Sentenza 19 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di liquidazione del danno da occupazione illegittima di un suolo agricolo, la valutazione del danno deve essere compiuta sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri di classificazione dell'area possano essere obliterati per dare prevalenza ai criteri di effettualità; tuttavia, la riconosciuta inedificabilità "ex lege", e la conseguente esclusione della valutabilità del bene come edificatorio, non comportano che necessariamente i suoli che tale qualifica non posseggono debbano essere valutati in base alla loro utilizzazione agricola, essendo tale conseguenza stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione; pertanto, al proprietario è consentito di dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all'interno della categoria suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità, e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un'effettiva valutazione di mercato che rispecchi siffatte possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2003, n. 19551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19551 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
Dott. Giovanni OLLA - Presidente di sezione -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PI ES, rappresentato e difeso da se stesso, unitamente agli avvocati MARCELLO MOLÈ, BRUNO CAPPONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE IV FONTANE 15, presso lo studio MOLÈ E ASSOCIATI, giusta delega a margine del controricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO IDRICO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROSSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMINE PEPE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 74/01 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 05/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
uditi gli Avvocati MO DI PI, Claudio ROSSANO, Bruno CAPPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo, accoglimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MO, EL e MA Di IE, eredi di AN Di IE, con ricorso in data 4 aprile 1985 al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, premesso che con decreti prefettizi in data 27 giugno 1976 erano stati occupati in via d'urgenza mq. 450 in agro di Summonte (part. 33) e mq. 200 (part. 32) ed, in data 25 febbraio 1977, mq. 1200 in agro di Ospedaletto D'Alpinolo, convennero il Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore di Avellino, interessato all'attraversamento di detti terreni con un costruendo acquedotto, per sentirlo condannare: a) al pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
b) al pagamento del valore dei frutti pendenti e delle colture distrutte, con interessi e rivalutazione;
c) al risarcimento dei danni conseguiti all'irreversibile trasformazione dei fondi, anche per il deprezzamento dei fondi relitti;
d) al pagamento dell'indennità di occupazione legittima per il periodo successivo alla scadenza dei decreti
(rispettivamente, due e cinque anni); e) al risarcimento di ogni danno anche per aree diverse da quelle contemplate nei decreti;
f) al pagamento di ogni somma dovuta, maggiorata da interessi anatocistici.
L'adito tribunale, ritenendo la natura istantanea dell'illecito, accolse l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio, rigettando la domanda relativa all'occupazione disposta col decreto del 1976, limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno;
accolse la domanda di indennità di occupazione legittima e di risarcimento danni relativa all'occupazione disposta nel 1977;
condannò il Consorzio a versare ai ricorrenti la somma di L. 93.415.150 a titolo di risarcimento danni e di interessi legali dal 25 febbraio 1982 al soddisfo, la somma di L. 17.827.750 a titolo di indennità di occupazione legittima per il periodo dal 25 febbraio 1977 al 25 febbraio 1982 con gli interessi legali fino al soddisfo, la somma di L.
1.360.250 a titolo di occupazione legittima per il periodo dal 27 giugno 1976 al 27 giugno 1978, con interessi legali fino al soddisfo.
Proposero appello principale i Di IE ed appello incidentale il Consorzio e l'adito Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza non definitiva, riconobbe l'operatività della prescrizione quinquennale pro-rata relativamente all'illecito permanente costituito dall'esercizio della servitù di acquedotto e rimise al prosieguo la determinazione del risarcimento danni per il periodo di cinque anni anteriore alla data di proposizione della domanda giudiziale (4 aprile 1985) e per il periodo successivo. Con sentenza definitiva resa in data 5 luglio 2001 il T.S.A.P., esaminando le questioni riguardanti i valori dei terreni e l'eventuale deprezzamento subito dai fondi residui, ha rigettato l'appello di MO Di IE, rimasto unico appellante a seguito di estromissione dei congiunti.
Ha osservato il giudice d'appello che l'illecito in questione ha carattere permanente, non sussistendo alcuna delle condizioni caratterizzanti un illecito "istantaneo con effetti permanenti", in quanto non si era in presenza di una procedura carente di iniziale provvedimento legittimo ne' di un'irreversibile trasformazione di suolo edilizio, attesa la mancata inclusione dei fondi del Di IE negli strumenti urbanistici e l'attuale destinazione agricola di essi. Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, il T.S.A.P. ha ridotto la somma dovuta all'appellante a L.
1.075.764 oltre agli interessi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso a queste Sezioni Unite il Di IE MO, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore di Avellino.
