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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
dr. Giorgio Sensale – Consigliere
dr. Francesco TAo – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3227 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5025/2019 del
Tribunale di Napoli pronunciata in data 15 maggio 2019, vertente
TRA
, nella qualità di trustee, giusto atto Parte_1 C.F._1
per TA , atto istitutivo di trust, denominato International Key Persona_1
of Investiments, del 3.7.2009, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Romano ed elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla via Rossi n. 346 appellante
E
, procuratore di se stesso, Controparte_1 C.F._2
, CP_2 C.F._3 Controparte_3
e ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domiciliano in Pollena Trocchia alla via Massa n. 15 appellati principali e incidentali
NONCHE'
- 1 - ), rappresentato e difeso CP_5 C.F._6
dall'Avv. Angelo Di Palma presso il quale elettivamente domicilia in SC
(NA) alla via G. Matteotti n. 13 appellante incidentale
E
), rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._7 dall'Avv. Angelo Di Palma presso il quale elettivamente domicilia in SC
(NA) alla via G. Matteotti n. 13appellante incidentale appellante incidentale
NONCHE'
AVV. ( ), in qualità di Controparte_7 C.F._8
procuratore di se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ercolano alla via Cegnacolo n.26 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.6.2012 , CP_2 Controparte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Napoli e CP_5 Controparte_7 Parte_1 esponendo che: - con atto pubblico del 25.5.2009 avevano venduto a CP_5
i diritti di comproprietà (ciascuno in ragione della propria quota) di cui
[...] erano titolari su alcuni immobili siti in Pollena Trocchia;
- il pagamento del corrispettivo di dette vendite, convenuto in complessivi € 182.000,00 era stato dilazionato in sette rate, l'ultima delle quali con scadenza 30.5.2019; - in data
3.7.2009 e, quindi, successivamente al sorgere del credito, con atto per TA
, rep. N. 110798, Racc. n. 29678, aveva istituito Persona_1 CP_5
il trust denominato International Key of Investments nominando trustee e guardiano - con due successivi atti di Parte_1 Controparte_7
dotazione, l'uno rogato dal TA del 29.7.2009, rep. n. 110900, Persona_1
- 2 - racc. n. 29749, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 4.8.2009 al n. 49005 di Reg. Gen. e al n. 35503 di Reg. Part. e, l'altro rogato dal TA
dell'11.12.2009, rep. n. 111378, racc. n. 30026, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 5.1.2010 al n. 154 di Reg. Gen. e al n. 108 di Reg. Part. aveva destinato nel trust l'intero compendio CP_5
immobiliare di cui era proprietario.
Gli attori, quindi, assumevano che i suddetti atti, da qualificarsi quale negozi a titolo gratuito, fossero revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., trattandosi di atti dispositivi, compiuti successivamente al sorgere del credito nei confronti del disponente e nella consapevolezza della loro oggettiva lesività delle ragioni del creditore e chiedevano che, in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia nei loro confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dei suindicati atti dispositivi.
Si costituivano e i quali, in rito, eccepivano il CP_5 Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, deducevano l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c..
Si costituiva, altresì, il quale, deducendo di aver rinunciato Controparte_7
all'incarico di guardiano del trust successivamente all'introduzione del giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Autorizzati a tanto dal Tribunale, gli attori chiamavano in causa CP
, nelle more nominato guardiano del trust il quale, costituitosi, insisteva
[...] per il rigetto della domanda perché infondata.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 15 maggio 2019, pronunciava la sentenza n. 5025/2019 con cui, in accoglimento della domanda nei confronti dei convenuti e dichiarava CP_5 Parte_1
inefficace nei confronti degli attori l'atto di dotazione di trust, rogato dal TA
del 29.7.2009, e, l'atto di dotazione di trust, rogato dal TA Persona_1
dell'11.12.2009, rigettava la domanda degli attori nei confronti di Persona_1
ed , condannava i convenuti Controparte_7 Controparte_6 CP_5
e in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle
[...] Parte_1
- 3 - spese di lite, compensava integralmente le spese di lite tra la parte attrice e i convenuti ed e, infine, ordinava al Controparte_7 Controparte_6
competente Conservatore dei Registri immobiliari la annotazione della sentenza.
In particolare, il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti e e di violazione del litisconsorzio CP_5 Pt_1
necessario per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust, ed esclusa la legittimazione sostanziale del c.d. guardiano del trust in luogo del disponente, e del trustee, CP_5 Pt_1
riteneva fondata l'azione revocatoria per sussistenza di tutti i requisiti
[...]
prescritti dalla norma di cui all'art.2901 c.c..
