvisoria dal COA non potesse essere confermata. Sul punto occorre considerare a) che l'obbligo di , sanzionato a pena d'inammissibilità Parte_1 della domanda, era anche quello di dichiarare i redditi della compagna convivente, b) che autocertificò sia al momento di Parte_1 presentare la domanda di ammissione sia al momento in cui il difensore presentò l'istanza di liquidazione che la compagna convivente non disponeva di redditi e che detta attestazione non è logicamente compatibile con le dichiarazioni sugli spostamenti in Nigeria, il venir meno della convivenza e il fatto che sarebbe stata solo la compagna a mantenere i figli per un lungo periodo in Nigeria. Anche qualora la famiglia avesse ricevuto nel 2022 un aiuto di terzi per sopravvivere, quel contributo, come è già stato spiegato nel decreto impugnato, avrebbe dovuto essere dichiarato.
7.4 Alla luce delle autocertificazioni depositate non appaiono rilevanti le allegazioni sui ripetuti trasferimenti tra Nigeria e Italia e sulla mancata revoca del patrocinio in altro procedimento civile. Nel 2023
non avrebbe dovuto essere ammesso al patrocinio Parte_1
pag. 8/9 a spese dello Stato perché le sue dichiarazioni sui redditi conseguiti nell'anno precedente sono contraddittorie e inverosimili.
8. Non essendosi il costituito nel giudizio di Controparte_1 opposizione, non si provvede sulle spese di lite. Si dà atto della sussistenza del “presupposto processuale” dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115 del 2002, che determina in astratto il raddoppio del contributo unificato ossia una pronuncia d'integrale rigetto o d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione. Rimane da verificare la sussistenza dell'ulteriore presupposto, costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, dichiarata la contumacia del , così provvede: Controparte_1
1. respinge l'opposizione di . Nulla sulle spese di Parte_1 lite.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'opponente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 4 aprile 2025 Il Presidente delegato dott. Gianluca Bordon
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 iscritta al n. 2179 del 2024 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato domiciliatario ORLANDELLA
GERARDINA del foro di Vicenza, con studio in Viale del Lavoro n. 38,
Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione contro decreto 18 ottobre 2024 della Corte
d'appello di Venezia, terza sezione civile, di revoca del patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: 1) revocare il decreto con cui è stato revocato il beneficio del gratuito patrocinio a favore di Parte_1
2) per l'effetto confermato il diritto al gratuito patrocinio,
[...] liquidare la somma di euro 2.904,50 oltre la rimborso forfettario pari al 15% e CPA come per legge, come da istanza depositata in data
5/7/2024 nel procedimento n. 485/23 VG;
3) con rifusione delle spese del presente procedimento maggiorata per l'utilizzo di modalità di redazione ipertestuale
MOTIVAZIONE
1. Con il decreto 18 ottobre 2024 la Corte d'appello – sezione per i minorenni - ha revocato il patrocinio a spese dello Stato a Parte_1 nel proc. n. 485/2023 RG VG. Dopo aver chiesto chiarimenti
[...] all'interessato, ha evidenziato che le allegazioni dell'istante sulla propria situazione economico -reddituale sono contraddittorie e immeritevoli di affidamento e che appare del tutto verosimile che gli apporti economici della compagna abbiano determinato il superamento della soglia per la concessione del beneficio.
Il presupposto sostanziale per l'ammissione – spiega il decreto – è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno precedente all'istanza, dovendo tenersi conto anche dei redditi non compresi nella base imponibile nonché delle variazioni del reddito sino alla definizione del procedimento (Cass., sez. 6, ord. n. 15458 del 2020). Nella nozione di reddito devono essere comprese le risorse di qualsiasi natura, anche aiuti economici, se significativi e non saltuari, prestati da famigliari non conviventi o terzi (Corte Cost. n. 382 del 1985).
