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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
avanti al UDIENZA DEL 16 ottobre 2025
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
nella causa iscritta al N. 1754/24 R.G. e promossa da
[...] Parte 1 Parte 2
Pt 3 Parte 4 Parte 5 '
Parte 7
[...] Parte 6
Parte_9 Parte 8
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
Controparte 1 in concordato preventivo
(Avv.ti G. Saia e M. Luzzana)
CONTRO
CP 2
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta;
PARTI RESISTENTI: come da note di trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte 1 in concordato preventivo e 1 CP 2 per sentir presentareControparte 1 di ordinare alla al Fondo di Tesoreria presso 1 CP 2 la pagamento diretto, per domanda di incapienza, del loro TFR depositato presso il predetto fondo nelle seguenti misure:
Parte 1 € 2.565,21; Parte 2
€ 2.799,11; Parte 3 13.862,09;
Parte 4 24.098,08;
€ 8.681,21; Parte 5 Parte 6
41.668,17; 3.899,38;
€
€ Parte 7
6.755,04;€ Parte 9 Parte 8
[...] € 3.661,15, tutte oltre ad interessi, e per sentir condannare 1 CP 2 al
relativo pagamento delle suindicate somme;
in subordine per sentir condannare 1 CP_2
quale gestore del Fondo di Garanzia, al
pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle suindicate somme, tutte oltre ad interessi maturati.
A fondamento di tali pretese i ricorrenti,
premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_3
(ora Controparte 1 in concordato preventivo) nei seguenti periodi Pt 1
[…] dall'1 gennaio 2019 al 31 marzo
2021; Parte 2 dall'1 aprile 2016 al
30 giugno 2021; Parte 3 dal 6 maggio
2013 al 31 marzo 2021; Parte 4
marzo 2021; dal 7 marzo 1996 al 31
[...]
dal 21 settembre 2010 al 19 Parte 5
maggio 2021; Parte_6 dall'1 luglio
2008 al 31 maggio 2021; Parte 7 dall'1
luglio 2011 al 16 maggio 2021; Parte 8
dal 3 gennaio 2008 al 31 marzo
[...]
2021; Parte_9 dall'1 aprile 2019 al giugno 2021), esponevano che nei 30
confronti della datrice di lavoro, in data
19.8.2021, era stata aperta procedura di concordato preventivo e poiché questa aveva corresponsione delle ultimeomesso la
mensilità, dei ratei e del TFR, avevano presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti.
I ricorrenti riferivano che CP_3 aveva conguagliato con contributi dovuti le quote dei loro TFR originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, ma che nulla era stato loro corrisposto, con conseguente
carattere indebito del conguaglio, ragion per cui l'intero credito per TFR era stato
ammesso in seno alla procedura.
I ricorrenti davano quindi atto di aver
11 dicembre 2023, presentato, in data
Garanzia CP 2 per i domande al Fondo di
Parte 1 € 2.681,60; seguenti importi:
€ 2.797,34; Parte 3 € Parte 2
14.005,03; Parte 4 €
Parte_5 € 9.044,44 (al 23.227,04;
alla previdenzadestinatonetto di quanto complementare); Parte 6 €
41.667,19; Parte 7 € 4.004,57;
€ 7.340,70; Parte_9 Parte 8
[...] € 3.661.15. nelI ricorrenti aggiungevano che 1 CP 2
dicembre 2023, aveva parzialmente accolto le loro domande, pagando i minori importi corrispondenti al TFR maturato ante 2007,
quindi rimasto in azienda, mentre venivano interamente respinte le domande per il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
I ricorrenti rilevavano infine come 1 CP_2
a seguito di ricorso amministrativo, avesse rettificato i rispettivi "cassetti" del
Fondo di Tesoreria indicandovi i seguenti
(ovvero quelli in precedenzaimporti indebitamente conguagliati dalla società): Parte 1 € 2.565,21; Parte 2
€ 2.799,11; Parte 3 € 13.862,09;
Parte 4 € 24.098,08;
€ 8.681,21; Parte 6 Parte 5
41.668,17;
€ Parte 7 € 3.899,38;
€ 6.755,04; Parte 9 Parte 8
[...] € 3.661, 15.