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 28 giugno 2019, invocandone l'integrale riforma e, quindi, il rigetto della domanda revocatoria e deducendo a fondamento dello stesso i seguenti motivi: “1.= ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE = ERRONEITA'
NELLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE = VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697c.c NONCHE' VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 c.c.”.
In data 21.11.2019, si costituivano ed , CP_5 Controparte_6
sostenendo la fondatezza dell'appello e avanzando appello incidentale, il primo, assumendo l'erroneità della sentenza laddove la domanda revocatoria ex art.2901 c.c. era stata accolta nonostante gli atti di dotazione di trust non fossero suscettibili di trasferimento definitivo di proprietà in capo al trustee e, quindi, capaci di ledere le ragioni dei creditori del disponente in quanto la paventata lesione si concretizzerebbe solo con il trasferimento dei beni in capo al beneficiario del trust, nonchè per assenza dei requisiti richiesti dalla citata norma di legge e, il secondo, per la disposta compensazione delle spese di lite nei suoi confronti nonostante la domanda fosse stata rigettata.
Si costituivano, altresì, procuratore di se stesso, Controparte_1 CP_2
, e instando per l'inammissibilità del
[...] Controparte_3 Controparte_4
- 4 - gravame principale ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'infondatezza sia in fatto che in diritto, nonché onde sentir accertare il Controparte_7
passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata nei suoi confronti e compensato le spese di lite e, in via subordinata, per il rigetto dell'appello sia principale che incidentale.
Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 ter c.p.c. giusta ordinanza pronunciata in data 12.3.2020 e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della
Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione
Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 13.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Con un unico motivo l'appellante principale assume l'erroneità della sentenza impugnata in assenza dei presupposti legittimanti la domanda revocatoria ex art.2901 c.c., da provare rigorosamente da parte di chi agisce;
in particolare, ritiene che: - “come risulta dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado, al momento dell'introduzione del stesso, mancava un titolo di credito valido”; - “il valore del residuo patrimonio del sig. era sufficiente a soddisfare il CP_5 presunto credito vantato dagli attori. Infatti, il residuo patrimonio del sig. CP_5 costituito da saldo attivo sul conto corrente per €60.000,00 circa, quote di proprietà di società, reddito personale da lavoro, crediti da riscuotere, era tale da soddisfare le eventuali ragioni degli attori”; - “un esame più approfondito della relativa questione avrebbe portato a tutt'altra decisione, ovvero, avrebbe dovuto portare ad escludere che al
- 5 - momento dell'atto di disposizione e di costituzione del trust, sussistesse la cd. "scientia damni", atteso che le esposizioni debitorie del sig. erano garantite in maniera CP_5
stabile dal patrimonio del disponente medesimo”.
I motivi di gravame per come formulati e tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata non possono che essere dichiarati inammissibili.
La norma di cui all'art.342 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevede che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità,
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
E' evidente che il requisito formale richiesto è più stringente della specificità dei motivi di appello imposta dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, infatti, non solo contrastare, in modo puntuale, le rationes decidendi che sorreggono la sentenza gravata, ma indicare esattamente le parti del provvedimento di cui è chiesto il riesame, le ragioni della loro erroneità e le modifiche che vengono richieste, sempre nel rispetto delle preclusioni maturate.
Come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, la norma richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena
d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta
d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle
- 6 - quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017,
n. 8845; Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e Cass. Sez. U - ,
Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Con altra statuizione i giudici di legittimità hanno chiarito che "Il nuovo testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice." (Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
Ebbene, l'atto di appello non si esime da un giudizio di inammissibilità posto che l'appellante con un unico complesso motivo di gravame si è limitato a reiterare la sua versione dei fatti, ma non ha espressamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella sentenza gravata, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice.