V'è memoria difensiva per il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 65, L. n. 662 del 1996, 12 e segg. L. n. 865 del 1971, 24 e segg. L. n. 2359 del 1865,
in relazione alla lett. b) dell'art. 200 R.D. n. 1775/1933, 16 L. n.865 del 1971 nonché per difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Adduce, all'uopo, che la motivazione data dal T.S.A.P. è, in realtà, omessa, ovvero del tutto apparente, per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione, poiché, mentre afferma che, residuando la possibilità di ulteriore sfruttamento del suolo per la sua natura agricola, l'illecito non avrebbe carattere permanente, successivamente ritiene che il carattere permanente dell'illecito deriverebbe, invece, dalla non irreversibile trasformazione del suolo, non avendo, questo, natura edilizia.
Ciò premesso, prosegue il ricorrente, la sentenza impugnata ritiene che nel caso in esame si siano verificate entrambe le situazioni innanzi delineate: la prima, perché non è esclusa la possibilità dell'ulteriore sfruttamento non edilizio del fondo;
la seconda, perché "l'edificabilità è esclusa dalla carenza delle possibilità legali e di fatto per realizzarla (art. 5 bis legge 392/92) non avendo rilievo - a tale scopo - la prossimità dei centri urbani: come, erroneamente, deduce l'appellato". Peraltro, soggiunge il ricorrente, non avendo, il T.S.A.P., esaminata in alcun modo la situazione concreta dei terreni oggetto dell'occupazione, quale risultante dalle consulenze tecniche esperite, di fatto ha del tutto omesso la motivazione in ordine alla natura dell'illecito, che non ha completamente trasformato il fondo nè ha eliminato tutte le facoltà comprese nel diritto di proprietà. Pertanto, di fatto l'area interessata dall'opera pubblica non è stata radicalmente trasformata, sebbene gli effetti dell'opera siano di tipo permanente, essendo stato, il fondo, asservito nella sua intera estensione, e non soltanto nelle aree di rispetto delle tubazioni interessate.
Le radicali carenze della motivazione, ad avviso del ricorrente, avrebbero impedito di cogliere le peculiari caratteristiche del caso concreto, che si differenzia sia dalla normale espropriazione per pubblica utilità sia dall'occupazione finalizzata alla posa in opera di acquedotto non interrato.
La censura è inammissibile sia nella parte in cui sembra voler rimettere in discussione la natura dell'illecito de quo, utilizzando al riguardo una pretesa contraddizione della motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui denuncia espressamente, oltre che le aporie da cui sarebbe affetta la motivazione, anche l'omessa valutazione in concreto della natura del fondo. Quanto alla natura dell'illecito, correttamente il T.S.A.P. muove dalla definizione di esso data con la sua sentenza non definitiva, con la quale, decidendo, sull'eccezione di prescrizione, definì come permanente l'illecito costituito dall'esercizio della servitù di acquedotto. Sul punto, pertanto, v'è giudicato, poiché la sentenza non definitiva non è stata oggetto di impugnazione. Vero è che, come ricorda la sentenza impugnata, la stessa decisione non definitiva condizionava quella definizione all'assenza di una irreversibile trasformazione del fondo e che sul punto, pertanto, non poteva valere il giudicato, restando affidata alla decisione definitiva il relativo accertamento. Ma a tale compito la decisione impugnata non si sottrae, pervenendo ad escludere, sia pure attraverso un percorso logico di non agevole lettura, che nel caso in esame siasi verificata l'irreversibile trasformazione del fondo. E tale motivazione, fondata sul rilievo dell'esclusione della vocazione edilizia del fondo e della possibilità dell'ulteriore suo sfruttamento, si sottrae alla possibilità di censura in questa sede, essendo nato il condiviso insegnamento di queste Sezioni Unite, secondo cui "avverso le sentenze del Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione, come si desume dal combinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è ammesso, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge, sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma soltanto quelli che si traducono nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione stessa" (sent. n. 14541/2001;
conforme sent. n. 10892/2001). Contrariamente a quel che ritiene il ricorrente, il T.S.A.P. ha portato la sua attenzione anche sulle caratteristiche concrete del fondo, escludendone la destinazione edilizia, non solo in considerazione della previsione degli strumenti urbanistici vigenti, ma anche e soprattutto sulla base dell'attuale sua utilizzazione agricola.