I ricorrenti agivano quindi in giudizio per ottenere il pagamento, a carico del Fondo di tesoreria ○ in subordine del Fondo di
Garanzia, del TFR maturato. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio
1 CP_2, evidenziando, dopo aver a sua volta
ricostruito alcuni passaggi della vicenda, che per il pagamento diretto da parte del
Fondo di Tesoreria, ove il TFR non pagato necessaria la era stato ricondotto, era
dichiarazione di incapienza della CP 1
[...] (ex CP 3 sottoposta 10а preventivo in continuità concordato aziendale.
L'istituto dichiarava quindi che il Fondo di
Tesoreria avrebbe provveduto a liquidare senza indugio l'importo di TFRTFR accantonato
al Fondo di Tesoreria nel momento in cui risultassero adempiute tutte le condizioni richieste per l'accesso al predetto Fondo tra le quali l'inoltro telematico della domanda da parte degli organi della procedura concorsuale.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche la in concordato preventivo,Controparte 1 sostenendo che l'incapienza di cui al D.M.
24980/2007 doveva essere intesa come dell'ammontare dei contributi insufficienza
Fondo dalla società con la dovuti al mensile contributiva riferita al denuncia di erogazione della prestazione mese
(ammontare che dunque dovrebbe essere
inferiore rispetto a quello del TFR che il
datore deve pagare ai lavoratori per conto
del Fondo). La società rilevava come l'incapienza non sussistesse e come quindi non potesse essere condannata a dichiararla. Concludeva per il rigetto delle domande. La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di testimonialmente, documenti e viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati. I ricorrenti hanno tutti prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP 3
in concordato (ora Controparte 1
preventivo) in diversi periodi Pt 1
gennaio 2019 al 31 marzo dall'1
[...]
2021; dall'1 aprile 2016 al Parte 2
30 giugno 2021; Parte 3 dal 6 maggio
2013 al 31 marzo 2021; Parte 4
[…] dal 7 marzo 1996 al 31 marzo 2021;
Parte 5 dal 21 settembre 2010 al 19
Parte_6 dall'1 lugliomaggio 2021;
2008 al 31 maggio 2021; dall'1 Parte_7
2011 al 16 maggio 2021; luglio Parte 8
dal 3 gennaio 2008 al 31
[...] marzo
2021; dall'1 aprile 2019 al Parte 9
30 giugno 2021).
19.8.2021 nei confronti della CP 1 Il
è stata aperta la procedura di
[...]
concordato preventivo e poiché questa aveva omesso la corresponsione delle ultime mensilità, dei ratei e del TFR, i ricorrenti hanno presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti. E' tuttavia importante precisare che CP 3
[...] aveva conguagliato con contributi dovuti originariamente le quote dei loro TFR
presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in corrisposto ai avanti, ma nulla era stato
ricorrenti. in data 11I ricorrenti hanno presentato,
dicembre 2023, domande al Fondo di Garanzia CP 2 che sono state parzialmente accolte con il pagamento degli importi corrispondenti al TFR maturato ante 2007, quindi rimasto in
azienda, mentre state interamente sono respinte le domande per il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
Deve infatti ritenersi incontestato che per il periodo successivo al 2007 (fatto salvo quanto si dirà per la posizione del Pt 1
il pagamento del TFR residuo era а carico del Fondo di Tesoreria. Tuttavia, il TFR originariamente versato al
Fondo di Tesoreria era stato indebitamente conguagliato dalla CP 3 come chiarito dall CP 2, solo per effetto di un ispettivo e del relativo accertamento
31.8.2023, è stato verbale del operato il delle posizioni afferenti ilripristino
Fondo di Tesoreria.
I ricorrenti, come già evidenziato, nel dicembre 2023 hanno presentato domande di pagamento а carico del Fondo di Garanzia
parzialmente accolte), mentre (come detto nell'aprile 2024 hanno presentato domande
“irrituali" di pagamento a carico del Fondo
di Tesoreria.