Invero, il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria sulla scorta delle seguenti argomentazioni;
in particolare, riteneva che il requisito del credito
“trova il proprio fondamento nel contratto di compravendita concluso per atto del
Notaio in data 25.5.2009 tra gli attori e il con il Persona_2 CP_5 quale le parti hanno previsto la dilazione del pagamento del prezzo, fissato in complessivi € 182.000,00, in sette rate. Ora, risulta pacifico tra le parti che alla data di
- 7 - introduzione del presente giudizio, avvenuta con la notifica dell'atto di citazione il
6.6.2012, scadute solo le prime tre rate, residuasse in capo agli attori un credito pari ad
€ 152.000,00. Quanto, poi, al requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, esso è incontestabile atteso che il contratto istitutivo del trust è datato 3 luglio 2009”; quanto all'eventus damni che
“il pregiudizio è ben evidente se solo si considera, in primo luogo, che, i beni destinati nel trust sono impignorabili e sottratti alle ragioni dei creditori del disponente e del trustee (art. 170 c.c. e artt. 2 e 11 della citata legge di ratifica della Convenzione de
l'Aja). A ciò si aggiunga, poi, che, secondo quanto asserito dagli attori e mai contestato dalla controparte (su cui, secondo quanto detto, gravava il relativo onere), oggetto dei due atti di disposizione contestati è stato l'intero compendio immobiliare di cui il era proprietario. D'altro canto, non vi è dubbio che la vendita di un immobile CP_5 di per sè renda meno agevole per il creditore il soddisfacimento delle proprie ragioni, considerando l'estrema facilità con la quale il debitore può occultare il denaro, sottraendolo, pertanto, alle legittime pretese recuperatorie della controparte. Né il convenuto ha assolto l'onere di provare che il proprio residuo patrimonio fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice. Sotto questo punto di vista, evidentemente insufficiente – anche in considerazione della consistenza della pretesa creditoria vantata dagli attori - si appalesa la giacenza del conto corrente intestato al convenuto (il ha documentato un saldo attivo di poco superiore a complessivi CP_5
€ 60.000,00). Quanto alla partecipazione societaria della C.A. Italia s.r.l. di cui il debitore sarebbe titolare (il convenuto ha dichiarato di essere titolare di una quota di capitale parti al 95% di detta società, per un valore nominale di € 97.634,00), essa, in difetto di qualsivoglia documentazione (e, a monte, deduzione) in ordine allo stato patrimoniale attuale della società (non sono stati depositati i bilanci comprovanti il fatturato né è stato dimostrato che versi in una situazione di “attivo”), rappresenta un dato neutro ai fini probatori. Analoghe considerazioni valgono per i crediti che il assume di vantare nei confronti di terzi: prescindendo dall'aggravio cagionato CP_5 al creditore il quale debba agire esecutivamente nei confronti del debitor debitoris, deve osservarsi come, in difetto di allegazioni sul punto, i creditori non abbiano allo stato garanzie circa l'effettiva solvibilità dei terzi.”. Infine, esclusa la necessità
- 8 - dell'accertamento dello “stato soggettivo del terzo, trattandosi di atto di disposizione
a titolo gratuito non sussistendo alcuna contropartita a favore del costituente”, riteneva configurabile il requisito della scientia fraudis apparendo
“particolarmente significativa l'estrema vicinanza temporale degli atti dispositivi impugnati non solo tra loro ma anche rispetto all'atto di compravendita intervenuto con gli attori”.
Detta articolata motivazione alla quale si rimanda più dettagliatamente con la lettura integrale della sentenza, non appare efficacemente censurata dall'appellante principale che si limita a richiamare la mancanza di un valido titolo di credito, la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare il presunto credito tenuto conto del saldo attivo sul conto corrente per € 60.000,00 circa, di quote di proprietà di società, del reddito personale da lavoro e di crediti da riscuotere e, infine, la totale assenza del dolo generico.
Ebbene, appare chiaro come dette scarne ragioni non si confrontino affatto con le ragioni della decisione che devono, sul punto, ritenersi coperte da giudicato.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado perchè le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (cfr. in questi termini Cass. n. 21824/2019 e, di seguito solo di recente, Cass. 35029/2023).
A fronte delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art.2901 c.c., le ragioni di dissenso appaiono inammissibili perchè sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice perché non “dialogano” con la motivazione impugnata (cfr. Cass.
Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non
"dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una
- 9 - nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Basti, infatti, osservare che quantunque il giudice di prime cure abbia ritenuto che la ragione di credito trovi “il proprio fondamento nel contratto di compravendita concluso per atto del Notaio in data 25.5.2009 tra gli attori e Persona_2 il con il quale le parti hanno previsto la dilazione del pagamento del prezzo, CP_5 fissato in complessivi € 182.000,00, in sette rate. Ora, risulta pacifico tra le parti che alla data di introduzione del presente giudizio, avvenuta con la notifica dell'atto di citazione il 6.6.2012, scadute solo le prime tre rate, residuasse in capo agli attori un credito pari ad € 152.000,00. Quanto, poi, al requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, esso è incontestabile atteso che il contratto istitutivo del trust è datato 3 luglio 2009” l'appellante si è limitato a replicare che “come risulta dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado, al momento dell'introduzione del stesso, mancava un titolo di credito valido” senza affatto confrontarsi con il contratto di compravendita del 25 maggio 2009, depositato in atti, e con la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento integrale del prezzo, ivi previsto a carico dell'acquirente,
disponente nel successivo trust denominato "international CP_5
key of investments " istituito con atto per TA del 3 luglio 2009. Persona_1
Val la pena solo di ricordare che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1413 del
25/01/2006), deponendo in tal senso la chiara dizione normativa di cui all'art.2901 c.c. con riconoscimento della relativa azione “anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”.