Nel caso in esame il contratto di locazione depositato dal ricorrente era stato concluso il 4.2.2022 quando era, a suo Parte_1 dire, in Nigeria in attesa di trovare un nuovo appartamento e risolvere i propri problemi economici. Anche l'apporto economico della compagna, su cui l'istante non aveva mai fatto chiarezza, deve essere preso in considerazione. Occorre considerare che nel 2023 il reddito di Parte_1 corrisponderebbe a euro 11.680,36 (limite massimo per
[...]
pag. 2/9 l'ammissione euro 12.838,00). Non si comprende, nemmeno sulla base dei chiarimenti forniti, come avrebbe potuto far Parte_1 fronte alle esigenze della famiglia con tre figli senza l'apporto economico della compagna, posto che il solo canone di locazione dell'abitazione ammontava a euro 6.000,00.
2. Con il ricorso in opposizione chiede la revoca Parte_1 del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, la conferma dell'ammissione, la liquidazione del compenso nel procedimento n.
485/23 RG VG e la rifusione delle spese del presente procedimento.
Lamenta:
2.1 che la Corte d'appello ha travisato i fatti perché nel periodo maggio 2021 – agosto 2022 solamente i famigliari si erano trasferiti in
Nigeria mentre il ricorrente era rimasto in Italia e aveva reperito un nuovo alloggio. La circostanza può essere verificata dall'esame dei passaporti. Aveva accompagnato i famigliari in Nigeria nel maggio 2022
(rectius 2021) ed era rientrato in Italia nel giugno 2021, per poi tornare in Nigeria nel giugno 2022 e rientrare in Italia con i famigliari nell'agosto 2022;
2.2 che nel “periodo in contestazione” (maggio 2021 – agosto
2022) non conviveva con i famigliari e non Parte_1 riceveva alcun aiuto economico dalla compagna;
2.3 che il reddito del 2023 richiamato dalla Corte (euro 11.680,36) si riferisce al momento della conclusione del procedimento civile
(30.8.2023) perché i requisiti reddituali devono permanere per tutto il periodo di pendenza del procedimento e non per l'intero anno in corso.
pag. 3/9 Avendo partorito la compagna nel settembre 2023, è inverosimile che ella potesse aver apportato qualche aiuto economico alla famiglia. Nel
2023 il reddito complessivo della famiglia era stato di euro 15.765,80, tenuto conto sia del reddito di lavoro che dell'assegno unico per l'intero anno;
2.4 che in altro procedimento civile (n. 3/23 RG VG) è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. Nonostante la notifica del ricorso-decreto del dell'11.2.2025, presso l'Avvocatura dello Stato, nessuno si è costituito per il
[...]
, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente. Controparte_1
La causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. Non è stata richiesta udienza di discussione in presenza.
4. Il reclamo alla Corte d'appello – sezione per i minorenni - e la domanda di ammissione al patrocinio per quel grado di giudizio furono depositati il 4.8.2023 (doc. 1 del ricorso introduttivo). Nella domanda di ammissione al patrocinio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il reclamo (doc. 5 memoria 16.9.2024) attestò: Parte_1
- che il proprio nucleo familiare convivente era composto da quattro persone (compagna e tre figli), tutte prive di reddito;
- che il proprio reddito complessivo, comprensivo di redditi di qualsiasi natura, nell'anno precedente l'istanza (anno d'imposta 2022), era di euro 7.000,00.
5. A seguito della richiesta del difensore di liquidazione del compenso, la Corte chiese con il decreto interlocutorio 16.7.2024, oltre pag. 4/9 l'autocertificazione presentata al COA, di chiarire in che modo Parte_1 avesse provveduto al proprio mantenimento nel periodo del
[...] procedimento e come fosse possibile che, con un reddito annuo di euro
3.780,00 (non euro 7.000,00), potesse mantenere la moglie e cinque figli. La richiesta del collegio giudicante si comprende se si considera: a) che la Corte all'epoca non disponeva dell'autocertificazione allegata alla domanda di ammissione al COA;
b) che alla domanda di liquidazione era allegata una diversa autocertificazione, datata 8.7.2024, attestante un nucleo familiare di altre cinque persone (coniuge e quattro figli), tutti privi di reddito e un reddito dell'istante (anno 2022) di euro 3.780,00.