Queste ultime domande non sono state presentate secondo la procedura online prevista dall'istituto, ma attraverso delle
dal sindacato che, in prima pec inviate persona, ha qualificato come irrituali le
domande in questione.
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la posizione del Pt 4 si legge nella mail "con la presente siamo a
formulare "irrituale" domanda di pagamento diretto in capo al FONDO DI TESORERIA dello Stato gestito dall' CP 2 di Bergamo della
in favore delsomma di € € 23.227,04 lordi assistito Sig.ns. Parte 4
(v. doc. fasc. c.f. C.F. 1
ricorrente).
Occorre poi considerare che il pagamento a carico del Fondo di Tesoreria presuppone l'incapienza della datrice di lavoro, che dichiarata dalla deve essere evidentemente datrice di lavoro medesima.
Nella situazione in esame la Controparte 1 non aveva reso all CP 2 alcuna dichiarazione di incapienza ed anzi, convenuta in digiudizio, ha contestato la situazione incapienza ed i suoi legali, anche durante le udienze, hanno continuato a ribadire che all'epoca della cessazione dei rapporti vi
era “capienza” (v. verbale ud. 11.2.2025).
Solo nelle more del giudizio la CP 1
[...] ha presentato all CP 2 una dichiarazione di incapienza, assolutamente
anomala, sulla base della quale tuttavia l'istituto, raccogliendo l'invito del
Tribunale e sottoponendo la questione alla direzione generale, ha rivisto la propria posizione (v. ordinanza a scioglimento di riserva del 18.2.2025 e verb. ud. del
5.3.2025).
Una volta ritenuto di poter procedere al pagamento del TFR accantonato al Fondo di tutti i ricorrenti ad Tesoreria (per
' per il quale la del eccezione Pt 1
domanda è stata respinta in quanto l'azienda lo aveva originariamente assunto che all'epoca aveva meno di 50 dipendenti e non
era autorizzata al versamento del TFR presso il fondo di tesoreria), 1 CP_2 ha invitato gli interessati а regolarizzare le domande che, come già evidenziato, erano irrituali
ed incomplete.
Infatti, oltre a mancare la dichiarazione di incapienza della datrice di lavoro, le
domande (qualificate come irrituali dallo stesso sindacato), erano sprovviste delle dichiarazioni sostitutive degli atti notori, che erano state allegate alle domande di pagamento a carico del Fondo di Garanzia e non alle "irrituali" domande di pagamento a carico del Fondo di Tesoreria, ma è noto
(soprattutto ad un soggetto qualificato come il sindacato) che i due fondi, pur essendo entrambi gestiti dall CP 2, costituiscono entità autonome.
Così ricostruita la vicenda deve ritenersi corretto il comportamento dell CP 2 che non
ha provveduto al pagamento degli interessi,
poichè di fatto le domande sono state
regolarizzate solo con l'invio della documentazione del maggio 2025.
Per quanto riguarda infine il Pt 1
considerato che la domanda subordinata era comunque diretta al pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, appare opportuno dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui а norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato
pagamento (nel rispetto del termine di
giorni dalla domanda) del sessanta di fine rapporto da parte del trattamento
Fondo di garanzia istituito presso 1 CP 2
deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in dal tutto О in parte, posto in essere
debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento О della
liquidazione coatta amministrativa О del
concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia
possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del n. 267 del 1942, il lavoratore, allo r.d.
indicato, oltre alla prova scopo sopra conclusione del rapporto di dell'avvenuta all'inadempimento, in tutto in lavoro e parte, posto in essere dal datore di lavoro,
deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre,
dimostrare, in base alla diversa presunzione prevista dalla legge legale pure di una procedura esecutiva (l'esperimento individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore" (così, cass. civ. 22647/09).
Pertanto, il fatto che la Controparte_1
(e lo tuttora in concordato preventivo sia sia peraltro dal 2019) integra la
presunzione di insolvenza della stessa che consente di porre a carico del Fondo di
Garanzia CP 2 il TFR maturato da [...]