Da ultimo, ugualmente inammissibile deve ritenersi il sia pur fugace riferimento che il ricorrente fa alla pretesa violazione dell'art.1038 cod. civ. ed alla illegittima applicazione, in sua vece,
dell'art. 16 L. n. 865/1971, trattandosi di questione per la prima volta posta in questa sede, come può desumersi dalla lettura della sentenza impugnata, peraltro non impugnata per omesso esame di essa. Comunque, l'art. 1038 cod. civ. e l'art. 16 L. n. 865/1971 non sono alternativi: il primo detta criteri per liquidare l'indennità di asservimento con riguardo ai valori "stimati"; il secondo detta, invece, criteri per la determinazione di quei valori. Col secondo motivo il ricorrente denuncia "omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia per recezione acritica di CTU lacunosa ed apodittica in riferimento all'art. 360, n. 4) e 5), c.p.c.".
All'uopo, riprende la censura, già accennata col primo motivo, della mancata considerazione, da parte del T.S.A.P., della vocazione edificatoria dei terreni e si duole che non siano stati applicati, come dovuto, i prezzi di mercato e non siano state date risposte alle motivate critiche mosse alla relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio.
La censura è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata. Le considerazioni svolte nel corso dell'esame del primo motivo sui limiti istituzionali del sindacato di questa Corte sulle decisioni del T.S.A.P. e sulla motivazione in concreto data nel caso concreto sulla natura del fondo impongono di ritenere inammissibili i rinnovati rilievi critici sul tema, al pari di quelli che concernono l'omessa considerazione delle censure mosse alla valutazione espressa dal C.T.U..
Quanto, poi, all'omessa applicazione dei prezzi di mercato, deve ritenersi corretta la stima fatta propria dalla sentenza impugnata, che si allinea all'insegnamento di questa Suprema Corte (v., in particolare, sent. n. 9683/2000), secondo cui la valutazione va compiuta sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri legali di classificazione dell'area possano essere obliterati per dare prevalenza a criteri di effettualità. Vero è che, come la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, la riconosciuta inedificabilità ex lege e la conseguente esclusione del bene come edificatorio non comportano necessariamente che i suoli non aventi tale qualifica debbano essere valutati in base alla loro utilizzazione agricola, tale conseguenza essendo stabilita solo per i giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.
Al proprietario, pertanto, è consentito di dimostrare, avuto riguardo alle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all'interno della categoria suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un'effettiva valutazione di mercato che rispecchia tali possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (cfr. già citata sent. n. 9683/2000). Nella specie, tuttavia, il ricorrente nella sede competente non solo non ha provato ma non ha neppure addotta una diversa destinazione del fondo, la cui edificabilità, come si diceva, è esclusa dagli strumenti urbanistici vigenti e che attualmente è destinato a scopi agricoli.
Col terzo motivo il ricorrente, dolendosi di "nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c." nonché di difetto di motivazione, adduce che il T.S.A.P. ha omesso del tutto di decidere sui capi della domanda relativi all'indennità da occupazione legittima, al danno da deprezzamento dei fondi relitti ed al danno da distruzione dei frutti pendenti e delle colture esistenti all'epoca della disposta occupazione d'urgenza.
La censura è fondata, poiché la decisione impugnata provvede solo alla determinazione ed alla condanna al pagamento dell'indennità da occupazione illegittima, omettendo qualsiasi motivazione e statuizione sui capi della domanda indicati dal ricorrente, che pur concorrevano a costituire oggetto della domanda originariamente proposta dagli attori.
Ove anche volesse ritenersi, come sembrerebbe ritenere il T.S.A.P. laddove ritiene "assorbita" nella statuizione relativa all'indennità da occupazione illegittima ogni altra "residua" doglianza del MO, che l'indennità da occupazione illegittima sia stata considerata comprensiva di ogni altro credito spettante al MO, resterebbe insuperabile la censura di omessa motivazione al riguardo, essendo evidentemente apparente quella data. Conclusivamente, mentre vanno rigettati i primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo motivo, col conseguente rinvio della causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, al T.S.A.P. in diversa composizione, che dovrà esaminare i capi della domanda aventi ad oggetto l'indennità da occupazione legittima ed il risarcimento dei danni per deprezzamento dei fondi residui e per distruzione dei frutti pendenti e delle culture esistenti all'epoca dell'occupazione d'urgenza.
Nel regolare l'onere delle spese processuali il giudice del rinvio dovrà considerare che il controricorso, essendo stato notificato il 19 novembre 2002 e, quindi, bene oltre il termine di venti giorni dalla data di deposito (29 aprile 2002) del ricorso, è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il terzo motivo;
rigetta i primi due motivi;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.