- 10 - Parimenti, il Tribunale ha motivato circa il pregiudizio arrecato al creditore ritenendo che: - i beni destinati nel trust sono impignorabili e sottratti alle ragioni dei creditori del disponente e del trustee; - oggetto dei due atti di disposizione contestati è stato l'intero compendio immobiliare di cui CP_5
era proprietario;
- l'estrema facilità con la quale il debitore può
[...]
occultare il denaro, sottraendolo alle legittime pretese recuperatorie della controparte;
- l'insufficiente giacenza del conto corrente per poco più di €
60.000,00 anche in considerazione della consistenza della pretesa creditoria vantata dagli attori;
- la neutralità del dato rappresentato dalla partecipazione societaria della C.A. Italia s.r.l. di cui il debitore sarebbe titolare in difetto di qualsivoglia documentazione (e, a monte, deduzione) in ordine allo stato patrimoniale attuale della società; - analoghe considerazioni valevano per i crediti che assumeva di vantare nei confronti di terzi, CP_5 prescindendo dall'aggravio cagionato al creditore per agire esecutivamente nei confronti del debitor debitoris.
Rispetto a dette plurime ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistente il pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, che non deve necessariamente concretizzarsi in un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche il configurarsi di una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per il creditore nella realizzazione di quanto dovutogli, l'appellante si è limitato ancora una volta a considerare che “emerge contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che il valore del residuo patrimonio del sig. era sufficiente a soddisfare il presunto credito CP_5
vantato dagli attori”, richiamando solo genericamente quegli elementi, già valutati positivamente sotto il cennato profilo dal Tribunale, ma senza replicare alle ragioni, ben esplicitate, per cui sono stati ritenuti idonei a configurare il mutamento quantitativo e soprattutto qualitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto dispositivo.
- 11 - Peraltro, va ricordato che il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/7/2023), o solo in caso di compravendita in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro che ha formato oggetto del relativo prezzo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012).
Invero, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di uno o più beni immobili di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, nei confronti del credito già sorto, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova (v. ex multis Cass. n. 32881 del 9/11/2021;
Cass. n. 29727 del 15/11/2019; n. 16986 del 01/08/2007).
Nella fattispecie in esame, oltre a dotare il trust dell'intero compendio immobiliare di i beni rimanenti presentano caratteristiche CP_5 del tutto inidonee a garantire la medesima composizione qualitativa del patrimonio del debitore, così da pregiudicare le ragioni di credito vantate nei suoi confronti.
Va a questo punto esaminato l'appello incidentale, avanzato in data 21.11.2019 da con cui si chiede, in riforma della sentenza impugnata, il CP_5
rigetto della domanda revocatoria posto che il trasferimento immobiliare con il trust si realizza alla scadenza dell'atto ovvero nel momento in cui il trustee avrà realizzato il programma e i beni immobili saranno trasferiti ai beneficiari indicati nell'atto istitutivo onde l'erroneità della sentenza impugnata nella parte
- 12 - in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere un atto dispositivo suscettibile di revocatoria, tra il disponente e il trustee, in quanto lesivo delle ragioni dei presunti creditori. Aggiunge, come sostenuto dall'appellante principale, che dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado, al momento dell'introduzione del stesso, mancava un titolo di credito valido e la sufficienza del patrimonio residuo a garantire il soddisfacimento del credito.
Nonché l'appello incidentale, avanzato in pari data, da in Controparte_6
merito alla ingiusta compensazione delle spese di lite disposta nei suoi confronti seppure la domanda sia stata respinta nei suoi confronti.