Pt 10
per tutti i ricorrenti ad In definitiva,
va dichiarata la eccezione del Pt 10
cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale a titolo di TFR a carico del Fondo
di tesoreria, mentre va respinta quella di pagamento degli interessi legali.
L CP 2, quale gestore del Fondo di Garanzia,
va invece condannato al pagamento, nei confronti di Parte 1 della somma di
€ 2.565,21 а titolo di TFR, oltre ad
interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa (regolarmente presentata a carico del Fondo di Garanzia). Le spese processuali del presente giudizio possono essere interamente compensate nei confronti dell CP 2, atteso l'atteggiamento collaborativo tenuto assolutamente dall'istituto, mentre vanno poste a carico che invece ha della Controparte_1
ostacolato il pagamento del TFR a carico del
Fondo di Tesoreria, dapprima con un indebito
conguaglio (da ritenersi pacifico, non
essendo stato impugnato il verbale ispettivo
CP 2 con cui questo stato accertato), è
successivamente negando la situazione di incapienza e poi ancora presentando una
dichiarazione di incapienza del tutto anomala ed irrituale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunziando sullalavoro,
causa N. 1754/24 R.G.:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale richiesto dai
ricorrenti Parte 2 Parte 3
Parte 4 Parte 5
Parte 6 Parte 7
Parte 8 Parte 9 a titolo di TFR а carico del Fondo di
Tesoreria CP 2 ;
2. rigetta la domanda di pagamento degli interessi richiesta dai medesimi dai ricorrenti Parte 2 Parte 3
Parte 4 Parte 5
Parte 6 Parte 7
Parte 9 Parte 8
sul TFR erogato del Fondo di Tesoreria
CP 2; 3. condanna 1 CP 2, quale gestore del Fondo
di Garanzia, al pagamento, nei confronti di della somma di €Parte 1
2.565,21 а titolo di TFR, oltre ad interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
4. condanna la Controparte_1 in concordato preventivo alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, liquidate, in complessivi €
7.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in
antistatario, favore del procuratore dichiarando compensate le spese di lite nei confronti dell CP 2.
Bergamo, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
avanti al UDIENZA DEL 16 ottobre 2025
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
nella causa iscritta al N. 1754/24 R.G. e promossa da
[...] Parte 1 Parte 2
Pt 3 Parte 4 Parte 5 '
Parte 7
[...] Parte 6
Parte_9 Parte 8
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
Controparte 1 in concordato preventivo
(Avv.ti G. Saia e M. Luzzana)
CONTRO
CP 2
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta;
PARTI RESISTENTI: come da note di trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte 1 in concordato preventivo e 1 CP 2 per sentir presentareControparte 1 di ordinare alla al Fondo di Tesoreria presso 1 CP 2 la pagamento diretto, per domanda di incapienza, del loro TFR depositato presso il predetto fondo nelle seguenti misure:
Parte 1 € 2.565,21; Parte 2
€ 2.799,11; Parte 3 13.862,09;
Parte 4 24.098,08;
€ 8.681,21; Parte 5 Parte 6
41.668,17; 3.899,38;
€
€ Parte 7
6.755,04;€ Parte 9 Parte 8
[...] € 3.661,15, tutte oltre ad interessi, e per sentir condannare 1 CP 2 al
relativo pagamento delle suindicate somme;
in subordine per sentir condannare 1 CP_2
quale gestore del Fondo di Garanzia, al
pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle suindicate somme, tutte oltre ad interessi maturati.
A fondamento di tali pretese i ricorrenti,
premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_3
(ora Controparte 1 in concordato preventivo) nei seguenti periodi Pt 1
[…] dall'1 gennaio 2019 al 31 marzo
2021; Parte 2 dall'1 aprile 2016 al
30 giugno 2021; Parte 3 dal 6 maggio
2013 al 31 marzo 2021; Parte 4
marzo 2021; dal 7 marzo 1996 al 31
[...]
dal 21 settembre 2010 al 19 Parte 5
maggio 2021; Parte_6 dall'1 luglio
2008 al 31 maggio 2021; Parte 7 dall'1
luglio 2011 al 16 maggio 2021; Parte 8
dal 3 gennaio 2008 al 31 marzo
[...]
