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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
R.G. 123/2025 sezione tutela delle persone
Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con
OGGETTO: ricorso depositato il 05.03.2025 equa riparazione per da violazione del termine Parte_1 P.IVA_1 (P. IVA: ),
Con
(P. IVA: ), ragionevole Controparte_1 P.IVA_2
già (P. IVA: processo (L.89/2001)- Controparte_3 Controparte_4
), P.IVA_3 nuovo rito
(c.f.: , Parte_2 C.F._1
(P. IVA: , Controparte_5 P.IVA_4
(codice fiscale;
, CP_6 C.F._2
(codice fiscale: ), titolare della omonima Parte_3 C.F._3
autofficina (p. iva: ), P.IVA_5
(P. IVA: ), Controparte_7 P.IVA_6
già (P. Controparte_8 Controparte_9
IVA: ), P.IVA_7
(P. IVA: , tutti Controparte_10 P.IVA_8
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro Cavaliere
(c.f.: ) e Mauro Cirone (c.f.: , C.F._4 C.F._5
entrambi del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in
Pescara, alla via Ravenna n. 28 (nonché, ex art. 133 e ss. c.p.c., agli indirizzi p.e.c.:
pagina 1 di 4 , giusta procure in Email_1 Email_2
calce al ricorso
RICORRENTI
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_11
I ricorrenti hanno chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società Autobergamo , dichiarato dal Tribunale di Parte_4
Bergamo con sentenza in data 11.11.2011 e chiuso con decreto del 08.08.2024,
iscritto alla CCIAA il 04.09.2024, dopo essere stati ammessi allo stato passivo del fallimento come segue:
- su istanza depositata entro il 16.01.2012
- , titolare della omonima autofficina, per euro 5.719,80, in via Parte_3
chirografaria;
- oggi per euro Controparte_12 Controparte_13
25.553,96, in via chirografaria;
- per euro 19.336,86, in via chirografaria;
Controparte_5
- per euro 51.600,08, in via privilegiata ex art. 2764 c.c. ed euro Parte_2
43.379,92, in via chirografaria;
- per euro 2.537,64, in via chirografaria;
Controparte_1
- per euro 16.295,78, in via chirografaria;
Parte_1
- unipersonale per euro 17.160,00, in via Controparte_10
chirografaria;
- per euro 10.472,88, in via chirografaria;
CP_6
- oggi per euro Controparte_4 Controparte_3
6.576,60 in via chirografaria;
- su istanza in data 14.03.2012
- per euro 58.205,98, in via privilegiata. Controparte_7
I ricorrenti hanno chiesto equo indennizzo per la durata irragionevole del fallimento,
pagina 2 di 4 dedotti i sei anni di durata ragionevole ritenuti per legge, precisando che i loro crediti sono rimasti insoddisfatti.
Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini:
la durata irragionevole, calcolata dall'istanza di ammissione al passivo (Cass.
civ.12861/2022), dedotti 6 anni di durata ragionevole, è stata di 6 anni, 6 mesi e 23
giorni per tutti i ricorrenti, tranne per la quale la durata Controparte_7
irragionevole è stata di 6 anni, 4 mesi e 25 giorni
L'equo indennizzo può essere calcolato tenuto conto di € 400 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente la ragionevole durata, per un totale di € 2.400 (400x6) per di € 2.537,64 per non Controparte_7 Controparte_1
potendo l'indennizzo superare il limite del credito ammesso al fallimento e di €
2.800 (400x7) per ciascuno degli altri ricorrenti.
Non si applica un aumento del risarcimento per gli anni successivi al terzo, essendo una facoltà del giudice quella di applicare gli aumenti e non avendo i ricorrenti esposto validi motivi che giustificherebbero un aggravio del pregiudizio.
Si liquidano in € 27 le spese e in € 925 i compensi professionali, di cui € 250, ai minimi, data la semplicità di questo tipo di ricorsi (Cass. 16512/2020), in base al valore della domanda più elevata, nel limite in cui è accolta e € 675 per la maggiorazione del 270 % ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55 /2014 e succ modif.,
oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. posti a carico del Controparte_11
.
[...]
Non si riconosce il rimborso delle spese per copie autentiche, perché non indispensabili, già possedendo la necessaria documentazione il creditore ammesso allo stato passivo del fallimento, attraverso le comunicazioni ricevute dal curatore.
P.Q.M.
condanna il a corrispondere a titolo di equo indennizzo ex Controparte_11
L. n. 89/2001, l'importo di € 2.400 a di € 2.537,64 a Controparte_7 [...]
e di € 2.800 ciascuno a favore di CP_1 Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 , , , CP_7 Parte_2 Controparte_5 CP_6 Parte_3
e oltre interessi Controparte_8 Controparte_10
legali dalla domanda;
condanna il a corrispondere ai procuratori antistatari, Avv. Controparte_11
Alessandro Cavaliere e Avv. Mauro Cirone, le spese di lite, che si liquidano in € 27 per esborsi ed € 925 per competenze, oltre spese forfettarie 15% e accessori di legge.