6. Con la memoria 16.9.2024 , nel rispondere Parte_1 alla richiesta di chiarimenti, aveva precisato:
- di essere un venditore ambulante di abbigliamento;
- di aver subito il 14.12.2020 uno sfratto per morosità e che in conseguenza dello sfratto la famiglia composta all'epoca da compagna e tre figli si era trasferita in Nigeria in attesa che il ricorrente risolvesse i problemi economici;
- che nel 2022 la famiglia aveva fatto fronte alle spese di mantenimento con i risparmi della compagna, che aveva provveduto al mantenimento dei figli mentre di trovavano all'estero. Una figlia avuta da precedente matrimonio non aveva mai convissuto con il padre mentre l'ultimo figlio era nato nel settembre 2023, sicché nell'anno che rileva (2022) il ricorrente aveva vissuto solo con tre figli e peraltro solo dal mese di agosto;
- che nel 2022 aveva percepito redditi da lavoro autonomo e indennità per euro 2.207,27 e che non aveva precedentemente esposto
“avendo inteso di dover produrre esclusivamente i redditi imponibili”;
pag. 5/9 - di aver presentato al COA un bilancio provvisorio al 31.12.2022, indicante un utile di euro 7.000,00 riportato nella dichiarazione dei redditi;
- che nel 2023 aveva percepito redditi di lavoro autonomo per euro
7.401,00 nonché un assegno unico per euro 4.579,36 e così, per quanto interessa, essendo stato concluso il procedimento di reclamo nell'agosto
2023, per euro 11.680,36;
- che dopo lo sfratto del 2020 aveva concluso un contratto di locazione. Il contratto di locazione 4.2.2022 allegato decorre dall'1.2.2022 e prevede un canone di euro 6.000,00 + rimborso costo delle bollette.
7. L'opposizione deve essere rigettata perché Parte_1 ha rilasciato nel procedimento n. 485/2023 RG VG. dichiarazioni, richieste a pena di ammissibilità della domanda di patrocinio a spese dello Stato, contraddittorie e inverosimili.
7.1 Nell'agosto 2023, quando presentò la domanda di ammissione al patrocinio, autocertificò ai sensi dell'art. 46 lett o) Parte_1
d.p.r. n. 445 del 2000 di convivere con la compagna e i figli e di aver percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito di euro 7.000,00.
L'indicazione sul reddito è posta nel modulo dopo che viene chiesto all'istante d'indicare il reddito complessivo, considerando anche redditi esenti ed elargizioni economiche di qualunque natura (v. memoria
16.9.2024, allegato 5). Si sottolinea che l'istanza fu presentata necessariamente con la collaborazione dell'avvocato Orlandella
Gerardina nominata difensore nell'istanza (lo si afferma per il modulo utilizzato per presentare la richiesta) e che quindi Parte_1 non può sostenere di non aver compreso quale reddito stesse pag. 6/9 attestando. Il legale aveva sicuramente informato il cliente, anche perché rientra nei doveri d'informazione dell'avvocato (art. 27 cod. deont.), dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto.
Nel luglio 2024, il difensore di , nel presentare Parte_1 la domanda di liquidazione del compenso, allegò un'autocertificazione del cliente datata 8.7.2024 dove il reddito percepito, sempre nell'anno
2022 non corrispondeva più a euro 7.000,00 ma a euro 3.780,00
(istanza 9.7.2024 allegato 2).