2021; Parte_9 dall'1 aprile 2019 al giugno 2021), esponevano che nei 30
confronti della datrice di lavoro, in data
19.8.2021, era stata aperta procedura di concordato preventivo e poiché questa aveva corresponsione delle ultimeomesso la
mensilità, dei ratei e del TFR, avevano presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti.
I ricorrenti riferivano che CP_3 aveva conguagliato con contributi dovuti le quote dei loro TFR originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, ma che nulla era stato loro corrisposto, con conseguente
carattere indebito del conguaglio, ragion per cui l'intero credito per TFR era stato
ammesso in seno alla procedura.
I ricorrenti davano quindi atto di aver
11 dicembre 2023, presentato, in data
Garanzia CP 2 per i domande al Fondo di
Parte 1 € 2.681,60; seguenti importi:
€ 2.797,34; Parte 3 € Parte 2
14.005,03; Parte 4 €
Parte_5 € 9.044,44 (al 23.227,04;
alla previdenzadestinatonetto di quanto complementare); Parte 6 €
41.667,19; Parte 7 € 4.004,57;
€ 7.340,70; Parte_9 Parte 8
[...] € 3.661.15. nelI ricorrenti aggiungevano che 1 CP 2
dicembre 2023, aveva parzialmente accolto le loro domande, pagando i minori importi corrispondenti al TFR maturato ante 2007,
quindi rimasto in azienda, mentre venivano interamente respinte le domande per il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
I ricorrenti rilevavano infine come 1 CP_2
a seguito di ricorso amministrativo, avesse rettificato i rispettivi "cassetti" del
Fondo di Tesoreria indicandovi i seguenti
(ovvero quelli in precedenzaimporti indebitamente conguagliati dalla società): Parte 1 € 2.565,21; Parte 2
€ 2.799,11; Parte 3 € 13.862,09;
Parte 4 € 24.098,08;
€ 8.681,21; Parte 6 Parte 5
41.668,17;
€ Parte 7 € 3.899,38;
€ 6.755,04; Parte 9 Parte 8
[...] € 3.661, 15.
I ricorrenti agivano quindi in giudizio per ottenere il pagamento, a carico del Fondo di tesoreria ○ in subordine del Fondo di
Garanzia, del TFR maturato. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio
1 CP_2, evidenziando, dopo aver a sua volta
ricostruito alcuni passaggi della vicenda, che per il pagamento diretto da parte del
Fondo di Tesoreria, ove il TFR non pagato necessaria la era stato ricondotto, era
dichiarazione di incapienza della CP 1
[...] (ex CP 3 sottoposta 10а preventivo in continuità concordato aziendale.
L'istituto dichiarava quindi che il Fondo di
Tesoreria avrebbe provveduto a liquidare senza indugio l'importo di TFRTFR accantonato
al Fondo di Tesoreria nel momento in cui risultassero adempiute tutte le condizioni richieste per l'accesso al predetto Fondo tra le quali l'inoltro telematico della domanda da parte degli organi della procedura concorsuale.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche la in concordato preventivo,Controparte 1 sostenendo che l'incapienza di cui al D.M.
24980/2007 doveva essere intesa come dell'ammontare dei contributi insufficienza
Fondo dalla società con la dovuti al mensile contributiva riferita al denuncia di erogazione della prestazione mese
(ammontare che dunque dovrebbe essere
inferiore rispetto a quello del TFR che il
datore deve pagare ai lavoratori per conto
del Fondo). La società rilevava come l'incapienza non sussistesse e come quindi non potesse essere condannata a dichiararla. Concludeva per il rigetto delle domande. La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di testimonialmente, documenti e viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati. I ricorrenti hanno tutti prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP 3
in concordato (ora Controparte 1
preventivo) in diversi periodi Pt 1
gennaio 2019 al 31 marzo dall'1
[...]