L'eccezione di inammissibilità di detti appelli incidentali avanzati entrambi in data 21.11.2019 per tardività essendo stata notificata la sentenza il 23 maggio
2019 al procuratore costituito in primo grado di (Avv. Silvana Controparte_6
Caiazzo) e il 22 maggio 2019 al procuratore costituito in primo grado di
(Avv. Mario Terracciano) deve essere respinta solo nei CP_5 confronti di trattandosi, nella specie, di appello incidentale CP_5
tardivo. Sul punto si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. n. 8486 del 28/03/2024 affermando il seguente principio di diritto secondo cui: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”. Più precisamente,
l'impugnazione incidentale tardiva è consentita: a) ai litisconsorti ex art. 331
c.p.c., sia contro l'impugnante principale che contro altre parti;
b) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro l'impugnante principale (Cass., SU, n. 4640 del 1989); c) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass., SU, n. 8486 del 2024)
e quale litisconsorte necessario unitamente a CP_5 Parte_1
dell'azione revocatoria avanzata nei loro confronti, ben può avanzare appello
- 13 - incidentale tardivo. Tuttavia, l'appello incidentale deve essere respinto in quanto infondato. ripropone alcuni dei motivi di gravame dell'appello CP_5 principale per i quali si rimanda a quanto già suesposto.
L'unico diverso motivo attiene alla inidoneità del trust a giustificare la domanda revocatoria posto che i relativi effetti si realizzano alla scadenza dell'atto ovvero nel momento in cui il trustee avrà realizzato il programma e i beni immobili saranno trasferiti ai beneficiari indicati nell'atto istitutivo ed è anch'esso infondato posto che l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust" (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 29727 del 15/11/2019; Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 24986 del 9/11/2020).
Diversamente l'appello avanzato da deve essere dichiarato Controparte_6
inammissibile in quanto tardivamente proposto e avendo ritenuto il Tribunale, con statuizione passata in giudicato, che si deve “escludere altresì che il cd. guardiano del trust abbia legittimazione sostanziale nell'azione revocatoria proposta dal creditore nei confronti del disponente e del trustee. Se quest'ultimo, infatti, assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio in quanto titolare formale dei rapporti oggetto della domanda di cui all'art. 2901 c.c., non altrettanto può dirsi con riferimento alla posizione del guardiano le cui funzioni, sostanziandosi in un'attività di vigilanza dell'operato del trustee e traducendosi, quindi, nell'assunzione di obblighi nei confronti esclusivamente dei beneficiari, assumono una rilevanza meramente interna, circoscritta ai rapporti tra i soggetti del contratto di trust. D'altro canto – e la considerazione appare, invero, dirimente – né né il suo successore Parte_1 Controparte_6 hanno partecipato ai due atti di dotazione in trust in contestazione (ovvero agli atti medianti i quali i beni sono stati intestati al trustee) nei cui confronti, esclusivamente,
- 14 - si rivolge l'azione revocatoria (l'atto istitutivo del trust, infatti, costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene ma non l'intestazione stessa, ed e neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale). Ne consegue che la declaratoria di inefficacia conseguente all'eventuale accoglimento della domanda proposta dagli attori non potrà che avere, come unici destinatari, il disponente/debitore e il CP_5 trustee/titolare dei beni Caiazzo.”.
Nella controversia che ci occupa, invero, l'interesse del c.d. guardiano del trust all'impugnazione per l'ingiusta compensazione delle spese di lite sorgeva immediatamente dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 non è suscettibile di potersi estendere anche al caso in esame, nel quale la posizione di è del tutto Controparte_6
autonoma rispetto a quella di e come appunto CP_5 Parte_1
precisato dal Tribunale, nonostante fosse intervenuto in giudizio a seguito della chiamata in causa operata dagli originari attori (seppure nei confronti del c.d. guardiano del trust sostituito) e, dunque, nei loro confronti era necessario un appello principale ovvero un appello incidentale tempestivo.
All'infondatezza sia in rito che nel merito dell'appello principale e di quelli incidentali consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dagli appellati appare infondata CP_2
emergendo evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti da parte appellata, né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del
23/6/2022).
- 15 - Le spese di lite seguono la soccombenza di tutti gli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (il Tribunale ha accertato un credito di € 152.000,00); infine, le spese devono compensarsi nei confronti dell'Avv. posto che la notifica dell'appello proposto dal Controparte_7 convenuto soccombente nei suoi confronti non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché quest'ultimo non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021 e Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 3/11/2022).
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e di ciascun appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali avanzati da ed , avverso la CP_5 Controparte_6 sentenza n. 5025/2019 del Tribunale di Napoli pronunciata in data 15 maggio
2019, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_5
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da CP
;
[...]
- 16 - d) condanna ed in solido Parte_1 CP_5 Controparte_6
al pagamento delle spese processuali del grado in favore di CP
, e che si
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 liquidano in complessivi € 18.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
e) compensa le spese del grado tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali e l'Avv. ; Controparte_7
f) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale e di ciascun appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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