A seguito della richiesta di chiarimenti del Collegio, il difensore di
, oltre alla domanda al COA e a altra Parte_1 documentazione, depositò un contratto di locazione datato 4.2.2022 riportante un canone annuale di euro 6.000,00 + rimborso bollette.
7.2 L'autocertificazione depositata e posta a fondamento dell'ammissione al patrocinio, costituente un requisito di ammissibilità
(art. 79 d.p.r. n. 115 del 2002) della domanda presenta un contenuto in palese contrasto con l'autocertificazione depositata – sempre con riferimento ai redditi 2022 - nel momento in cui il difensore richiese il pagamento del compenso. Non è, inoltre, compatibile con il contratto di locazione concluso nello stesso anno, così come lo è ancora di più la seconda autocertificazione depositata.
Innanzitutto, nel luglio 2023, quando richiese il beneficio, Parte_1 non poteva non sapere quale fosse stato il proprio reddito
[...] lordo complessivo nel 2022. In secondo luogo, le autocertificazioni sui redditi del 2022 appaiono prive di ogni credibilità perché Parte_1 ha attestato nel tempo redditi completamente diversi per lo
[...] stesso anno e cioè per l'anno 2022 rilevante ai fini dell'ammissione. In terzo luogo, i costi sostenuti per la sola locazione dell'immobile non ha mai allegato che il contratto 4.2.2022, Parte_1
pag. 7/9 come il precedente, sia stato risolto per inadempimento del conduttore) sono incompatibili con la possibilità per di Parte_1 mantenere se stesso e la propria famiglia.
Il requisito dell'art. 79 lett. c) d.p.r. n. 115 del 2002, requisito che richiede l'indicazione del reddito complessivo dell'istante, non può ritenersi nemmeno formalmente soddisfatto perché Parte_1 ha rilasciato autocertificazioni contrastanti.
7.3 Non appare necessario prendere in considerazione la motivazione del decreto impugnato sui redditi 2023 del nucleo familiare per ritenere che l'ammissione al patrocinio disposta in via provvisoria dal COA non potesse essere confermata. Sul punto occorre considerare a) che l'obbligo di , sanzionato a pena d'inammissibilità Parte_1 della domanda, era anche quello di dichiarare i redditi della compagna convivente, b) che autocertificò sia al momento di Parte_1 presentare la domanda di ammissione sia al momento in cui il difensore presentò l'istanza di liquidazione che la compagna convivente non disponeva di redditi e che detta attestazione non è logicamente compatibile con le dichiarazioni sugli spostamenti in Nigeria, il venir meno della convivenza e il fatto che sarebbe stata solo la compagna a mantenere i figli per un lungo periodo in Nigeria. Anche qualora la famiglia avesse ricevuto nel 2022 un aiuto di terzi per sopravvivere, quel contributo, come è già stato spiegato nel decreto impugnato, avrebbe dovuto essere dichiarato.
7.4 Alla luce delle autocertificazioni depositate non appaiono rilevanti le allegazioni sui ripetuti trasferimenti tra Nigeria e Italia e sulla mancata revoca del patrocinio in altro procedimento civile. Nel 2023
non avrebbe dovuto essere ammesso al patrocinio Parte_1
pag. 8/9 a spese dello Stato perché le sue dichiarazioni sui redditi conseguiti nell'anno precedente sono contraddittorie e inverosimili.
8. Non essendosi il costituito nel giudizio di Controparte_1 opposizione, non si provvede sulle spese di lite. Si dà atto della sussistenza del “presupposto processuale” dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115 del 2002, che determina in astratto il raddoppio del contributo unificato ossia una pronuncia d'integrale rigetto o d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione. Rimane da verificare la sussistenza dell'ulteriore presupposto, costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, dichiarata la contumacia del , così provvede: Controparte_1
1. respinge l'opposizione di . Nulla sulle spese di Parte_1 lite.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'opponente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 4 aprile 2025 Il Presidente delegato dott. Gianluca Bordon
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