2021; dall'1 aprile 2016 al Parte 2
30 giugno 2021; Parte 3 dal 6 maggio
2013 al 31 marzo 2021; Parte 4
[…] dal 7 marzo 1996 al 31 marzo 2021;
Parte 5 dal 21 settembre 2010 al 19
Parte_6 dall'1 lugliomaggio 2021;
2008 al 31 maggio 2021; dall'1 Parte_7
2011 al 16 maggio 2021; luglio Parte 8
dal 3 gennaio 2008 al 31
[...] marzo
2021; dall'1 aprile 2019 al Parte 9
30 giugno 2021).
19.8.2021 nei confronti della CP 1 Il
è stata aperta la procedura di
[...]
concordato preventivo e poiché questa aveva omesso la corresponsione delle ultime mensilità, dei ratei e del TFR, i ricorrenti hanno presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti. E' tuttavia importante precisare che CP 3
[...] aveva conguagliato con contributi dovuti originariamente le quote dei loro TFR
presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in corrisposto ai avanti, ma nulla era stato
ricorrenti. in data 11I ricorrenti hanno presentato,
dicembre 2023, domande al Fondo di Garanzia CP 2 che sono state parzialmente accolte con il pagamento degli importi corrispondenti al TFR maturato ante 2007, quindi rimasto in
azienda, mentre state interamente sono respinte le domande per il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
Deve infatti ritenersi incontestato che per il periodo successivo al 2007 (fatto salvo quanto si dirà per la posizione del Pt 1
il pagamento del TFR residuo era а carico del Fondo di Tesoreria. Tuttavia, il TFR originariamente versato al
Fondo di Tesoreria era stato indebitamente conguagliato dalla CP 3 come chiarito dall CP 2, solo per effetto di un ispettivo e del relativo accertamento
31.8.2023, è stato verbale del operato il delle posizioni afferenti ilripristino
Fondo di Tesoreria.
I ricorrenti, come già evidenziato, nel dicembre 2023 hanno presentato domande di pagamento а carico del Fondo di Garanzia
parzialmente accolte), mentre (come detto nell'aprile 2024 hanno presentato domande
“irrituali" di pagamento a carico del Fondo
di Tesoreria.
Queste ultime domande non sono state presentate secondo la procedura online prevista dall'istituto, ma attraverso delle
dal sindacato che, in prima pec inviate persona, ha qualificato come irrituali le
domande in questione.
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la posizione del Pt 4 si legge nella mail "con la presente siamo a
formulare "irrituale" domanda di pagamento diretto in capo al FONDO DI TESORERIA dello Stato gestito dall' CP 2 di Bergamo della
in favore delsomma di € € 23.227,04 lordi assistito Sig.ns. Parte 4
(v. doc. fasc. c.f. C.F. 1
ricorrente).
Occorre poi considerare che il pagamento a carico del Fondo di Tesoreria presuppone l'incapienza della datrice di lavoro, che dichiarata dalla deve essere evidentemente datrice di lavoro medesima.
Nella situazione in esame la Controparte 1 non aveva reso all CP 2 alcuna dichiarazione di incapienza ed anzi, convenuta in digiudizio, ha contestato la situazione incapienza ed i suoi legali, anche durante le udienze, hanno continuato a ribadire che all'epoca della cessazione dei rapporti vi
era “capienza” (v. verbale ud. 11.2.2025).
Solo nelle more del giudizio la CP 1
[...] ha presentato all CP 2 una dichiarazione di incapienza, assolutamente
anomala, sulla base della quale tuttavia l'istituto, raccogliendo l'invito del
Tribunale e sottoponendo la questione alla direzione generale, ha rivisto la propria posizione (v. ordinanza a scioglimento di riserva del 18.2.2025 e verb. ud. del
5.3.2025).
Una volta ritenuto di poter procedere al pagamento del TFR accantonato al Fondo di tutti i ricorrenti ad Tesoreria (per
' per il quale la del eccezione Pt 1
domanda è stata respinta in quanto l'azienda lo aveva originariamente assunto che all'epoca aveva meno di 50 dipendenti e non
era autorizzata al versamento del TFR presso il fondo di tesoreria), 1 CP_2 ha invitato gli interessati а regolarizzare le domande che, come già evidenziato, erano irrituali
ed incomplete.