Brescia, 20 marzo 2025 Il magistrato designato
dott. Simona Bruzzese
pagina 4 di 4
R.G. 123/2025 sezione tutela delle persone
Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con
OGGETTO: ricorso depositato il 05.03.2025 equa riparazione per da violazione del termine Parte_1 P.IVA_1 (P. IVA: ),
Con
(P. IVA: ), ragionevole Controparte_1 P.IVA_2
già (P. IVA: processo (L.89/2001)- Controparte_3 Controparte_4
), P.IVA_3 nuovo rito
(c.f.: , Parte_2 C.F._1
(P. IVA: , Controparte_5 P.IVA_4
(codice fiscale;
, CP_6 C.F._2
(codice fiscale: ), titolare della omonima Parte_3 C.F._3
autofficina (p. iva: ), P.IVA_5
(P. IVA: ), Controparte_7 P.IVA_6
già (P. Controparte_8 Controparte_9
IVA: ), P.IVA_7
(P. IVA: , tutti Controparte_10 P.IVA_8
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro Cavaliere
(c.f.: ) e Mauro Cirone (c.f.: , C.F._4 C.F._5
entrambi del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in
Pescara, alla via Ravenna n. 28 (nonché, ex art. 133 e ss. c.p.c., agli indirizzi p.e.c.:
pagina 1 di 4 , giusta procure in Email_1 Email_2
calce al ricorso
RICORRENTI
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_11
I ricorrenti hanno chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società Autobergamo , dichiarato dal Tribunale di Parte_4
Bergamo con sentenza in data 11.11.2011 e chiuso con decreto del 08.08.2024,
iscritto alla CCIAA il 04.09.2024, dopo essere stati ammessi allo stato passivo del fallimento come segue:
- su istanza depositata entro il 16.01.2012
- , titolare della omonima autofficina, per euro 5.719,80, in via Parte_3
chirografaria;
- oggi per euro Controparte_12 Controparte_13
25.553,96, in via chirografaria;
- per euro 19.336,86, in via chirografaria;
Controparte_5
- per euro 51.600,08, in via privilegiata ex art. 2764 c.c. ed euro Parte_2
43.379,92, in via chirografaria;
- per euro 2.537,64, in via chirografaria;
Controparte_1
- per euro 16.295,78, in via chirografaria;
Parte_1
- unipersonale per euro 17.160,00, in via Controparte_10
chirografaria;
- per euro 10.472,88, in via chirografaria;
CP_6
- oggi per euro Controparte_4 Controparte_3
6.576,60 in via chirografaria;
- su istanza in data 14.03.2012
- per euro 58.205,98, in via privilegiata. Controparte_7
I ricorrenti hanno chiesto equo indennizzo per la durata irragionevole del fallimento,
pagina 2 di 4 dedotti i sei anni di durata ragionevole ritenuti per legge, precisando che i loro crediti sono rimasti insoddisfatti.
Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini:
la durata irragionevole, calcolata dall'istanza di ammissione al passivo (Cass.
civ.12861/2022), dedotti 6 anni di durata ragionevole, è stata di 6 anni, 6 mesi e 23
giorni per tutti i ricorrenti, tranne per la quale la durata Controparte_7
irragionevole è stata di 6 anni, 4 mesi e 25 giorni
L'equo indennizzo può essere calcolato tenuto conto di € 400 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente la ragionevole durata, per un totale di € 2.400 (400x6) per di € 2.537,64 per non Controparte_7 Controparte_1
potendo l'indennizzo superare il limite del credito ammesso al fallimento e di €
2.800 (400x7) per ciascuno degli altri ricorrenti.
Non si applica un aumento del risarcimento per gli anni successivi al terzo, essendo una facoltà del giudice quella di applicare gli aumenti e non avendo i ricorrenti esposto validi motivi che giustificherebbero un aggravio del pregiudizio.
Si liquidano in € 27 le spese e in € 925 i compensi professionali, di cui € 250, ai minimi, data la semplicità di questo tipo di ricorsi (Cass. 16512/2020), in base al valore della domanda più elevata, nel limite in cui è accolta e € 675 per la maggiorazione del 270 % ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55 /2014 e succ modif.,
oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. posti a carico del Controparte_11
.
[...]
Non si riconosce il rimborso delle spese per copie autentiche, perché non indispensabili, già possedendo la necessaria documentazione il creditore ammesso allo stato passivo del fallimento, attraverso le comunicazioni ricevute dal curatore.
P.Q.M.
condanna il a corrispondere a titolo di equo indennizzo ex Controparte_11
L. n. 89/2001, l'importo di € 2.400 a di € 2.537,64 a Controparte_7 [...]
e di € 2.800 ciascuno a favore di CP_1 Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 , , , CP_7 Parte_2 Controparte_5 CP_6 Parte_3
e oltre interessi Controparte_8 Controparte_10
legali dalla domanda;
condanna il a corrispondere ai procuratori antistatari, Avv. Controparte_11
Alessandro Cavaliere e Avv. Mauro Cirone, le spese di lite, che si liquidano in € 27 per esborsi ed € 925 per competenze, oltre spese forfettarie 15% e accessori di legge.
Brescia, 20 marzo 2025 Il magistrato designato
dott. Simona Bruzzese
pagina 4 di 4