Infatti, oltre a mancare la dichiarazione di incapienza della datrice di lavoro, le
domande (qualificate come irrituali dallo stesso sindacato), erano sprovviste delle dichiarazioni sostitutive degli atti notori, che erano state allegate alle domande di pagamento a carico del Fondo di Garanzia e non alle "irrituali" domande di pagamento a carico del Fondo di Tesoreria, ma è noto
(soprattutto ad un soggetto qualificato come il sindacato) che i due fondi, pur essendo entrambi gestiti dall CP 2, costituiscono entità autonome.
Così ricostruita la vicenda deve ritenersi corretto il comportamento dell CP 2 che non
ha provveduto al pagamento degli interessi,
poichè di fatto le domande sono state
regolarizzate solo con l'invio della documentazione del maggio 2025.
Per quanto riguarda infine il Pt 1
considerato che la domanda subordinata era comunque diretta al pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, appare opportuno dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui а norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato
pagamento (nel rispetto del termine di
giorni dalla domanda) del sessanta di fine rapporto da parte del trattamento
Fondo di garanzia istituito presso 1 CP 2
deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in dal tutto О in parte, posto in essere
debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento О della
liquidazione coatta amministrativa О del
concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia
possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del n. 267 del 1942, il lavoratore, allo r.d.
indicato, oltre alla prova scopo sopra conclusione del rapporto di dell'avvenuta all'inadempimento, in tutto in lavoro e parte, posto in essere dal datore di lavoro,
deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre,
dimostrare, in base alla diversa presunzione prevista dalla legge legale pure di una procedura esecutiva (l'esperimento individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore" (così, cass. civ. 22647/09).
Pertanto, il fatto che la Controparte_1
(e lo tuttora in concordato preventivo sia sia peraltro dal 2019) integra la
presunzione di insolvenza della stessa che consente di porre a carico del Fondo di
Garanzia CP 2 il TFR maturato da [...]
Pt 10
per tutti i ricorrenti ad In definitiva,
va dichiarata la eccezione del Pt 10
cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale a titolo di TFR a carico del Fondo
di tesoreria, mentre va respinta quella di pagamento degli interessi legali.
L CP 2, quale gestore del Fondo di Garanzia,
va invece condannato al pagamento, nei confronti di Parte 1 della somma di
€ 2.565,21 а titolo di TFR, oltre ad
interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa (regolarmente presentata a carico del Fondo di Garanzia). Le spese processuali del presente giudizio possono essere interamente compensate nei confronti dell CP 2, atteso l'atteggiamento collaborativo tenuto assolutamente dall'istituto, mentre vanno poste a carico che invece ha della Controparte_1
ostacolato il pagamento del TFR a carico del
Fondo di Tesoreria, dapprima con un indebito
conguaglio (da ritenersi pacifico, non
essendo stato impugnato il verbale ispettivo
CP 2 con cui questo stato accertato), è
successivamente negando la situazione di incapienza e poi ancora presentando una
dichiarazione di incapienza del tutto anomala ed irrituale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunziando sullalavoro,
causa N. 1754/24 R.G.:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale richiesto dai
ricorrenti Parte 2 Parte 3
Parte 4 Parte 5
Parte 6 Parte 7
Parte 8 Parte 9 a titolo di TFR а carico del Fondo di
Tesoreria CP 2 ;
2. rigetta la domanda di pagamento degli interessi richiesta dai medesimi dai ricorrenti Parte 2 Parte 3
Parte 4 Parte 5
Parte 6 Parte 7
Parte 9 Parte 8
sul TFR erogato del Fondo di Tesoreria
CP 2; 3. condanna 1 CP 2, quale gestore del Fondo
di Garanzia, al pagamento, nei confronti di della somma di €Parte 1
2.565,21 а titolo di TFR, oltre ad interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
4. condanna la Controparte_1 in concordato preventivo alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, liquidate, in complessivi €
7.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in
antistatario, favore del procuratore dichiarando compensate le spese di lite nei confronti dell CP 2.
Bergamo, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini